O avvocato, oppure odontoiatra: tertium non datur

In tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a , è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati anche all'elenco speciale di quelli stabiliti , non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.

Le Sezioni Unite, in ambito disciplinare degli avvocati , hanno ribadito la propria posizione in merito alla incompatibilità dettata dalla Legge Professionale in alcuni casi, basta la semplice iscrizione in un altro albo ordinistico per determinare l'incompatibilità. Il caso Un avvocato veniva cancellato dall'albo per ragioni di incompatibilità, consistenti nell'iscrizione dello stesso professionista all'albo degli odontoiatri. La decisione veniva impugnata avanti al CNF sostenendo il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati non ci sarebbe incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri finalizzata solo alla prosecuzione degli studi e al completamento del relativo percorso formativo. Ma il CNF confermava la decisione del Consiglio dell'Ordine. Seguiva il ricorso per cassazione. Le censure Secondo il ricorrente il CNF avrebbe errato nell'escludere il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati, essendo la richiesta di contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri finalizzata alla prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria, studi costituenti attività […] di carattere scientifico e […] culturale consentita dalla Legge Professionale legge n. 247 del 2012 . Veniva fatta valere anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, lett. a , Legge Professionale , per violazione del diritto allo studio e alla libera esplicazione della personalità individuale. Sempre secondo il ricorrente, essere avvocato e ottenere una seconda laurea in altro ambito o pensare di proseguire negli studi, in altre discipline, implicherebbe una discriminazione al contrario , in aperto contrasto con l'attitudine del legislatore alla valorizzazione della multidisciplinarietà attraverso il riconoscimento della possibilità di iscriversi, contemporaneamente, a più corsi di laurea. Vanno evitati condizionamenti di qualunque genere. Gli Ermellini precisano che le incompatibilità della professione di avvocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa. Va tutelato il principio di corretta e leale collaborazione. La norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza . In considerazione di ciò, uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo è, come prevede l'art. 17, comma 1, lett. e , quello di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18. La sussistenza di una delle cause di incompatibilità determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall'albo, salvo le eventuali ed inerenti violazioni di natura deontologica. Inoltre, gli Ermellini ricordano che, in caso di esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è impossibile costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l'incompatibilità non dovesse essere accertata . La portata dell' art. 18 Legge Professionale La disposizione di riferimento è il già citato art. 18 rubricato Incompatibilità che stabilisce l'incompatibilità della professione dell'avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente. La norma fa seguire l'elencazione delle attività escluse dal divieto, includendo, in tale novero, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale. Inoltre, è consentita l'scrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro. Invece, è incompatibile l'esercizio dell'attività di notaio. La citata disposizione riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo lettera a l'attività commerciale lettera b l'assunzione di cariche societarie lettera c l'attività di lavoro subordinato lettera d . A tale proposito, avvertono gli Ermellini, il discrimine è dato dallo svolgimento dell'attività in modo continuativo e professionale e di conseguenza dalla relativa stabilità del rapporto di lavoro e dalla sua remunerazione in misura predeterminata. Pertanto, laddove l'avvocato eserciti altra attività, di lavoro autonomo in modo continuativo e professionale con retribuzione predeterminata, sussisterà la causa di incompatibilità. Sono espressamente escluse dalla incompatibilità le attività di lavoro autonomo svolte che abbiano carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. Niente interpretazione analogica per le eccezioni alla regola dell'incompatibilità. Il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato include le eccezioni, le quali, per essere riconducibili ad un numerus clausus , non sono suscettibili d'interpretazione analogica. Le attività consentite e la stretta attinenza con la professione forense Tutte le attività consentite hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e in ciò risiede la voluntas legis di escludere, in via