Bambini nati da maternità surrogata: no all’indicazione nell’atto di nascita del c.d. genitore d’intenzione

Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino quale genitore del bambino il genitore d'intenzione che, insieme al padre biologico, ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero.

Al fine di inquadrare giuridicamente il rapporto affettivo e sociale sussistente tra il minore e il genitore intenzionale, l'ordinamento italiano offre la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell' articolo 44, comma 1, lett. d , l. numero 184/1983 . Una coppia omogenitoriale , sposatasi a New York nel 2013, aveva chiesto al Sindaco di un comune siciliano, quale ufficiale delegato dal Governo in materia di Stato civile, la rettifica dell'atto di nascita di due bambini nati nel 2017 mediante la pratica della maternità surrogata, utilizzando materiale genetico proveniente da uno dei due uomini. Il Sindaco aveva respinto la richiesta avanzata dai ricorrenti che, accanto al genitore già risultante nell'atto di nascita, fosse indicato anche l'altro come secondo genitore. Il Tribunale adito aveva accolto l'opposizione al diniego di rettificazione di stato civile ex articolo 96 d.P.R. numero 396/2000 proposta dai due e disposto la rettifica. Avverso la decisione il Sindaco aveva proposto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, la quale, con decreto, lo aveva accolto. La coppia proponeva, così, ricorso per Cassazione . Tra i motivi del ricorso per Cassazione, i ricorrenti lamentano il fatto che il decreto della CdA di Palermo lederebbe il divieto di discriminazione, non rispetterebbe il principio del best interest of the child” e violerebbe il diritto del minore ad essere cresciuto dal proprio genitore. Ad avviso degli stessi, quando l'Ufficiale di stato civile o il giudice sono chiamati a valutare la conformità o la contrarietà all' ordine pubblico , ex articolo 18 d.P.R. 396/2000 , di un atto di stato civile straniero, devono valutare unicamente gli effetti giuridici che l'atto produrrebbe nell'ordinamento italiano. Nel caso di specie, occorre valutare se l'attribuzione della genitorialità a due padri - grazie all'atto di nascita straniero - produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico. La I Sezione, nel pronunciarsi con l'ordinanza numero 85/2024, richiama e condivide l'arresto delle Sezioni Unite sent. 30/12/2022, numero 38162 , le quali hanno affermato la non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero e dell'originario atto di nascita, che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci . Ciò in quanto, ad avviso dei Supremi giudici, la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. L'accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a reclamare diritti sul bambino che nascerà, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Ogni qualvolta la surrogazione di maternità è praticata all'estero, la questione dello status del nato da maternità surrogata fuoriesce dal perimetro dell'ordinamento interno e si traduce nel problema del riconoscimento nel nostro Paese della genitorialità acquisita al di fuori dei confini nazionali. Si pone, quindi, il problema del riconoscimento dello status genitoriale ottenuto all'estero in virtù di norme più liberali rispetto a quelle italiane in materia di procreazione medicalmente assistita. Entra in campo il limite dell'ordine pubblico internazionale . L'esigenza di salvaguardare i valori ispiratori dell'ordinamento italiano si traduce in una finalità general-preventiva, ossia quella di scoraggiare i cittadini dal ricorso all'estero ad un metodo di procreazione che l'Italia vieta nel suo territorio, perchè ritenuto lesivo di valori primari. Di certo - sostengono gli Ermellini - una volta che il bambino è venuto alla luce esiste l' esigenza di proteggere il suo diritto fondamentale al riconoscimento , anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, ossia il suo diritto fondamentale alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi osti la modalità procreativa. La mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso. Per il Supremo Consesso, al fine di inquadrare giuridicamente il rapporto affettivo e sociale sussistente tra il minore e il genitore intenzionale ritenuto, fin dall'avvenuta nascita, padre a pieno titolo del bambino nel Paese in cui le pratiche procreative sono state poste in essere , l'ordinamento italiano offre la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari , ai sensi dell' articolo 44, comma 1, lett. d , l. numero 184/1983 . Le Sezioni Unite hanno escluso, in altre parole, che esista nell'ordinamento italiano un modello di genitorialità , diverso dall'adozione, alternativo a quello fondato sul legame biologico tra genitore e figlio. Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione italiano, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'articolo 12, comma 6, l. numero 40/ 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione soggettiva e oggettiva. Questa è ritenuta una norma di ordine pubblico internazionale . ertanto, di fronte a una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, in sede di interpretazione, escludere la lesività della dignità della persona umana e, con essa, il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, là dove la pratica della surrogazione della maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino. I giudici della Prima Sezione, con l'ordinanza in esame, hanno in definitiva affermato la conformità della decisione impugnata ai principi enunciati dal Supremo Consesso. In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Rilevato che 1.1.