Se la manleva è proposta in via autonoma contro soggetto extra UE il giudice italiano non ha giurisdizione

L’articolo 8, numero 2, del Reg. UE numero 1215 del 2012 non trova applicazione nel caso in cui l’azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell’ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale.

I fatti di causa M. s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la A. perché fosse dichiarato l'obbligo della società convenuta a manlevare e tenere indenne essa attrice dalle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dall'esito del giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti da L.S. La M. s.r.l. dedusse di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con la S. per un viaggio in Laos e Thailandia, avendo acquistato il viaggio dalla A. e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto precisò, quindi, che la S. l'aveva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale , nel quale la turista era rimasta coinvolta durante una gita organizzata in Laos, gita ricompresa nel pacchetto turistico concluse, pertanto, che la A. doveva rispondere per quanto essa attrice avrebbe dovuto risarcire la S. in conseguenza del sinistro occorsole. Nel costituirsi in giudizio la A. eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano , avendo la propria sede legale in Hong Kong. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di appello di Milano accolse il gravame interposto dalla M. s.r.l. dichiarando la giurisdizione dell'adito Tribunale. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che la causa rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.2 della Convenzione di Bruxelles , essendo attratta l'azione di garanzia presso il giudice della causa principale quella risarcitoria tra la S. e la M. . In accoglimento del ricorso proposto dalla A., la Suprema Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. L' articolo 8, numero 2 Regolamento UE numero 1215/2012 Nella specie deve trovare applicazione - ratione temporis il “viaggio” della turista “in Laos e Thailandia” che M. s.r.l. ha acquistato da A. risale al 2016 e in ragione del rinvio di cui all' articolo 3, comma 2, l. numero 218/1995 - l' articolo 8, numero 2, del Regolamento UE numero 1215/2012, efficace dal 10 gennaio 2015 , il quale nel testo in italiano dispone che « u na persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta … 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale». L'interpretazione letterale dell'articolo 8 del Regolamento L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea CGUE con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 vale anche per quelle del regolamento numero 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti. In tal senso, l'articolo 6, punto 2, della stessa Convenzione è equivalente all'articolo 6, punto 2, del Reg. CE numero 44/2001. L'articolo 6.2 Reg. CE numero 44/2001 recita «qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale». Tale disposizione è, quindi, da ritenere “equivalente” a quella del citato articolo 8, punto 2, del Reg. UE numero 1215/2012. La diversità dei termini “autorità giurisdizionale” nel Reg. UE numero 1215/2012 , in luogo di “giudice” nel Reg. 44/2001 non ha un rilievo effettivo , poiché si giustifica al solo scopo di estendere l'applicazione del Regolamento in procedimenti in cui la decisione è assunta da autorità che svolgono la funzione di “giudice” ai limitati fini dianzi indicati. Sotto il profilo della interpretazione letterale dell'articolo 8, punto 2, l'utilizzo del termine “chiamata” e, poi, il riferimento ad “altra chiamata di terzo” rispetto alla “chiamata in garanzia”, dà evidenza in entrambe le ipotesi all'intervento per “chiamata” nel processo nel quale è stata proposta la domanda principale. L'interpretazione sistematica e funzionale L' interpretazione sistematica e funzionale cospira nella medesima direzione di quella letterale. Dalla giurisprudenza della CGUE si evince, infatti, che la chiamata in garanzia è istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto articolo 2 Convenzione di Bruxelles articolo 2 Reg. CE numero 44/2001 articolo 4 Reg. UE numero 1215/2012 – che impone, di per sé, una interpretazione restrittiva delle regole di competenza speciale - si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice e ciò al fine di evitare contrasti di giudicati ossia di ridurre “al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili” Il principio di diritto Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto «l' articolo 8, numero 2, del Reg. UE numero 1215 del 2012 , cui rinvia l'articolo 3, comma 2, prima parte, della legge numero 218 del 1995 , non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell'ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale».

