La rinuncia abdicativa a un diritto non è soggetta all’obbligo di concludere un contratto

In tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l’obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente.

I fatti di causa La Casa di Cura E. conveniva, davanti al Tribunale di Rovereto, la Casa di Cura R., al fine di accertare la validità e efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti e al fine di emettere, conseguentemente, sentenza costitutiva della rinuncia della Casa di Cura R. ai 42 posti letto indicati di cui 22 accreditati per pazienti infra-provinciali e 20 autorizzati , condizionatamente al pagamento della somma di euro 160.000,00, ai sensi dell' art. 2932 c.c. , o – in via subordinata – di condannare la Casa di Cura R. a rilasciare la dichiarazione di rinuncia ai propri posti letto, fissando le somme dovute in caso di mancata esecuzione. Si costituiva in giudizio la Casa di Cura R., la quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e, in via riconvenzionale, domandava che fosse accertata la nullità o l'inefficacia – o, comunque, che fosse pronunciato l'annullamento – delle pattuizioni contenute nella scrittura privata, relativamente alla rinuncia dei posti letto accreditati e autorizzati. La sentenza di 1° grado Per quel che qui rileva, il Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento di Regina in relazione all'obbligo di rinuncia assunto al punto 3 dell'accordo, in accoglimento della domanda principale proposta dalla Casa di Cura E. ex art. 2932 c.c., dichiarava che la Casa di Cura R. rinunciava in favore di Casa di Cura E. a quarantadue posti letto, a condizione che quest'ultima provvedesse al versamento dell'importo di euro 160.000,00. La sentenza di 2° grado Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Trento rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibili gli spiegati appelli incidentali e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. In particolare, a fronte di una rinuncia abdicativa a un bene rappresentato dai posti letto , contro la corresponsione di un prezzo, la giurisprudenza di legittimità ammetteva la possibilità di avvalersi dell'esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c., strumento utilizzabile anche per l'impegno assunto alla stipulazione di un negozio unilaterale. I motivi di ricorso Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la Casa di Cura R. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell' art. 2932 c.c. , per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'applicazione, nel caso di specie, dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, rispetto a una pretesa rinunzia unilaterale non a beni, ma a concessioni amministrative, per definizione priva di qualsiasi effetto traslativo. Sostiene l'istante che – premesso che la locuzione posti letto non avrebbe riguardato beni esistenti sul mercato e commerciabili, ma avrebbe metaforicamente descritto l'oggetto di una concessione amministrativa, volta a conferire la facoltà di svolgere le attività tipiche della casa di cura –, in ogni caso, quand'anche l'impegno assunto dalla Casa di Cura R. avesse avuto a oggetto non i rapporti con la P.A., allo scopo di coordinare le modalità del progettato trasferimento dei posti letto, bensì una rinuncia abdicativa, la possibilità di esecuzione in forma specifica di tale impegno sarebbe stata esclusa, in quanto la giurisprudenza di legittimità si sarebbe riferita ai negozi unilaterali con effetti traslativi o costitutivi di un diritto, e non già anche ai negozi unilaterali meramente abdicativi, privi di effetti traslativi. Senonché pacificamente la rinuncia della Casa di Cura R., secondo la ricostruzione del giudice di merito, non avrebbe avuto efficacia traslativa e, quindi, non sarebbe stata di per sé idonea a soddisfare l'interesse di Eremo all'assegnazione dei posti letto rinunciati , essendo comunque necessaria l'attribuzione dei posti letto mediante provvedimento autorizzativo della P.A. La sentenza della Suprema Corte la quaestio iuris La questione in diritto al vaglio della Suprema Corte non è propriamente quella inerente all'individuazione della fonte convenzionale o legale dell'obbligo a contrarre – e neanche dell'estensione in sé dello strumento ex art. 2932 c.c. agli impegni che abbiano a oggetto la conclusione di negozi a efficacia obbligatoria –, ma più specificamente concerne il tema dell' ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica dell'impegno di rinunciare a un diritto , con valenza meramente abdicativa o estintiva, oppure se l'esecuzione specifica presupponga, comunque, un effetto traslativo o costitutivo in favore del richiedente. A monte tale interrogativo impone lo scioglimento di un'ulteriore questione quella inerente all'ammissibilità dello strumento dell'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. , non già allorché il negozio unilaterale rappresenti la fonte dell'obbligo a contrarre, ma, invece, quando ne costituisca l' oggetto . L'ambito di applicazione dell' art. 2932 c.c. Il Collegio afferma che l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica è subordinata al fatto che, attraverso la sua proposizione, si intenda ottenere l'effetto del trasferimento o costituzione di un diritto, sostituendosi al mancato consenso del promittente inadempiente. La tesi contraria fa leva sul fatto che l' art. 2932, primo comma, c.c. , diversamente dal secondo comma, si riferisce ai contratti cui, ai sensi dell' art. 1324 c.c. , sono equiparati i negozi unilaterali , da cui derivi un'obbligazione, qualsiasi essa sia, sicché l' art. 2932 c.c. sarebbe estensibile a ogni assunzione di obbligazione. Si premette, al riguardo, che la pronuncia giudiziale di cui all' art. 2932 c.c. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligazione inadempiuta, ma – più limitatamente – ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto attraverso la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. si realizza una tutela tipicamente satisfattoria del diritto al contratto. L'art. 2932 e i negozi unilaterali Pur essendo estensibile lo strumento dell'esecuzione in forma specifica a qualsiasi fattispecie produttiva di obblighi a prestare il consenso, esso esige la realizzazione del fine del trasferimento o della costituzione di un diritto e, quindi, è applicabile anche ai negozi unilaterali recte agli obblighi di concludere un negozio unilaterale , purché, appunto, si determini un effetto traslativo o costitutivo e non meramente estintivo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 21/02/1992 Sez. L, Sentenza n. 3592 del 12/06/1982 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4649 del 17/07/1980 . Conclusione suffragata dal disposto dell' art. 1706, secondo comma, c.c. , che consente al mandante di avvalersi delle norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre, nel caso di inadempimento del mandatario all'obbligo di ritrasferire le cose acquistate da quest'ultimo verso terzi immobili e mobili registrati , per conto del mandante, ma senza la spendita del suo nome Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20051 del 02/09/2013 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 20/03/1982 . In tal caso è suscettibile di adempimento coattivo il preciso impegno al ritrasferimento, assunto dal mandatario con dichiarazione unilaterale. E ciò benché il secondo comma dell' art. 2932 c.c. , allorché riserva un'apposita disciplina ai contratti traslativi recte di trasferimento della proprietà di una cosa determinata o di costituzione o trasferimento di un altro diritto , intenda segnalare le ipotesi più diffuse di ricorso al preliminare, ma al contempo autorizzi a ritenere, con ineccepibile argomentazione a contrario, che l'esecuzione specifica non sia aprioristicamente ricollegabile alla fonte dell'obbligo e alla qualificazione del contratto dovuto. In conseguenza, l'obbligo a concludere un contratto può essere eseguito in forma specifica tanto nel caso in cui il contratto oggetto dell'obbligo sia a efficacia reale, quanto nel caso in cui il contratto sia a efficacia obbligatoria sull'eseguibilità specifica del preliminare di locazione Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 8607 del 29/04/2015 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 16/02/2000 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 475 del 22/01/1979 Sez. 3, Sentenza n. 583 del 14/03/1967 sull'eseguibilità specifica del preliminare di contratto di società Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16597 del 18/06/2008 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 18/07/1997 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 47 del 06/01/1981 Sez. 1, Sentenza n. 8 del 03/01/1970 Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 28/11/1969 . La limitazione dell' art. 2932 c.c. alle obbligazioni con effetti traslativi o costitutivi Si osserva, tuttavia, che, in caso di inadempimento dell'obbligo di rinunziare, non potrà essere invocata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. , in quanto tale norma non appare applicabile a una dichiarazione unilaterale