Scontro fuori dal locale: non punibile il calcio utilizzato per proteggere la propria incolumità

Confermata in Cassazione l'assoluzione pronunciata in Appello a favore di un uomo finito sotto processo per avere procurato con un calcio una doppia frattura alla mandibola di un altro uomo. Decisivo il riferimento alla ricostruzione dell'episodio e all'accertata posizione di difficoltà di colui che è stato additato come aggressore.

Discussione in discoteca e strascico violento fuori dal locale. Possibile parlare di legittima difesa se uno dei due litiganti riesce a colpire l'altro al volto con un calcio e a procurargli gravi lesioni fondamentale la constatazione che egli si trovava in una situazione di debolezza , essendo stato bloccato da alcune persone, e aveva solo provato a proteggere la propria incolumità con i pochi mezzi a disposizione. Scenario dell'incresciosa vicenda è una discoteca in provincia di Palermo. A finire sotto processo è un uomo, accusato di lesioni personali ai danni di un altro uomo, lesioni causate in occasione di una lite originata all'interno del locale e trascinatasi poi all'esterno, in strada. Per i giudici di Appello, però, è impensabile condannare l'uomo sotto accusa, poiché egli ha fatto ricorso sì a una condotta violenta, ma catalogabile come legittima difesa. In sostanza, la ricostruzione dell'episodio oggetto del processo consente di catalogare i fatti come un alterco tra due giovani , intervenuto per ragioni sentimentali fuori da una discoteca, alterco che ha avuto come conseguenza per la persona offesa una lesione seria, ossia una doppia frattura della mandibola . Per i giudici di Appello, però, l'evento non è riconducibile alla fattispecie di lesioni personali dolose o, quantomeno, all'ipotesi, formulata in primo grado, di eccesso colposo nella legittima difesa ad opera dell'uomo sotto processo. Ciò perché è pacifico, osservano i giudici di Appello, che è stata la persona offesa ad assumere la veste di provocatore della discussione, poi sfociata in un violento alterco , e altrettanto pacifico che entrambi i contendenti avevano sferrato colpi nei confronti del rivale e difatti anche l'uomo sotto processo aveva riportato una forte contusione allo zigomo . I giudici di secondo grado, ribaditi i caratteri salienti dell'istituto della legittima difesa, e, in particolare, la necessità del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa a fronte della omogeneità dei beni giuridici che vengono in considerazione , osservano che l'uomo sotto processo, una volta che i contendenti erano usciti fuori dal locale, si era trovato in una situazione di estrema instabilità e nella necessità di reagire ad una situazione di aggressione e ciò aveva fatto con i mezzi che aveva a disposizione, anche allorquando aveva sferrato un calcio verso il volto della persona offesa, poiché era tenuto per le braccia in un contesto in cui stava per essere nuovamente colpito . Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla persona offesa, costituitasi parte civile, e mirato ad impugnare l'assoluzione pronunciata in Appello in favore della persona sotto accusa. Inutile, in particolare, il riferimento alla età dei due contendenti, alla loro diversa stazza e alla differente lesività dei colpi da loro portati durante la lite. I Giudici di Cassazione sottolineano, difatti, che, limitato l'accertamento della esorbitanza della condotta dell'uomo sotto processo , è emerso che il soggetto identificato come aggressore risultava certamente, al momento della condotta violenta, incalzato dalla persona offesa, che lo aveva provocato all'interno del locale e poi gli si era contrapposto, aspettandolo all'esterno del locale, nei pressi dell'autovettura del contendente . A fronte di tale quadro, i Magistrati di Cassazione condividono la visione adottata dai giudici di Appello, poiché poggiata, osservano, sui principi in materia di legittima difesa , filtrati attraverso la oggettività giuridica dei fatti narrati dai testimoni e della natura delle lesioni riportate da entrambi i soggetti coinvolti. In sostanza, va riconosciuto che l'uomo sotto processo ha reagito ad una aggressione incalzante della persona offesa e, trovandosi in una situazione di estrema instabilità, ha reagito come meglio poteva, solo con i mezzi fisici di cui disponeva, aggredendo, a sua volta, l'incolumità personale della persona offesa, così derivandone una lesione del medesimo bene giuridico tutelato. Ciò significa che a fondamento della decisione va posta la omogeneità del bene offeso rispetto a quello protetto , senza dimenticare il rapporto di proporzione tra strumenti a disposizione dell'uomo sotto accusa rispetto a quelli utilizzati, nell'ambito di una contesa in cui una comoda ritirata non era praticabile in ragione dell'aggressione in atto . Tirando le somme, vi sono tutti i presupposti, concludono i Giudici di Cassazione, per riconoscere la legittima difesa operata durante l'alterco dall'uomo sotto processo.