Presidente Virgilio – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Mistral Tour Internazionale s.r.l. di seguito anche solo Mistral convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la Asco International Limited di seguito anche solo Asco perché fosse dichiarato l'obbligo della società convenuta a manlevare e tenere indenne essa attrice dalle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dall'esito del giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti da La.Se., con condanna della medesima Asco al rimborso di tutte le somme dovute alla La.Se. La Mistral dedusse di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con la La.Se. per un viaggio in L. e T., avendo acquistato il viaggio dalla Asco e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto precisò, quindi, che la La.Se. l'aveva convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il Omissis , nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in L., gita ricompresa nel pacchetto turistico concluse, pertanto, che la Asco, giacché inadempiente nel servizio di trasporto affidatole, doveva rispondere per quanto essa attrice avrebbe dovuto risarcire la La.Se. in conseguenza del sinistro occorsole. Nel costituirsi in giudizio la Asco eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, avendo la propria sede legale in H. 1.1. - L'adito Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza dell'ottobre 2020, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, facendo applicazione - sul presupposto che la Asco aveva sede in H. e che veniva invocato il rapporto contrattuale inter partes - del combinato disposto degli articolo 3, comma 2, della legge numero 218 del 1995 e 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 affermò, quindi, che, in base al criterio del luogo dell'obbligazione eseguita o da eseguirsi e del fatto che il viaggio turistico era nel L., il giudice munito di giurisdizione era il giudice del L. o di H. , non avendo nella specie rilievo l'articolo 43 cod. turismo e il principio enunciato dalla sentenza numero 485/2019 della Corte di cassazione in ordine al venir meno della differenza tra garanzia propria e impropria ai fini della chiamata in causa , evocati dalla Mistral. 2. - La Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 9 novembre 2021, accoglieva il gravame interposto dalla Mistral Tour Internazionale s.r.l. e dichiarava la giurisdizione dell'adito Tribunale di Busto Arsizio, dinanzi al quale rimetteva le parti, altresì condannando la Asco alla rifusione delle spese processuali del doppio grado. 2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che a la causa rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.2 della Convenzione di Bruxelles, essendo attratta l'azione di garanzia presso il giudice della causa principale quella risarcitoria tra la La.Se. e la Mistral , salvo che non fosse stata proposta per distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, quale ipotesi non ravvisabile nella specie b la domanda di rivalsa ex articolo 43 cod. turismo era proponibile quale azione di garanzia , essendo il nesso con la domanda principale configurato dalla correlazione causale tra l'azione risarcitoria della La.Se. e la rivalsa azionata dalla Mistral c non era necessario che Mistral chiamasse in causa il garante nel giudizio risarcitorio promosso dalla La.Se., ben potendo agire con autonoma azione di garanzia dinanzi al giudice della causa principale , in tal senso militando la congiunzione disgiuntiva o , di cui all'articolo 6.2 Convenzione di Bruxelles , da cui era dato desumere che i due rimedi erano tra loro distinti d diversamente opinando, si sarebbe fornita una interpretazione contraria alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata , nonché foriera di disparità di trattamento, avendo l'azione autonoma di garanzia e la chiamata del terzo identità di petitum e causa petendi , né avendo più rilievo la distinzione tra garanzia propria e impropria, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità Cass., S.U., numero 7991/2009 Cass. numero 30420/2018 . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Asco International Limited, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. La Mistral Tour Internazionale s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che venga accolto il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. La Mistral ha, inoltre, depositato atto denominato breve appendice alla memoria già depositata , che la Asco ha chiesto che venga stralciato. 4. - Con ordinanza interlocutoria numero 34475 del 23 novembre 2022, queste Sezioni Unite hanno disposto il rinvio a nuovo della causa affinché la stessa fosse discussa in udienza pubblica per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto sulla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE numero 1215/2012 in materia di azione di garanzia. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. con la quale ha chiesto, nuovamente, l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell' articolo 8, numero 2, del Reg. UE numero 1215 del 2012 . Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, numero 1, c.p.c. , l'erronea affermazione, da parte della Corte di appello di Milano, della giurisdizione del giudice italiano. La Asco richiamando anche talune pronunce di primo grado, ad essa favorevoli, in ordine a controversie similari tra le stesse parti assume, anzitutto, che la locuzione azione di garanzia impiegata dalla Convenzione di Bruxelles è equivalente a quella di chiamata in garanzia , poi utilizzata nel Regolamento numero 44/2001 e, quindi, dall' articolo 8.2 del Regolamento numero 1215/2012 , che - alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità Cass., S.U., 18299/2021 in ordine alla portata del rinvio di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge numero 218 del 1995 - deve trovare applicazione ratione temporis in luogo della Convenzione di Bruxelles del 1968. Ne conseguirebbe, ad avviso della ricorrente, che, in ogni caso, la nozione di azione o causa di garanzia costituisce species del genus chiamata o intervento del terzo nello stesso processo , non potendo, invece, trovare rilievo, in base alle predette norme, l'ipotesi dell'azione di garanzia intentata autonomamente, ciò rispondendo al principio di eccezionalità delle deroghe alla regola generale del foro del convenuto, nonché a quello di prevedibilità delle decisioni in funzione di evitare la formazione di giudicati