Compenso del CTU e accertamenti multipli: unità o pluralità degli incarichi?

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati.

Va invece riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni. Con l'ordinanza del 4 gennaio 2024, n. 214, il S.C. interviene in tema di determinazione del compenso del CTU chiarendo che la liquidazione dell'onorario del consulente tecnico deve essere effettuata tenendo conto della natura dell'incarico e che, qualora l'indagine – come nel caso di specie – sia sostanzialmente unitaria, dove le varie fasi rappresentano esplicazione della medesima attività, anche il compenso deve assumere natura unitaria e non in relazione ai singoli adempimenti . Il caso I fatti descritti nell'ordinanza in commento – che si chiude con un rinvio al Tribunale di Pescara per una nuova valutazione sulla base del principio di diritto espresso dalla massima in epigrafe – concernono le modalità di liquidazione del compenso per l'attività svolta da un consulente tecnico nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare. In particolare, il Tribunale, nel liquidare il compenso, aveva tenuto conto dell'elevato numero di lotti da periziare ma senza tenere in considerazione che alcune operazioni regolarità urbanistica e rappresentazione catastale, ad esempio costituivano la medesima prestazione da ciò il compenso sarebbe stato – a dire della società ricorrente – erroneamente quantificato, considerando le singole attività come singoli incarichi, mentre al contrario l'incarico avrebbe avuto carattere di unitarietà e da valutarsi, quindi, complessivamente. Liquidazione del compenso del CTU in base all'accertamento richiesto dal Giudice La Cassazione detta, nell'ordinanza in esame, alcune linee guida ai fini della determinazione e liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio. In primo luogo, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Unita o pluralità di incarichi? Fermo quanto precede, ai fini della determinazione del compenso, l' unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali , a prescindere dalla pluralità delle domande , delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Indagine unitaria e pluralità di rapporti Di conseguenza, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, quando l'indagine sia sostanzialmente unitaria , risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. Nel caso di specie, infatti, il Giudice di merito ha erroneamente frazionato tutte le attività del consulente, senza avvedersi – ad esempio - che la redazione delle planimetrie costituiva una mera specificazione del quesito relativo all'accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni. Indagini del consulente in caso di pluralità di bilanci In applicazione dei principi testè esposti, in casi che riguardavano analoghe problematiche in punto di unità o pluralità delle indagini svolte, qualora il ctu abbia effettuato una consulenza su una pluralità di bilanci , l'onorario è stato liquidato globalmente e non per singole annualità, perché unico è stato il risultato finale fornito al giudice. Indagini del consulente e valutazione dei redditi in un giudizio di separazione Analogamente, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio cui, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria, si è applicato non il disposto dell'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto dell'art. 3, per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, così da determinare un compenso unitario , anziché un compenso distinto per ogni verifica compiuta, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico Indagini del consulente e valutazione di azienda L'unità dell'incarico emerge anche in caso di stima di un bene complesso come l'azienda, in quanto il compenso – in tale ipotesi - deve essere liquidato sulla base del disposto di cui all'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002 relativo a perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni , e non secondo criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni che compongono l' azienda stessa poiché, nella valutazione dei patrimoni, l'unicità dell'incarico e, di conseguenza, del compenso, non è esclusa dalla pluralità delle verifiche. Compenso del CTU, vacazioni e onnicomprensività dell'onorario Il S.C. chiarisce anche che, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, deve essere applicato il criterio delle vacazioni , anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. Tale modalità, peraltro, è residuale rispetto al principio della onnicomprensività dell'onorario, che trova applicazione con riferimento alle attività strumentali e complementari all'espletamento dell'incarico.

