Furto in abitazione: la cantina rientra nella nozione di privata dimora

Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624- bis c.p., integra la nozione di privata dimora il locale che, seppure non abitato, debba ritenersi adibito a deposito di effetti personali e quindi allo svolgimento di un atto della vita privata, non aperto al pubblico e con accesso precluso a terzi da una serratura in applicazione del principio, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto in relazione a un furto di una pianola e materiale fotografico, commesso all'interno di una cantina .

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 51596 del 29 dicembre 2023, ha rigettato un ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali. I fatti traggono origine da una sentenza della Corte di appello di Milano, confermativa della pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di cui agli artt. 624 -bis , 625 numero 2 c.p. per essersi impossessato di una pianola e di un set fotografico del valore di circa 500 euro, riposti all'interno della cantina di pertinenza dell'appartamento della parte offesa dopo aver danneggiato la serratura della porta della cantina con oggetti atti allo scasso, poi rinvenuti in suo possesso. La sentenza della Suprema Corte è di particolare interesse perché si interroga ancora sul termine privata dimora una espressione vaga, elastica, idonea, cioè, ad abbracciare, in modo onnicomprensivo, situazioni di fatto diverse che siano riconducibili al concetto generico utilizzato. L'espressione utilizzata con frequenza nel lessico del legislatore penale, impone, pertanto all'interprete il compito di definirne il significato per un approfondimento sul tema v. in dottrina, ex multis in Aprile-D'Arcangelo, sub art. 624 bis c.p . , in Codice penale Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina , a cura di Lattanzi - Lupo, 956 ss, 2022 . Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravita del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. La Corte volgendo lo sguardo alla sentenza delle Sezioni Unite Sciuscio del 2013 chiarisce come il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicché si possa cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria . Invero, l' art. 624- bis c.p ., introdotto dall' art. 2 legge 26 marzo 2001, numero 128 , innovando rispetto alla previsione contenuta nell' art. 625 numero I c.p. , che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinate ad altrui abitazione , prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinate a privata dimora ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di abitazione , già presente nel soppresso numero 1, dell' art. 625 c.p. e tuttora ripreso nella rubrica della nuova norma. Della questione dei limiti applicativi della norma in esame sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza numero 31345 del 2017, D'Amico, per quanto concerne lo specifico profilo che qui rileva, hanno messo in evidenza il requisito della stabilità della presenza personale, escludendosi la qualifica di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente. Ma se la spiegazione appare semplice l'applicazione in concreto trova delle difficolta. Ed ecco che la questione centrale posta dal ricorso col primo motivo ruota tutta intorno al significato dell'espressione privata dimora . La difesa aveva dedotto che la cantina nella quale si era consumato il furto non potesse considerarsi pertinenza dell'abitazione in ragione della assenza del requisito delta contiguità rispetto all'abitazione. La S.C. ha ritenuto integrato il reato ex art. 624- bis . c.p. e le doglianze non fondate. Sul primo motivo, la Corte ha osservato come correttamente la Corte di appello è pervenuta ai punti della decisione ritenendo che il locale, benché disabitato, fosse da considerare pertinenza nel senso attribuito al termine dalla pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico, in quanto adibita a deposito di effetti personali, dunque allo svolgimento di un atto della vita privata , non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Osserva la Suprema Corte dopo un puntuale excursus, delle decisioni della giurisprudenza di legittimità sul tema, che la stessa giurisprudenza è costante nel ritenere che, per potersi integrare l'ipotesi delittuosa ex art. 624- bis . c.p ., devono concorrere indefettibilmente tre elementi l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere , in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. La Corte di Cassazione condivide la pronuncia delle Sezioni unite D'amico e muovendo dalla lettera del testo normativo rileva come la interpretazione della locuzione privata dimora offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, espressione della ratio della norma , che è quella della tutela forte del domicilio in quanta proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale , e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano. Alla luce di tali considerazioni, e applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata è risultata esente dalle censure denunciate. Il Collegio nell'approdo della sua conclusione, ritiene infatti dirimente il riferimento in entrambe le pronunce di merito alla identificazione di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, correttamente qualificando in termini di privata dimora la cantina in quanto adibita a deposito di effetti personali tanto è vero che erano stati oggetto di furto una pianola e materiale fotografico e con accesso precluso a terzi da una serratura, nell'occasione tagliata.

