In materia di diritti dei minori il giudice ha ampi poteri officiosi

La revisione del provvedimento di primo grado non può prescindere dalla complessiva acquisizione probatoria in funzione del superiore interesse dei minori e non può trovare ostacoli, stante gli ampi poteri ufficiosi riservati al giudicante di merito, nella mancata proposizione di un ricorso incidentale specifico, una volta che sia stata comunque messa in discussione la validità della misura di collocazione prescelta in primo grado e che non risulti adottata alcuna misura restrittiva della responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che non ha proposto reclamo.

I fatti di causa in primo grado Il padre di due minori avuti da una relazione more uxorio adiva il Tribunale di Venezia per ottenere l'affidamento in via esclusiva e il collocamento presso di sé dei due minori, affermando che la madre avesse lasciato la casa familiare unitamente ai minori per trasferirsi presso i di lei genitori, ostacolando pretestuosamente gli incontri padre/figli. Il Tribunale, espletata CTU e conclusa l'istruttoria, confermava l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, attribuendo a questi ultimi il potere di assumere le decisioni di maggior importanza collocava i due minori presso idonea struttura comunitaria, prevedendo un calendario di visite protette per la madre e libere in spazio neutro per il padre. La madre dei minori reclamava il provvedimento. Il giudizio di reclamo La Corte d'Appello, tenuto conto anche che il padre non avesse proposto reclamo avverso il decreto nemmeno in via incidentale, parzialmente riformava la decisione impugnata dalla donna confermando l'affidamento dei minori al Servizio, disposto il collocamento dei medesimi presso la madre, previsto il diritto di visita paterno da svolgersi – nel rispetto del principio di gradualità – in spazio neutro ovvero, nei tempi e secondo le modalità ritenute opportune nell'interesse dei minori. Avverso a tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione il padre. La mancata proposizione del reclamo quale elemento decisivo per la decisione? Il ricorrente lamenta il peso attribuito dalla Corte alla mancata proposizione di un reclamo incidentale da parte sua, dal quale i giudici di secondo grado avrebbero dedotto un implicito difetto sopravvenuto di volontà accudente , annullando così i poteri di ufficio che l'ordinamento attribuisce al giudice nel diritto di famiglia al fine di considerare, nella ricorrenza del loro interesse, anche la possibilità di una collocazione dei minori presso il padre o ogni altra misura ritenuta adeguata e necessaria. Secondo il ricorrente, poi, la Corte avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la condotta materna di sottrazione dei figli dalla casa familiare e di sistematica violazione dei doveri correlati alla responsabilità genitoriale, condotte che, unitamente a altri elementi, avevano portato il CTU e il Tribunale a un inserimento comunitario dei due minori. Non reclamare significa perdere interesse? Interessante la critica che la Suprema Corte fa all'operato dei giudici del reclamo i quali avrebbero attribuito alla scelta di non reclamare il provvedimento il significato di disinteresse rispetto alle sorti dei figli dell'uomo tale scelta processuale di non reclamare, anzi, avrebbe, secondo i Giudici di Legittimità, potuto significare una condivisione da parte del padre per una decisione giudiziaria che aveva previsto un periodo di collocamento extrafamiliare in vista di una organica ricostituzione delle dinamiche genitoriali in un clima di maggiore serenità e pacatezza. I poteri officiosi del giudice della famiglia La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'uomo, sottolinea l' importanza dei poteri del giudice che, in materia minorile e di diritto di famiglia , possono e anzi, debbono andare oltre alla domanda di parte con il decreto di primo grado era stato disposto il collocamento dei minori in istituto, evidentemente temporaneo, atteso che il padre non era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, né sospeso, a differenza di quanto avvenuto per la madre, che era stata dichiarata sostanzialmente decaduta. La riforma di detto decreto, sollecitata con il reclamo della sola parte materna, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduta dal riesame della posizione e delle condotte di entrambi i genitori e dal vaglio delle emergenze istruttorie relative alla capacità genitoriale di entrambi per individuare la modalità di collocamento e affidamento più rispettosa e adeguata rispetto al best interest of the children. Ha errato, pertanto, la Corte di appello nel ritenere che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre avesse potuto dar luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione già assunta in primo grado nei suoi confronti e che precludesse ogni valutazione della Corte sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre. Il reclamo e l'effetto devolutivo il giudice deve riesaminare la situazione La Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per i minori la scelta di collocamento extrafamiliare dei minori stessi, avrebbe dovuto procedere a un complessivo riesame delle emergenze istruttorie e ai necessari approfondimenti relativi a entrambi i genitori, per giungere al miglior regime di affidamento e collocazione dei minori.