generale, incompatibilità con la contemporanea iscrizione e ciò a prescindere anche dal carattere continuativo e professionale dell'attività svolta. Che conta è la mera iscrizione all'albo. La Sezioni Unite sviluppano questo ragionamento se le ipotesi consentite costituiscono un numero chiuso, la previsione normativa d'incompatibilità all'esercizio della professione forense, enunciata nell'art. 18, lett. 1 della Legge Professionale , va interpretata nel senso della rilevanza della mera iscrizione ad altro albo professionale , diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente consentita, per far scattare l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati compreso l'elenco speciale degli avvocati stabiliti . Non conta se la seconda attività ordinistica è svolta continuamente e professionalmente. Sempre secondo la decisione qui segnalata, a nulla rileva, per derogare al divieto anzidetto o mutarne la portata, che la seconda attività ordinistica sia svolta continuativamente o professionalmente o sia come nella fattispecie decisa , nella necessitata fase di formazione pratica propedeutica all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra. Né il descritto assetto, a presidio dell'autonomo ed indipendente svolgimento dell'incarico professionale e del raccordo delle ipotesi d'incompatibilità con le libere scelte del cittadino, ha sinora mai generato dubbi di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria. La causa di cancellazione è connessa alla sola iscrizione in altro albo. In altri termini, secondo gli Ermellini va ribadita l'incompatibilità della professione di avvocato con l'iscrizione in albi esulanti dal novero delle deroghe tipizzate dalla norma, né occorre indagare in ordine all'effettivo espletamento di attività professionale, o di formazione, atteso che la causa di cancellazione è connessa alla sola iscrizione in altro albo. Il principio di diritto Nel descritto quadro, le Sezioni Unite respingono il ricorso affermando meglio ribadendo il principio di diritto secondo cui, in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a , è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati anche all'elenco speciale di quelli stabiliti , non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.

Presidente D'Ascola – Relatrice Mancino Fatti di causa 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha disposto la cancellazione dell'avv. G.F. dall'albo degli avvocati per la sussistenza di profili di incompatibilità consistenti nell'iscrizione dello stesso all'albo degli odontoiatri della provincia di Torino, fin dal 2017, quale odontoiatra estero spagnolo . 2. L'avv. G. impugnava il provvedimento dinanzi al CNF, deduceva l'incongruità della motivazione e il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati per non esservi incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri, finalizzata solo alla prosecuzione degli studi e al completamento del relativo percorso formativo. 3. Il CNF, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del COA, ritenuta sussistente l'incompatibilità con l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri. 4. Avverso la summenzionata decisione l'avvocato G.F. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 5. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva. 6. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 7. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, per violazione dell' art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., comma 6 e motivazione omessa o apparente nella statuizione di rigetto dei primi due motivi di gravame. 8. Si censura la sentenza per essersi limitata a riproporre l'impianto argomentativo della sentenza n. 26996/2016 delle Sezioni Unite della Corte ivi, in particolare, paragrafo 2.1 , adottata con riguardo alla cancellazione di un avvocato iscritto anche all'albo dei geometri e non esercente tale seconda professione, svolgendo, dunque, una motivazione per relationem senza prendere in alcuna considerazione la decisiva circostanza addotta, della mera iscrizione all'albo degli odontoiatri in mancanza di un'attività di lavoro in tale ambito, che pur esulando dall'elencazione tassativa degli albi ai quali è consentita la contemporanea iscrizione dell'avvocato art. 18, comma 1 lett. a seconda parte della legge professionale forense , doveva essere del pari valorizzata giacché finalizzata soltanto all'esercizio di attività culturali nel cui novero ricomprendere lo studio e la formazione post-laurea in ambito sanitario , non professionali, né lucrative, a mente della prima parte della medesima lettera dell'art. 18, comma 1, cit., e garantite alla generalità dei consociati dall' art. 34 Cost. . 