Presidente Di Salvo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Palermo, decidendo sulle impugnazioni dell'imputato F.M. e, ai fini civili, della parte civile T.P., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, qualificati i fatti di cui alla imputazione, quale eccesso colposo di legittima difesa, assolveva il F.M. dal reato di lesioni personali perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili emesse dal primo giudice in favore della parte civile. 2. Ricostruite le vicende del processo alla stregua delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze medico legali, che delineavano i fatti ascritti all'imputato alla stregua di un alterco tra due giovani, intervenuto fuori da una discoteca per ragioni sentimentali e che aveva avuto, come conseguenza, la lesione alla integrità fisica di T.P., consistita in una doppia frattura della mandibola, il giudice di appello escludeva che l'evento fosse riconducibile alla fattispecie di lesioni personali dolose o quantomeno alla ipotesi, formulata dal primo giudice, di eccesso colposo nella legittima difesa ad opera dell'imputato F.M. 2.1 Assume la corte distrettuale che la divaricazione tra le ricostruzioni dell'accaduto scaturita dall'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione di testimoni legati da rapporti di amicizia e di parentela a ciascuno dei contendenti, non poteva che essere valutata alla stregua del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di prova contraddittoria, e che comunque era pacifico agli atti che era stata la persona offesa T.P. ad assumere la veste di provocatore della discussione che era poi sfociata nel violento alterco, e che entrambi i contendenti avevano sferrato colpi nei confronti del rivale, in quanto anche il F.M. aveva riportato una forte contusione allo zigomo. 2.2 Nell'evidenziare i caratteri salienti dell'istituto della legittimità difesa e in particolare la necessità del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa a fronte della omogeneità dei beni giuridici che vengono in considerazione, il giudice distrettuale assume che l'imputato, una volta che i contendenti erano usciti fuori dal locale, si era trovato in una situazione di estrema instabilità e nella necessità di reagire ad una situazione di aggressione da parte dell'imputato e ciò aveva fatto con i mezzi che aveva a disposizione anche allorquando aveva sferrato un calcio verso il volto del F.M. poiché era tenuto per le braccia in un contesto in cui stava per essere nuovamente colpito. 2.3 Quanto all'appello della parte civile, da un lato evidenziava che la stessa impugnazione, pure ammissibile in quanto preordinata a chiedere l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato, non poteva travalicare i limiti del giudicato in punto di accertamento della responsabilità penale, in assenza dell'impugnazione del PM, e quindi condurre alla modifica delle statuizioni penali della condanna. 2.3.1 Sotto diverso profilo ha riconosciuto la genericità dell'impugnazione della parte civile ove assume un travisamento delle risultanze processuali, con omessa specificazione delle ragioni del travisamento, tenuto altresì conto della non concludenza e della aspecificità delle dichiarazioni testimoniali dei testimoni F. e L. V., evidenziando al contempo che nella specie non ricorreva un travisamento della provaci quale richiede una evidente discrasia tra il risultato probatorio e quello reale in termini di evidente incontestabilità e di decisività. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile T.P., la quale ha articolato due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione dell' articolo 52 cod.penumero e difetto di motivazione laddove la Corte di Appello ha riconosciuto la ricorrenza della causa di giustificazione della legittima difesa, anche in relazione all'onere di allegazione dei presupposti applicativi che avrebbe fatto carico all'imputato e all'omesso confronto con gli argomenti che erano stati posti a fondamento dell'atto di appello, dei quali denuncia l'elusione. 3.2 Sotto diverso profilo deduce travisamento della prova sulla ritenuta inferiorità fisica dell'imputato, laddove la persona offesa T.P., al momento del fatto, non solo aveva quindici anni, ma risultava molto meno prestante di quanto appariva nel corso del dibattimento, celebrato dopo qualche anno, mentre l'imputato e i suoi amici erano tutti maggiorenni. 3.3 Assume violazione di legge con riferimento al riconoscimento della legittima difesa laddove non solo il pericolo di danno non era stato provocato dalla persona offesa, ma lo stesso non era neppure imminente e l'imputato, piuttosto che offendere il contendente avrebbe potuto sottrarsi alla discussione e alla contesa nonché al successivo confronto fuori dal locale, e comunque aveva reagito in termini del tutto spropositati e intenzione di provocare lesioni personali a quest'ultima. In punto di giudizio di proporzionalità tra offesa e difesa, il ricorrente deduce violazione di legge nell'ordito motivazionale laddove aveva riconosciuto la scriminante sul presupposto dell'omogeneità dei beni giuridici contrapposti, laddove avrebbe dovuto considerare i mezzi a disposizione dei due contendenti e la potenzialità lesiva delle condotte dagli stessi serbate. 