Presidente Genovese – Relatrice Tricomi Fatti di causa 1.- Mo.Ti. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, illustrati con memoria. Co.Fr. e St.Me., quest'ultima nella qualità di curatrice dei minori e in adesione al ricorso del Mo.Ti., hanno replicato con separati controricorsi e depositato memorie illustrative. La controversia si inscrive in una complessa situazione di conflitto familiare che vede contrapposti Mo.Ti. e CO.FR., genitori biologici non coniugati dei minori Ma., nato il omissis e Lu., nato il omissis , rappresentati dalla curatrice speciale, avvocato St.Me. Il giudizio di primo grado venne introdotto dinanzi al Tribunale di Venezia da Mo.Ti., che agì per conseguire l'affidamento in via esclusiva ed il collocamento presso di sé dei due minori, già residenti insieme ai genitori nel Comune di V. A fondamento dell'azione Mo.Ti. riferì che CO.FR., unitamente ai minori aveva lasciato la casa familiare e si era trasferita presso i di lei genitori, nel Comune di I., dove erano stati pretestuosamente ostacolati gli incontri padre/figli. CO.FR., nell'opporsi alle avverse domande, sostenne la legittimità della propria condotta intesa a proteggere i figli dal contegno pregiudizievole del padre. Il Tribunale, espletata CTU e istruttoria, con decreto del 21 settembre 2022 confermò l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di V., già disposto nel corso del giudizio, attribuendo ai Servizi il potere di assumere, previa interlocuzione e senza autorizzazione preventiva del Tribunale, le decisioni di maggior importanza dispose, inoltre, che i minori fossero collocati presso idonea struttura individuata dai Servizi Sociali nel territorio della Città metropolitana di V. con calendari di visita protetta per la madre e con modalità libera in spazio neutro per il padre dispose la trasmissione di apposite relazioni al Giudice tutelare da parte dei Servizi e disciplinò gli oneri economici dei genitori, autorizzando il rilascio del passaporto al padre, statuendo sulle spese e dando, infine, disposizione per l'attuazione immediata delle misure anche con l'uso della forza pubblica. Il decreto venne impugnato con reclamo ex art. 737 e ss cod. procomma civ. da CO.FR Il curatore speciale si costituì, chiedendo il rigetto del reclamo. Il padre dei minori si costituì, contestando il reclamo. La Corte di appello, con il decreto oggetto del presente ricorso, ha parzialmente riformato la prima decisione. La Corte lagunare ha premesso che la statuizione gravata aveva collocato i minori in tenera età in istituto senza un preciso limite temporale, lontani dalla abitazione materna nella quale erano vissuti per un lungo periodo senza alcuna particolare carenza e senza poter aspirare ad un collocamento presso il padre, che non aveva impugnato il primo decreto chiedendo, a sua volta, l'affido ed il collocamento presso di sé dei figli. Ha aggiunto che il padre, nonostante fosse stata accertata in primo grado una sua incapacità ad esercitare il ruolo genitoriale, non aveva proposto una diversa visione e che ciò precludeva alla Corte ogni valutazione sul diverso collocamento ed affidamento dei minori. Ha quindi osservato che la situazione del collocamento in istituto sine die non parrebbe corrispondere all'interesse dei minori solo a considerare che per l'età il collocamento avrebbe dovuto essere presso la madre o almeno con la prospettiva in tempi brevi di un collocamento presso l'altro genitore accudente fol. 9 del decr. imp. . Dopo avere indagato, sulla scorta del gravame proposto da Co.Fr. se il comportamento della madre fosse stato talmente grave e pregiudizievole per i minori da giustificare la misura del collocamento in istituto lontano dalla residenza abituale in B., senza la presenza della madre, oltre che del padre, e nonostante l'opposizione manifestata dai minori in sede di esecuzione del provvedimento, la Corte di appello ha, infine, parzialmente accolto il reclamo di CO.FR., con corrispondente riforma del decreto. Segnatamente, tra l'altro, la Corte territoriale ha i confermato l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali ii disposto il collocamento dei minori presso la madre, con revoca del collocamento in atto presso una struttura nella città di V. iii previsto il diritto di visita paterno da svolgersi - nel rispetto del principio di gradualità - in spazio neutro ovvero, nei tempi e secondo le