non recettizia, qual è la rinunzia sulla natura della rinunzia abdicativa o dismissiva o estintiva, quale negozio unilaterale e normalmente non recettizio, che, allorché si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6872 del 23/07/1997 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 20/12/1974 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 592 del 22/03/1962 . Le stesse pronunce richiamate dalla sentenza impugnata, pur ammettendo che si possa ricorrere all'esecuzione in forma specifica nel caso di assunzione di obblighi a contrarre discendenti quanto alla fonte da negozi unilaterali o da atti o fatti dai quali detti obblighi possano sorgere ex lege , ne subordinano però la concreta praticabilità al fatto che l'obbligazione assunta abbia a oggetto la prestazione del consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto e non già alla produzione di un mero effetto estintivo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10633 del 15/05/2014 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 27/11/2012 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5160 del 30/03/2012 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/04/2003 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6792 del 08/08/1987 . Segnatamente l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, qualunque ne sia la fonte, purché da tale fonte negoziale o legale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto Cass. Sez. U, Sentenza n. 4683 del 09/03/2015 . 8.2.1.– D'altronde, la sentenza impugnata, evocando le pronunce anzidette, in ordine alla rilevanza dei negozi unilaterali, traspone impropriamente il ruolo che tali negozi unilaterali possono rivestire, ai fini di avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo a concludere un contratto , dal piano delle fonti di detto obbligo all'eterogeneo piano dell'oggetto dell'obbligo medesimo. Nella fattispecie, l'obbligo a contrarre trova la propria fonte in un contratto, di cui alla scrittura privata del 15 maggio 2006, mentre ha ad oggetto, secondo l'interpretazione resa dal giudice di merito, una rinuncia con effetti puramente abdicativi. Ora, la dichiarazione unilaterale può costituire autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del dichiarante ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell' art. 1174 c.c. E qualora la dichiarazione abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto, il creditore della prestazione, in difetto di spontaneo adempimento dell'obbligato, può ottenere dal giudice l'emissione di una pronuncia che produca gli effetti dell'atto non compiuto. In conseguenza, se, per un verso, può essere ottenuta l'emissione di un provvedimento giudiziale che tenga luogo dell'atto traslativo non compiuto, non solo in presenza di un preliminare, ma anche di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso, per altro verso, siffatto rilievo attiene al piano dell'emancipazione degli atti unilaterali e degli atti o fatti dai quali detti obblighi possano sorgere ex lege come fonte dell'obbligazione, e non già come suo oggetto. In questa prospettiva l'impegno a trasferire o costituire un diritto, coercibile ex art. 2932 c.c., può provenire da una gestione di affari altrui, dal legato di contratto, dall'impegno ricognitivo dei trasferimenti contemplati nei patti fiduciari, da un impegno di trasferimento a scopo di garanzia, dall'obbligo di contrarre dell'imprenditore che agisca in regime di monopolio. Al contrario, sul piano dell'oggetto dell'obbligo a contrarre, resta fermo l'effetto cui essi devono mirare, ossia consentire la produzione di un effetto traslativo o costitutivo. In questa prospettiva, gli atti unilaterali possono costituire oggetto dell'obbligo a contrarre , purché siano idonei a determinare tali effetti traslativi o costitutivi. L'inammissibilità dell' art. 2932 c.c. in caso di rinuncia abdicativa L'impegno negoziale non onorato a dismettere un diritto – con valenza puramente estintiva – non può, dunque, essere sostituito da un intervento giudiziale che produca l'effetto abdicativo. La conclusione non muta in ragione del fatto che l'obbligo di attuare la rinuncia sia stato assunto a titolo oneroso, poiché è la natura dell'effetto contemplato a selezionare l'ambito di applicabilità dell'adempimento coattivo dell'impegno a porre in essere un negozio unilaterale come quello di rinuncia . Rispetto ad un impegno di abdicare, con negozio unilaterale ossia con una dichiarazione meramente dismissiva , ad un diritto soggettivo, benché siffatto impegno sia stato assunto nei confronti di una controparte, lo scopo di assicurazione” dell'osservanza della promessa non può essere raggiunto invocando un intervento surrogatorio giudiziale, che produca gli effetti del negozio estintivo non concluso, essendo, invece, tale osservanza irrimediabilmente rimessa ad un'iniziativa infungibile dell'obbligato. Né questa prospettazione arreca un vulnus all'effettività della tutela dei diritti, costituzionalmente protetta, atteso che l'ordinamento giuridico appresta specifici rimedi proprio per far fronte alle ipotesi nelle quali la pretesa di un diritto non può essere ottenuta attraverso un intervento giudiziale di tipo sostitutivo, come accade per l'istituto delle misure coercitive indirette ex art. 614- bis c.p.c. domanda di condanna all'adempimento, con l'irrogazione di una misura compulsoria, espressamente invocata da Eremo in via subordinata . L'inammissibilità dell' art. 2932 c.c. in ipotesi di rinuncia traslativa Quand'anche la rinuncia avesse avuto efficacia traslativa rinuncia traslativa che, in realtà, altro non è che un negozio di alienazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 20/04/1968 peraltro, sull'inammissibilità che il negozio traslativo di diritti reali sia suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all' art. 1333 c.c. , qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12967 del 12/05/2023 Sez. 2, Sentenza n. 27857 del 04/12/2020 – il che, nella fattispecie, non è, per le ragioni addotte dalla pronuncia impugnata –, ugualmente l'eseguibilità in forma specifica non sarebbe stata possibile, atteso che tale istituto non è invocabile quando al consenso delle parti si frapponga la necessaria intermediazione di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Al riguardo, si è precisato in giurisprudenza che la sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. Deve, conseguentemente, escludersi l'ammissibilità di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell' art. 2932 c.c. nell'ipotesi in cui il trasferimento, per legge o per volontà delle parti, sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che, al momento dell'emanazione della sentenza, devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010 Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 09/03/1988 . Non è, dunque, consentito subordinare, contra legem , l'efficacia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. al successivo rilascio dell'autorizzazione medesima. Il principio di diritto In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata viene cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento, che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto In tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente .

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2009, la Casa di Cura Eremo di Arco S.r.l. d'ora in poi Eremo conveniva, davanti al Tribunale di Rovereto, la Casa di Cura Regina S.r.l. d'ora in poi Regina , al fine di accertare la validità ed efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 15 maggio 2006 e al fine di emettere, conseguentemente, sentenza costitutiva della rinuncia di Regina ai 42 posti letto indicati di cui 22 accreditati per pazienti infra-provinciali e 20 autorizzati , condizionatamente al pagamento della somma di Euro 160.000,00, ai sensi dell' art. 2932 c.c. , o - in via subordinata - di condannare Regina a rilasciare la dichiarazione di rinuncia ai propri posti letto, fissando le somme dovute in caso di mancata esecuzione. Si costituiva in giudizio Regina, la quale chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e, in via riconvenzionale, domandava che fosse accertata la nullità o l'inefficacia - o, comunque, che fosse pronunciato l'annullamento - delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del 15 maggio 2006, relativamente alla rinuncia dei posti letto accreditati e autorizzati. In sede di memorie integrative, Eremo richiedeva, in via gradata, che, nel caso in cui avessero trovato accoglimento le domande riconvenzionali spiegate da Regina in ordine alla declaratoria di invalidità o inefficacia della clausola relativa alla rinuncia, previo accertamento del carattere essenziale di tale clausola, la pronuncia di nullità, annullamento o inefficacia fosse estesa all'intero accordo. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 144/2011 , depositata il 29 aprile 2011, annullava l'accordo stipulato tra le due società, avente ad oggetto l'impegno di Regina a rinunciare, in favore di Eremo, a 42 posti letto, in ragione del conflitto di interessi in cui versava G.L., escludendo che l'invalidità si estendesse alla parte residua dell'accordo, con la quale era stata prevista la cessione delle quote rappresentative del 50% del capitale sociale di Regina, detenute da Eremo e della parte di immobili destinata all'attività della casa di cura Regina , in favore di G.L. e GI.El 2.- Con atto di citazione del 5 luglio 2011, proponeva appello Eremo, la quale, in via pregiudiziale, chiedeva che, previo accertamento del collegamento negoziale tra l'accordo sulla cessione delle quote e quello sulla rinuncia ai posti letto di cui alla scrittura privata del 15 maggio 2006, venisse dichiarata la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di G.L. e GI.El Si costituiva nel giudizio d'impugnazione Regina, la quale si opponeva all'accoglimento dell'appello. Con sentenza n. 317/2012, depositata l'11 ottobre 2012, la Corte d'appello di Trento, in accoglimento del gravame interposto, dichiarava la nullità della sentenza impugnata del Tribunale di Rovereto per violazione del contraddittorio nei confronti di G.L. e GI.El 3.- Con ricorso per cassazione del 14 dicembre 2012, Regina proponeva impugnazione davanti a questa Corte. Resisteva con controricorso Eremo. Questa Corte, con sentenza n. 8096/2016, depositata il 21 aprile 2016, rigettava il ricorso e confermava, dunque, la decisione impugnata assunta circa la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli emarginati litisconsorti necessari pretermessi. 4.- Con comparsa in riassunzione notificata il 20 luglio 2016, Eremo conveniva, davanti al Tribunale di Rovereto, Regina, G.L. e GI.El., reiterando le domande già formulate. Si costituiva in giudizio Regina, la quale chiedeva che fossero respinte tutte le domande spiegate da Eremo, in quanto inammissibili e infondate, ed insisteva, a sua volta, nelle conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio. Si costituivano altresì separatamente in giudizio G.L. e GI.El., i quali chiedevano che le domande proposte da Eremo fossero respinte. Con sentenza n. 343/2017, depositata il 29 novembre 2017, notificata il 1 dicembre 2017, il Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento di Regina in relazione all'obbligo di rinuncia assunto al punto 3 dell'accordo del 15 maggio 2006 , in accoglimento della domanda principale proposta da Eremo ex art. 2932 c.c. , dichiara va che Casa di Cura Regina srl rinuncia va in favore di Casa di Cura Eremo di Arco srl a quarantadue posti letto , a condizione che quest'ultima provvedesse al versamento dell'importo di Euro 160.000,00. 5.- Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2017, Regina spiegava appello avverso la richiamata pronuncia e, all'uopo, lamentava 1 la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio 2 la violazione dei principi enunciati da questa Corte sull'inesistenza di qualsiasi preclusione al completo riesame dei fatti di causa 3 la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto 4 l'assoluta mancanza di prova rispetto all'asserita possibilità di Eremo di accogliere i 22 posti letto accreditati 5 la ricorrenza di vizi concernenti la motivazione sull'impossibilità per Eremo di avviare la procedura contrattualmente prevista 6 la sussistenza di vizi della motivazione ed errori di diritto rispetto alla questione relativa al termine finale per l'attuazione dell'operazione di trasferimento dei posti letto 7 l'inesistenza di un interesse ad agire di Eremo, in violazione dell' art. 100 c.p.c. 8 l'integrazione di vizi della motivazione ed errori di diritto rispetto all'applicabilità dell' art. 2932 c.c. 9 l'erroneità della motivazione e la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. , in relazione alla ritenuta mancata riproposizione della domanda di annullamento parziale della pattuizione relativa ai posti letto. Si costituiva nel giudizio di impugnazione Eremo, la quale chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, perché infondato in fatto e in diritto. Si costituivano, inoltre, nel giudizio di gravame, con separate comparse di risposta e appelli incidentali, la G.L. S.r.l., GI.El. e G.A., chiedendo che la pronuncia impugnata fosse riformata. Con atto di intervento ad adiuvandum si costituiva altresì il curatore dell'eredità giacente di G.L., il quale chiedeva che l'appello fosse disatteso. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibili gli spiegati appelli incidentali e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede a che la scrittura privata del 15 maggio 2006 integrava un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni, com'era stato rilevato dalla sentenza della Corte d'appello n. 317/2012 e dalla successiva pronuncia confermativa del giudice di legittimità, atteso che l'importo del corrispettivo fissato nell'accordo per la rinuncia ai posti letto era stato ridotto drasticamente, per ragioni fiscali, rispetto a quello concordato nel corso delle trattative, riduzione evidentemente compensata dalla corrispondente diminuzione di voci di credito a favore di Eremo . e dalla possibilità di compensare il debito residuo di Regina con le cessioni di credito di pari importo Euro 800.000,00 relativo al corrispettivo per la rinuncia ai posti letto b che, dunque, interpretando le clausole del contatto le une per mezzo delle altre, doveva ritenersi che i singoli accordi negoziali, seppur recepiti in un unico documento, fossero stati concepiti come funzionalmente connessi, in quanto diretti a raggiungere lo scopo perseguito dalle parti di attuare la cessione, da parte di Eremo, delle proprie quote di partecipazione in Regina ai soci di quest'ultima, con la vendita a Regina di alcuni immobili di proprietà Eremo, di cui Eremo si privava per ottenere da Regina, dietro pagamento di un concordato importo, i noti 42 posti letto c che la ricostruzione dell'appellante - secondo cui Regina si sarebbe impegnata, insieme ad Eremo, a concordare con la P.A. la procedura di trasferimento dei posti letto, presupponendo la rinuncia di Regina una serie di avvenimenti, quali l'ampliamento della struttura recettizia di Eremo e il rilascio di una serie di autorizzazioni degli organi provinciali e sanitari - non trovava riscontro nella scrittura stipulata tra le parti d che, infatti, non poteva essere valorizzato, nel senso inteso da Regina, l'inciso contenuto nelle premesse del documento, laddove era scritto che Eremo e Regina intendevano presentare alla Provincia e alla APPSS una richiesta concorde, in virtù della quale Regina fosse messa nella condizione di poter rinunciare, in favore di Eremo, ai posti letto, stante che il successivo art. 3 dell'atto non subordinava affatto l'impegno che Regina assumeva al rilascio di preventive autorizzazioni amministrative, sicché, nel momento in cui Regina aveva assunto la determinazione di impegnarsi a tenere un determinato comportamento, ossia a rinunciare ai suoi posti letto senza condizioni, ciò era avvenuto per sua libera scelta, effettuata da soggetto dotato delle necessarie competenze e cognizioni normative del settore e che, peraltro, la premessa si esprimeva solo in termini di mera intenzione, cosa ben diversa dall'assunzione di un preciso obbligo o di un vero e proprio accordo vincolante in proposito f che, del resto, Eremo aveva reso edotti gli organi provinciali del contenuto dell'accordo con missiva del 5 aprile 2006, cui aveva fatto seguito la missiva del 4 maggio 2006 dell'Assessore alle Politiche della salute, laddove si chiariva che non si configuravano cause ostative alla cessione g che, inoltre, quanto all'evocato intento di concordare con la P.A. tutta l'operazione, nessun organo della P.A. poteva assumere determinazioni vincolanti o accordi che non fossero connessi ad una specifica delibera assunta nelle forme prescritte h che la scrittura, quindi, non prevedeva che Regina ponesse in essere la procedura per ottenere l'autorizzazione dalle competenti autorità amministrative, inerenti all'attuazione dell'operazione programmata, poiché Regina avrebbe dovuto consentire, con un suo spontaneo adempimento alla precisa obbligazione assunta, il raggiungimento del risultato i che, secondo il dato testuale dell'accordo raggiunto, Regina si impegnava a rinunciare, in favore di Eremo, a 42 posti letto, comunicando agli enti competenti la propria decisione, per il corrispettivo di Euro 800.000,00, più IVA, senza alcuna condizione l che, pertanto, si trattava di un atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa, giuridicamente vincolante , rispetto al quale il tema delle successive autorizzazioni amministrative - che avrebbero consentito ad Eremo di utilizzare effettivamente, nella propria struttura sanitaria, i posti letto oggetto di rinuncia - esulava dal contesto dell'accordo e rappresentava l'alea, gravante su Eremo, di tutta l'operazione m che, al riguardo, era irrilevante la missiva scritta dal presidente di Eremo in data 5 aprile 2006 e diretta alla Provincia, nella parte in cui si comunicavano, quali contenuti del futuro accordo, circostanze che poi, di fatto, non erano state in esso recepite, come irrilevante era il supposto mancato completamento