Troppi turni di reperibilità: risarcito il dirigente medico

Inutili le obiezioni proposte dall’Azienda sanitaria provinciale. Confermato in Cassazione il diritto del lavoratore ad ottenere un adeguato ristoro economico per il danno subito a seguito dell’essere stato adibito, in modo continuativo ed ininterrotto, a turni di reperibilità eccedenti i dieci mensili.

Risarcimento ad hoc per il dirigente medico che è stato adibito a troppi turni di reperibilità nel corso di un decennio. Decisivo per i giudici è il richiamo al principio secondo cui lo svolgimento sistematico, per anni e in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, di turni di pronta disponibilità, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione del dipendente a notevole stress psico-fisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della vita privata e di relazione. Riflettori puntati su un'Azienda sanitaria provinciale siciliana. A sollevare perplessità è il ricorso eccessivo a turni di reperibilità di un dirigente medico di un ospedale. A fronte delle lamentele del lavoratore, accompagnate dalla richiesta di un ristoro economico, i giudici di merito sanciscono che l'Azienda sanitaria provinciale ha da pagare al dirigente medico – in forza presso il reparto di Chirurgia di una struttura ospedaliera – una somma pari a 120 euro, detratto quanto già ricevuto a titolo di retribuzione dal lavoratore, per ogni turno prestato in eccedenza rispetto al limite delle dieci ore mensili, nel periodo 2004 - 2014, a titolo di risarcimento del danno. Per i giudici d'Appello, in particolare, è significativo un dettaglio la stessa Azienda sanitaria provinciale ha riconosciuto l'abuso commesso e lo stress psico-fisico cagionato al lavoratore. E in ragione del carattere continuativo e ininterrotto dell'adibizione del dirigente medico a turni di reperibilità eccedenti i dieci mensili, dall'aprile del 2004 al marzo 2014, e dell'entità del monte ore accumulato novecentosei turni eccedenti nell'arco temporale di un decennio e della specificità dell'attività svolta, sono provati, secondo i giudici, sia il colpevole inadempimento dell'amministrazione, che il danno da stress psico-fisico subito dal lavoratore . Inutile il ricorso in Cassazione proposto dai legali dell'Azienda sanitaria provinciale. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, è sacrosanto il risarcimento riconosciuto in Appello al dirigente medico. Prima di esaminare da vicino la questione, comunque, i magistrati tengono a ricordare che il servizio di pronta disponibilità , caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lui di raggiungere il presidio nel tempo stabilito è stato disciplinato nel tempo, con disposizioni differenti ma aventi analogo contenuto . Nello specifico, tutti i dirigenti medici sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità , e il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore . Inoltre, due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive e, di regola, non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese , mentre, per quanto concerne la retribuzione del servizio, viene precisato che la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, modulata secondo l'orario prestato, mentre, in caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario . Inoltre, la normativa, nel prevedere il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario , non esclude che l'Azienda sanitaria debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile . Per maggiore chiarezza, poi, viene precisato poi che l'espressione di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l'ipotesi di abuso . Per i Giudici, il quadro normativo che nel tempo ha disciplinato, per i dirigenti medici , i turni di pronta disponibilità è nel senso che non è esclusa la prestazione di turni ulteriori rispetto a quelli mensili previsti di regola, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari. Di conseguenza, anche per i turni prestati in eccedenza va riconosciuta un'indennità che è caratterizzata da una propria specificità e autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico, sia pure come voce non fissa e ricorrente. Va fatta salva, però, l'ipotesi di abuso per l'irragionevole ricorso all'istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi pretesi o per manifesta inesistenza delle relative esigenze, contrario alle clausole generali di correttezza e buonafede nello svolgimento del rapporto contrattuale. Vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidatogli, ma, proprio a conferma di tale principio, si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i dirigenti medici, lo ha specificamente previsto, come avvenuto per l'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità. E tale principio vale anche per i turni di pronta disponibilità, oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria, di talché questi ultimi, allorché l'azienda abbia inteso farvi ricorso oltre il numero previsto da contratto nazionale, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio. In sostanza, il paletto fissato dal contratto nazionale va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore , precisano i Giudici. Di conseguenza, per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito di regola dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva, senza che per i dirigenti medici essa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato . Per inchiodare l'Azienda sanitaria provinciale alle proprie responsabilità, i giudici chiariscono, infine, che lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione del dipendente a notevole stress psicofisico, con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della vita privata e di relazione , con conseguente risarcimento in favore del lavoratore penalizzato dalla condotta del datore di lavoro.