9. Si deduce, quale ulteriore profilo di nullità della sentenza motivata per relationem, l'essersi il giudice disciplinare sottratto allo scrutinio e alla disamina specifica, in termini di irrilevanza e non manifesta fondatezza, della prospettata questione di legittimità costituzionale della L. n. 247 cit., art. 18, comma 1, lett. a per contrasto col diritto allo studio e alla esplicazione della personalità individuale, richiamando meri passaggi argomentativi della già citata sentenza delle Sezioni Unite e sfuggendo, dunque, ad interrogarsi sul peculiare tema della possibilità di mantenere, esclusivamente sotto il profilo accademico, la propria seconda professionalità di odontoiatra durante lo svolgimento, nel tempo, della professione di avvocato. 10. Il motivo è inammissibile. 11. Le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge nonché, ai sensi dell' art. 111 Cost. , per vizio di motivazione, mentre l'accertamento del fatto ed anche l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione della sanzione non possono essere oggetto di controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza fra tante, Cass., Sez. Un., nn. 28176 e 28468 del 2022 . 12. Come pur puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass. n. 42090 del 2021 , nell'esprimere tale giudizio la Corte deve mantenersi nei limiti consentiti dall'attuale testo dell' art. 360 c.p.c. , n. 5 come interpretato a partire da Cass., Sez. Un. 8053 del 2014 , onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 13. Orbene, emerge con chiarezza che la sentenza impugnata non è affetta da anomalie motivazionali, risultando la decisione del CNF argomentata, e priva di mende logiche, in relazione alla sussistenza del contestato illecito disciplinare e all'affermata responsabilità disciplinare alla quale ha fatto seguito l'irrogazione della sanzione massima della radiazione. 14. Ne' il giudice disciplinare avrebbe dovuto confutare una ad una le critiche avverso la decisione disciplinare offerte al suo esame giacché, delineati il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dall'organo disciplinare su cui v., Cass.,Sez. Un., n. 34476 del 2019 , è sul thema decidendum individuato dall'incolpato, all'esame del giudice disciplinare, che il CNF ha espresso le sue conclusioni, con linea motivazionale non meramente apparente, escludendo, peraltro, esservi le condizioni per lo scrutinio di legittimità costituzionale o dubbi di compatibilità con i principi Eurounitari. 15. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a , dell'art. 348 c.p. abusivo esercizio di una professione e del D.M. 31 luglio 2006, art. 1, del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante disciplina delle attività professionalizzanti obbligatorie per la classe delle Specializzazioni in odontoiatria, per avere il CNF errato nell'escludere il diritto a conservare l'iscrizione all'albo degli avvocati, per essere la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri richiesta, legalmente, per la prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria, studi costituenti attività di carattere scientifico e culturale consentita. 16. Sostiene decisività e fondatezza della questione di legittimità costituzionale del L. n. 247 cit., art. 18, comma 1, lett. a , nell'interpretazione fattane dal CNF conforme a Cass., Sez. Un., n. 26996 del 2016 , per violazione del diritto allo studio e alla libera esplicazione della personalità individuale, in contrasto con gli artt. 3,4,18,33 e 34 Cost. , con gli artt. 13,14,20,21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e con gli artt. 7,26,27,28 della Dichiarazione universale dei diritti umani. 17. Propone il ricorrente una lettura della L. n. 247 cit., art. 18, comma 1, lett. a , in una chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alle criticità sollevate dalla peculiare vicenda, ammettendo che le attività scientifiche e culturali, espressamente ritenute compatibili con la professione di avvocato e contemplate nella premessa maggiore della lettera a dell'articolo, possano ricomprendere l'esercizio, in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro, delle mansioni proprie di una diversa professione e, dunque, consentendo, entro tali limiti e se imposta dalla legge, l'iscrizione in un albo ulteriore, esulante dall'elenco nella seconda frase della lettera, al fine di svolgere, secondo le possibilità e per scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e dell'individuo, a mente dell'art. 4 Cost 18. Il professionista si duole che essere avvocato e ottenere una seconda laurea in altro ambito o pensare di proseguire negli studi, in altre discipline, implica, allo stato, una discriminazione al contrario, in aperto contrasto con l'attitudine del legislatore alla valorizzazione della multidisciplinarietà attraverso il riconoscimento della possibilità di iscriversi, contemporaneamente, a più corsi di laurea. 