contrastanti. Né la tesi della sussistenza della giurisdizione anche in ipotesi di azione autonoma di garanzia potrebbe trovare conforto sulla scorta del precedente richiamato dalla Corte territoriale Cass., S.U., numero 30420/2018 , venendo ivi in rilievo una chiamata in garanzia del terzo nel medesimo processo pendente fra le parti principali . Inoltre, la ricorrente contesta che possa affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'articolo 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles, ora trasfuso nell' articolo 7, par. 1, del Reg. UE numero 1215/2012 , in ragione della prospettazione di controparte per cui il diritto di garanzia impropria nei confronti di essa Asco sarebbe sorto e da eseguirsi in Italia , dovendosi, invece, fare riferimento, in assenza di qualsivoglia patto di manleva , al titolo dell'azione di Mistral , da individuarsi nel contratto internazionale per la prestazione di servizi concluso fra la stessa ed Asco, fra i quali i servizi di trasporto in L. di cui Mistral lamenta l'inesatto adempimento , giacché è in forza di tale contratto che Mistral ha domandato di essere manlevata dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'azione principale del danneggiato . Ne deriverebbe, pertanto, che, alla luce delle norme surrichiamate, il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita è il L. La Asco, infine, deduce l'irrilevanza del richiamo, operato dalla sentenza impugnata, alla domanda di rivalsa ex articolo 43 Codice del Turismo , trattandosi di norma che regola il solo rapporto sostanziale fra Mistral ed i turisti italiani suoi clienti, e viene in considerazione nelle cause risarcitorie principali , mentre il rapporto sostanziale fra Mistral ed Asco, ove tale elemento dovesse venire in rilievo ai fini del presente procedimento. è per converso retto dalla legge sostanziale del L., paese ove è posta la sede locale di Asco e dove ha avuto esecuzione la prestazione contrattuale di quest'ultima, ovvero in subordine dalla legge sostanziale vigente ad H. ove è posta la sede centrale di Asco medesima . 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell' articolo 91 c.p.c. , in combinato disposto con l' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002 , assumendosi come erronea la disposta condanna alle spese processuali di Asco, nonché della statuizione ex articolo 13 citato, in ragione della presupposta erronea declaratoria di giurisdizione in capo al giudice italiano. 3. - La Mistral ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sotto il profilo della genericità delle censure e di chiarezza e sinteticità. 3.1. - Inoltre, la controricorrente ribadendo e sviluppando le proprie difese con le memorie - oltre ad argomentare a sostegno della correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale quanto all'applicabilità dell'articolo 6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e all'interpretazione di tale disposizione come atta a radicare la giurisdizione del giudice nazionale adito per la causa principale anche rispetto all'azione di garanzia esercitata autonomamente dinanzi allo stesso giudice nazionale - ha dedotto la sussistenza del giudicato interno sulla qualificazione dell'azione come di garanzia impropria ex lege, fondata sull'articolo 43 cod. turismo nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella recata dal d.lgs. numero 62/2018 , che lo ha sostituito con l'articolo 51-quinquies , che dà titolo all'organizzatore di agire in rivalsa nei confronti del prestatore di servizi alla cui eventuale negligenza sia addebitabile il danno sofferto dal turista. 3.2. - Ed ancora, Mistral ha sostenuto che, proprio in forza della regolamentazione speciale dettata dal d.lgs. numero 79/2011 codice del turismo e, segnatamente per quanto qui interessa , dal citato articolo 43 cod. turismo, è stato dedotto in giudizio un diritto specifico in materia turistica , ossia, per l'appunto, un'obbligazione di rivalsa con natura di garanzia impropria avente fonte legale , che verrebbe a configurare una materia totalmente diversa da quelle disciplinate dai criteri di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, in particolare, dall'articolo 5 in materia contrattuale e, comunque, anche dal Reg. UE numero 1215/2012 segnatamente, dall'articolo 7 . Posto, quindi, che, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge numero 218 del 1995 , rispetto alle materie non comprese nel campo di applicazione della Convenzione o, comunque, del citato Regolamento UE , la giurisdizione italiana nei confronti del convenuto non residente in uno Stato contraente sussiste in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio, nella specie sarebbe, dunque, munito di giurisdizione il giudice italiano ai sensi dell' articolo 20 c.p.c. , sia perché il vincolo di manleva sarà operante ed esigibile , con pagamento presso il creditore garantito, per effetto della condanna pronunciata in favore della turista danneggiata dall'adito Tribunale di Busto Arsizio seguendo, dunque, la domanda accessoria di garanzia/rivalsa ex lege quella principale , sia perché il rapporto tra Mistral e Asco è sorto e si è concluso in Italia , in forza dell'accettazione di Mistral della proposta inviata per mail il Omissis da Asco. Non diversamente, soggiunge la controricorrente, dovrebbe ritenersi nel caso in cui, in luogo del Reg. UE numero 1215/2012 , si facesse applicazione dell' articolo 61 della legge numero 218/1995 , che sottopone le altre obbligazioni legali nel cui novero è da ricondurre quella di Mistral alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione , ossia, nella specie, il giudizio risarcitorio promosso dalla turista danneggiata. 