Presidente Marotta – Relatore Cavallari Rilevato che 1. La Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'appello proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale d'ora in avanti ASP di avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento del ricorso proposto da V.G. dirigente medico in forza presso la U.O.C. di Chirurgia dell'Ospedale di Nicosia , l'aveva condannata al pagamento di una somma pari ad € 120,00, detratto quanto già ricevuto a titolo di retribuzione, per ogni turno prestato in eccedenza rispetto al limite delle dieci ore mensili, a decorrere dal 17.4.2004, a titolo di risarcimento del danno. 2. La Corte riteneva inammissibile la censura relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la domanda proposta non riguarda il pagamento di differenze retributive, ma il risarcimento del danno ex articolo 2087 cod. civ. , cui si applica il termine ordinario decennale. 3. Evidenziava che la stessa ASP aveva riconosciuto l'abuso commesso e lo stress psicofisico cagionato al dipendente in ragione del carattere continuativo ed ininterrotto dell'adibizione del V.G. a turni di reperibilità eccedenti i 10 mensili dall'aprile del 2004 al marzo 2014, dell'entità del monte ore accumulato 906 turni eccedenti nell'arco temporale di un decennio e della specificità dell'attività svolta, considerava provati sia il colpevole inadempimento dell'Amministrazione, che il danno da stress psico-fisico subito dal lavoratore. 4. Riteneva che la critica dell'appellante sul quantum riconosciuto dal primo giudice 120,00 euro per turno eccedente detratto quanto ricevuto a titolo di retribuzione non fosse tale da integrare una effettiva e specifica ragione impugnatoria. 5. Per la cassazione della sentenza di appello la ASP di omissis ha proposto ricorso prospettando cinque motivi. 6. V.G. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 cod. civ. e articolo 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003, in relazione all' articolo 1362 cod. civ. , ai sensi dell' articolo 360, comma primo, numero 3 cod. proc. civ. Lamenta l'erronea applicazione del termine di prescrizione decennale, evidenziando che indipendentemente dalla qualificazione della domanda ad opera della parte, rileva il contenuto della domanda medesima. Rimarca che ai fini della responsabilità contrattuale ex articolo 2087 cod. civ. nel caso di specie difettano l'indicazione delle norme violate e la prova del danno subito. Aggiunge che il diritto dei dipendenti delle USL al pagamento della maggiore retribuzione e il danno da responsabilità extracontrattuale sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale. 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo articolo 2087 cod. civ. e dell'articolo 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 in relazione all' articolo 1363 cod. civ. , nonché in relazione agli artt. 2, 8, 40 d.lgs. numero 165/2001 denuncia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697, 1223 e 1226 cod. civ. e vizio di motivazione per mancata dimostrazione del danno. Evidenzia che la previsione contrattuale di un'indennità per il superamento del limite dei dieci turni esclude la debenza del risarcimento lamenta inoltre la mancanza di prova del danno alla salute e del nesso causale, evidenziando che non può farsi ricorso al ragionamento presuntivo. Deduce l'inapplicabilità della legge numero 161/2014 , che rinvia comunque alla disciplina pattizia. Rileva che ai sensi dell'articolo 17 del CCNL le materie degli orari di lavoro ordinario e straordinario e dei turni di servizio formano oggetto di contrattazione decentrata. 3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 in relazione all' articolo 1367 cod. civ. , nonché in relazione agli artt. 36 Cost. e 45 d.lgs. numero 165/2001. Evidenzia che il V.G. aveva già percepito una somma aggiuntiva per i turni effettuati in eccedenza rispetto al limite previsto dall'articolo 17 del CCNL ed esclude una disparità di trattamento con i radiologi sostiene che il tetto dei 10 turni previsto dall'articolo 17 del CCNL non ha carattere perentorio, evidenziando che l'indennità prevista da tale disposizione costituisce già risarcimento per il maggiore impegno profuso. Aggiunge che la pronta disponibilità non equivale a lavoro effettivo e rimarca la sussistenza di limiti di spesa. 4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 in relazione all' articolo 1367 cod. civ. , nonché in relazione agli artt. 36 Cost e 45 d.lgs. numero 165/2001. Evidenzia la preferenza legislativa per la disciplina contrattuale in ordine ai trattamenti economici e torna ad argomentare sul carattere non perentorio del tetto previsto dall'articolo 17 del CCNL e sull'aggravio di spesa pubblica che verrebbe a determinarsi a fronte di un'interpretazione di segno diverso. 5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003 in relazione all' articolo 1367 cod. civ. , nonché in relazione all'articolo 45 d.lgs. numero 165/2001. Deduce l'insussistenza di un diritto alla remunerazione aggiuntiva della reperibilità, atteso che il CCNL di riferimento prevede l'istituto della pronta disponibilità, lo remunera di per sé e prevede la possibilità che venga richiesto oltre il numero dei dieci turni mensili senza stabilire alcun compenso supplementare. 