Provvedimenti di congelamento e confisca: dal 2024 in vigore le novità

Il d.lgs. n. 203/2023, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è entrato in vigore lo scorso 6 gennaio. Ma cosa prevedono le nuove norme?

Si tratta del d.lgs. n. 203/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre scorso che mira ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, perseguendo l'obiettivo della cooperazione giudiziaria per il contrasto all'accumulazione illecita di patrimoni. Sequestro L' art. 2 d.lgs. n. 203/2023 prevede che per i provvedimenti di sequestro l'autorità di esecuzione sia il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il GIP decide con decreto motivato , acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione . Il pubblico ministero esprime il parere entro 10 giorni e, nel caso previsto dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento, entro 24 ore. Decorsi tali termini, il GIP provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero. Confisca Per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca, l'autorità competente è la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore art. 3 d.lgs. n. 203/2023 . Il Presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre 20 giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è notificato anche al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall' art. 127 c.p.p. La Corte di appello decide sulla richiesta con sentenza depositata nei 15 giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre 45 giorni dalla ricezione del certificato. Contro tale sentenza e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza L' art. 4 d.lgs. n. 203/2023 prevede le seguenti modifiche a all' articolo 419, comma 1 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede b all'a rticolo 429, comma 1 , lettera f , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede c all' articolo 552, comma 1 , lettera d , dopo le parole in assenza sono aggiunte le seguenti e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede .

D.lgs. n. 23/2023 in G.U. del 22 dicembre 2023, n. 298