Intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili (II)

Ecco la seconda ed ultima parte dell'articolo del Consigliere Franco De Stefano in tema di intelligenza artificiale e redazione degli atti giudiziari civili. Buona lettura!

L'algoritmo giudiziario I sistemi di intelligenza artificiale costituiscono un'accattivante alternativa ad attività intellettuali ritenute seriali e faticose, o comunque poco motivanti per le parti, ad esempio acquisizione di dati sui fatti rilevanti per le tesi via via sostenute, loro presentazione ed elaborazione onde consentirne la sussunzione in fattispecie astratte regolate dalle norme o già prese in considerazione da dottrina e giurisprudenza nei Paesi di civil law, soprattutto di legittimità , ricerche su queste due ultime, organizzazione di argomentazioni per illustrare la tesi a sostegno delle proprie difese redazione con modalità chiare e sintetiche dell'atto finale di volta in volta richiesto per il giudicante, ad esempio ricostruzione dell'andamento del processo e della materia del contendere, limitata alle questioni dirimenti ricostruzione dei fatti, attraverso il confronto delle tesi delle parti al riguardo individuazione delle norme applicabili ai fatti come ricostruiti, previa verifica delle tesi sostenute dalle parti sul punto elaborazione, in chiave di argomentazione giuridica in sviluppo della premessa, della posizione su ciascuna questione rilevante redazione del provvedimento conclusivo in modalità chiara e sintetica. Non giova a tale riflessione l'elaborazione del giudice amministrativo sul punto, limitata – almeno al momento – all'impiego dell'algoritmo nell'attività amministrativa e centrata sull'individuazione dei principi regolatori della materia in quello di conoscibilità, in quello di non esclusività ed in quello di non discriminazione algoritmica l'attività giurisdizionale è ontologicamente diversa e per nulla assimilabile a quella amministrativa, già solo sotto il profilo della procedimentalizzazione dei processi decisionali. In linea di principio, il ricorso all'automa è sempre stato ricostruito come teso a liberare l'umano dal peso o dai rischi di un lavoro sentito come sempre meno sostenibile ed al contempo a fornire un risultato reputato più consono od efficace rispetto all'attività che l'umano potrebbe compiere. Su questa premessa, declassate ad attività secondarie, faticose e ripetitive, quelle di compiuta preparazione del materiale per la decisione, quali la ricostruzione dei fatti rilevanti da esporre e la ricerca delle norme suscettibili da esservi applicate e delle relative elaborazioni di dottrina e giurisprudenza soprattutto, almeno nei Paesi di civil law, di legittimità , può risultare naturale il passo successivo, dell'affidamento di quelle attività all'automa. Ora, se la prima delle motivazioni – liberare l'umano da attività secondarie, faticose e ripetitive – può già in qualche modo riferirsi alle attività materiali di raccolta e comparazione efficienti di dati soprattutto in contenziosi seriali indotti dalla massificazione dei rapporti interpersonali, è chiaro che, quanto alla seconda di quelle motivazioni, moltissimo può dipendere dalle scale assiologiche – le stesse che orientano l'etica dell'algocrazia o algoretica – che si vorranno adottare, risultando ormai indifferibile intendersi su cosa si intenda per efficienza della giustizia, tanto da potersi postulare, quale branca dell'algoretica, una “giurialgoretica”. Le famose leggi della robotica, elaborate dapprima in ambito letterario fin dal 1941! e poi assurte al ruolo di principi generali della materia nel diritto eurounitario, non soccorrono, pensate come erano per attività sostanzialmente materiali spesso elementari e quindi inidonee a fronteggiare l'enorme complessità del diritto e dei concetti da definire quanto alle attività in cui sostituire l'umano. Occorrerà riflettere con grande attenzione e scegliere quali risultati affidare all'automa e soprattutto in che termini declinare la certezza del diritto, nelle sue molteplici accezioni, cui orientare le decisioni del giudice e, in sua vece o in suo ausilio, del suo alter ego digitale. Già nell'attuale momento storico è difficile limitare la definizione di quella certezza come trattamento uguale di casi uguali questa soluzione è reclamata dalla dilatazione globale dei traffici commerciali e giuridici come un bene essenziale, economicamente misurabile, sotto il profilo della conoscibilità o calcolabilità delle decisioni di giustizia, contrapposta alla o comunque in tensione dialettica con la sua flessibilità per un adeguamento alle peculiarità della fattispecie senza considerare le millenarie dispute sul ruolo del diritto in generale e, quindi, della sua funzione di mantenimento