Presidente Di Salvo – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 17/10/2022 dal Tribunale di Lodi nei confronti di D.M. in relazione al delitto di cui agli artt. 624 bis , 625 numero 2 cod. penumero per essersi impossessato di una pianola e di un set fotografico del valore complessivo di circa 500 euro, riposti all'interno della cantina di pertinenza dell'appartamento di A.C., dopo aver danneggiato la serratura della porta della cantina con oggetti atti allo scasso, poi rinvenuti in suo possesso. Fatto aggravato dall'essere stato con commesso con violenza sulle cose in omissis il omissis , con recidiva specifica infraquinquennale. 2. D.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 624 e 624 bis cod. penumero nonché vizio di motivazione sul punto, in quanto con l'atto di appello la difesa aveva dedotto che la cantina nella quale si era consumato il furto non potesse considerarsi pertinenza dell'abitazione in ragione della assenza del requisito della contiguità rispetto all'abitazione. La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato, per sottrarre i beni di cui all'imputazione, si fosse introdotto in un locale che, benché disabitato, era pertinenza di una privata dimora in quanto adibito a deposito di effetti personali e quindi allo svolgimento di un atto della vita privata, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Secondo la difesa, la Corte di appello ha fornito motivazione apodittica tralasciando di sviluppare il tema sollevato dalla difesa. Il concetto di pertinenza deve essere relazionato con la ratio ispiratrice dell' articolo 624 bis cod. penumero , con il quale si è voluto sanzionare in modo rafforzato il comportamento di chi può arrecare pericolo all'incolumità della persona offesa poiché si introduce in un luogo da questa abitualmente frequentato, tanto è vero che i precedenti giurisprudenziali di legittimità concernenti luoghi pertinenziali all'abitazione sono relativi al furto in autorimesse collegate all'abitazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell' articolo 134 cod. penumero nonché vizio di motivazione sul punto. Nel rigettare la richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello e il Tribunale hanno commesso un errore di calcolo in quanto, violando l' articolo 134 cod. penumero , hanno ridotto la pena base di euro 1000 di un terzo per le attenuanti generiche che avrebbe dovuto comportare, previa eliminazione dei decimali, la pena di euro 666,00 e non di euro 667,00. Anche nella parte in cui la pena è stata ridotta per il rito, espressamente indicando la riduzione di un terzo, è stata determinata in euro 445,00 anziché in euro 444,00. Chiede, dunque, l'annullamento senza rinvio previa rettifica della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esaminando analoga censura, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanza che il fatto fosse stato commesso mediante introduzione nella pertinenza di un luogo di privata dimora, segnatamente la cantina dell'abitazione della persona offesa, il cui accesso era precluso a terzi da una serratura che nell'occasione era stata tagliata, configurasse il reato contestato. A tale conclusione i giudici di appello sono pervenuti ritenendo che il locale, benché disabitato, fosse da considerare pertinenza nel senso attribuito al termine dalla pronuncia delle Sezioni Unite numero 31345/2017 in quanto adibita a deposito di effetti personali, dunque allo svolgimento di un atto della vita privata, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. 2. L' articolo 624 bis cod. penumero , introdotto dall' articolo 2 legge 26 marzo 2001, numero 128 , innovando rispetto alla previsione contenuta nell' articolo 625 numero 1 cod. penumero , che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui abitazione , prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a privata dimora ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di abitazione , già presente nel soppresso numero 1, dell' articolo 625 cod. penumero e tuttora ripreso nella rubrica della nuova norma. 2.1. Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare Sez. 5, numero 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701 , come le autorimesse Sez. 2, numero 22937 del 29/05/2012 , Muffarti, Rv. 25319301 Sez. 5, numero 21948 del 02/02/2001 , Pinto G, Rv. 21902701 i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa Sez. 2, numero 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901 le scale Sez. 2, numero 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501 il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione Sez. 2, numero 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401 un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto Sez. 2, numero 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101 la stanza d'ospedale destinata all'uso del personale paramedico Sez. 5, numero 3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901 uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l'autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l'abitazione Sez. 2, numero 8276 del 16/05/1988, dep. 1989, Mattioni, Rv. 18152301 . 