dei lavori, comunque iniziati, di ampliamento della struttura di Eremo, lavori che, atteso il corrispondente impegno economico, avevano una loro giustificazione solo a fronte della concreta ed attuabile possibilità di usufruire dei posti letto aggiuntivi n che, prima dell'assunzione di ogni determinazione amministrativa, occorreva la disponibilità di tali posti, come emergeva dalla determinazione del dirigente del dipartimento salute della PAT Provincia autonoma di Trento , in cui era stato precisato che le richieste di nuovi accreditamenti di posti letto per riabilitazione e lungodegenza avrebbero potuto essere valutate solo a fronte di un corrispondente numero di cessazioni di posti letto esistenti o che, all'esito, vi era un sicuro interesse , meritevole di tutela, in capo ad Eremo, ad ottenere l'adempimento dell'impegno assunto da Regina, poiché la sola aspettativa sulla pratica accoglibilità della richiesta di poter utilizzare i posti letto oggetto di rinuncia era sufficiente a legittimare l'azione intrapresa da Eremo ed invero, solo la certezza di avere a disposizione quei posti poteva consentire ad Eremo di dar luogo a tutti i successivi incombenti, volti ad ottenere, ove possibile, quanto desiderato p che l'accordo del 15 maggio 2006 non prevedeva alcuna durata massima triennale, posta l'irrilevanza del richiamo alle bozze , il cui contenuto non era stato trasfuso nell'accordo definitivo, piuttosto emergendo dall'atto che fosse stato fissato un termine iniziale del 1 gennaio 2009 , prima del quale Eremo non avrebbe potuto chiedere a Regina di rinunciare, né - d'altro canto - la questione del termine finale si poneva in concreto, dal momento che Eremo, appena 15 giorni dopo lo scadere del termine iniziale, aveva formulato, per iscritto, la sua richiesta di ottenere la rinuncia q che, poiché l'impegno assunto da Regina non aveva avuto ad oggetto la presentazione di una richiesta concorde diretta ad avviare un procedimento amministrativo, non si poneva alcuna questione circa la possibilità che fosse evocato lo strumento dell'esecuzione in forma specifica, a fronte di comportamenti che dovevano discendere da appositi provvedimenti autorizzativi r che, invece, a fronte di una rinuncia abdicativa ad un bene rappresentato dai posti letto , contro la corresponsione di un prezzo, la giurisprudenza di legittimità ammetteva la possibilità di avvalersi dell'esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. , strumento utilizzabile anche per l'impegno assunto alla stipulazione di un negozio unilaterale s che doveva essere confermata la dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento parziale dell'obbligo di rinuncia ai posti letto, per mancanza di poteri rappresentativi o per conflitto di interessi di G.L., poiché il richiamo, nella comparsa in riassunzione, alla domanda di accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia delle pattuizioni concernenti il trasferimento dei posti letto, per sopravvenuta impossibilità dell'operazione e/o comunque per qualsiasi altra ragione , non consentiva di ricondurre a tali generiche ulteriori ragioni la causale della mancanza di poteri o del conflitto di interessi del G 6.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la Casa di Cura Regina S.r.l Ha resistito con controricorso la Casa di Cura Eremo di Arco S.r.l., che ha proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale ha riproposto le domande assorbite nel giudizio d'appello, nell'ipotesi in cui il ricorso principale sia accolto. 7.- Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni mediante memoria tempestivamente depositata, come trascritte in epigrafe. Le parti hanno presentato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. , per avere la Corte di merito prospettato un'interpretazione delle clausole contrattuali incompatibile con il loro significato letterale, logico e sistematico e per aver omesso di considerare documenti costituenti interpretazione autentica dell'intenzione delle parti. Sul punto, l'istante obietta che, ove il giudice di merito avesse interpretato le clausole dell'accordo del 15 maggio 2006 le une per mezzo delle altre, avrebbe dovuto escludere che l'obbligazione assunta da Regina consistesse in un atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa , che doveva essere solo comunicato agli organi competenti in materia e ciò avuto riguardo - alla settima premessa dell'accordo, in cui si faceva riferimento ad una richiesta concorde che Eremo e Regina intendevano presentare alla Provincia e all'APPSS, in virtù della quale Regina fosse messa nella condizione di poter rinunciare, in favore di Eremo, ai posti letto - all'art. 1 dell'accordo, secondo cui le premesse costituivano parte integrante e sostanziale della scrittura - all'art. 3 dell'accordo, a mente del quale Regina si impegnava a rinunciare, in favore di Eremo, a 42 posti letto, comunicando agli enti competenti la propria decisione, secondo le modalità che le parti comunemente avrebbero stabilito, verso il corrispettivo di Euro 800.000,00, più IVA, non prima del 1 gennaio 2009 - all'art. 4, lett. d , dell'accordo, che confermava che l'impegno di Regina consisteva nel prestare il consenso alla rinuncia dei posti letto in favore di Eremo. Elementi da cui sarebbe emerso che le parti non avevano affatto voluto un atto abdicativo a sé stante, bensì una richiesta concorde alla P.A., atta a consentire il passaggio dei posti letto in favore di Eremo per effetto della rinuncia di Regina. Aggiunge la ricorrente che l'opzione interpretativa alla quale aveva aderito il giudice d'appello si sarebbe posta in contrasto anche con la logica interna delle varie clausole contrattuali, atteso che i posti letto non costituivano un qualsiasi bene trasferibile da un soggetto ad un altro, sicché la rinuncia in sé avrebbe ridotto la dotazione di una casa di cura, ma non per ciò solo avrebbe automaticamente accresciuto la dotazione dell'altra, in quanto alla disponibilità di una certa quantità di posti letto, conseguente alla rinuncia, avrebbe dovuto seguire un atto amministrativo di assegnazione, con la conseguenza che l'interesse di Eremo non si sarebbe cristallizzato nella riduzione dei posti letto a disposizione di Regina, ma solo nella successiva assegnazione di essi alla propria clinica all'esito, esclusivamente la richiesta concorde avrebbe aperto un procedimento amministrativo che avrebbe potuto concludersi con l'assegnazione ad Eremo dei posti rinunciati. Deduce, ancora, la ricorrente che la soluzione prospettata dal giudice del gravame si sarebbe scontrata anche con l'interpretazione autentica, da parte di Eremo, della volontà delle parti e con la posizione assunta sul punto dalla P.A., considerato che, con la missiva del 5 aprile 2006, Eremo aveva precisato all'Assessore alla sanità della Provincia a che la progettata operazione di trasferimento dei posti letto poteva avvenire dopo che Eremo avesse ampliato la propria struttura e poteva essere anticipata e parziale soltanto qualora Eremo avesse ritenuto di usufruire dei posti letto già autorizzati di cui disponeva b che l'obbligazione di Regina concordata tra le parti non era affatto quella diretta ad inviare autonomamente una rinuncia ai posti letto alla P.A., affinché ne disponesse indipendentemente dagli accordi con Eremo, bensì - una volta che avesse avuto una struttura idonea a riceverli e ovviamente l'autorizzazione a prestare le cure di lungodegenza - di comunicare alla P.A., con un documento sottoscritto dalle due case di cura, il proprio consenso al trasferimento dei posti letto, con l'impegno che i posti letto sarebbero rimasti, a tutti gli effetti, in carico a Regina, finché ciò non fosse avvenuto. Ad avviso dell'istante, qualora il giudice di merito avesse tenuto conto di tali elementi, anche con riferimento alla valutazione del comportamento complessivo anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, sarebbe giunto ad altro approdo ermeneutico, tenendo conto, altresì, che la lettera del 4 maggio 2006 dell'Assessore alle politiche della salute della provincia di Trento non aveva affatto limitato la sua risposta al chiarimento che non vi erano impedimenti alla cessione dei posti letto, ma aveva altresì precisato che l'ipotesi di accordo relativo al transito di un certo numero di posti letto dall'uno all'altro istituto di cura non avrebbe vincolato l'Assessorato, in ordine ad eventuali, futuri atti della programmazione sanitaria provinciale, e che gli atti autorizzatori formali che avrebbero fatto seguito all'annunciato ampliamento sarebbero stati assunti, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, osservate le procedure di rito e sempre che ne fossero sussistiti i presupposti giuridico-formali. In ultimo, la ricorrente evidenzia che l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello sarebbe stata anche irragionevole, poiché, qualora Regina avesse effettuato una rinuncia unilaterale, di natura abdicativa, ai suoi posti letto, questi sarebbero rientrati nella disponibilità della P.A. e non avrebbero mai potuto essere attribuiti ad Eremo, in quanto non aveva la struttura per accoglierli, né aveva richiesto di essere autorizzata a prestare cure di lungodegenza. D'altronde, a Regina mai era stato domandato di effettuare la richiesta concorde o di stabilire comunemente le modalità per comunicare agli enti competenti le loro decisioni. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell' art. 2932 c.c. , per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'applicazione, nel caso di specie, dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, rispetto ad una pretesa rinunzia unilaterale non a beni, ma a concessioni amministrative, per definizione priva di qualsiasi effetto traslativo. Sostiene l'istante che - premesso che la locuzione posti letto non avrebbe riguardato beni esistenti sul mercato e commerciabili, ma avrebbe metaforicamente descritto l'oggetto di una concessione amministrativa, volta a conferire la facoltà di svolgere le attività tipiche della casa di cura -, in ogni caso, quand'anche l'impegno assunto da Regina avesse avuto ad oggetto non i rapporti con la P.A., allo scopo di coordinare le modalità del progettato trasferimento dei posti letto, bensì una rinuncia abdicativa, la possibilità di esecuzione in forma specifica di tale impegno sarebbe stata esclusa, in quanto la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa Corte d'appello si sarebbe riferita ai negozi unilaterali con effetti traslativi o costitutivi di un diritto, e non già anche ai negozi unilaterali meramente abdicativi, privi di effetti traslativi. Senonché pacificamente la rinuncia di Regina, secondo la ricostruzione del giudice di merito, non avrebbe avuto efficacia traslativa e, quindi, non sarebbe stata di per sé idonea a soddisfare l'interesse di Eremo all'assegnazione dei posti letto rinunciati , essendo comunque necessaria l'attribuzione dei posti letto mediante provvedimento autorizzativo della P.A 3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell' art. 100 c.p.c. , per avere la Corte del gravame fornito una concezione dell'interesse ad agire smentita dall'unanime giurisprudenza, basandosi su presupposti di fatto erronei e smentiti documentalmente. Osserva, in proposito, l'istante che l'autorizzazione per il trasferimento dei posti letto era di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto verificare la sussistenza, in capo ad Eremo, di tutti i requisiti, sicché, quand'anche Regina avesse, nel 2009 o successivamente, rinunciato ai propri posti letto, questi non avrebbero mai potuto essere assegnati ad Eremo, per totale assenza di tutti i requisiti richiesti per prestare cure di lungodegenza. Ne' mai Eremo aveva realizzato il programmato ampliamento della casa di cura, in difetto del rilascio delle relative concessioni edilizie. In conseguenza, sarebbe difettato l'interesse ad agire, non bastando la sola aspettativa a giustificare tale interesse, in quanto il processo non avrebbe potuto essere utilizzato solo in previsione della soluzione, in via di massima o accademica, di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, ma solo in relazione all'utilità concreta che poteva derivare dall'accoglimento della domanda. 4.- Con il quarto motivo proposto subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi la ricorrente prospetta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e 1366 c.c. e del principio generale del divieto di obbligazioni perpetue rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili, in sede di impugnazione, gli argomenti ritualmente prospettati e per aver travisato principi pacifici riguardanti i termini di durata, non per l'esercizio di diritti, ma relativi ai limiti dei vincoli obbligatori nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Al riguardo, l'istante assume che le parti avevano stabilito un termine finale, poiché altrimenti l'impegno assunto avrebbe dovuto essere considerato un'obbligazione perpetua, non ammessa ed illecita nel nostro ordinamento giuridico, termine finale al quale l'appellante aveva fatto riferimento nei propri scritti difensivi, richiamati in sede di gravame, sicché tale rinvio non sarebbe stato affatto generico. Orbene, il riferimento - nelle bozze - al termine triennale e la pattuizione di una garanzia fideiussoria con scadenza alla fine del 2009, senza la previsione del suo rinnovo, oltre che il comportamento di Eremo, avrebbero dovuto indurre a ritenere che tra le parti era inteso che la rinuncia ai posti letto dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2009, altrimenti sarebbe stato corrisposto il saldo del prezzo per le partecipazioni e gli immobili, con la conseguente estinzione degli accordi concernenti l'operazione relativa ai posti letto, del che il giudice d'appello non aveva tenuto conto. E, peraltro, qualora si fosse ritenuta l'inesistenza della pattuizione di un termine finale, l'accordo sarebbe stato nullo per inammissibilità della prescrizione di obbligazioni perpetue nell'esercizio di attività imprenditoriali. 5.- Con il quinto motivo proposto in linea subordinata la ricorrente si duole, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, della violazione degli artt. 99,112 e 354 c.p.c. , per avere la Corte distrettuale ritenuto non ritualmente proposta la domanda riguardante il conflitto di interessi e la mancanza di poteri di G.L., rispetto alle clausole del contratto relative alla rinuncia ai posti letto. Precisa l'istante che nel giudizio riassunto non sarebbe stata necessaria una specifica indicazione del petitum e della causa petendi ovvero un'integrale o testuale riproduzione di domande, eccezioni e conclusioni già articolate, sicché il giudice del gravame avrebbe erroneamente confermato la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto che gli scarni richiami alle problematiche dell'annullamento, come esposti negli scritti difensivi di primo grado in riassunzione, non consentissero di ritenere come puntualmente proposta la domanda di annullamento parziale per mancanza di poteri o conflitto di interessi del G 6.- E' logicamente pregiudiziale, attenendo ad un presupposto processuale della domanda giudiziale, l'esame del terzo motivo, concernente l'asserito difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. . 6.1.- Il motivo è ammissibile ma infondato. 6.1.1.- In ordine all'ammissibilità della censura, si rileva che il rigetto del ricorso di legittimità a suo tempo proposto, con sentenza di questa Corte n. 8096/2016, depositata il 21 aprile 2016, ha prodotto effetti preclusivi di giudicato interno solo in ordine al presupposto che ha giustificato la conferma della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di G.L. e GI.El., ossia in ordine alla natura unitaria dell'atto del 15 maggio 2006 di cessione di quote e di proprietà immobiliari, da un lato, e di rinuncia ai 42 posti letto, dall'altro. Non ha, invece, determinato alcun effetto preclusivo con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire, in quanto la disposta necessità di ripetere il giudizio a contraddittorio integro, sin dal primo grado, imponeva di rivalutare tutte le ulteriori condizioni processuali pregiudiziali al merito della domanda, anche nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Ricostruzione, questa, corroborata dalle argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata, a mente della quale la scrittura privata del 15 maggio 2006 integrava un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni, come rilevato dalla sentenza della Corte d'appello n. 317/2012 e dalla successiva pronuncia confermativa del giudice di legittimità, atteso che l'importo del corrispettivo fissato nell'accordo per la rinuncia ai posti letto era stato ridotto drasticamente, per ragioni fiscali, rispetto a quello concordato nel corso delle trattative, riduzione evidentemente compensata dalla corrispondente diminuzione di voci di credito a favore di Eremo . e dalla possibilità di compensare il debito residuo di Regina con le cessioni di credito di pari importo Euro 800.000,00 relativo al corrispettivo per la rinuncia ai posti letto . 6.1.2.