3.3. - Peraltro, anche con la breve appendice di memoria depositata il Omissis , Mistral, nel fare riferimento proprio al dato della conclusione del contratto con Asco in Italia, ha affermato che la giurisdizione del giudice italiano, pur prescindendo dalla questione legata alla domanda di garanzia, si sarebbe radicata in forza dell'esistenza di una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia , essendo, quindi, applicabili i criteri di cui alle sezioni da 2 a 6 del titolo II della Convenzione di Bruxelles ovvero da 2 a 7 del capo II del Regolamento UE 1215/2012 . 3.4. - Infine, ove non si dovesse accedere all'interpretazione seguita dalla Corte territoriale - secondo cui il riferimento letterale contenuto nell' articolo 8.2 del Regolamento U.E. 1215/2012 alla sola chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo vada inteso siccome attinente a qualsiasi forma autonoma o incidentale di vocatio del terzo dinanzi al Giudice - vale a dire sia nell'ambito di un giudizio già pendente, per il tramite dello strumento della chiamata in causa, sia attraverso un processo autonomamente proposto -, la società controricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del citato articolo 8.2 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all' articolo 25 Cost. , giacché sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del giudice della causa principale di affermare o denegare la giurisdizione italiana, di imporla rispetto a casi che originariamente l'escludevano o di spogliarsene in quelli in cui era originariamente radicata . 4. - Preliminarmente, va ritenuta ammissibile la breve appendice di memoria depositata da Mistral il Omissis , essendo tale deposito stato effettuato nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio in data Omissis , stabilito dall'articolo 380-bis.1 c.p.c., che consente alle parti il deposito delle loro memorie nel predetto termine cfr. Cass. numero 18127/2020 Cass. numero 6279/2023 Cass., S.U., numero 23532/2023 . 5. - Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da Mistral. L'articolazione delle doglianze veicolate con l'atto di impugnazione risponde al principio di specificità di cui al numero 4 dell' articolo 366 c.p.c. , essendo calibrata proprio a dare evidenza, in forza di una pluralità di ragioni, all'errore che si assume commesso dal giudice di appello in punto di giurisdizione nei confronti dello straniero. Né è dato ravvisare nello sviluppo argomentativo delle critiche mosse alla sentenza impugnata quel deficit di chiarezza e sinteticità tale da determinare la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall' articolo 366 c.p.c. , riscontrabile soltanto in una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione oggetto. E ciò in quanto quei requisiti - come posto in risalto anche dalla sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - vanno letti in un'ottica compatibile con il diritto fondamentale di accesso ad un giudice articolo 6 CEDU e, quindi, non esorbitante il criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, pur legittimo, perseguito, evitando così un'interpretazione ispirata da un eccessivo formalismo Cass. numero 3612/2022 Cass. numero 7186/2022 Cass. numero 8117/2022 Cass., S.U., numero 8950/2022 . 6. - Le censure mosse alla sentenza impugnata da Asco International Limited - società avente la sede legale in H. Queste le ragioni. 7. - Giova, anzitutto, rammentare che la Corte di cassazione quando decide una questione di giurisdizione statuisce su di essa ex articolo 382, comma primo, c.p.c. , individuando - alla luce del criterio del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi in funzione, soprattutto, della causa petendi e, dunque, in base ai fatti allegati dall'attore tra le altre Cass., Sez. Unumero , numero 2360/2015 Cass., S.U., numero 13702/2022 - il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunciato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione nel caso concreto della legge processuale, anche attraverso il diretto esame degli atti di causa tra le molte Cass., S.U., numero 20349/2018 Cass., S.U., numero 19571/2023 . 8. - Ciò posto, dall'atto di citazione in primo grado di Mistral contro Asco si evince che a Mistral ha dedotto di aver stipulato, come tour operator, un pacchetto turistico con La.Se. per un viaggio in L. e T., avendo acquistato il viaggio dalla Asco e affidato a quest'ultima il relativo servizio di trasporto b la La.Se. ha convenuto in giudizio Mistral per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali danno da vacanza rovinata, danno biologico, esborsi patiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il Omissis , nel quale la turista era rimasta coinvolta come trasportata su un pullman durante una gita organizzata in L., gita ricompresa nel pacchetto turistico c Mistral ha dedotto di avere interesse ad agire contro la Asco al fine di essere tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dal giudizio intentato da La.Se. e la ragione dell'azione di rivalsa risiede nella circostanza che un'eventuale responsabilità accertata a carico della Mistral per i fatti dedotti nel suddetto giudizio sarebbe la conseguenza di inadempienze imputabili a detta Asco nell'erogazione del servizio di trasporto affidatole da essa Mistral d Mistral ha, quindi, convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la Asco per sentire d.1 accertare e dichiarare che la società convenuta è obbligata anche a titolo di responsabilità - contrattuale - correlata alle obbligazioni nascenti dall'intercorso contratto di trasporto