Equa riparazione: quali presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole?

Nel caso di specie la Corte di Appello aveva escluso il diritto all'equo indennizzo perché il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto della necessità - per l'accoglimento della sua richiesta di riclassificazione delle infermità ai fini della pensione di guerra - di reperire e produrre la documentazione comprovante l'aggravamento delle patologie che lo riguardavano.

Ripercorrendo i fatti, un uomo presentava ricorso ex art. 5- ter legge 24 marzo 2001, n. 89 in proprio e in qualità di erede del proprio padre, con cui chiedeva l'indennizzo per equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio circa il riconoscimento di un trattamento pensionistico privilegiato svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, introdotto dal proprio genitore, nel frattempo deceduto. La richiesta di riconoscimento del trattamento pensionistico più favorevole avanzata nel giudizio presupposto era stata respinta per mancanza di documentazione in ordine all'aggravamento delle patologie dell'originario ricorrente. Il figlio impugnava allora il decreto, censurandolo per avere applicato la statuizione dell'art. 2, comma 2 quinques lett. a , legge n. 89 del 2001, che disconosce il diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata del processo nei soli casi in cui l'infondatezza della domanda avanzata nel giudizio presupposto sia riconducibile ad ipotesi di abuso di poteri processuali, ossia a abusività o temerarietà , non anche per il solo fatto che essa sia infondata, essendo il diritto alla ragionevole durata indipendente dall'esito, favorevole o sfavorevole, della lite . Nel caso di specie, la richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico per patologie sopravvenute non era invece abusiva, come sottolineato, essendo stata rigettata sulla base delle valutazioni della Commissione medica Ospedaliera, ovvero in forza di un esame di merito. La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso, sottolineando che la prescrizione dell'art. 2, comma 2 quinques lett. a , legge n. 89 del 2001, correttamente intesa, esclude l'equa riparazione a condizione che vi sia la consapevolezza, da parte dell'attore, dell'infondatezza della domanda avanzata nel giudizio presupposto. Nel caso de quo , come sottolineano i Magistrati di terzo grado, la conoscenza della necessità di fornire la relativa documentazione non può tradursi ed essere equiparata alla consapevolezza della temerarietà della domanda . Tanto più in un giudizio volto alla riclassificazione delle infermità già oggetto di trattamento pensionistico di guerra , soggette come tali alle valutazioni medico legali dei competenti organi amministrativi . La Suprema Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello in diversa composizione.

Presidente Manna – Relatore Bertuzzi Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5 ter legge 24 marzo 2001, n. 89 , depositato innanzi alla Corte d'appello di Napoli, I.A., in proprio ed in qualità di erede del padre N., chiedeva l'indennizzo per equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio per il riconoscimento di un trattamento pensionistico privilegiato svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, introdotto dal proprio genitore con ricorso in data 5. 5. 1978 e definito con sentenza del 7. 10. 2019, dopo che esso era stato interrotto a seguito di decesso della parte in data 18. 1. 1984, riassunto a cura dell'odierno ricorrente con atto del 7. 9. 2007, definito con pronuncia di inammissibilità del 29. 8. 2008 e quindi nuovamente deciso dalla stessa Sezione territoriale della Corte dei Conti a seguito dell'annullamento in appello della prima decisione con sentenza di rigetto del 2019. Il giudice designato dichiarava improponibile il ricorso per equa riparazione in quanto tardivo. Proposta opposizione, la Corte d'appello, in composizione collegiale, con decreto n. 3266 del 2021, la rigettava nel merito, ritenendo che non si dovesse dar luogo ad indennizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 quinques lett. a , legge n. 89 del 2001, per avere l'interessato agito in giudizio nella consapevolezza che la propria domanda era infondata. La richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole, avanzata nel giudizio presupposto, era stata infatti respinta per mancanza di documentazione e deduzioni in ordine all'aggravamento delle patologie dell'originario ricorrente, mancanza dalla quale la parte non poteva non rendersi conto sarebbe conseguito il rigetto della sua domanda. Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 2. 1. 2022, ha proposto ricorso I.A., affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, comma 2 quinques lett. a , legge n. 89 del 2001, censurando il provvedimento impugnato per avere erroneamente applicato il disposto dell'articolo citato, il quale disconosce il diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata del processo nei soli casi in cui l'infondatezza della domanda avanzata nel giudizio presupposto sia riconducibile ad ipotesi di abuso di poteri processuali, ossia a abusività o temerarietà, non anche per il solo fatto che essa sia infondata, essendo il diritto alla ragionevole durata indipendente dall'esito, favorevole o sfavorevole, della lite. Nel caso di specie, la richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico per patologie sopravvenute non era invece abusiva, essendo stata rigettata sulla base delle valutazioni della Commissione medica Ospedaliera, cioè in forza di un esame di merito. Il motivo è fondato. L'art. 2, comma 2 quinques lett. a , legge n. 89 del 2001 prevede, tra le ipotesi in cui l'indennizzo non è riconosciuto, il caso in cui la parte abbia agito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta della propria domanda. La disposizione, correttamente intesa, esclude l'equa riparazione non già per il solo fatto che la domanda proposta nel giudizio presupposto sia dichiarata infondata, ma a condizione che della sua infondatezza l'attore avesse consapevolezza. Questa Corte ha avuto modo di precisare che tale norma trova applicazione solo nel caso in cui l'infondatezza della domanda si colori degli ulteriori requisiti della temerarietà o abusività Cass. n. 18834 del 2015 , i quali si connotano per la consapevolezza che la pretesa azionata in giudizio non ha possibilità di successo, sicché il processo risulta intrapreso per altri scopi ovvero affidandosi ad una mera possibilità astratta ed ipotetica di esito favorevole. Nel caso di specie la Corte di appello non si è adeguata a questi principi, avendo escluso il diritto all'equo indennizzo per la sola ragione che il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto della necessità, al fine dell'accoglimento della richiesta di riclassificazione delle infermità ai fini della pensione di guerra, di reperire e produrre in atti la documentazione attestante l'aggravamento delle patologie di cui era affetto. La conoscenza della necessità di fornire la relativa documentazione non può tuttavia all'evidenza tradursi ed essere equiparata alla consapevolezza della temerarietà della domanda. Tanto più, merita aggiungere, in un giudizio volto alla riclassificazione delle infermità già oggetto di trattamento pensionistico di guerra, soggette come tali alle valutazioni medico legali dei competenti organi amministrativi. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.