- Tanto premesso, la valutazione in ordine alla ricorrenza dell'interesse ad agire rispetto alle domande articolate, come effettuata dalla pronuncia impugnata, deve essere convalidata. In ordine a tale aspetto, la Corte di merito ha esposto che, prima dell'assunzione di ogni determinazione amministrativa, occorreva la disponibilità di tali posti, come emergeva dalla determinazione del dirigente del dipartimento salute della PAT, in cui era stato precisato che le richieste di nuovi accreditamenti di posti letto per riabilitazione e lungodegenza avrebbero potuto essere valutate solo a fronte di un corrispondente numero di cessazioni di posti letto esistenti . Sicché, all'esito, vi sarebbe stato un sicuro interesse , meritevole di tutela, in capo ad Eremo, ad ottenere l'adempimento dell'impegno assunto da Regina, poiché la sola aspettativa sulla pratica accoglibilità della richiesta di poter utilizzare i posti letto oggetto di rinuncia sarebbe stata sufficiente a legittimare l'azione intrapresa da Eremo ed invero, solo la certezza di avere a disposizione quei posti avrebbe potuto consentire ad Eremo di dar luogo a tutti i successivi incombenti volti ad ottenere, ove possibile, quanto desiderato. La ricostruzione è pertinente, essendo evidente la descritta successione logica e cronologica tra rinuncia ai posti letto e susseguente apertura del procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'assegnazione dei posti cessati, secondo più passaggi di un articolato procedimento a formazione progressiva, che esigeva l'intervento autorizzatorio della P.A. quale ultimo passaggio satisfattivo e consequenziale. Il che giustificava l'interesse della Eremo a chiedere che si producessero gli effetti della rinuncia, cui Regina si era obbligata, solo all'esito potendosi attivare il relativo procedimento amministrativo. Alla stregua della valenza presupposta della rinuncia, rispetto all'avvio dell'istanza di autorizzazione diretta ad ottenere l'assegnazione dei posti letto cessati che, si badi bene, non si identificano con un'entità materiale, ma integrano un bene complesso, costituito anche da componenti immateriali, quali il rilascio delle debite autorizzazioni, nei limiti delle disponibilità massime che la Provincia autonoma di Trento può attribuire in dotazione, con le sovvenzioni che ne derivano , sussisteva pienamente il presupposto processuale regolato dall' art. 100 c.p.c. . L'interesse ad agire, infatti, non è dato dalla valutazione delle condizioni del soggetto rispetto al bene che intende conseguire col giudizio, ma dallo stato di insoddisfazione del diritto, per cui, senza l'intervento degli organi giurisdizionali, l'aspettativa, inerente al diritto stesso, resterebbe irrealizzata e definitivamente sacrificata, quand'anche costituisca solo un tassello indispensabile di un'operazione più articolata, atta al conseguimento del bene della vita anelato. Tale mancata realizzazione rappresenta per l'interessato un danno, il quale, nella sua entità e qualità, varia in base all'azione che si propone. Con il corollario che uno stato di fatto contrario al diritto sostanzia l'interesse ad agire Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 09/06/1962 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3890 del 16/10/1957 . Pertanto, l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, è stato debitamente compiuto con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34388 del 22/11/2022 Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014 Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 04/03/2002 . 7.- Anche la prima censura, in ordine all'interpretazione della rinuncia quale rinuncia abdicativa o quale richiesta concorde delle parti alla P.A. , è infondata. 7.1.- Si premette che nessuna innovativa interpretazione della rinuncia è stata prospettata da Regina in sede di legittimità, in quanto, sin dai precedenti gradi di merito, Regina ha ricostruito la volontà delle parti nel senso che l'impegno assunto dalle case di cura fosse limitato ad una richiesta concorde verso la P.A., mentre l'impossibilità che la rinuncia unilaterale abdicativa potesse produrre effetti già era stata contemplata nell'originaria impostazione difensiva di Regina. 7.2.- La doglianza è altresì ammissibile, in quanto è impostata avendo riguardo alla precisa e argomentata deduzione della violazione di puntuali canoni interpretativi. 7.3.- Nondimeno, tali canoni non sono stati violati. E' infatti compito di questa Corte, non già rinnovare l'interpretazione in sede di legittimità della citata scrittura privata, ma più limitatamente valutare che, alla luce della dinamica comparazione tra gli elementi offerti dalla ricorrente e le argomentazioni esposte dalla pronuncia impugnata, sia integrata, o meno, la lesione dei criteri ermeneutici denunciati. Ebbene il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata è rispettoso dei canoni ermeneutici di cui si lamenta la lesione, con la conseguenza che il vizio dedotto si traduce, nella sostanza, nell'adesione ad una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte di merito, all'esito di una rinnovata applicazione del criterio letterale, logico e sistematico di lettura della scrittura privata del 15 maggio 2006. Secondo le argomentazioni esposte dalla pronuncia impugnata, interpretando le clausole del contratto le une per mezzo delle altre , doveva ritenersi che i singoli accordi negoziali, seppur recepiti in un unico documento, fossero stati concepiti come funzionalmente connessi, in quanto diretti a raggiungere lo scopo perseguito dalle parti di attuare la cessione, da parte di Eremo, delle proprie quote di partecipazione in Regina ai soci di quest'ultima, con la vendita a Regina di alcuni immobili di proprietà Eremo, di cui Eremo si privava per ottenere da Regina, dietro pagamento di un concordato importo, i noti 42 posti letto. Quindi, il giudice d'appello ha analiticamente esposto le ragioni per le quali non poteva aderirsi alla ricostruzione di Regina, secondo cui questa si sarebbe impegnata, insieme ad Eremo, a concordare con la P.A. la procedura di trasferimento dei posti letto, rilevando a che tale opzione non trovava riscontro nella scrittura stipulata tra le parti b che, infatti, non poteva essere valorizzato, nel senso inteso da Regina, l'inciso contenuto nelle premesse del documento, laddove era scritto che Eremo e Regina intendevano presentare alla Provincia e alla APPSS una richiesta concorde, in virtù della quale Regina fosse messa nella condizione di poter rinunciare, in favore di Eremo, ai posti letto, stante che il successivo art. 3 dell'atto non subordinava affatto l'impegno assunto da Regina al rilascio di preventive autorizzazioni amministrative, sicché, nel momento in cui Regina aveva assunto la determinazione di impegnarsi a tenere un determinato comportamento, ossia a rinunciare ai suoi posti letto senza condizioni, ciò era avvenuto per sua libera scelta, effettuata da soggetto dotato delle necessarie competenze e cognizioni normative del settore c che, peraltro, la premessa si esprimeva solo in termini di mera intenzione, cosa ben diversa dall'assunzione di un preciso obbligo o di un vero e proprio accordo vincolante in proposito d che, del resto, Eremo aveva reso edotti gli organi provinciali del contenuto dell'accordo con missiva del 5 aprile 2006, cui aveva fatto seguito la missiva del 4 maggio 2006 dell'Assessore alle Politiche della salute, laddove si chiariva che non si configuravano cause ostative alla cessione e che, inoltre, quanto all'evocato intento di concordare con la P.A. tutta l'operazione, nessun organo della P.A. poteva assumere determinazioni vincolanti o accordi che non fossero connessi ad una specifica delibera assunta nelle forme prescritte f che la scrittura, quindi, non prevedeva che Regina ponesse in essere la procedura per ottenere l'autorizzazione dalle competenti autorità amministrative, inerenti all'attuazione dell'operazione programmata, poiché Regina avrebbe dovuto consentire, con un suo spontaneo adempimento alla precisa obbligazione assunta, il raggiungimento del risultato g che, secondo il dato testuale dell'accordo raggiunto, Regina si impegnava a rinunciare, in favore di Eremo, a 42 posti letto, comunicando agli enti competenti la propria decisione, per il corrispettivo di Euro 800.000,00, più IVA, senza alcuna condizione h che, pertanto, si trattava di un atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa, giuridicamente vincolante , rispetto al quale il tema delle successive autorizzazioni amministrative - che avrebbero consentito ad Eremo di utilizzare effettivamente, nella propria struttura sanitaria, i posti letto oggetto di rinuncia - esulava dal contesto dell'accordo e rappresentava la alea, gravante su Eremo, di tutta l'operazione i che, al riguardo, era irrilevante la missiva scritta dal presidente di Eremo in data 5 aprile 2006 e diretta alla Provincia, nella parte in cui si comunicavano, quali contenuti del futuro accordo, circostanze che poi, di fatto, non erano state in esso recepite, come irrilevante era il supposto mancato completamento dei lavori, comunque iniziati, di ampliamento della struttura di Eremo, lavori che, atteso il corrispondente impegno economico, avevano una loro giustificazione solo a fronte della concreta ed attuabile possibilità di usufruire dei posti letto aggiuntivi l che, prima dell'assunzione di ogni determinazione amministrativa, occorreva la disponibilità di tali posti, come emergeva dalla determinazione del dirigente del dipartimento salute della PAT, in cui era precisato che le richieste di nuovi accreditamenti di posti letto per riabilitazione e lungodegenza avrebbero potuto essere valutate solo a fronte di un corrispondente numero di cessazioni di posti letto esistenti . Per l'effetto, è stato negato che Regina si fosse obbligata alla sola formulazione di una richiesta congiunta alla P.A., avvalendosi sia del riferimento al perentorio dato letterale circa l'impegno assunto ad abdicare alla disponibilità dei posti letto nonostante il tenore della settima premessa , sia di una ricostruzione sistematica, che ha tenuto conto del contegno complessivo assunto dalle parti anche richiamando