modalità ritenute opportune nell'interesse dei minori, con modalità libera dapprima per un giorno la settimana a cura del Servizio tutela minori di G. BS , secondo un calendario temporale fissato specificatamente dai Servizi Sociali affidatari iv ha, inoltre, stabilito, per consentire il rispetto del diritto di visita del padre, l'applicazione della sanzione giornaliera di euro 150 per ogni violazione a carico della Co.Fr. nel caso in cui la stessa non consenta l'effettivo incontro padre/figli. È stata disposta la trattazione camerale. Ragioni della decisione 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.comma degli artt. 112 e 329 c.p.c., nonché degli artt. 337 - bis e 337 - ter c.comma , in relazione al principio della domanda di parte e alla sua non rigida vincolatività nei procedimenti di affidamento e di collocamento di figli minori. Il ricorrente ritiene meritevole di censura il peso attribuito alla mancata proposizione di un reclamo incidentale da parte sua, dal quale la Corte di appello ha dedotto un implicito difetto sopravvenuto di volontà accudente ed obliterato in questo modo i poteri di ufficio che l'ordinamento attribuisce al giudice in materia a tutela dei minori al fine di considerare, nella ricorrenza del loro interesse, anche la possibilità di una collocazione dei minori presso il padre o ogni altra misura ritenuta adeguata e necessaria. 2.2.- Con il secondo motivo si deduce la nullità della pronuncia art. 360, comma 1, n. 4, c.p.comma per illogicità e contraddittorietà della motivazione o comunque violazione e/o falsa applicazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.comma degli artt. 337 - bis e 337 - ter c.c., dell'art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, dell'art. 8 CEDU , e dell'art. 32 Cost., nonché del principio, da tali disposizioni veicolato, del superiore interesse del minore , con specifico riguardo ai diritti alla bigenitorialità e all'integrità psico-fisica in capo alla prole , Il ricorrente prospetta la fondatezza delle censure in relazione alla grave lesione dei richiamati diritti dei minori a fronte della condotta materna di sottrazione dei figli dalla casa familiare e di sistematica violazione dei doveri correlati alla responsabilità genitoriale. 2.3.- Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti art. 360, comma 1, n. 5, c.p.comma . Il ricorrente denuncia che non sia stato considerata la reiterata inadempienza, da parte di CO.FR., rispetto ai provvedimenti temporanei e definitivo resi dal Tribunale di Venezia nel corso del giudizio di prime cure e al dovere di assicurare la frequenza scolastica dei figli, con particolare riguardo a Ma., fatti decisivi, a suo dire, ampiamente discussi tra le parti ed ampiamente provati in sede di CTU. 2.4.- Con il quarto motivo si deduce la nullità della pronuncia art. 360, comma 1, n. 4, c.p.comma per mera apparenza della motivazione e sua illogicità rispetto alle risultanze probatorie o comunque violazione e/o falsa applicazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.comma degli artt. 61,115 e 116 e 196 c.p.c., con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento della CTU e all'integrale e irragionevole sovvertimento delle sue acquisizioni da parte della Corte d'Appello. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha integralmente disatteso la CTU, supportata da un ampio corredo di evidenze fattuali, ed ha ignorato le numerose e concordanti relazioni dei servizi sociali, le conclusioni del curatore speciale, quelle del P.M. presso il Tribunale di Venezia e quelle del Procuratore generale presso la Corte di appello. 3.1. - Il ricorso è fondato e va accolto. 3.2.- Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'odierno ricorso, da intendersi promosso ex art. 111, comma 7, Cost. , controvertendosi tra le parti in ordine alla modifica dell'affidamento e della collocazione dei loro figli minorenni, in relazione ad un provvedimento che ha natura definitiva nella forma del giudicato allo stato degli atti e valenza decisoria v. Cass. Sez. U. n. 22048/2023 cfr., inoltre, Cass. n. 496/2022 Cass. n. 12018/2019 Cass. n. 28998/2018 Cass. n. 12954/2018 Cass. n. 18194/2015 Cass. n. 6132/2015 Cass. n. 7041/2013 Cass. n. 15341/2012 . 3.3.1.- Il primo motivo è fondato. 3.3.2.