L’avvocato può rimanere nell’elenco dei difensori d’ufficio anche se non raggiunge il numero minimo di udienze richieste?

Con parere n. 46 del 28 novembre 2023, il CNF ha risposto al quesito del COA Ivrea relativo alla possibilità, ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore n. 3 per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato .

Secondo la disciplina forense , la permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall'art. 1- quater dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . La lettera b del citato articolo stabilisce che l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio . Il Consiglio Nazionale Forense ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco i quali sono derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo . Nel caso in esame, ci si trova nella ipotesi di cui all'art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che in caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza , l'avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento . Inoltre, il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit . Pertanto, per il CNF è ben possibile che l'avvocato ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento cit. per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a la necessità che il Consiglio dell'Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b la valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit. .