e protezione dello status quo in contrapposizione all'altra di ordinatore e propulsore di uno sviluppo e di un cambiamento anche sostanziale degli assetti correnti. Dal campo del settore penale, dove in diversi contesti l'algoritmo è già stato impiegato per la prognosi della personalità del reo perfino al fine di determinare la pena idonea o per l'acquisizione di prove dal valore sostanzialmente legale, a quello del settore civile e amministrativo, nel senso di giustiziale amministrativo , dove la possibilità di definizione di procedimenti elementari in via completamente automatizzata generalmente in settori definibili ad alta serialità e salva la sola facoltà, disegnata come eccezionale, di successivo intervento umano è ormai apertamente studiata, gli orizzonti si schiudono sterminati ed anzi in alcune realtà territoriali, sotto l'etichetta di “giustizia predittiva”, si è già avviata una sperimentazione. E tutto questo per non parlare poi dei sempre più sofisticati sistemi di vera e propria on line dispute resolution, che implicano una decisione robotica formalmente negoziale, sostanzialmente assimilata all'arbitrato e sostitutiva, di per sé sola, dell'attività giurisdizionale tradizionale, quella cioè devoluta allo Stato od altro ordinamento ad esso variamente riferibile.   Gli algoritmi giudiziari per le attività delle parti Un programma di intelligenza artificiale per la predisposizione di bozze o stesure preliminari di atti di parte può assolvere utili compiti, purché sia appunto adeguatamente chiarito il modo di procedere e, soprattutto, garantito un ruolo finale decisivo di effettiva supervisione e decisione da parte dell'agente umano. L'imposizione di schemi-tipo, con adozione di parametri di contenuto-forma e poi di vero e proprio contenuto, potrebbe giovare grandemente al confezionamento di atti di parte completi ed affidabili basti pensare al rispetto dei requisiti previsti dalla legge oppure dalla normativa in tema di giustizia digitale oppure ancora, ove esistenti, dai protocolli e, tra breve, dal richiamato decreto ministeriale previsto dall'articolo 46 d.a.c.p.c. È indispensabile l'inserimento di subroutine di verifica dei singoli passaggi, a cominciare dalle citazioni operate, sia dei semplici testi che dei precedenti giurisprudenziali, che consentano di identificare la fonte e che questa rientri tra quelle che possono definirsi affidabili. È pure indispensabile la consequenzialità tra ricostruzione del fatto, con indicazione dei relativi elementi istruttori costituendi o precostituiti , ed elaborazione delle tesi in diritto da applicare, secondo lo schema classico, altrettanto agevolmente riconducibile ad un flusso operativo di istruzioni, della sussunzione. Ed infine è indispensabile la consequenzialità tra premesse, sviluppi argomentativi e conclusioni, al fine di non tralasciare nulla di quanto originariamente richiesto. L'esperienza dell'infortunio all'avvocato statunitense insegna che dovrebbe essere allora indispensabile quanto meno un sistema di controllo interno da attivare obbligatoriamente, una lista di controllo o check-list di tutte le operazioni non solo di progettazione dei singoli passaggi del confezionamento dell'atto giudiziario, ma pure di verifica dell'affidabilità dei dati utilizzati. Con questi limiti, l'attività dell'avvocato civilista potrebbe ambire a raffinarsi fino al ruolo di colui che impartisce le coordinate generali per l'impostazione dell'atto difensivo in relazione ai tre elementi costitutivi della domanda personae, causa petendi e petitum , ma senza mai rinunciare a quello di finale responsabile quale approfondito e consapevole ricognitore e supervisore del prodotto del sistema di intelligenza artificiale, prima di appropriarsene.   Gli algoritmi giudiziari per le attività del giudicante Analogo discorso è a farsi, sia pure con ancora maggiore cautela, per l'attività del giudicante, visto che la gamma dei provvedimenti giudiziari civili deferibili alla predisposizione in bozza da parte di un sistema di intelligenza artificiale potrebbe non essere limitata. L'istruzione in senso lato, cioè la preparazione dei singoli passaggi delle attività del giudice civile riguarda infatti, com'è noto, il giudizio di fatto e quello di diritto. Per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici fatti o atti rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all'applicazione di norme e cioè all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto all'interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta all'individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie. Ma anche qui deve esserci un'accorta preliminare definizione di ambiti, paradigmi, presupposti e modalità operative l'attività decisionale