4. Con una ulteriore articolazione assume violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla riforma della sentenza di primo grado che pure aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato sul presupposto dell'eccesso colposo nella legittima difesa, in assenza di una razionale giustificazione della difforme conclusione raggiunta, tenuto conto della eccessiva e sproporzionata forza impiegata dall'imputato per respingere l'attacco del proprio antagonista, come emergeva plasticamente dalla natura e dalla consistenza delle lesioni riportate dalla persona offesa. Considerato in diritto 1. La motivazione del giudice di appello appare logica e coerente rispetto alle risultanze processuali e il ricorso della parte civile avverso la pronuncia assolutoria finisce per individuare l'errore logico giuridico della Corte distrettuale in una erronea ricostruzione degli avvenimenti che avevano condotto alla violenta contrapposizione del F.M. con la persona offesa e si limita ad aggredire la motivazione in punto di fatto, alla stregua delle contrastanti dichiarazioni testimoniali e denunciando la omessa considerazione di profili di età, di stazza e della differente lesività dei colpi portati dai singoli contendenti, omettendo peraltro di denunciare le fratture logiche in cui sarebbe incorso il giudice di appello, bensì reiterando profili di censura già adeguatamente considerati nel rigetto della impugnazione della parte civile. 2. Invero, una volta disattesa la impugnazione della parte civile e limitato l'accertamento della esorbitanza della condotta dell'imputato F.M. il quale, al momento della condotta violenta risultava certamente incalzato dalla persona offesa T., il quale aveva provocato l'imputato all'interno del locale e poi gli si era contrapposto aspettandolo all'esterno nei pressi dell'autovettura del contendente, risulta avere fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di legittima difesa, filtrati attraverso la oggettività giuridica dei fatti narrati dai testimoni e dalla natura delle lesioni riportate da entrambi. 3. Pertanto se la valutazione del giudice del merito doveva investire la compatibilità di un atto intenzionale e particolarmente violento del F.M. con le lesioni riportate dal T., il quale aveva incalzato il rivale, che veniva tenuto dai propri amici per sottrarlo alla contesa, del tutto logica risulta la valutazione operata secondo la quale l'imputato abbia re agito ad una aggressione incalzante della persona offesa contro la sua persona fisica e, trovandosi in una situazione di estrema instabilità, abbia reagito come meglio poteva, solo con i mezzi fisici di cui disponeva, aggredendo a sua volta, l'incolumità personale della persona offesa , così derivandone una lesione del medesimo bene giuridico tutelato, sulla base di una valutazione ex ante dei beni giuridici in contesa. In particolare, il giudice distrettuale poneva a fondamento del proprio giudizio la omogeneità del bene offeso rispetto a quello protetto e il rapporto di proporzione tra strumenti a disposizione dell'imputato rispetto a quelli utilizzati, nell'ambito di una contesa in cui il commodus discessus non era praticabile in ragione dell'aggressione in atto. Sotto questo profilo il giudice distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità Sez.5, numero 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv.279777 numero 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv.230392 ed ha ravvisato gli estremi della legittima difesa escludendo l'eccesso colposo ravvisato dal primo giudice. 3.1 Le ulteriori considerazioni operate dalla difesa del ricorrente risultano in fatto, non si confrontano con le argomentazioni fornite dai giudici di primo e di secondo grado e propongono una lettura alternativa dei fatti, sostanzialmente accertati nella loro obiettiva ricorrenza, limitandosi a prospettare una alternativa e più favorevole valutazione delle circostanze sopra evidenziate, peraltro inammissibile in questa sede, e prospettando profili di travisamento della prova nella lettura delle testimonianze acquisite, laddove la ricostruzione dei fatti operata dal giudice distrettuale costituisce il corretto precipitato dell'analisi comparativa e complessiva dei contrapposti esiti testimoniali. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la parte civile ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero da responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si determina in euro tremila. 5. La natura del procedimento penale, che attiene a lesioni della integrità fisica provocate dall'aspra contesa, seppure nell'ambito di fattispecie riconosciuta non punibile in presenza di causa di giustificazione, impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell 'articolo 52 del D.Lgs. 196/0 3 in quanto imposto dalla legge.