a manlevare e tenere indenne la Mistral da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio promosso da La.Se. d.2 condizionatamente all'accoglimento anche parziale della domanda giudiziale proposta da La.Se. e alla conseguente condanna di Mistral condannare la Asco a manlevare, sollevare e tenere indenne Mistral da ogni onere ed esborso conseguente a condanna al pagamento delle somme oggetto della domanda risarcitoria proposta da La.Se. d.3 in subordine, condannare a rimborsare a Mistral tutte le somme pagate in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da La.Se. 9. - Dunque, la domanda proposta da Mistral contro Asco è volta a far valere la pretesa di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio risarcitorio intentato, nei suoi confronti, dalla turista - alla quale, come tour operator, aveva venduto un pacchetto turistico - che è rimasta danneggiata in occasione del servizio di trasporto eseguito da Asco in forza di un contratto a tal fine intercorso con la stessa Mistral. Sicché, Mistral ha azionato in giudizio nei confronti di Asco una pretesa fondata su un rapporto c.d. di garanzia che - più genericamente - ricorre in tutti quei casi in cui, per legge o per contratto, un soggetto c.d. garantito chieda di essere tenuto indenne da altro soggetto il garante in ordine alle perdite patrimoniali derivanti dall'accoglimento della domanda contro di lui proposta da un altro soggetto ancora Cass., S.U., numero 24707/2015 . Del resto, su tale premessa si fonda la decisione della Corte territoriale e le stesse parti del giudizio non ne disconoscono, anche in questa sede, la rilevanza di presupposto caratterizzante l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla controversia introdotta da Mistral contro Asco, sebbene la stessa Mistral ritenga che l'esercitata azione di garanzia abbia natura peculiare, con le conseguenze innanzi evidenziate. Tuttavia, le difese svolte a tal fine da Mistral e che, in particolare, fanno leva sulla configurazione dell'azione come di rivalsa ai sensi dell'articolo 43 cod. turismo non sono tali da poter orientare la decisione in termini diversi, anzitutto, dall'applicabilità al caso in esame - per le ragioni di seguito esposte - dell' articolo 8.2 del Reg. UE numero 1215/2012 . 10. - Va da subito precisato che, alla stregua di principio ormai consolidato Cass., S.U., numero 5965/2009 Cass., S.U., 7991/2009 Cass., S.U., 8404/2012 Cass., S.U., numero 30420/2018 Cass., S.U., numero 485/2019 , ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione anche nei confronti del garante estero non assume rilevanza la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria e cioè quella distinzione secondo cui si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto in questo senso già Cass. numero 19208/2005 . 11. - Tanto premesso, nella specie deve trovare applicazione - ratione temporis il viaggio della turista in L. e T. che Mistral ha acquistato da Asco risale al Omissis e in ragione del rinvio di cui all' articolo 3, comma 2, della legge numero 218/1995 - l' articolo 8, numero 2, del Regolamento UE numero 1215/2012, efficace dal 10 gennaio 2015 , il quale nel testo in italiano dispone che u na persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale . A tal riguardo occorre rammentare che l' articolo 3, secondo comma, della legge 31 maggio 1995 numero 218 , reca la disciplina della giurisdizione stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 anche allorché il convenuto [come nel caso di Asco] non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione . L'applicabilità del Regolamento UE numero 1215/2012 e, segnatamente, dell'anzidetto articolo 8.2 , in luogo della disciplina della Convenzione di Bruxelles e, nella specie, dell'articolo 6.2, su cui ha fondato la decisione la sentenza impugnata in questa sede , è frutto di orientamento più recente di questa Corte - al quale il Collegio intende dare continuità - in forza del quale, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, allorché il convenuto, per l'appunto, non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento UE numero 1215 del 2012 , che ha sostituito il Regolamento CE numero 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione Cass., S.U., 32362/2018 Cass., S.U., numero 18299/2021 Cass., S.U., numero 19571/2023 . Con tale indirizzo, infatti, si è valorizzata sia la portata dinamica dell'articolo 68 del Reg. CE numero 44/2001, prima, e dell' articolo 68 del Reg. UE numero 1215/2012 , poi con i quali si è specificato che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento , che le caratteristiche materiali della norma di rinvio di cui all' articolo 3, comma 2, della legge numero 218/1995 , per darsi, quindi, attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi così la citata Cass., S.U., 18299/2021 . 12. - Come detto, le difese svolte da Mistral in base alla dedotta peculiare natura dell'obbligazione di rivalsa con natura di garanzia impropria avente fonte legale , disciplinata dall'articolo 43 cod. turismo, non colgono nel segno. 12.1. - Anche a prescindere dalla circostanza che il giudicato sull'anzidetta qualificazione dell'azione non si è formato, avendola Asco censurata cfr. pp. 23/24 del ricorso assumendo trattarsi di profilo concernente la legge sostanziale applicabile al rapporto e, quindi, irrilevante ai fini della giurisdizione, la questione, tuttavia, non riveste portata dirimente ai fini della decisione sulla giurisdizione in applicazione del citato articolo 8.2, poiché, come detto, essendo a tal riguardo irrilevante la distinzione tra garanzia legale o negoziale propria e impropria, anche volendo accedere alla qualificazione indicata da Mistral ciò che verrebbe in evidenza, in armonia con il già individuato petitum sostanziale, sarebbe, comunque, un'azione fondata su un rapporto di garanzia. 