in senso stretto, cioè l'opzione tra due o più soluzioni di questioni di ricostruzione in fatto e di questioni in diritto, nei singoli passaggi sopra ricordati, non può mai essere devoluta ad un'automazione, ma essere sempre riservata all'agente umano. In definitiva, un diagramma di flusso per standardizzare le operazioni preliminari alla decisione finale potrebbe essere di grande giovamento ricostruzione dei dati salienti della controversia, illustrazione sintetica delle questioni mosse nel grado o in quelli precedenti, richieste e domande cui rispondere, questioni da affrontare individuazione delle questioni di fatto e di diritto da esaminare risoluzione separata delle prime e delle seconde, sempre con prospettazione di una lista di controllo o check-list idonea a consentire all'agente umano di intervenire e correggere la rotta in una direzione anche diversa da quella proposta come quella corrispondente all'esito di maggiore frequenza statistica in casi analoghi. Questo perché l'intelligenza artificiale apprende da sé stessa e dall'esperienza che di volta in volta acquisisce, ma non ha – o, almeno, non ha ancora – la creatività e la capacità di intuizione e di astrazione propria della mente umana, sicché correrebbe il rischio di imbalsamare la realtà in uno schema teorico preimpostato ab externo in relazione ai dati somministrati per impostare le sue analisi e quindi manipolabile fin dalla sua programmazione, restando impermeabile ed insensibile alla valutazione di contesti pure solo in parte imprevedibili, o di eccezioni o deroghe non previamente sperimentate. In una parola, la decisione giudiziale affidata all'automa sarebbe forse garanzia di uniformità con casi precedenti, ma al prezzo di un'immutabilità mortifera e paralizzante, di inflessibilità cieca ed eterodiretta quindi, sostanzialmente inumana.   In conclusione Da un lato, la massificazione dei rapporti e l'esplosione incontrollata delle risorse cognitive a disposizione offre strumenti di apparente semplificazione ed ausilio nell'estrinsecazione di tutte le attività, ivi comprese quelle tradizionalmente definite intellettuali. Dall'altro, l'esigenza di un trattamento uniforme per casi uguali è sempre più sentita. Ma, nel campo del diritto civile, la libertà e la creatività del pensiero umano, che nessun automa è per definizione – almeno finora – in grado di replicare, è un valore che si vuole continuare a ritenere irrinunciabile. E sta nel bilanciamento tra queste esigenze la chiave di volta della inarrestabile sostituzione dell'automa a segmenti sempre più estesi dell'attività non più solo materiale, ma anche intellettiva, del suo creatore per il proprio beneficio e progresso. È questa la vera sfida di fronte al travolgente progresso dell'automazione sta al creatore Uomo stabilire cosa riservare a sé e cosa devolvere al suo quasi alter ego in tutti i settori della vita quotidiana. Per il mondo del diritto, non è più differibile una riflessione comune – con adeguati strumenti, tra cui incontri di studio, tavoli di lavoro e così via – fra tutti i suoi attori Accademia, Avvocatura, Magistratura, Personale amministrativo che individui i punti irrinunciabili dell'area di intervento umano e che delinei gli ambiti e le modalità operative dei sistemi di intelligenza artificiale da applicare al settore, come pure i principi in senso lato etici che devono governarli una “giurialgoretica”, cioè l'algoretica del diritto.   Riferimenti In dottrina sul tema C. Castelli, Giustizia predittiva, in www.questionegiustizia.it, 8 febbraio 2022 Consiglio d'Europa, CAI 2023 01 Committee on artificial intelligence CAI , Revised zero draft [framework] Convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law, Strasbourg, 6 January 2023, reperibile al sito URL https //rm.coe.int/cai-2023-18-consolidated-working-draft-framework-convention/1680abde66 F. De Stefano, L'intelligenza artificiale nel processo?, in www.giustiziainsieme.it, 6 marzo 2020 European Commission, A definition of Artificial Intelligence main capabilities and scientific disciplines, all'URL https //digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/2226 D. Franklin, The Chatbot Revolution ChatGPT An In-Depth Exploration, 2023, ISBN 979-8370255281 M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in Riv. Associazione italiana dei costituzionalisti, numero 3-2018, § 1 L. Viola a cura di , Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, ISBN-13 978-8835348115, Milano, 2019. Riferimenti alla normativa eurounitaria in itinere https //eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX 52021PC0206 https //www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/04/AI-Presentation-CEPS-Webinar L.-Sioli-23.4.21 .pdf?   FONTE IUS/Processo civile