Carcere duro: colloqui possibili senza vetro anche per minori ultradodicenni

La Cassazione riprende quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 105 del 2023 in tema di vetro divisorio e carcere duro.

Nell'accogliere il ricorso promosso da un detenuto internato in regime di 41- bis o.p., i Giudici riprendono quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 105 del 2023 . La vicenda trae origine dal ricorso promosso dal detenuto in regime di c.d. carcere duro poiché il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, applicando letteralmente l' art. 41- bis , comma 2- qater , o.p. , aveva limitato i colloqui del detenuto con il figlio non più infradodicenne, a uno solo al mese. Secondo il Tribunale di Sorveglianza non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere il figlio del detenuto assimilabile a un minore infradodicenne dal momento che dalla perizia svolta, non emergono significative alterazioni dello sviluppo psichico […] il ragazzo viene descritto come sereno e stabile, adeguatamente inserito nel contesto scolastico e familiare, praticante lo sport non vi è, quindi, base giuridica per consentire di effettuare colloqui senza vetro divisorio . Il ricorrente lamenta, in un primo ricorso, tra l'altro, la confliggenza della normativa dettata in materia di vetro divisorio con altri diritti fondamentali costituzionalmente tutelati in particolare art. 3 Cost. , poiché non vi sarebbe una ragionevole distinzione tra minore infradodicenne e infraquattordicenne come anche sottolinea l' art. 98 c.p. che esclude la punibilità dell'infraquattordicenne art. 31 cost. , per quanto concerne il diritto del minore a mantenere i rapporti con il padre art. 117 cost. , per quanto riguarda la regolamentazione del vetro divisorio che configgerebbe con gli obblighi internazionali relativi alla salvaguardia dei diritti dei minori. Viene inoltre lamentata la violazione di legge e vizio di motivazione poiché sarebbe stata travisata la CTU sull'evoluzione psicologica del figlio. I Giudici di legittimità trovano il ricorso fondato. la disciplina relativa al vetro divisorio è contenuta nella Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 che stabilisce lo svolgimento dei colloqui visivi avviene in locali all'uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione […] in una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, la tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, […] i colloqui […] avvengano senza il vetro divisorio per tutta la durata . Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2023 la quale ha sottolineato che l' intentio legis è ben evidente nel fine perseguito dalla disposizione, ovvero evitare il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi . Non viene d'altro canto individuato il mezzo, o i mezzi, con i quali perseguire tale fine, limitandosi la normativa a prevedere che i locali adibiti a tali colloqui siano attrezzati sì dà evitare il passaggio di oggetti. La Corte Costituzionale ha affermato, a proposito del vetro divisorio, che pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio degli oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione . Continua, ancora, la Consulta al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti […] un simile dispositivo può apparire sproporzionato differenti soluzioni tecniche […] potrebbero invece risultare adeguate […]. Tra queste, ad esempio, l'impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche, eccetera . In vero, quindi, il vetro divisorio non è prescritto per legge pur essendo un mezzo altamente idoneo per perseguire lo scopo di evitare il passaggio di oggetti tra il detenuto e i visitatori durante le visite vis a vi . È pertanto possibile sia all'amministrazione penitenziaria che alla magistratura di sorveglianza disporre colloqui senza vetro anche nel caso di minori di età superiore ai dodici anni , quando vi siano ragioni tali per cui questa scelta sia giustificata e adeguatamente motivata e, soprattutto, volta a escludere che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive . Poiché l'ordinanza oggetto di impugnazione era stata emessa prima della sentenza della Corte Costituzionale citata, il Tribunale aveva fornito un'interpretazione stringente della normativa, individuando una preclusione non superabile riguardo l'ammissibilità di colloqui senza vetro divisorio tra minore infraquattordicenne e detenuto in regime di 41- bis o.p. Su queste basi i Giudici di legittimità accolgono il ricorso rinviando per un nuovo giudizio.