la corrispondenza intrattenuta tra Eremo e l'Assessorato competente , in ordine alla valenza pregiudiziale della rinuncia unilaterale rispetto all'attivazione del procedimento amministrativo diretto a richiedere l'assegnazione dei posti cessati. D'altronde, è stato obiettato che la ricostruzione di Regina - circa la presentazione di un'istanza congiunta - non avrebbe avuto alcuna pratica incidenza sul passaggio dei posti letto da Regina ad Eremo, in quanto il potere discrezionale della P.A., in ordine all'assegnazione dei posti letto cessati, avrebbe dovuto comunque attenersi al fine del raggiungimento dell'interesse pubblico e non avrebbe in ogni caso vincolato la stessa P.A. a disporre tale assegnazione in favore di Eremo. D'altronde, la richiesta congiunta di cui alla settima premessa - oltre ad essere stata qualificata come mera dichiarazione di intenti - non è stata considerata idonea a scalfire la valenza precettiva inequivocabile e perentoria della previsione di cui all'art. 3, secondo cui Regina si impegnava tout court a rinunciare in favore di Eremo ai 42 posti letto dietro pagamento di un corrispettivo sicché alla mera intenzione di presentare alla Provincia e alla APPSS una richiesta concorde allo scopo di mettere in condizione gli organi competenti di dirottare i posti letto rinunciati da Regina verso Eremo sarebbe stata propedeutica la previa rinuncia unilaterale. Pertanto, la lettura del contratto offerta dalla Corte territoriale si è attenuta non solo al dato testuale del contratto, pur importante, ma non decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali - e, segnatamente, circa l'interpretazione della rinuncia, cui Regina si era obbligata, come atto abdicativo ad effetti immediati - è stato acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non si è arrestato al tenore letterale delle parole, ma ha considerato tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra-testuali come il riferimento alle interlocuzioni intercorse tra Eremo e la Provincia autonoma di Trento e, in specie, l'Assessorato alle Politiche della salute , indicati dal legislatore, anche a fronte di espressioni che apparivano di per sé chiare, in collegamento con le altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione e in relazione al comportamento complessivo delle parti come dal richiamo agli elementi extra-testuali utilizzati . Ne discende che l'interpretazione della scrittura del 15 maggio 2006, da un punto di vista logico, ha debitamente seguito un percorso circolare che imponeva all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e, quindi, di verificare se quest'ultima fosse stata coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022 Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016 Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014 . Nessun elemento, tra quelli enucleati dall'istante nel corpo della doglianza, è stato sacrificato o indebitamente travisato, in quanto l'interpretazione resa è conforme ai parametri che devono guidare l'esegesi negoziale. 8.- La seconda doglianza, in ordine all'ineseguibilità in forma specifica dell'obbligo di rinuncia ai 42 posti letto, rinuncia espressamente qualificata dal giudice di merito quale atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa, giuridicamente vincolante , è fondata nei termini che seguono. 8.1.- Sul punto, la Corte distrettuale ha, nell'ordine, osservato a che l'impegno assunto da Regina non aveva avuto ad oggetto la presentazione di una richiesta concorde , volta ad avviare un procedimento amministrativo b che, conseguentemente, non si poneva alcuna questione circa la possibilità che fosse evocato lo strumento dell'esecuzione in forma specifica, a fronte di comportamenti che dovevano discendere da appositi provvedimenti autorizzativi c che, invece, a fronte di una rinuncia abdicativa di natura negoziale ad un bene rappresentato dai posti letto , contro la corresponsione di un prezzo recte dell'obbligo di abdicarvi , la giurisprudenza di legittimità ammetteva la possibilità di avvalersi dell'esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. , strumento utilizzabile anche per l'impegno assunto alla stipulazione di un negozio unilaterale. 8.2.- La questione in diritto che ne deriva non è propriamente quella inerente all'individuazione della fonte convenzionale o legale dell'obbligo a contrarre - e neanche dell'estensione in sé dello strumento ex art. 2932 c.c. , agli impegni che abbiano ad oggetto la conclusione di negozi ad efficacia obbligatoria -, ma più specificamente concerne il tema dell'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica dell'impegno di rinunciare ad un diritto, con valenza meramente abdicativa o estintiva, oppure se l'esecuzione specifica presupponga, comunque, un effetto traslativo o costitutivo in favore del richiedente. A monte tale interrogativo impone lo scioglimento di un'ulteriore questione quella inerente all'ammissibilità dello strumento dell'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. , non già allorché il negozio unilaterale rappresenti la fonte dell'obbligo a contrarre, ma, invece, quando ne costituisca l' oggetto . Ebbene, rileva il Collegio che l'ammissibilità dell'esecuzione in forma specifica è subordinata al fatto che, attraverso la sua proposizione, si intenda ottenere l'effetto del trasferimento o costituzione di un diritto, sostituendosi al mancato consenso del promittente inadempiente. La tesi contraria fa leva sul fatto che l' art. 2932 c.c. , comma 1, diversamente dal comma 2, si riferisce ai contratti cui, ai sensi dell' art. 1324 c.c. , sono equiparati i negozi unilaterali , da cui derivi un'obbligazione, qualsiasi essa sia, sicché l' art. 2932 c.c. , sarebbe estensibile ad ogni assunzione di obbligazione. Si premette, al riguardo, che la pronuncia giudiziale di cui all' art. 2932 c.c. , non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligazione inadempiuta, ma - più limitatamente - ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto attraverso la pronuncia costitutiva ex art. 2908 c.c. , si realizza una tutela tipicamente satisfattoria del diritto al contratto. Sicché, pur essendo estensibile lo strumento dell'esecuzione in forma specifica a qualsiasi fattispecie produttiva di obblighi a prestare il consenso, esso esige la realizzazione del fine del trasferimento o della costituzione di un diritto e, quindi, è applicabile anche ai negozi unilaterali recte agli obblighi di concludere un negozio unilaterale , purché, appunto, si determini un effetto traslativo o costitutivo e non meramente estintivo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997 Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 21/02/1992 Sez. L, Sentenza n. 3592 del 12/06/1982 Sez. 1, Sentenza n. 4649 del 17/07/1980 . Conclusione suffragata dal disposto dell' art. 1706 c.c. , comma 2, che consente al mandante di avvalersi delle norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre, nel caso di inadempimento del mandatario all'obbligo di ritrasferire le cose acquistate da quest'ultimo verso terzi immobili e mobili registrati , per conto del mandante, ma senza la spendita del suo nome Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20051 del 02/09/2013 Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 20/03/1982 . In tal caso è suscettibile di adempimento coattivo il preciso impegno al ritrasferimento, assunto dal mandatario con dichiarazione unilaterale. E ciò benché l' art. 2932 c.c. , comma 2, allorché riserva un'apposita disciplina ai contratti traslativi recte di trasferimento della proprietà di una cosa determinata o di costituzione o trasferimento di un altro diritto , intenda segnalare le ipotesi più diffuse di ricorso al preliminare, ma al contempo autorizzi a ritenere, con ineccepibile argomentazione a contrario, che l'esecuzione specifica non sia aprioristicamente ricollegabile alla fonte dell'obbligo e alla qualificazione del contratto dovuto. In conseguenza, l'obbligo a concludere un contratto può essere eseguito in forma specifica tanto nel caso in cui il contratto oggetto dell'obbligo sia ad efficacia reale, quanto nel caso in cui il contratto sia ad efficacia obbligatoria sull'eseguibilità specifica del preliminare di locazione Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 8607 del 29/04/2015 Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 16/02/2000 Sez. 3, Sentenza n. 475 del 22/01/1979 Sez. 3, Sentenza n. 583 del 14/03/1967 sull'eseguibilità specifica del preliminare di contratto di società Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16597 del 18/06/2008 Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 18/07/1997 Sez. 1, Sentenza n. 47 del 06/01/1981 Sez. 1, Sentenza n. 8 del 03/01/1970 Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 28/11/1969 . Si osserva, tuttavia, che, in caso di inadempimento dell'obbligo di rinunziare, non potrà essere invocata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. , in quanto tale norma non appare applicabile ad una dichiarazione unilaterale non recettizia, qual è la rinunzia sulla natura della rinunzia abdicativa o dismissiva o estintiva, quale negozio unilaterale e normalmente non recettizio, che, allorché si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6872 del 23/07/1997 Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 20/12/1974 Sez. 2, Sentenza n. 592 del 22/03/1962 . Le stesse pronunce richiamate dalla sentenza impugnata, pur ammettendo che si possa ricorrere all'esecuzione in forma specifica nel caso di assunzione di obblighi a contrarre discendenti quanto alla fonte da negozi unilaterali o da atti o fatti dai quali detti obblighi possano sorgere ex lege, ne subordinano però la concreta praticabilità al fatto che l'obbligazione assunta abbia ad oggetto la prestazione del consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto e non già alla produzione di un mero effetto estintivo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10633 del 15/05/2014 Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 27/11/2012 Sez. 2, Sentenza n. 5160 del 30/03/2012 Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/04/2003 Sez. 3, Sentenza n. 6792 del 08/08/1987 . Segnatamente l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, qualunque ne sia la fonte, purché da tale fonte negoziale o legale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto Cass. Sez. U, Sentenza n. 4683 del 09/03/2015 . 