- Nel rito camerale adottato dal legislatore in determinate materie, anche quando trattasi di procedimenti concernenti l'interesse del minore e, quindi, comportanti indiscussi poteri d'ufficio, al giudizio di secondo grado nascente dal reclamo è applicabile, pur in difetto di un espresso richiamo all' art. 342 cod. procomma civ. , il principio della specificità dei motivi di impugnazione, da tale norma sancito per il giudizio di appello cfr. Cass. n. 6671/2006 , non essendo bastevole neppure la mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice , dovendo invece tale forma di gravame contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma Cass. n. 4719/2008 Cass. n. 32525/2018 Cass. n. 31531/2021 , giacché il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del devolutum e delle censure formulate Cass. n. 3924/2012 . Tuttavia, nell'ambito dei procedimenti minorili, una volta che sia stato proposto un reclamo ammissibile, nei termini prima ricordati, questo impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale il bene della vita del procedimento che va individuato ne l'affidamento e il collocamento dei minori conformi al loro superiore interesse , declinato nelle specifiche del caso concreto, rispetto al quale sono assegnati al giudice intensi poteri istruttori di ufficio, e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato proposto altro reclamo incidentale. 3.3.3.- Ne consegue che, in fattispecie come quella in esame concernente la materia minorile, il giudice del reclamo non può restringere il thema decidendum del giudizio ai soli motivi di impugnazione proposti dalla reclamante perché la proposizione del reclamo impedisce tout court la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale il bene della vita del procedimento, e cioè l'affidamento e il collocamento dei minori conformi al loro superiore interesse , e non ostacola l'esercizio a tutto campo, secondo le necessità del caso concreto, di poteri istruttori officiosi volti ad accertare le competenze e l'idoneità di entrambi i genitori, ove non colpiti da provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e non impugnati, in quanto elementi inscindibili dell'unico procedimento concernente la regolazione dello specifico interesse dei minori, senza che ciò comporti l'ampliamento del tema della controversia. 3.3.4.- Nel caso in esame, con il decreto di primo grado era stata disposta la collocazione in istituto dei minori, evidentemente temporanea, atteso che il padre non era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, né sospeso, a differenza di quanto avvenuto per la madre, che era stata dichiarata sostanzialmente decaduta come si evince dallo stesso decreto impugnato . La riforma di detto decreto, anche se sollecitata con il reclamo di una sola parte, avrebbe dovuto, pertanto, essere necessariamente preceduta dal riesame della posizione e delle condotte di entrambi i genitori e dal vaglio delle emergenze istruttorie relative alla capacità genitoriale di entrambi al fine di individuare la modalità di collocazione e affidamento più consona al superiore interesse dei minori, nel rispetto ed in funzione della migliore valorizzazione dei legami parentali, delle rispettive capacità accuditive e della loro idoneità ad accompagnare i minori in un percorso di pieno recupero del godimento della bigenitorialità. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che la mancata proposizione del reclamo da parte del padre, avesse potuto dar luogo ad un giudicato rispetto alla statuizione già assunta in primo grado nei suoi confronti e che precludesse ogni valutazione della Corte sul possibile diverso collocamento ed affidamento dei minori anche al padre così fol. 9 del decreto imp. nel fare ciò la Corte di appello ha tralasciato di considerare sia il bene della vita , e cioè l'interesse dei minori, oggetto del giudizio, rispetto al quale ha inopinatamente limitato l'esercizio dei suoi poteri officiosi, sia la permanenza della piena responsabilità genitoriale paterna, non incisa da provvedimenti ablativi o sospensivi. 3.3.5.