Presidente Falaschi – Relatore Pirari Fatti di causa 1. Con ricorso depositato il 10/7/2019, la Immobiliare GMG s.r.l. propose opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , e 702 - bis cod. proc. civ., avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, depositato dal G.E. del Tribunale di Pescara in data 12/6/2019, nell'ambito di procedura di esecuzione immobiliare. Il Tribunale di Pescara, considerati i quesiti proposti e il numero dei lotti su cui era stata svolta la consulenza, modificò parzialmente il decreto opposto, provvedendo alla liquidazione del compenso in favore della c.t.u. Pa.Ma. 2. Contro il predetto decreto, la Immobiliare GMG s.r.l. propone Ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre con successiva nota ha comunicato che, con sentenza n. 21/2022 pubblicata il 25/05/2022 - Rep. n. 27/2022 del 25/05/2022, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato il fallimento della società, che con sentenza n. 1692/2022, la Corte d'appello de L'Aquila, aveva revocato la detta dichiarazione e che la Corte di Cassazione aveva cassato quest'ultima sentenza, rinviando, per un nuovo esame, alla corte d'appello di L'Aquila. Si difende con controricorso Pa.Ma., mentre sono rimasti intimati Immobiliare gli Oleandri s.r.l. Frontis Npl s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. PVa.Ci. e Pa.Pa. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Juno 1 s.r.l. Co.Ma. Conad Adriatico Societa' Cooperativa So.Ge.T s.p.a. Sa.St Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge 1980, n. 319, la falsa ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 1, D.M. 30 maggio 2002 e dell'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, il vizio di omessa pronuncia e/o di omesso esame di elementi e/o fatti decisivi per il giudizio, il vizio di motivazione, la motivazione carente, apparente e/o insufficiente, perché il giudice di merito, sulla base del protocollo d'intesa applicato dal tribunale e del numero dei lotti pacificamente 95 , aveva liquidato al c.t.u., chiamato a pronunciarsi in materia di estimo, la somma complessiva di Euro 82.770,78 per compensi - di cui Euro 28.500,00 in relazione all'accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, Euro 38.000,00 in relazione alla verifica della regolarità urbanistica, Euro 13.501,40 in relazione alla redazione di autonome planimetrie, Euro 2.769,38 a vacazione per il resto dell'attività -, oltre cassa previdenza, Iva e in acconto sugli onorari ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 nella misura di Euro 3.407,64, così violando l'art. 12, comma 1, del D.M. 30 Maggio 2002 in quanto la verifica della consistenza fisica dei beni rispetto al progetto approvato regolarità urbanistica e la loro rappresentazione catastale costituivano un'unica prestazione che, però, era stata calcolata due volte, senza neppure proporre una adeguata motivazione e senza tener conto della necessità di suddividere gli immobili per gruppi aventi le medesime caratteristiche. La ricorrente ha, sul punto, osservato che l'accatastamento di un immobile con relativa planimetria era propedeutica al completamento dell'iter amministrativo delle pratiche edilizie di cui al progetto assentito per la realizzazione delle opere per dette attività, non particolarmente impegnative, la c.t.u. aveva impiegato circa 128 ore lavorative per le ispezioni tecniche dei 137 immobili circa un'ora a lotto le planimetrie redatte in sede di perizia erano sovrapponibili a quelle catastali la verifica sulla rispondenza alle prescrizioni di progetto non avevano richiesto l'analisi di distinti atti autorizzativi per i 137 immobili, ma solo di tre gruppi di pratiche edilizie autorizzative, sicché per tali attività si sarebbe dovuto riconoscere un importo non superiore al minimo previsto Euro 290,24 , che, moltiplicato per il numero dei lotti, determinava un compenso di Euro 27.582,80 e non di Euro 86.700,00 l'acquisizione dell'unico di titolo di provenienza, riguardante tutti i beni, avrebbe dovuto essere ricondotto a sole cinque vacazioni e non, come accaduto, a 475, pari a 119 giorni lavorativi, a fronte di un incarico espletato nella sua interezza in 179 giorni lavorativi l'onorario riguardante l'indicazione delle formalità pregiudizievoli, gravando le uniche nove su ogni immobile periziato, avrebbe dovuto essere determinato in 25 vacazioni e non, come avvenuto, in 2375 pari a 594 giorni lavorativi a fronte di un incarico espletato in 179 giorni . Peraltro, anche a voler reputare insussistente l'unicità della prestazione, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che il numero di lotti su cui calcolare le spettanze per le verifiche della regolarità urbanistica e della consistenza fisica e catastale dei beni avrebbe dovuto essere ridotto rispettivamente a 17 e a 92 lotti. Infine, tutte le attività quali le partecipazioni ad udienze, le comunicazioni mail o la ricerca documentazione avrebbero dovuto essere considerate complementari e accessorie all'accertamento tecnico secondo il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002. 