19. Richiama, per suffragare tale ultimo assunto, la L. 12 aprile 2022, n. 33, art. 1, che ha abrogato, al comma 7, le previgenti disposizioni, disponendo che Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale e che non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe , a conferma della regola invalsa, ormai, della contaminazione tra campi diversi dello scibile. 20. Il ricorrente ribadisce la necessità del previo scrutinio della questione di legittimità costituzionale, prospetta come non manifestamente infondata la questione, assumendo come rilevante la verifica della sovraordinazione dell'esplicazione del diritto allo studio, a parità di condizioni con la generalità dei consociati, alla disposizione dettata dalla L. n. 247 cit., art. 18 comma 1 lett. a , rimettendo, alle Sezioni Unite della Corte, il bilanciamento fra detti principi che apra l'adito alla disapplicazione della disposizione della legge professionale o allo scrutinio di costituzionalità. 21. L'avvocato ricorrente argomenta, poi, per l'inclusione, nel novero delle attività scientifiche non colpite dal divieto della disposizione, dell'attività culturale di formazione in ambito odontoiatrico, predicandone la compatibilità con la professione di avvocato, perché consistente nella frequenza di corsi di formazione post-laurea, quali master universitari o scuole di specialità, e in attività accademica non retribuita a carattere, appunto, scientifico e culturale. 22. Rimarca che, nella specie, detta attività culturale presuppone esercitazioni, anche pratiche, alla cui esecuzione sono ammessi, per legge, solo i discenti in possesso di uno specifico titolo di base diploma di laurea e per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato art. 348 c.p. conseguente solo all'iscrizione in un albo professionale, non contemplato dall'elencazione di cui alla seconda frase dell'art. 18, comma 1 lett. a della legge professionale. 23. Ribadisce la peculiarità della materia di studio d'interesse al conseguimento della laurea in odontoiatria, il seguito della formazione in ambito post-laurea o di educazione professionale continua ECM , impone la necessitata conservazione dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, requisito indispensabile per eseguire, su paziente, le attività pratiche obbligatorie di cura, contemplate dai piani di studio di tutti i corsi universitari aventi valore legale. 24. Ritiene l'attività di avvocato non incompatibile con l'attività di studente universitario di corsi post-laurea, in qualsivoglia ambito della scienza e conoscenza, in esplicazione del diritto allo studio e della libera esplicazione della personalità, diritti costituzionalmente garantiti, dall'art. 34 Cost., ad ogni cittadino, inclusi gli avvocati quanto alla formazione in odontoiatria, non ritiene incompatibile con la professione di avvocato, dalla quale trae esclusivo sostentamento, la propria personale saltuaria attività di svago culturale, di studio in ambito universitario post-laurea medico-odontoiatrico, consentita dalla interpretazione, in chiave costituzionalmente orientata, dell'art. 18, comma 1, lett. a della legge professionale forense. 25. Argomenta, ulteriormente, che il divieto di espletare attività lavorativa extraistituzionale posto dall'art. 53 del testo unico per il pubblico impiego, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , e il regime delle incompatibilità caratterizzanti il rapporto di lavoro con il datore pubblico presentano diversi tratti di analogia con la disciplina di cui all' art. 18 della legge professionale forense, nella denegata ipotesi si dovesse, in essa, leggere la consacrazione di un vincolo di esclusività tale da farne discendere l'assoluta impossibilità per l'avvocato, che ne abbia i requisiti, di contemporanea iscrizione ad albo di distinta professione, imponendogli cioè di trarre i propri mezzi di vita in via esclusiva dal servizio svolto nell'interesse alla migliore tutela giudiziaria o stragiudiziale dell'assistito, in maniera totalizzante, al pari di quanto viene in effetti richiesto al dipendente pubblico, chiamato ad esercitare ad esclusivo servizio dell'interesse pubblico. 26. E rammenta che, in analogia con il pubblico impiego, il divieto di espletare incarichi extraistituzionali è attenuato dalle disposizioni contenute nei D.Lgs. n. 165 cit., art. 53, commi 7 e 6, in base alle quali al dipendente pubblico è concesso, rispettivamente, di svolgere attività occasionali liberalizzate o espletabili previa autorizzazione datoriale, ovvero attività liberamente esercitabili anche senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali. 27. Il ricorrente soggiunge che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, condizione indispensabile per l'ammissione e frequenza a corsi universitari di formazione post-laurea in odontoiatria, trova conferma in plurime disposizioni normative e pertanto, al fine di utilmente poter frequentare, è indubbio che l'odontoiatra studente ammesso alla frequenza del corso di master o di specialità debba essere abilitato, cioè iscritto all'albo degli odontoiatri, pena incorrere nell'abusivo esercizio della professione. 