12.2. - Quanto, poi, all'ulteriore difesa di Mistral - in forza della quale, secondo la stessa prospettazione della controricorrente, la qualificazione giuridica dell'azione intentata contro Asco avrebbe, alla luce dell'asserita peculiare portata dell'articolo 43 cod. turismo, un effetto di escludere l'applicabilità del Reg. UE numero 1215/2012 cfr. par. 3.2., che precede -, essa è priva di fondamento in quanto muove, anzitutto, da un erroneo presupposto interpretativo sul perimetro applicativo della norma dell' articolo 3, comma 2, della legge numero 218/1995 . E', infatti, principio consolidato tra le altre Cass., S.U., numero 2692/2007 Cass., S.U., 22239/2009 Cass., S.U., numero 5765/2012 Cass., S.U., numero 17866/2013 Cass., S.U., numero 26937/2013 che il citato articolo 3, dopo aver enunciato, al comma primo, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, al comma secondo, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in materie comprese o escluse dal campo di applicazione della citata Convenzione di Bruxelles per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale della Convenzione, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente come recita l'articolo 3, comma secondo, della legge numero 218 del 1995 per le seconde la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano negli articolo da 18 a 27. Ne consegue che, ove non venga in considerazione una delle materie stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni fallimenti, concordati ed altre procedure affini sicurezza sociale arbitrato escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato, né residente in Italia occorre applicare i criteri stabiliti dalla sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione. Il riferimento alle materie escluse riguarda, dunque, quelle indicate dall'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, cui corrispondono quelle ora indicate dall' articolo 1 del Reg. UE numero 1215/2012 disposizione che amplia, tuttavia, il novero delle materie escluse al comma 1, prevede la non applicabilità alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri mentre al comma 2, aggiunge alle materie escluse dalla Convenzione di Bruxelles 1968 il regime patrimoniale derivante da rapporti con effetti comparabili al matrimonio e le obbligazioni alimentari e non già - come opinato da Mistral al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano in base alle regole del codice di procedura civile sulla competenza per territorio - le materie indicate in particolare nell'articolo 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e nell'articolo 7 del Reg. UE numero 1215/2012, che insieme ad altre , là dove non si tratti di materia esclusa , fungono, invece, da speciali regole di competenza giurisdizionale anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente . E non è dato dubitare che la presente causa di garanzia intentata da Mistral contro Asco, finanche accedendo alla qualificazione sostenuta dalla controricorrente, sia una causa in materia civile e commerciale e che la stessa non rientri tra le anzidette materie escluse dall'applicabilità del Reg. UE numero 1215/2012 . Né giova alla controricorrente l'ulteriore richiamo all' articolo 61 della legge numero 218/1995 , che è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione, ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità tra le altre Cass., S.U., 10994/2002 . 12.3. - Del pari, non giova a Mistral la difesa che deduce esser stata proposta, nella specie, non un'azione di garanzia, ma una normale azione contrattuale volta a far valere l'inadempimento altrui ad un'obbligazione sorta in Italia , da cui la giurisdizione del giudice italiano discenderebbe, in base all'applicazione dei criteri di cui alle competenze speciali della Convenzione di Bruxelles del 1968 ovvero del Reg. UE numero 1215/2012, dal criterio di collegamento rappresentato dal luogo di conclusione del contratto, che si è avuta, per l'appunto, in Italia. La prospettazione è, invero, contraddittoria con il restante complessivo impianto difensivo, ma, al contempo, dà essa stessa evidenza alla natura giuridica del titolo che lega Mistral garantita ad Asco garante , ossia quella negoziale nascente da un rapporto contrattuale di trasporto o, comunque, di servizi turistici , che, pertanto, è presupposto indefettibile e condizionante l'azione promossa, anche se da qualificarsi come rivalsa ai sensi dell'articolo 43 cod. turismo. Trattasi, però, di titolo contrattuale che, in ogni caso, non è concludente ai fini divisati dalla controricorrente, poiché, nel caso, rileverebbe l' articolo 7 del Reg. UE numero 1215/2012 e, segnatamente, la lett. b di tale norma, che dà rilievo, in riferimento alla prestazione di servizi come nel caso di specie , al luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e, dunque, nel L. o anche in T. . 13. - Venendo, quindi, al fondo del primo motivo di ricorso, va rammentato, anzitutto, il principio consolidato secondo cui l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea CGUE con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 vale anche per quelle del regolamento numero 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti CGUE, sentenza 21 maggio 2015, in C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, par. 60 . 