2.2. In una sentenza del 2014, questa Sezione Sez.4, numero 33413 del 26/06/2014, Conti, numero m. aveva sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emergesse dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di privata dimora nozione più ampia e comprensiva di quella di abitazione come è dimostrato anche dalla formulazione dell' articolo 614 cod. penumero , ove sono entrambi presenti , in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si era, infatti, ritenuto che vi rientrassero, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata Sez. 5, numero 30957 del 02/07/2010 , Cirlincione, Rv. 24776501 Sez. 5, numero 43089 del 18/09/2007 , Salvadori, Rv. 23849301 Sez. 5, numero 43671 del 17/09/2003 , Sgaramella, Rv. 22641501 Sez. 4, numero 18810 del 26/02/2003 , Solimano, Rv. 22456801 , compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso v. Sez. 4, numero 32232 del 10/06/2009 , Caglioni, Rv. 24443201 la portineria di un condominio Sez. 5, numero 28192 del 25/03/2008 , Tagliartela, Rv. 24044201 le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini Sez. 4, numero 4215 del 10/01/2013 , B., Rv. 255080 il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora Sez. 7, numero 3959 del 02/10/2012 , dep. 2013, Romano, Rv.255100 uno studio odontoiatrico Sez. 5, numero 10187 del 15/02/2011 , Gelasio, Rv. 24985001 l'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero Sez. 5, numero 4569 del 22/12/2010 , dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801 una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile Sez. 5, numero 32093 del 25/06/2010 , Truzzi, Rv. 24835601 l'area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita Sez. 5, numero 33993 del 05/07/2010 , Cannavale, Rv.24842101 . 2.3. Nè sì richiedeva che, per poter esser ritenuto destinato a privata dimora , il luogo dal quale fossero stato sottratte le cose fosse munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si trattasse di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione per esempio l'arredamento da cui fosse desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione Sez.2, numero 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501 Sez. 4, numero 40245 del 30/09/2008 , Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell' articolo 624 bis cod. penumero , la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro, ma la stessa casa canonica nonché, Sez. 4, numero 20022 del 16/04/2008 , Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex articolo 624 bis cod.penumero del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato Sez. 5, numero 22725 del 05/05/2010 , Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all'interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico Sez. 4, numero 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura Sez. 5, numero 4569 del 22/12/2010 , dep.2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata . 3. Della questione dei limiti applicativi della norma in esame sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Sez. U, numero 31345 del 23/03/2017 , D'Amico, Rv. 27007601 che, per quanto concerne lo specifico profilo che qui rileva, hanno messo in evidenza il requisito della stabilità della presenza personale, escludendosi la qualifica di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente. 3.1. Pur constatando l'ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di privata dimora , le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico portoni, saracinesche o altri meccanismi quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie . Il Supremo consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell' articolo 624 bis cod. penumero debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima propri dell'abitazione , nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. 3.2. Nella sentenza si è affermato che L'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone , dovendosi individuare nel domicilio, inteso come luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e che sia tale da garantire la riservatezza, il bene giuridico tutelato dalla norma, con la precisazione che il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Elemento discriminante, in tal senso, è il requisito della stabilità, perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità . 3.3. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall' articolo 624 bis cod. penumero dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi a l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere , in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne b la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità c la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 4. Si osserva, poi, che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine privata dimora , impone all'interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicché si possa cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria Sez. U, numero 40354 del 18/07/2013 , Sciuscio, in motivazione . L'interpretazione della locuzione privata dimora offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, espressione della ratio della norma, che è quella della tutela forte del domicilio in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale , e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano. 5. Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene che sia dirimente il riferimento in entrambe le pronunce di merito alla identificazione di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, correttamente qualificando in termini di privata dimora la cantina in quanto adibita a deposito di effetti personali tanto è vero che erano stati oggetto di furto una pianola e materiale fotografico e con accesso precluso a terzi da una serratura, nell'occasione tagliata. 6. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre osservare che si tratta di censura che, riguardando un erroneo calcolo della pena già presente nella sentenza di primo grado, non ha formato oggetto di specifica censura. Si richiama, sul punto, quanto già affermato dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito del fatto che L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali e in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell' articolo 609, comma 2, cod. proc. penumero , non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale Sez. U, numero 47182 del 31/03/2022 , Savini, Rv. 283818-01 Sez. 2, numero 46765 del 09/12/2021 , Bruno, Rv. 282322-01 . 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.