Presidente Calaselice – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo presentato dal condannato P.G. contro l'ordinanza del 22 ottobre del 2022 con cui il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva, a sua volta, respinto il reclamo presentato dal condannato per ottenere che la casa circondariale di Sassari permettesse colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio G. V., nato il omissis , e perché non limitasse la durata di tali colloqui ad un'ora sola, chiedendo, in particolare, di poter avere due ore di colloqui con il figlio minore, di cui un'ora insieme agli altri familiari ed un'ora da solo. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto che non vi fossero ragioni per assimilare il figlio del condannato ad un minore degli anni 12, perché la perizia espletata sullo stesso non dimostra l'esistenza di significative alterazioni dello sviluppo psichico tali per cui lo stesso dovrebbe essere assimilato ad un infradodicenne nelle perizie, infatti, il ragazzo viene descritto come sereno e stabile, adeguatamente inserito nel contesto scolastico e familiare, praticante lo sport non vi è, quindi, base giuridica per consentire di effettuare colloqui senza vetro divisorio. Riguardo la durata di tali colloqui, è corretta la decisione del magistrato che ha evidenziato che il reclamante dispone di un arco temporale di colloqui e può decidere quanto tempo dedicare a ciascuno dei congiunti. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due diversi atti di ricorso. 2.1. Con il primo atto di ricorso, datato 6 febbraio 2023, e dedicato alla parte della ordinanza relativa al vetro divisorio, deduce questione di legittimità costituzionale non è indicata la norma che si ritiene incostituzionale per violazione degli articoli 3, 31, e 117 Cost. l' art. 3 Cost. è invocato per la irragionevole distinzione tra la situazione del minore infraquattordicenne e quella dell'infradodicenne, come parametro di riferimento si cita l' art. 98 cod. pen. che esclude la imputabilità dell'infraquattordicenne l' art. 31 Cost. è invocato perché l'esigenza del minore al mantenimento del rapporto con il padre dovrebbe essere prevalente rispetto alle altre, cui è preposto l'utilizzo del vetro l' art. 117 Cost. è invocato perché la regolamentazione dell'uso del vetro divisorio confligge con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione, perché l'ordinanza impugnata avrebbe travisato la consulenza tecnica sull'evoluzione psicologica del figlio del ricorrente, concludendo che il figlio del detenuto non presenta alcuna situazione patologica invece, la relazione rileva una drastica interruzione della continuità affettiva in un bambino che ha dimostrato di presentare tratti di immaturità. 2.2. Con secondo atto di ricorso, datato 14 febbraio 2023, in unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale ha ritenuto che esista una facoltà di scelta del detenuto su chi escludere dei propri congiunti dal colloquio visivo senza tuttavia fornire motivazioni in merito alle ragioni per il quale il reclamante debba essere privato del diritto al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno e senza tener conto delle conclusioni della perizia in atti vi sarebbe violazione di un vero e proprio diritto soggettivo dell'odierno ricorrente ed una compressione del diritto all'affettività del detenuto, la mancata concessione della possibilità di trascorrere un'ora da solo con il figlio minore equivarrebbe a porre una restrizione non congrua e non proporzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime dell' art. 41-bis ord. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b , ord. pen. individua il numero di colloqui ammessi per coloro che sono ristretti nel regime speciale in uno al mese e stabilisce che essi avvengano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. La Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P. disciplina questa previsione stabilendo che lo svolgimento dei colloqui visivi avviene presso locali all'uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione , ed aggiungendo, però, che in una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata . La questione della legittimità dell'obbligo di utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra un detenuto ristretto nel regime dell' art. 41-bis ord. pen. ed un familiare ultradodicenne è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, che, come evidenziato correttamente dal Procuratore generale, si è pronunciata con la sentenza 6 aprile 2023, n. 105. La Corte Costituzionale ha interpretato il sistema normativo vigente, affermando che non è senza significato che il legislatore, nel codificare le prescrizioni già contenute nelle precedenti circolari amministrative, abbia semplicemente indicato il risultato vietato - il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi - senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche in particolare, l'impiego del vetro divisorio a tutta altezza , limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano attrezzati in modo da impedire tale passaggio . La Corte Costituzionale ha ritenuto, pertanto, che l'impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione. Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato differenti soluzioni tecniche unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell'art. 41-bis ordin. penit. potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l'interesse preminente del minore. Tra queste, ad esempio, l'impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche, eccetera . In definitiva, secondo la Corte, la disposizione censurata non impone affatto in ogni circostanza l'impiego del vetro divisorio . Ciò comporta che da un lato, l'indicazione in parola non può impedire una deroga puntuale alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni dall'altro lato, e all'inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni . La conclusione della pronuncia n. 105 del 2023 è che sarà, quindi, ben possibile all'amministrazione penitenziaria - o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo - disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive . L'ordinanza impugnata, che è antecedente all'intervento della Corte Costituzionale, aveva dato una lettura diversa del sistema normativo di riferimento, ritenendo che esso individuasse una preclusione non superabile all'ammissibilità di colloqui senza vetro divisorio tra il detenuto nel regime dell' art. 41-bis ord. pen. ed il congiunto ultradodicenne. Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, ed il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare il reclamo alla luce della diversa ricostruzione del sistema normativo disegnata dalla pronuncia n. 105 del 2023 della Corte Costituzionale . 2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'art. 52 d.lgs. 196/0 3 in quanto imposto dalla legge.