6. Va innanzitutto premesso che il ricorso, complessivamente considerato, supera il vaglio di ammissibilità condotto ai sensi degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ. , in ragione della tecnica di redazione e della modalità di esposizione dei motivi va pertanto disattesa la relativa eccezione formulata dalla controricorrente, rimanendo impregiudicata la valutazione di ammissibilità contenutistica dei singoli motivi sul punto, v. infra . Secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 17698/2014 Cass. numero 21297/2016 Cass. numero 8009/2019 Cass. numero 8425/2020 , ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all' articolo 366, primo comma, numero 3 e 4 , cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall' articolo 360 cod. proc. civ. L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e comporta pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa articolo 24 Cost. , nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU , senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. L'eccessiva ampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé, l'inammissibilità dello stesso la violazione del dovere di sinteticità può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata. La sanzione di inammissibilità trova applicazione quando la mancanza di chiarezza e sinteticità determina la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nnumero 3 e 4 dell' articolo 366 cod. proc. civ. l'eccessiva lunghezza e una certa farraginosità del ricorso non ne comportano l'inammissibilità tutte le volte che l'interpretazione complessiva dell'atto consenta, comunque, di comprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Nel caso di specie il ricorso, ancorché caratterizzato da una lunghezza non necessaria, consente di selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una adeguata rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa riconoscimento di un'indennità risarcitoria in violazione dell'articolo 17 del CCNL 2002-2005 , appartenendo al diverso ambito della corretta ascrivibilità delle critiche alla tipologia dei vizi elencata dall' articolo 360 cod. proc. civ. la autonoma valutazione delle stesse sotto il profilo della ammissibilità. 7. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile. La censura, riguardante l'erronea individuazione del termine di prescrizione, si fonda sul presupposto che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato a domanda ai sensi dell' articolo 2087 cod. civ. , a fronte dell'incongruità della somma pretesa e riconosciuta a titolo risarcitorio e della mancata indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all' articolo 2087 cod. civ. Il motivo è confonde dunque la qualificazione della domanda, da effettuarsi sulla base del petitum e della causa petendi v. tra le tante Cass. numero 13381/2017 , con l'eventuale infondatezza nel merito derivante dall'asserita insufficienza delle allegazioni, senza considerare che il primo giudice ha utilizzato le previsioni della contrattazione collettiva solo come parametro di riferimento, come risulta dalla sentenza impugnata. 8. I restanti motivi, in disparte l'inconferenza di alcune argomentazioni rispetto alla motivazione della sentenza impugnata ed i profili di inammissibilità nelle parti in cui denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e sollecitano un giudizio di merito attraverso l'applicazione dell'Accordo aziendale per la retribuzione di risultato e di alcune delibere, sono infondati, in conformità alle ordinanze di questa Corte nnumero 36839/2022 e 1680/2023 , alle quali si intende dare continuità e alle cui motivazioni si rinvia ex articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. 9. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 17 del CCNL 2002-2005, si è innanzitutto rammentato ex aliis, Cass., numero 24699/2021 che nell'applicazione dei criteri interpretativi occorre avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall' articolo 1363, cod. civ. , giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, posto che il giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato e sempre avendo in primo luogo riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto. Si è dunque evidenziato che il servizio di pronta disponibilità”, caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui … ” è stato disciplinato nel tempo, con disposizioni di analogo contenuto, dall'articolo 20 del CCNL 5 dicembre 1996, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, dall'articolo 16, comma 8, del CCNL 8 giugno 2000 secondo cui tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20, CCNL 5.12.96 e dall'articolo 17 del CCNL 2002-2005, dal CCNL 19 dicembre 2019, articolo 27, comma 6. L'articolo 17, comma 4, del CCNL 2002-2005 stabilisce che il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese , mentre il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisce che la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, modulata secondo l'orario prestato in caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale. Si è inoltre affermato che l'articolo 17, comma 5, nel prevedere il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario, non esclude che