- Il Sindaco del Comune di omissis , quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, respinse la richiesta avanzata da C.F. e P.L. - che avevano contratto matrimonio in New York il omissis - di rettifica dell'atto di nascita di due bambini nati nel 2017 con maternità surrogata utilizzando materiale genetico proveniente da P.L., il cui atto di nascita trascritto in Italia recava l'indicazione di questi come genitore, aggiungendo C.F. come secondo genitore. Il Tribunale di omissis aveva accolto l'opposizione al diniego di rettificazione di stato civile ex articolo 96 del d.P.R. n. 396/2000 proposta da C.L. e P.L. e disposto la rettifica. La Corte di appello di Palermo ha accolto il reclamo proposto dal Sindaco del Comune di OMISSIS e, in riforma dalla prima decisione, ha rigettato l'opposizione al provvedimento adottato dal Sindaco di omissis . C.F. e P.L. hanno proposto ricorso per cassazione con sedici mezzi, illustrati da memoria. Il Ministro dell'Interno e il Sindaco del Comune di omissis , quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, hanno replicato congiuntamente con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale. Considerato che 2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 95 DPR 396/2000 e nullità del procedimento in quanto, a loro parere, il decreto impugnato erroneamente ha affermato che il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale di stato civile erano legittimati ad impugnare il decreto reso all'esito del giudizio di rettificazione ex articolo 95 DPR 396/2000 ed ha respinto l'eccezione da loro proposta in merito, deducendo – di contro - il difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex articolo 95 DPR 396/2000 del Sindaco quale Ufficiale di Governo e del Ministero dell'Interno. 2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 739, comma 2, c.p.c. La censura concerne la statuizione di tempestività del reclamo proposto dal Sindaco del Comune di OMISSIS e dal Ministero dell'Interno, iscritto a ruolo il 23 ottobre 2019 formulata dalla Corte di appello sul rilievo che deve ritenersi che il provvedimento sia stato dato nei confronti di più parti, di tal che il decorso del termine breve di dieci giorni per la sua impugnazione presuppone la prova della notificazione del provvedimento, che, tuttavia, non risulta essere stata eseguita, di tal che la proposizione dell'impugnazione deve ritenersi soggetta al più lungo termine di sei mesi previsto in via generale per tutte le impugnazioni dall' articolo 327 c.p.c. , che risulta essere stato rispettato ed il conseguente rigetto dell'eccezione di tardività formulata dai ricorrenti osservando che il Sindaco e il Ministero come già esposto con riferimento al primo motivo di impugnazione non erano litisconsorti necessari e, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, non potevano impugnare oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto al Pubblico Ministero avvenuta il 30 aprile 2019, quando il decreto era divenuto definitivo, cosa che la Corte d'Appello non aveva rilevato, nonostante la specifica eccezione sollevata. 2.3.- I primi due motivi vengono entrambi argomenti sul presupposto del dedotto difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex articolo 95 DPR 396/2000 del Sindaco quale Ufficiale di Governo e del Ministero dell'Interno. 2.4.- Sono infondati e vanno respinti. Invero il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall' articolo 67 della l. n. 218 del 1995 , in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile Cass. Sez. U. n. 12193/2019 inoltre, come precisato da questa Corte Nei procedimenti disciplinati dall'articolo 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Cass. n. 39768/2021 3.1.- Con i successivi motivi i ricorrenti lamentano III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 DPR 396/00 , 117 Cost. e 8 CEDU , 2 e 30 Cost. in relazione alla statuizione che ha ravvisato la contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 18 del d.P.R. 396/2000 dell'atto di nascita formato a seguito di gestazione per altrui. IV Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost. , 117 Cost., 8 CEDU , 244 c.c., atteso che, secondo i ricorrenti, bambini possono far valere anche in Italia lo status di figli di C.F. per effetto del provvedimento del Tribunale di OMISSIS in data 19 aprile 2019, come risulta peraltro dai loro documenti di identità e dalle loro certificazioni anagrafiche, rilasciate nel frattempo dagli organi di competenza, recanti l'indicazione di entrambi i padri. V Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, 27, 117 Cost. , 7 CEDU e 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Secondo i ricorrenti, il diniego al riconoscimento dello status di figlio acquisito all'estero costituisce una sanzione penale sostanziale alla luce dei c.d. criteri Engel enucleati dalla CEDU in materia di sanzioni sostanzialmente penali”, quale sanzione grave avente natura punitiva” per una condotta ripugnante” collegata con una norma penale reato di maternità surrogata . Ne deducono che, alla luce della qualificazione come sanzione sostanzialmente penale del diniego al riconoscimento di entrambi i padri per il tramite della rettificazione o trascrizione richiesta, il diniego è illegittimo in quanto contrasta con le garanzie penali fondamentali previste da CEDU e Costituzione. VI Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto viola le disposizioni a tutela della dignità e della libertà della donna e quelle che prescrivono un canone di ragionevolezza e proporzione per le norme di legge. VII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato confligge con le indicate disposizioni, atteso che il ricorso alla gestazione per altri – laddove essa sia disciplinata in maniera rigorosa, tale da non ledere la libera autodeterminazione, la dignità e la salute della gestante, come sarebbe avvenuto nel caso in esame – soddisfa, a loro parere, il desiderio umano e insopprimibile, tutelato anche dalla Costituzione italiana ex artt. 30 e 31, di formare una famiglia. VIII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 117 Cost. e 8 CEDU . Secondo i ricorrenti il decreto impugnato violerebbe il diritto all'identità personale inteso quale diritto ad essere sé stessi”, a non veder travisato, offuscato e alterato all'esterno il proprio patrimonio identitario. IX Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 117 Cost. , 14 CEDU , 1 Protocollo 12 CEDU , 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . Secondo i ricorrenti, l'Ufficiale di stato civile non è dotato di alcuno strumento di indagine, al momento della trascrizione, volto a verificare che l'atto di nascita sia stato formato tramite gestazione per altri ne deducono che una coppia omogenitoriale di sesso maschile risulterebbe svantaggiata al momento della presentazione della domanda di rettificazione dell'atto di nascita rispetto ad una coppia femminile. X Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità ex articolo 3 Cost. I ricorrenti deducono tale violazione osservando che l'ordinamento giuridico italiano consente di formare o trascrivere atti di nascita recanti l'indicazione di entrambi i genitori a seguito della commissione di gravissimi reati da cui scaturisce la nascita di un soggetto come quello di incesto, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne… , e non viceversa di fare lo stesso a seguito del ricorso alla pratica di maternità surrogata. XI Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost. , 117 Cost., 8 CEDU . A parere dei ricorrenti il decreto impugnato violerebbe le disposizioni in esame perché, come sottolineato da C. Cost. 162/14 , il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia” e quindi del rapporto di filiazione. XII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 l. 40/04 . A parere dei ricorrenti, a favore della trascrizione o rettificazione, secondo la giurisprudenza, milita inoltre il principio di c.d. responsabilità procreativa”, che si ricava dal divieto per il genitore intenzionale, imposto dalla l. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, ex artt. 839 e 940, di annullare gli effetti giuridici del proprio atto procreativo, e quindi disconoscere il proprio figlio. XIII Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3, 7, 8, 9, 16, 18 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 . Secondo i ricorrenti il decreto lederebbe il divieto di discriminazione, non rispetterebbe il principio del best interest of the child” e violerebbe il diritto ad essere cresciuto dal proprio genitore, il divieto alla preservazione della propria identità, il divieto di separare il fanciullo dal genitore e il principio di comune responsabilità dei genitori. XIV Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 18 DPR 396/2000 . A parere dei ricorrenti, quando l'Ufficiale di stato civile o il giudice sono chiamati a valutare la conformità o contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 18 DPR 396/2000 di un atto di stato civile straniero, devono valutare unicamente gli effetti giuridici che l'atto produrrebbe nell'ordinamento italiano nel caso di specie devono valutare se l'attribuzione della genitorialità a due padri grazie all'atto di nascita straniero produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico . XV Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, Cost. , 12, comma 6, l. 40/04, 18 DPR 396/2000 , con riferimento all'ordinanza interlocutoria Cass. 1842/2022 . XVI In subordine, i ricorrenti hanno chiesto di disporre la trascrizione a tempo” o risolutivamente condizionata”, fino al momento di introduzione di una disciplina idonea da parte del legislatore a tutelare il minore in applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate da Cass. 8097/2015 . 3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite Cass. Sez. U. n. 38162/2022 che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell'originario atto di nascita che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci . Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l'ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che - Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci - Il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. d della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita. - In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del best interest of the child concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino - Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall' articolo 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004 , volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino. 3.3.- La decisione impugnata risulta conforme a questi principi ed è immune dai vizi denunciati. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00=, oltre spese prenotate a debito - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 5 2 - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.