- Va osservato - in disparte la opinabilità della valutazione in termini deteriori della scelta processuale paterna di non proporre reclamo, quasi ritenuta dalla Corte di appello come sintomatica di una perdita di interesse all'affidamento dei bambini, laddove avrebbe ben potuto esprimere la condivisione per una decisione giudiziaria che aveva previsto un periodo di collocamento extrafamiliare in vista di una organica ricostituzione delle dinamiche genitoriali in un clima di maggiore serenità e pacatezza - che la revisione del provvedimento di primo grado non può prescindere dalla complessiva acquisizione probatoria in funzione del superiore interesse dei minori e non può trovare ostacoli, stante gli ampi poteri ufficiosi riservati al giudicante di merito, nella mancata proposizione di un ricorso incidentale specifico, una volta che sia stata comunque messa in discussione la validità della misura di collocazione prescelta in primo grado e che non risulti adottata alcuna misura restrittiva della responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che non ha proposto reclamo a tanto, la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio. 4.1.- L'accoglimento del primo motivo induce i suoi effetti anche sui motivi secondo, terzo e quarto che vanno trattati congiuntamente e parimenti accolti perché fondati. 4.2.- Invero, la Corte di appello, ove ritenuta pregiudizievole per i minori la scelta operativa effettuata dal Tribunale, necessariamente avrebbe dovuto procedere, in ragione dell'effetto devolutivo del reclamo, ad un complessivo riesame delle emergenze istruttorie ed ai necessari approfondimenti relativi ad entrambi i genitori, al fine di adottare la misura ritenuta più idonea in punto di affidamento e collocazione dei minori. 4.3.- Va rammentato, in proposito, che - in materia di affidamento e di collocamento dei minori, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo - in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena Cass. n. 4790/2022 - la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore Cass. n. 21425/2022 - la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, considerando che non può essere disposto l'affidamento dei minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest'ultimo Cass. n. 21425/2022 - il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore Cass. n. 24972/2023 - ove si discuta di affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell' art. 5 - bis della l. n. 184 del 1983 - va distinta l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina principio affermato nel procomma r. g. n. 11069/2023, trattato nella medesima camera di consiglio del presente . 4.4.- Ciò precisato, la motivazione appare illogica, contraddittoria e meramente assertiva. Invero - a fronte delle complessive emergenze processuali fol. 9/18, nei quali sono descritti i comportamenti oppositivi di CO.FR., gli esiti della CTU, le relazioni dei Servizi Sociali e quanto riferito dal curatore speciale circa l'atteggiamento ostativo materno -, la Corte di appello ha affermato di avere tratto il ragionevole convincimento che effettivamente la CO.FR., per un periodo non indifferente di tempo, abbia ostacolato in modo ingiustificato il diritto di visita dei figli minori da parte del padre fol. 19 del decr. imp. ed ha, comunque, statuito di collocare i minori presso la madre, in luogo dell'istituto, per due concorrenti ragioni la prima costituita dalla mancanza di prospettiva di un collocamento immediato o in termini ravvicinati presso il padre la seconda costituita dalla considerazione del possibile trauma per la perdita del rapporto con la madre con la quale i minori erano sempre vissuti negli ultimi anni e per di più in area lontana dalla zona di residenza. Come già si è detto la prima ragione risulta evidentemente viziata ed è travolta dall'accoglimento del primo motivo del ricorso per le ragioni ivi espresse, così minando in radice l'intera statuizione fondata sul bilanciamento delle contrapposte posizioni genitoriali, come erroneamente assunte dalla Corte di appello. 4.5.- Va aggiunto che la decisione risulta carente sotto altro profilo, perché non risultano valutati e/o approfonditi alcuni elementi di fatto rilevanti, prospettati in relazione al comportamento di CO.FR., quali la mancata frequentazione della scuola da parte dei minori, la costante opposizione all'incontro degli stessi con il padre, in assenza di ragioni ostative, il comportamento manipolativo nei confronti dei minori e l'atteggiamento di chiusura manifestato dagli stessi rispetto al mondo esterno ed alla socialità. 5.- In conclusione, il ricorso va accolto il decreto impugnato va cassato con rinvio del procedimento, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. Accoglie il ricorso Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.