Anche i provvedimenti concernenti statuizioni su tempi e modalità di visita dei figli minori sono ricorribili in Cassazione

Sono ricorribili in Cassazione mediante ricorso straordinario anche i provvedimenti contenenti statuizioni circa i tempi e le modalità di visita dei minori.

Nella vicenda in esame, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in tema di affido di minori . La vicenda vede come protagonista un padre che propone ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Campobasso che si pronunciava in ordine all'affido della figlia minore nonché sulla sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente nei confronti della figlia. Promosso appello, la Corte respingeva argomentando che vi era un certo comportamento ostruzionista del padre nel riprendere i rapporti con la figlia nonché difficoltà da parte di quest'ultima e della madre di acquisire il consenso paterno ai fini della decisione sulle questioni di rilievo per la minore stessa. Da questo comportamento, sottolineavano i giudici d'Appello, ne conseguiva uno stato di ansia e tensione a carico della figlia minore, inoltre la misura disposta dal Tribunale non avrebbe impedito al padre di riprendere i rapporti con la figlia. Rigettato, quindi, il ricorso anche in sede di appello, il padre proponeva ricorso in Cassazione argomentato sei diversi motivi. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, i Giudici di legittimità ribadiscono che il ricorso promosso è ammissibile. I Giudici, infatti, richiamano la pronuncia della Cassazione n. 24226 del 2023 che nel dichiarare ammissibile il ricorso avverso il provvedimento che statuisce sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l'affido dei figli , effettua una distinzione tra questi e i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale . Su quest'ultimi è stata rimessa alle Sezioni Unite ord. inter. n. 30457 del 2022 la questione sull'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso tali provvedimenti provvisori e urgenti, decisa con sent. n. 22423 del 2023. Se sull' ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione dei provvedimenti afferenti l'affido e al mantenimento dei figli vi è nulla quaestio , stanti le diverse pronunce in senso positivo cfr. Cass., sez. Unite, n. 30903 del 2022 , Cass., n. 3192 del 2017 , dubbi permangono circa i provvedimenti riguardanti i tempi e modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando alcune discordanze, la Cassazione ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo […] statuiscono sulle modalità di frequenza e visita dei minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU […] è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità […] . Quindi i provvedimenti che concernono i tempi e le modalità di visita del minore con i genitori esercenti la responsabilità sono ricorribili qualora l' invalidità dedotta comporti una lesione del diritto alla vita familiare , diritto appartenente tanto al minore quanto a ciascuno dei genitori che si esplica nel diritto alla bigenitorialità . Dopo aver quini argomentato sull'ammissibilità del ricorso, i Giudici esaminano i motivi di ricorso. Per quanto concerne la conferma della sospensione della responsabilità genitoriale nella confermarla i giudici di Appello hanno mosso dalla condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel rifiuto di partecipare agli incontri con la figlia – poiché intendeva vederla solo fuori dal prescritto contesto protetto” -, sia nel creare ansia e tensione nella figlia per esprimere il suo consenso sulle questioni per le più rilevanti […] la misura disposta non preclude al padre di incontrare la figlia […] . Sul punto i Giudici rilevano una lesione al diritto alla bigenitorialità argomentano infatti che pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori . Occorre, infatti, sempre tenere bene a mente l' interesse superiore del minore nel rispetto del quale occorre garantire il diritto alla bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio , così da assicuragli stabili relazioni affettivi e una consuetudine di vita. Su questo punto i Giudici ritengono che il comportamento del padre di non voler accedere agli incontri in regime protetto con la figlia, di per sé, non è sufficiente a giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una comparazione tra il diritto della minore agli incontri con il padre e il diritto di questi a recuperare i rapporti con la figlia. Inoltre, anche la condotta del ricorrente riguardo le decisioni rilevanti per la vita della figlia che hanno suscitato in quest'ultima ansia e tensione, non rilevano una chiara scorrettezza del padre quanto piuttosto l'effetto di scelte molto ponderate da parte del padre . Con queste motivazioni, la prima sezione civile accoglie il ricorso rinviando alla Corte di Appello.

Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Fatti di causa Con decreto del 24.2.2022 il Tribunale per i minorenni di Campobasso, in accoglimento dell'istanza del Pubblico Ministero, ha disposto la sospensione di M.A. dalla responsabilità genitoriale sulla minore G.A., nata il omissis dalla sua relazione con P.A., revocando la previsione degli incontri protetti - di cui al decreto del 2.9.2021 - precisando che ciò non impediva la ripresa dei rapporti padre/figlia - la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore della minore la conferma del monitoraggio del nucleo familiare da parte dell'Agenzia di tutela della salute di Campobasso. Con decreto emesso del 18.7.2022, la Corte d'appello per i minorenni di Campobasso ha respinto il reclamo proposto da M.A. avverso il suddetto decreto del Tribunale per i minorenni, osservando che il provvedimento impugnato era stato emesso nell'ambito di un procedimento promosso nel 2018, in seguito ad una serie di interventi adottati dal medesimo Tribunale per incentivare e sostenere il rapporto tra la minore e il padre in un contesto di forte conflittualità tra i genitori, divorziati dal 2015 ed affidatari della minore, collocata presso la madre con regolamentazione delle visite materne con relazione del 10.5.21 gli operatori sociali - cui era stata demandata la valutazione delle competenze genitoriali delle parti in causa - avevano riferito della mancata adesione al programma da parte del padre il quale aveva rifiutato l'incontro con la ex-moglie e la figlia il provvedimento del 2.9.21, all'esito dell'ascolto di tutti i componenti della famiglia, su proposta dal Pubblico Ministero, aveva stabilito incontri protetti quindicinali tra padre e figlia, preparati adeguatamente e da svolgere alla presenza dello psicologo, ciò avuto riguardo alle dichiarazioni rese in tale occasione dalla minore circa il proprio disagio a relazionarsi con il padre - critico nel suoi confronti da farla sentire inadeguata - e circa l'imbarazzo di dover chiedere l'assenso paterno per diverse questioni, quali quelle scolastiche la minore aveva parlato di ansia e nausea a proposito delle occasioni d'incontro con il padre come riferito dagli operatori sociali, mentre la minore, con grande impegno emotivo-relazionale, aveva dato la sua disponibilità agli incontri disposti, il padre si era mostrato irremovibile nel rifiuto di parteciparvi chiedendo di riferire alla figlia che intendeva vederla solo fuori dal contesto protetto”. La Corte territoriale ha dunque evidenziato la netta chiusura manifestata dal reclamante riguardo all'ulteriore opportunità per la ripresa del rapporto con la figlia, e le difficoltà della madre e della minore di acquisire il consenso paterno ai fini della decisione sulle questioni di maggiore rilevanza per la stessa minore, con le relative conseguenze in termini di ansia e tensione, mentre la misura disposta non avrebbe impedito al padre la ripresa dei rapporti con la figlia. M.A. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. P.A. resiste con controricorso. Non si è costituita la curatrice speciale della minore. Ragioni della decisione Il primo motivo denunzia violazione dell' art. 135, comma 4, c.p.comma , per aver la Corte d'appello motivato in maniera apparente circa il comportamento tenuto dal padre e lo stato di disagio della minore. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 336 e 336bis per non aver la Corte d'appello motivato sulla omessa considerazione delle ragioni espresse dalla curatrice speciale della minore, per la mancata valutazione comparativa della decisione in ordine al diritto alla bigenitorialità. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 316, 337ter, quater, quinquies e octies per non aver la Corte d'appello garantito il diritto alla bigenitorialità della minore attraverso un'irragionevole decisione. Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti in relazione alla mancata valutazione comparativa degli effetti sulla minore di una statuizione che escludesse il padre da ogni decisione rispetto al beneficio della bigenitorialità. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia preservato la continuità delle relazioni parentali con il padre, essendo mancato, da parte della madre, il rispetto del diritto alla visita del padre - tenuto conto della distanza tra il luogo di lavoro del M.A. e la residenza della madre - e la sua fattiva collaborazione, omettendo di disporre anche per la stessa madre la sospensione dalla responsabilità genitoriale. Il quinto motivo denunzia violazione dell' art. 333 c.comma per aver la Corte d'appello applicato la sospensione della responsabilità genitoriale senza che ne ricorrano i presupposti. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1 e 8 Convenzione di Strasburgo, della Convenzione di New York, degli art. 2, 30 e 111, Cost. , per non aver la Corte d'appello garantito il diritto del padre a preservare il rapporto con la figlia e viceversa, attraverso una motivazione irragionevole e lacunosa. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è ammissibile. Come ha osservato, con motivazione pienamente condivisibile questa corte con la pronuncia n. 24226 del 2023 Si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 quinquies, c.comma , ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni Unite Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022 , e di recente anche decisa Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023 , la questione dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti. In ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all'esito dell'appello o del reclamo a seconda del tipo di procedimento avviato , attengono all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso positivo Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015 . Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo a seconda del tipo di procedimento avviato statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino comma Italia , è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022 Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019 v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022 . In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità. Premesso ciò, il primo motivo è infondato avendo la Corte d'appello motivato, seppure sinteticamente, in maniera chiara sulle ragioni della sospensione dalla responsabilità genitoriale. Il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d'appello ha motivato sulla conferma della sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente argomentando dalla condotta di quest'ultimo, consistita sia nel rifiuto di partecipare agli incontri con la figlia - poiché intendeva vederla solo fuori dal prescritto contesto protetto” -, sia nel creare ansia e tensione nella figlia per esprimere il suo consenso sulle questioni per lei più rilevanti inoltre, la Corte ha messo in evidenza che, comunque, la misura disposta non preclude al padre di incontrare la figlia, anche in vista di un possibile recupero delle capacità genitoriali. Al riguardo, il collegio ritiene che la condotta ascritta al ricorrente non riguarda la violazione di doveri fondamentali, emergendo piuttosto una lesione del diritto alla bigenitorialità, peraltro in adesione al parere della curatrice speciale, attraverso una valutazione comparativa tra le posizioni in contrasto che valorizzi appieno la bigenitorialità con riferimento alla richiesta del padre di visita del minore. Al riguardo, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari , ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all' art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo , onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori Corte EDU 9.2.2017, Solarino comma Italia . Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole Cass., n. 9764/22 . Nella specie, la mancata partecipazione del ricorrente agli incontri protetti con la figlia, di per sé, non giustifica l'impugnata sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una adeguata comparazione tra il diritto della minore ad avere incontri con il padre, e il diritto di quest'ultimo di recuperare i rapporti con la figlia. Né appare rilevante, nel senso della configurazione di una condotta giustificatrice della misura contestata, il fatto che il consenso del ricorrente su alcune questioni rilevanti nella vita della minore quale la partecipazione ad una gita scolastica abbia potuto suscitare, nella relativa attesa, ansia e tensione in quest'ultima, non essendo stato evidenziata una chiara scorrettezza nella condotta del padre, emergendo piuttosto l'effetto di scelte molto ponderate da parte del padre. Il quarto motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento dei predetti motivi. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, respinto il primo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Dispone che ai sensi dell 'art. 52 del d.lgs. n. 196/0 3, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.