28. Il ricorrente chiede, in ultima ipotesi, una lettura del L. n. 247 cit., art. 18, comma 1 lett. a , in una chiave costituzionalmente orientata, avuto riguardo alle peculiari criticità del caso all'esame, ricomprendendo, tra le attività scientifiche e culturali espressamente compatibili con la professione di avvocato e contemplate nella premessa maggiore della lettera a dell'articolo , l'esercizio, in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro, delle mansioni proprie di una diversa professione, consentendo all'avvocato, entro tali limiti e ove richiesto per legge, l'iscrizione ad altro albo non espressamente elencato nella disposizione citata, al fine di garantirgli l'esplicazione di diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a ciascun consociato. 29. Da ultimo, con la memoria illustrativa, spende l'ulteriore argomento secondo cui il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 , convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 , dopo quasi quarant'anni di vigenza ha, di recente, abrogato la L. n. 409 del 1985, art. 4, comma 3, istitutiva della professione di medico odontoiatra , ove si vietava, all'odontoiatra, la contemporanea iscrizione ad altri albi professionali, e tanto comporta ora, che il medico odontoiatra, iscritto al relativo albo, possa essere iscritto in albi professionali ulteriori nonché, addirittura, esercitare ulteriori professioni , ove in possesso dei necessari requisiti di abilitazione. 30. Il motivo è da rigettare. 31. Le incompatibilità della professione di avocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa. 32. La L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 2, lett. b , di seguito, legge professionale forense , nel richiamare quelle che sono le funzioni del nostro ordinamento e la rilevanza della funzione difensiva, così recita L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta b garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti . 33. La norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, come previsto dall' art. 3, comma 2, legge professionale . 34 . In considerazione di ciò, uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e', come prevede l'art. 17, comma 1, lett. e , quello di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18. 35. Prima di esaminare funditus la portata della norma va da subito rammentato che la sussistenza di una delle cause di incompatibilità determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall'albo, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti. 36. Importante ricaduta, derivante dall'esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l'impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l'incompatibilità non dovesse essere accertata. 37. Infatti la L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, prevede che In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accettata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, prelude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta . 38. Queste, quindi, le rilevanti conseguenze nel caso in cui venisse esercitata la professione in presenza di una causa di incompatibilità. 39. Venendo, quindi, al menzionato art. 18 della legge professionale forense, alla previsione dell'incompatibilità della professione dell'avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente, segue l'elencazione delle attività escluse dal divieto, includendo, in tale novero, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale è consentita, inoltre, l'scrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro è incompatibile, invece, l'esercizio dell'attività di notaio. 40. La citata disposizione riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo lettera a l'attività commerciale lettera b l'assunzione di cariche societarie lettera c l'attività di lavoro subordinato lettera d . 41. Quanto al primo gruppo sub lettera a - intorno al quale ruota la prospettazione del ricorrente - l'ordinamento della professione forense prevede, per un verso, che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio per l'altro, consente l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro . 42. Il discrimine è dato dallo svolgimento dell'attività in modo continuativo e professionale e di conseguenza dalla relativa stabilità del rapporto di lavoro e dalla sua remunerazione in misura predeterminata Cass., Sez. Un., n. 14810 del 2009 . 43. Pertanto, laddove l'avvocato eserciti altra attività, di lavoro autonomo in modo continuativo e professionale con retribuzione predeterminata, sussisterà la causa di incompatibilità. 44. Sono espressamente escluse dalla incompatibilità, dalla menzionata disposizione normativa, le attività di lavoro autonomo svolte che abbiano carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. 