Diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale: le giustificazioni inidonee del Tribunale

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto dall’imputato protagonista della vicenda, ha fatto riferimento alla sua condizione di soggetto pregiudicato e all’assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato.

Il Collegio, per dirimere la controversia in oggetto, ricorda come ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione , la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spetto di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminate anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo Cass. n. 50026/2018 , Cass. n. 20551/2011 . E nel caso di specie non è stata effettuata, da parte del Tribunale, un'adeguata verifica sull' idoneità trattamentale della misura alternativa in questione. Infatti, risulta necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva Cass. n. 31420/2015 . Pertanto, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza in oggetto.

Presidente Boni – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 16 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da R.S., giustificando il respingimento della misura alternativa invocata sui suoi pregiudizi penali e sull'assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato. 2. Avverso questa ordinanza R.S., a mezzo dell'avv. P. P., ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo intrapreso con esiti positivi dal condannato, trascurando, al contempo, di considerare la disponibilità ad assumere il ricorrente dichiarata da S.B Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da R.S. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da R.S., faceva riferimento alla sua condizione di soggetto pregiudicato e all'assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato. In questa cornice, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 - 01 Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231 - 01 . Deve, invero, rilevarsi che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzione richiesta da R.S. - rappresentate dalla detenzione domiciliare -, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità, del percorso rieducativo intrapreso dopo l'inizio dell'esecuzione della pena e delle prospettive lavorative del condannato. Tale verifica giurisdizionale, peraltro, si imponeva alla luce degli elementi positivi introdotti dalla difesa del ricorrente, che, con le memorie dell'8 febbraio 2023, aveva depositato la dichiarazione di disponibilità di S.B. ad assumere lavorativamente il condannato presso la sua ditta individuale. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di R.S., tenendo presente che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituiscono l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l'intrapresa del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato elementi positivi che, laddove introdotti nell'intesse del ricorrente, come nel caso di R.S., devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza, che deve dare conto, sia positivamente sia negativamente, delle prospettive di reinserimento sociale connesse da tali elementi. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01 . 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati nel paragrafo precedente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.