14. - In tal senso, l'articolo 6, punto 2, della stessa Convenzione è equivalente all'articolo 6, punto 2, del Reg. CE numero 44/2001 CGUE, sentenza 21 gennaio 2016, in C-521/14, Sovag, § 43 . L'articolo 6.2 Reg. CE numero 44/2001 recita qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale . Tale disposizione è, quindi, da ritenere equivalente all'articolo 8, punto 2, del Reg. UE numero 1215/2012, la quale dispone qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale . Del resto, milita in tal senso anche la circostanza messa in rilievo anche dalla ricorrente per cui il testo in francese dell'articolo 6, punto 2, della Convenzione del 1968 s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention - quale lingua ufficiale, unitamente alle lingue italiana, olandese e tedesca, ai sensi dell'articolo 68 della medesima Convenzione - è identico a quello del Reg. CE numero 44/2001 e, quindi, del successivo Reg. UE numero 1215/2012 [e analogamente è dato riscontrare per le versioni nelle lingue ufficiali tedesca wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage handelt e olandese bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot voeging of tussenkomst ]. 15. - Mistral assume che il diverso utilizzo di autorità giurisdizionale nel Reg. UE numero 1215/2012 , in luogo di giudice nel Reg. 44/2001, darebbe rilievo, però, ad una sorta di oggettivazione della giurisdizione adita e non riguarderebbe pertanto il giudice del processo , ossia, nel nostro caso, il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale, ma il Tribunale di Busto Arsizio o comunque il giudice italiano. Invero, la diversità dei termini non ha un rilievo effettivo, poiché nel Reg. UE numero 1215/2012 l'endiadi autorità giurisdizionale ha sostituito in toto quella di giudice di cui al precedente Reg. CE 44/2001 e ciò per la ragione che si evince dall' articolo 3 dello stesso Reg. UE numero 1215/2012 , là dove si precisa che Ai fini del presente regolamento, la nozione di autorità giurisdizionale comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento a in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento , il notaio b in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento e all'assistenza , l'autorità per l'esecuzione forzata . In definitiva, l'utilizzo dell'endiadi autorità giurisdizionale , in luogo di quella giudice , si giustifica al solo scopo di estendere l'applicazione del Regolamento in procedimenti in cui la decisione è assunta da autorità che svolgono la funzione di giudice ai limitati fini dianzi indicati. 16. - Sotto il profilo della interpretazione letterale dell'articolo 8, punto 2, l'utilizzo del termine chiamata e, poi, il riferimento ad altra chiamata di terzo rispetto alla chiamata in garanzia , dà evidenza in entrambe le ipotesi all'intervento per chiamata nel processo nel quale è stata proposta la domanda principale. In altri termini, vi è una parificazione tra le due chiamate e poiché quella di terzo si dà necessariamente nello stesso processo della domanda principale, anche per la chiamata in garanzia trova rilievo il c.d. simultaneus processus. La relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 utilizzata a fini interpretativi dalla citata CGUE, Sovag, par. 44 conforta una tale lettura là dove afferma s ebbene la nozione di garanzia sia compresa in quella di intervento, si è preferito menzionare entrambi i concetti in maniera espressa e distinta . 17. - L'interpretazione sistematica e funzionale cospira nella medesima direzione di quella letterale. Dalla giurisprudenza della CGUE - che si è pronunciata sulla portata applicativa delle anzidette disposizioni, sia della Convenzione di Bruxelles del 1968, che dei regolamenti comunitari del 2001 e del 2012 CGUE, sentenza 15 maggio 1990, in C-365/88, Hagen, par. 10-12, 18-21, 23 CGUE, sentenza 26 maggio 2005, in C-77/04, GIE, par. 25-36 CGUE, Sovag, citata, par. 26, 32-47 CGUE, sentenza 10 marzo 2022, in C-498/20, ZK, par. 44-48 - si evince, infatti, che la chiamata in garanzia è istituto processuale omologo alla chiamata di terzo nel medesimo procedimento nel quale è stata proposta la domanda principale e che la deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto articolo 2 Convenzione di Bruxelles articolo 2 Reg. CE numero 44/2001 articolo 4 Reg. UE numero 1215/2012 - che impone, di per sé, una interpretazione restrittiva delle regole di competenza speciale - si giustifica proprio in funzione dello stretto collegamento tra le due domande che deve decidere il medesimo giudice e ciò al fine di evitare contrasti di giudicati ossia di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili 15° Considerando Reg. CE numero 44/2001 e 21° Considerando Reg. UE numero 1215/2012 e, al tempo stesso, di individuare un foro che si caratterizzi proprio in base a quel collegamento stretto tra il giudice e la controversia al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia 12° Considerando Reg. CE numero 44/2001 e 16° Considerando Reg. UE numero 1215/2012 . Ed è una lettura che trova riscontro non solo nel fatto che le richiamate sentenze della CGUE come, del resto, le pronunce di questa Corte regolatrice della giurisdizione, sopra ricordate al § 10, che hanno fatto applicazione dell'articolo 6.2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 in tema di garante estero riguardano tutti casi in cui la causa principale e quella relativa al terzo si sono concentrate nello stesso processo, ma, anche e in modo particolarmente significativo , nel rilievo che in tale contesto assumono poi le sentenze Sovag del 21 gennaio 2016 e ZK del 10 marzo 2022 . Con la sentenza Sovag la CGUE ha ritenuto che la regola della competenza di cui all'articolo 6, numero 