45. Il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato include le eccezioni, le quali, per essere riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili d'interpretazione analogica, come già ribadito, del resto, da queste Sezioni Unite, in riferimento alla contemporanea iscrizione all'albo dei geometri Cass., Sez. Un., n. 26996 del 2016 . 46. Tra le eccezioni normate, il contemporaneo svolgimento di altra professione ordinistica e, dunque, la possibilità d'iscrizione ad altro ordine professionale oltre quello forense, è prevista esclusivamente per l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l'albo dei consulenti del lavoro, per l'elenco dei pubblicisti e, infine, per il registro dei revisori contabili. 47. Tutte le attività dianzi menzionate, e consentite, a ben vedere hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e in ciò risiede la voluntas legis di escludere, in via generale, incompatibilità con la contemporanea iscrizione e ciò a prescindere anche dal carattere continuativo e professionale dell'attività svolta. 48. Se le dette ipotesi consentite costituiscono un numero chiuso, la previsione normativa d'incompatibilità all'esercizio della professione forense, enunciata nell'art. 18, lett. 1 della legge professionale , va interpretata, in continuità con gli arresti di questa Corte, nel senso della rilevanza della mera iscrizione ad altro albo professionale, diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente consentita, per far scattare l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati compreso l'elenco speciale degli avvocati stabiliti . 49. A nulla rileva, per derogare al divieto anzidetto o mutarne la portata, che la seconda attività ordinistica sia svolta continuativamente o professionalmente o sia, come nella specie, nella necessitata fase di formazione pratica propedeutica all'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra. 50. Ne' il descritto assetto, a presidio dell'autonomo ed indipendente svolgimento dell'incarico professionale e del raccordo delle ipotesi d'incompatibilità con le libere scelte del cittadino, ha fin qui generato dubbi di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria Cass., Sez. Un., n. 15208 del 2016 . 51. Che poi, per inciso, il nuovo ordinamento professionale abbia introdotto norme più restrittive in tema di compatibilità, lo dimostra l'ulteriore previsione dell'incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e attività di insegnamento, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria disciplina più restrittiva estesa anche alle domande d'iscrizione avanzate anteriormente ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello jus superveniens, v., in tema, Cass., Sez. Un., n. 21949 del 2015 . 52. In altri termini, l'interpretazione già data da queste Sezioni Unite conferma l'incompatibilità della professione di avvocato con l'iscrizione in albi esulanti dal novero delle deroghe tipizzate dalla norma, né occorre indagare in ordine all'effettivo espletamento di attività professionale, o di formazione come nella specie, atteso che, come si è sin qui detto, la causa di cancellazione è connessa alla sola iscrizione in altro albo. 53. L'unica eccezione è quella d'insegnamento e ricerca in materie giuridiche con i limiti indicati da Cass. Sez. Un. 18176 del 2017. 54. Ne' appare condivisibile l'opzione ermeneutica indicata dal professionista che pretende di ricondurre nell'alveo delle attività a carattere culturale e scientifico le doverose ed espletande attività formative e pratiche obbligatorie di cura, necessarie all'espletamento della prediletta attività sanitaria e, a suo dire, all'arricchimento culturale e personale che da esse intende trarne. 55. Invero, le attività culturali e scientifiche alle quali il legislatore, con formula elastica, ha inteso riferirsi introducendo deroghe alle incompatibilità sono, nondimeno, tutte le attività suscettibili di alimentare il bagaglio culturale della persona ed eventualmente l'esplicazione della personalità dell'avvocato in ambiti anche estranei ai saperi prettamente giuridici, ma giammai espressione di un'altra professione regolamentata ed ordinistica. 56. In altre parole, diversamente da quanto paventa il ricorrente, il contributo al progresso spirituale ed economico della società al quale ciascun cittadino deve improntare la propria funzione o attività art. 4 Cost. non è affatto leso dal generale divieto di doppia iscrizione a diverse professioni ordinistiche ma è confermato proprio dalla conformazione dell'attività ordinistica alle regole ordinamentali e disciplinari poste, come espressione della personalità. 57. Il giudice disciplinare ha, pertanto, correttamente ritenuto la cancellazione dall'albo degli avvocati conseguente alla iscrizione all'albo degli odontoiatri, pur in mancanza di un concreto esercizio della relativa attività sanitaria. 