2. Va, innanzitutto, premessa l'infondatezza dei rilievi di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, atteso che, quanto alla dedotta, omessa specificazione della tipologia di ricorso come straordinario, è pacificamente ammesso che l'ordinanza definitoria dell'opposizione sia, in conformità ai connotati storici dell'istituto e alla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2011, qualificata come inappellabile e sia, perciò, impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell' art. 111 Cost. , siccome decisoria di questioni relative a diritti soggettivi all'esito di un processo di cognizione con rito sommario per tutte Cass., Sez. 6 - 2, 4/3/2020, n. 5990 , sicché non è necessario che l'intestazione del ricorso rechi l'espressa menzione della norma costituzionale sulla base della quale esso è proposto, che, quanto alla rilevata omessa eccezione di violazione o falsa applicazione di legge per avere la ricorrente omesso di riportare le affermazioni contenute nell'ordinanza in contrasto con le norme di diritto richiamate, il ricorso, nonostante la non chiara enunciazione della censura, fa comunque intendere i passaggi dell'ordinanza contrastanti con le norme richiamate, come interpretate da questa Corte, e che, quanto alla violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità del ricorso, siccome contenente le medesime doglianze espresse nei gradi di merito e una trattazione cumulativa e priva di specificazioni inidonee a far cogliere la portata del vizio di legittimità lamentato, l'inosservanza degli stessi può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto - forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell' art. 366 cod. proc. civ. Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552 , aspetti questi insussistenti nella specie. Venendo al merito, il ricorso è fondato. L'art. 12, del D.M. 30 maggio 2002, prevede, al comma 1, che Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145, 12 ad un massimo di Euro 970,42 , e al comma 2, che Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di Euro 145, 12 ad un massimo di Euro 970,42 . Nella specie, moltiplicando tali tariffe per 95 lotti, tanti erano quelli oggetto di valutazione, si otterrebbe un valore minimo di Euro 13.786,40 e uno massimo di Euro 92.189,90, a fronte di un importo liquidato dal Tribunale di Euro 82.770,78, comprensivo di Euro 2.769,38 calcolati a vacazione. Il Tribunale ha ottenuto tale risultato applicando per ciascun lotto, ai sensi del comma 1, un valore mediano di Euro 300,00 per l'attività di accertamento della consistenza fisica e catastale degli immobili e di Euro 400,00 per l'attività di verifica della regolarità urbanistica dei beni, oltre a Euro 142, 12 per lotto, ai sensi del comma 2, con riferimento alla redazione di autonome planimetrie, sostanzialmente parcellizzando le attività compiute dal c.t.u. Orbene, questa Corte ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni Cass., Sez. 2, 13/6/2023, n. 16768 . Come già sostenuto da questa Corte, la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico - peritali eseguite, potendo definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417 , da cui discende l'unitarietà dell'onorario. Infatti, quando vengono effettuate più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti Cass., Sez. 2, 19/12/2002, n. 18092 , mentre quando la pluralità degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità Cass., Sez. 2, 23/11/2021, n. 36292 , non massimata Cass. 29/1/2016, n. 1627, non massimata Cass., Sez. 2, 23/3/2007, n. 7186 Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417 . Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417 , cit. . In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte, fatta salva la possibilità di creare degli insiemi in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive, come nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per i quali va fatta una valutazione cumulativa dell'insieme, mentre in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90 in tal senso Cass., Sez. 2, 17/3/2016, n. 5325 conformi a Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892 Cass., Sez. 2, 20/3/2009, n. 6892 Cass., Sez. 2, 31/3/2006, n. 7632 . Orbene, il giudice di merito ha, nella specie, frazionato tutte le attività svolte dal c.t.u., senza avvedersi che la redazione delle planimetrie costituisce una mera specificazione del quesito afferente all'accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, costituendo la prima la restituzione grafica della seconda, e che la descrizione degli immobili e la loro restituzione grafica è funzionale alla verifica della rispondenza tecnica al progetto, con conseguente necessaria valutazione unitaria dei tre accertamenti, trattandosi di operazioni non autosufficienti, e senza tener conto della necessità di accorpare eventuali immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, non risultando dalla motivazione alcun accenno alla pregressa valutazione in tal senso. Inoltre, lo stesso ricorso al criterio delle vacazioni per ulteriori spettanze, non risponde ai principi espressi da questa Corte, secondo cui tale sistema, da calcolarsi con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione Cass., Sez. 2, 20/2/2012, n. 2410 , ha carattere residuale ed è, dunque, applicabile non solo quando manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, ma anche quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale Cass., Sez. 2, 19/9/2019, n. 23418 Cass., Sez. 2, 3/8/2001, n. 10745 , aspetti questi che richiedono un'adeguata motivazione, restando solo in tal caso, la decisione di liquidare gli onorari a tempo, incensurabile in sede di legittimità Cass., Sez. 2, 19/9/2019, n. 23418 . Peraltro, in disparte l'insussistenza, nel provvedimento, di una puntuale argomentazione a sostegno del ricorso a tale criterio di liquidazione, lasciata al laconico e criptico richiamo al resto dell'attività , senza nessun'altra considerazione, la tendenziale onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso Cass., Sez. 3, 25/3/2010, n. 7174 . Pertanto, la pronuncia si pone in contrasto, per un verso, con i principi di unicità o pluralità dei quesiti nella parte afferente alla restituzione grafica dei rilievi svolti e alla verifica della conformità edilizia degli immobili, per altro verso, con i principi di onnicomprensività dell'onorario e di residualità e obbligo di motivazione che presidiano il ricorso al sistema delle vacazioni, con conseguente fondatezza della censura. 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del ricorso nei limiti di cui in motivazione, l'ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Pescara, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.