8.2.1.- D'altronde, la sentenza impugnata, evocando le pronunce anzidette, in ordine alla rilevanza dei negozi unilaterali, traspone impropriamente il ruolo che tali negozi unilaterali possono rivestire, ai fini di avvalersi dello strumento dell'esecuzione specifica dell'obbligo a concludere un contratto , dal piano delle fonti di detto obbligo all'eterogeneo piano dell'oggetto dell'obbligo medesimo. Nella fattispecie, l'obbligo a contrarre trova la propria fonte in un contratto, di cui alla scrittura privata del 15 maggio 2006, mentre ha ad oggetto, secondo l'interpretazione resa dal giudice di merito, una rinuncia con effetti puramente abdicativi. Ora, la dichiarazione unilaterale può costituire autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del dichiarante ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell' art. 1174 c.c. . E qualora la dichiarazione abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto, il creditore della prestazione, in difetto di spontaneo adempimento dell'obbligato, può ottenere dal giudice l'emissione di una pronuncia che produca gli effetti dell'atto non compiuto. In conseguenza, se, per un verso, può essere ottenuta l'emissione di un provvedimento giudiziale che tenga luogo dell'atto traslativo non compiuto, non solo in presenza di un preliminare, ma anche di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso, per altro verso, siffatto rilievo attiene al piano dell'emancipazione degli atti unilaterali e degli atti o fatti dai quali detti obblighi possano sorgere ex lege come fonte dell'obbligazione, e non già come suo oggetto. In questa prospettiva l'impegno a trasferire o costituire un diritto, coercibile ex art. 2932 c.c. , può provenire da una gestione di affari altrui, dal legato di contratto, dall'impegno ricognitivo dei trasferimenti contemplati nei patti fiduciari, da un impegno di trasferimento a scopo di garanzia, dall'obbligo di contrarre dell'imprenditore che agisca in regime di monopolio. Al contrario, sul piano dell'oggetto dell'obbligo a contrarre, resta fermo l'effetto cui essi devono mirare, ossia consentire la produzione di un effetto traslativo o costitutivo. In questa prospettiva, gli atti unilaterali possono costituire oggetto dell'obbligo a contrarre , purché siano idonei a determinare tali effetti traslativi o costitutivi. L'impegno negoziale non onorato a dismettere un diritto - con valenza puramente estintiva - non può, dunque, essere sostituito da un intervento giudiziale che produca l'effetto abdicativo. La conclusione non muta in ragione del fatto che l'obbligo di attuare la rinuncia sia stato assunto a titolo oneroso, poiché è la natura dell'effetto contemplato a selezionare l'ambito di applicabilità dell'adempimento coattivo dell'impegno a porre in essere un negozio unilaterale come quello di rinuncia . Rispetto ad un impegno di abdicare, con negozio unilaterale ossia con una dichiarazione meramente dismissiva , ad un diritto soggettivo, benché siffatto impegno sia stato assunto nei confronti di una controparte, lo scopo di assicurazione dell'osservanza della promessa non può essere raggiunto invocando un intervento surrogatorio giudiziale, che produca gli effetti del negozio estintivo non concluso, essendo, invece, tale osservanza irrimediabilmente rimessa ad un'iniziativa infungibile dell'obbligato. 8.2.2.- Ne' questa prospettazione arreca un vulnus all'effettività della tutela dei diritti, costituzionalmente protetta, atteso che l'ordinamento giuridico appresta specifici rimedi proprio per far fronte alle ipotesi nelle quali la pretesa di un diritto non può essere ottenuta attraverso un intervento giudiziale di tipo sostitutivo, come accade per l'istituto delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. domanda di condanna all'adempimento, con l'irrogazione di una misura compulsoria, espressamente invocata da Eremo in via subordinata . 8.2.3.- E' opportuno rilevare peraltro che, quand'anche la rinuncia avesse avuto efficacia traslativa rinuncia traslativa che, in realtà, altro non è che un negozio di alienazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 20/04/1968 peraltro, sull'inammissibilità che il negozio traslativo di diritti reali sia suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all' art. 1333 c.c. , qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12967 del 12/05/2023 Sez. 2, Sentenza n. 27857 del 04/12/2020 - il che, nella fattispecie, non e', per le ragioni addotte dalla pronuncia impugnata -, ugualmente l'eseguibilità in forma specifica non sarebbe stata possibile, atteso che tale istituto non è invocabile quando al consenso delle parti si frapponga la necessaria intermediazione di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Al riguardo, questa Corte ha precisato che la sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. Deve, conseguentemente, escludersi l'ammissibilità di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell' art. 2932 c.c. , nell'ipotesi in cui il trasferimento, per legge o per volontà delle parti, sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che, al momento dell'emanazione della sentenza, devono preesistere tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21013 del 12/10/2010 Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 09/03/1988 . Non e', dunque, consentito subordinare, contra legem, l'efficacia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. , al successivo rilascio dell'autorizzazione medesima. 9.- Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti, poiché la ricorrente ne ha espressamente condizionato l'esame al rigetto dei precedenti tre motivi. 10.- A questo punto, occorre scrutinare il ricorso incidentale condizionato, con il quale Eremo ha inteso sottoporre all'esame del Collegio le domande assorbite nel giudizio di gravame per evitare la maturazione di qualsiasi preclusione a riproporle nel giudizio di rinvio. E segnatamente sono state riproposte le domande subordinate 1 di accertamento dell'inadempimento di Regina e di condanna della stessa ad adempiere, con fissazione della somma dovuta ex art. 614-bis c.p.c. , per ogni giorno di ritardo nell'adempimento 2 di accertamento dell'invalidità dell'intero accordo quadro in data 15 maggio 2006, in ipotesi di ritenuta invalidità della clausola relativa alla rinuncia dei posti letto. 10.1.- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse. Infatti, le censure sollevate non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì ineriscono a questioni su cui il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso, che in relazione a tali questioni, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell'impugnazione. Quindi, rimane salva e impregiudicata la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice di rinvio, nel caso - come quello di specie - di annullamento della sentenza impugnata in cassazione Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023 Sez. 3, Ordinanza n. 15893 del 06/06/2023 Sez. 2, Ordinanza n. 15293 del 31/05/2023 Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020 Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017 Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 07/03/2016 Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016 Sez. L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014 Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012 . 11.- In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, mentre il primo e il terzo motivo devono essere rigettati e i rimanenti motivi sono assorbiti. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione In tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che - in quanto tale - non ha effetto traslativo in favore del richiedente . Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.