58. Va pertanto riaffermato il principio enunciato da queste Sezioni Unite con l'ordinanza n. 15208 del 2016, reiettiva dell'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato per la fase cautelare del giudizio per cassazione definito con la citata sentenza n. 26996 del 2016 in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a , è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati anche all'elenco speciale di quelli stabiliti , non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. 59. Nel solco del citato precedente si dissipano anche i dubbi, rinnovati con il ricorso all'esame, di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi dell'Unione Europea, già condivisibilmente ritenuti manifestamente infondati dal giudice disciplinare. 60. L'impianto dell'ordinamento professionale forense nei profili inerenti alle incompatibilità valutate in astratto e tipizzate è frutto di discrezionali scelte del legislatore e trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell'avvocato, l'indipendente esercizio della relativa attività professionale, la libertà richiesta dall'esercizio della professione forense, al fine di prevenire la maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti per effetto della commistione con altri ambiti professionali v. Corte Cost. n. 390 del 2006 in riferimento alla commistione tra attività forense e pubblico impiego e, sullo stesso tema, Cass. n. 9660 del 2021 . 61. Queste Sezioni Unite hanno, dunque, ritenuto il regime delineato dal legislatore manifestamente non contrastare con parametri costituzionali per non essere implicata alcuna restrizione della concorrenza o limitazione della libera prestazione dei servizi o impedimento assoluto all'accesso o alla permanenza nell'albo degli avvocati, potendo l'incompatibilità essere agevolmente rimossa attraverso la cancellazione, a domanda, dalla contemporanea iscrizione ad altro albo nella specie all'esame di Cass., Sez. Un., n. 26996 cit., veniva in rilievo, come detto, l'albo dei geometri . 62. La peculiare diversità della professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato, escludeva, per la diversità del tertium comparationis, esservi spazio per un sindacato sulla ragionevolezza della disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l'esercizio dell'attività di avvocato possa atteggiarsi a momento di una più complessa attività multidisciplinare svolta dal professionista Cass., Sez. Un., n. 26996 cit. . 63. La tenuta dei principi affermati, e la rilevata diversità del tertium comparationis per la natura parimenti ed essenzialmente tecnica della professione di medico odontoiatra, va ribadita nella vicenda ora all'esame, del pari connotata da multisciplinarietà in ambiti, come la specialistica sanitaria, estranei alle professioni ritenute compatibili dal legislatore. 64. Ne' coglie nel segno, per suffragare la tesi del ricorrente, la recente disciplina introdotta con L. n. 33 del 2022 che, previa l'abrogazione dell'art. 142, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ha innovato l'ordinamento dell'istruzione superiore consentendo l'iscrizione contemporanea a due corsi d'istruzione superiore. 65. La detta disposizione ha rimodulato il diritto allo studio, abrogando il divieto, penalmente sanzionato, d'iscrizione contemporanea a Università, facoltà universitarie, corsi di laurea, riconoscendo, dunque, agli studenti la facoltà di contemporanea iscrizione presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l'altra estera a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale comma 1 a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica comma 3 a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica comma 3 . 66. La vicenda all'esame esula dalla ridetta disposizione innovativa perché il ricorso non interpella le Sezioni Unite della Corte sul tema della contemporanea iscrizione a due corsi d'istruzione superiore e della eventuale compromissione della facoltà di accedere, al pari di chiunque altro, al doppio binario introdotto dal legislatore del 2022. 67. Da ultimo, non pertinente ed inidoneo a scardinare il consolidato principio di divieto assoluto sin qui illustrato, è l'ulteriore argomento offerto con la memoria illustrativa, con il quale si evoca la diversa recentissima previsione normativa che, per i medici odontoiatri, ha introdotto, nell'ordinamento, la possibilità d'iscrizione a ulteriori albi professionali. 68. In definitiva, non ricorrono, per quanto detto, le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale o per rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione interpretativa in via pregiudiziale. 69. Il ricorso è rigettato. 70. Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese, non avendo l'intimato Consiglio dell'ordine svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.