l'Azienda sanitaria debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile Cass. numero 5465/2016 . Si è poi rilevato che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del CCNL, ai compensi per la pronta reperibilità si provvede con il Fondo disciplinato dall'articolo 55 poi dall'articolo 9 CCNL 6.5.2010 biennio economico 2008-2009 tale disposizione contrattuale collettiva Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, a sua volta, rinvia all'articolo 51, del CCNL 8 giugno 2000, che a sua volta richiama le particolari condizioni di lavoro previste dall'articolo 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all'ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa si v. Cass. numero 2408/2022 . Con l'ordinanza numero 28938/2019, proprio in sede di interpretazione dell'articolo 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002-2005, si è affermato che l'espressione di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese , non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l'ipotesi di abuso. L'ordinanza numero 436/2021 si v., anche Cass. 25380/2017 , in relazione alla disciplina contrattuale dei turni di pronta disponibilità del personale infermieristico articolo 7 del CCNI Comparto sanità del 20 settembre 2001 , ha poi statuito che in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità come prevista dall'articolo 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo articolo 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche. E' poi rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità. L'interpretazione dell'articolo 17, comma 4 e delle altre di analogo contenuto che nel tempo hanno disciplinato, per i dirigenti medici, i turni di pronta disponibilità , sia in ragione del tenore letterale già di per sé chiaro, sia considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati nonché i principi già affermati da questa Corte con riferimento all'articolo 7 del CCNI, Comparto sanità del 20 settembre 2001, è dunque nel senso che la disposizione non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto a quelli mensili previsti di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari. Anche per i turni prestati in eccedenza va pertanto riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 17, comma 5 e dalle disposizioni anteriori e successive di identico contenuto , che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e ricorrente Cass., S.U., 9279/2016 . Questa Corte ha inoltre chiarito che va fatta salva l'ipotesi di abuso per irragionevole ricorso all'istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze, contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale. Né l'articolo 17, comma 7, l'articolo 4 e l'articolo 55 del CCNL, oltre alla disciplina della retribuzione di risultato, offrono argomenti per un diverso esito interpretativo, ma anzi rafforzano la già chiara interpretazione letterale ciò, sia detto, anche considerando come la contrattazione collettiva, mentre agli artt. 52 del CCNL 8 giugno 2000 e 56 del CCNL 2002/2005 ha regolato i Fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale, nel disciplinare il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ha previsto, all'articolo 62 del CCNL 5 dicembre 1996 come richiamato dagli artt. 51 del CCNL 8 giugno 2000 e 55 del CCNL 2002/2005 la costituzione di un Fondo finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro … , tra cui quella in esame, specificamente indicata. E' pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli, ma, proprio a conferma di tale principio si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto come avvenuto per l'attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità si v., Cass., numero 16855/2021 , e giurisprudenza nella stessa richiamata . Tale principio vale anche per i turni di pronta disponibilità oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria , di talché questi ultimi, allorché l'Azienda abbia inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall'articolo 17, comma 4, del CCNL 2005, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio. Pertanto l'articolo 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005 va inteso come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall'articolo 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002- 2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato. Peraltro, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi - da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. 10. La Corte territoriale, avendo ritenuto che il tetto previsto dall'articolo 17 del CCNL 2002-2005 non costituisce un limite invalicabile, ed avendo affermato che le Aziende Sanitarie possono imporre ai dirigenti medici in servizio turni eccedenti” legittimamente ed esaustivamente remunerati con l'indennità prevista dalla fonte pattizia salva l'ipotesi del ricorso abusivo allo strumento in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede ipotesi in cui è possibile il ricorso agli strumenti di carattere risarcitorio qualora dalla condotta datoriale sia derivato un danno anche non patrimoniale al dipendente , ha fatto corretta applicazione di tali principi. 11. Il ricorso va pertanto rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.