2, del Reg. 44/2001 potesse estendersi all'azione di garanzia intentata, nell'ambito del medesimo procedimento par. 39 , dal terzo garantito contro il convenuto garante già citato dall'attore-danneggiato in qualità di responsabile del danno. Una siffatta estensione della portata dell'articolo 6, numero 2, Reg. 44/2001 equivalente - come detto - sia all'articolo 6, numero 2, della Convenzione di Bruxelles, sia all'articolo 8, numero 2, Reg. 1215/2012 al terzo garantito interveniente è rimasta, quindi, confinata, anch'essa, nell'ambito del simultaneus processus. Con la sentenza ZK la Corte di Lussemburgo - in un giudizio nel quale un terzo era intervenuto per far valere i propri diritti nei confronti del convenuto della causa principale - ha dichiarato che l' articolo 8, numero 2, del Reg. UE numero 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall'interveniente . Con ciò confermando che la competenza giurisdizionale in forza della regola speciale dettata dalla anzidetta disposizione può mantenersi attiva solo in ragione delle persistenti ragioni del simultaneus processus. E tanto - sia nel caso Sovag , che in quello ZK - perché il perseguimento degli obiettivi sopra menzionati evitare contrasti di giudicati resi possibili da procedimenti paralleli e favorire la buona amministrazione della giustizia tramite lo stretto collegamento tra il giudice e la controversia è reso possibile solo dalla concentrazione presso lo stesso giudice dell'intera causa principale e relativa al terzo chiamato . 18. - Né gli argomenti spesi da Mistral a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale cfr. supra par. 3.4. sono concludenti rispetto al fine divisato. La giurisprudenza della Corte di giustizia innanzi richiamata in particolare sentenza 15 maggio 1990, Hagen, par. 18-23 sentenza 26 maggio 2005, GIE, par. 30-35 è, infatti, nel senso che il piano della competenza giurisdizionale - ossia, quello regolato diacronicamente dagli articolo 6, punto 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, 6 , punto 2, del Reg. CE numero 44/2001 e 8, punto 2, Reg. UE numero 1215/2012 - deve essere scisso da quello delle condizioni di ammissibilità della chiamata in garanzia o di terzo , la cui regolamentazione spetta esclusivamente alle norme nazionali, salvo per il profilo del c.d. effetto utile della Convenzione/Regolamento, ossia qualora l'applicazione delle norme nazionali comporti una limitazione dell'attuazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione/Regolamento. Limitazione che si verifica, in particolare, nel caso - che non intercetta le ragioni dell'eccezione sollevata da Mistral - in cui la regola di competenza speciale sulla chiamata in garanzia o di terzo non venga applicata dal giudice nazionale in ragione del fatto che il terzo garante abbia la residenza o il domicilio sul territorio di uno stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale così sentenza Hagen , § 23 . E, quindi, non già - come, invece, sono al contrario orientate le critiche della controricorrente - nel caso in cui il giudice nazionale, in base alle norme interne, valuti l'esistenza dello stretto nesso di inerenza tra la causa principale e quella di garanzia che ne giustifica la trattazione unitaria, dovendo lo stesso giudice a ciò provvedere proprio al fine di evitare che la proposizione della causa di garanzia abbia il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale così sentenza GIE , § 32 . Discrezionalità, dunque, che il giudice esercita in base alla disciplina dell'ordinamento processuale nazionale, la cui conformità a quello comunitario è da saggiarsi, per quanto rileva ai fini della regola speciale di competenza giurisdizionale in esame, proprio in funzione del rispetto del giudice naturale. E il potere che l'assetto normativo interno assegna al giudice di vagliare i presupposti di ammissibilità della chiamata del terzo tra le altre Cass., S.U., numero 4309/2010 , richiamata da Corte cost., sent. numero 67 del 2023 quale precedente che ha inaugurato l'indirizzo interpretativo secondo cui la chiamata del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell' articolo 269, secondo comma, c.p.c. , è soggetta ad autorizzazione del giudice potere, questo, che attualmente è esplicitato dall' articolo 269 c.p.c. come novellato dal d.lgs. numero 149/2022 non si presta a ledere la garanzia del giudice naturale, che corrisponde a quella di giudice precostituito per legge, essendo un tale principio rispettato allorquando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia come è evidente nella specie e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola Corte cost., ord. numero 193 del 2003 e ord. numero 138 del 2008 . 19. - Va, dunque, enunciato - in sintonia con le conclusioni rassegnate, nella sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia, dal pubblico ministero rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione - il seguente principio di diritto l' articolo 8, numero 2, del Reg. UE numero 1215 del 2012 , cui rinvia l'articolo 3, comma 2, prima parte, della legge numero 218 del 1995 , non trova applicazione nel caso in cui l'azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell'ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale . 20. - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo in quanto attinente alla statuizione sulle spese di lite, travolta, ai sensi dell' articolo 336, primo comma, c.p.c. , dalla cassazione della sentenza di appello. 21. - Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell' articolo 382, terzo comma, c.p.c. Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.