Azione di simulazione assoluta promossa da un terzo: litisconsorzio necessario di tutti i contraenti

Con riferimento all’azione promossa in via principale dai terzi e diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all’atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell’azione.

Con la sentenza n. 35823 del 22 dicembre 2023 il S.C. interviene in merito all'azione di simulazione assoluta, statuendo la necessità che tutte le parti coinvolte nel giudizio, anche qualora sia promossa da un terzo, siano coinvolte nel processo, ritenendo quindi nulla la sentenza emessa in assenza del corretto instaurarsi del contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti dell'atto impugnato. Il caso La sentenza in commento affronta la tematica relativa alla simulazione assoluta del contratto di compravendita e, in particolare, al litisconsorzio necessario nel giudizio azionato per l'accertamento della simulazione. Peculiarità della vicenda è che l' azione risulta promossa da un terzo , ossia colui che deteneva l'immobile oggetto di accertamento in punto di simulazione e nei confronti dei quale dal simulato acquirente era stato intimato il rilascio dell'immobile in questione. Rigettata in primo grado e accolta in appello sulla base di una diversa valutazione delle prove, il S.C. prende atto che la fattispecie della simulazione , sia essa assoluta o relativa, integra un' ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con contestuale dichiarazione della nullità del giudizio di primo grado in ordine al difetto di integrazione del contraddittorio verso la venditrice, che non era stata coinvolta nei precedenti gradi di giudizio Simulazione assoluta e simulazione relative le differenze Secondo la giurisprudenza unanime, il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa risiede nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato , mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere , in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare. Simulazione assoluta e volontà delle parti Con riferimento, in particolare, all' accertamento della simulazione assoluta del contratto - che determina la nullità del negozio o del contratto per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo - si richiede che chi agisce in giudizio alleghi e provi l'esistenza di una comune volontà finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti. Simulazione assoluta e legittimazione del creditore della parte alienante L'azione di simulazione assoluta è, come nel caso di specie, proponibile anche da un terzo. E', quindi, possibile che venga proposta dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645- ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo Simulazione e prove ammesse Quanto alle prove della simulazione nei rapporti tra le parti, se il negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali e dunque anche di quella per presunzioni, giusto il disposto dell' art. 2729, secondo comma, c.c. , onde, sia per la simulazione assoluta che per quella relativa, la prova può essere data soltanto in base a controdichiarazioni Simulazione assoluta, domanda del terzo e poteri del giudizio Peraltro, nel caso in cui la domanda di simulazione assoluta sia proposta da terzi estranei al negozio , spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l' id quod plerumque accidit . Al fine di provare la simulazione assoluta di un negozio, il terzo estraneo allo stesso, infatti, deve provare in modo specifico la natura apparente del contratto , dimostrando che né una delle parti dell'accordo simulato abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. A integrare gli estremi della simulazione non è quindi sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori. Simulazione assoluta e negozio cambiario L'azione di simulazione assoluta può anche essere promossa dal terzo in merito all'accordo sotteso all'emissione o alla successiva circolazione di un titolo cambiario in questo caso, grava sul terzo l' onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l' insussistenza , dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli. Simulazione ed interesse del terzo Alla stregua dell'interpretazione fornita della giurisprudenza, si può affermare che il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale con la proposizione dell'azione di simulazione, ma solo ove la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti Simulazione e litisconsorzio La Cassazione, esaminata la posizione del terzo e l'azione proposta, giunge a affermare che l'azione di simulazione assoluta o relativa dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- Con atto di citazione del 14 luglio 2012, B.C. conveniva, davanti al Tribunale di Varese, C.G., al fine di sentire dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di vendita del 7 giugno 1999, rep. n. […], racc. n. […], avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del cespite sito in omissis , concluso tra la Sei di Pairana S.r.l. - in qualità di venditrice - e il convenuto - in qualità di acquirente -, dichiarando altresì l'estraneità del bene immobile in questione rispetto al patrimonio del convenuto. In particolare, l'attrice assumeva che il suo interesse ad agire derivava dal fatto che il suo diritto a permanere nell'immobile fosse stato messo in serio pericolo dell'illegittima iniziativa del convenuto, volta ad ottenere il rilascio del cespite, in palese contrasto con il contegno della simulata alienante, che non aveva mai dato corso ad alcuna iniziativa del genere. Si costituiva in giudizio C.G., il quale resisteva alle domande avversarie, chiedendone, in via principale, il rigetto, perché infondate in fatto e in diritto, all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'atto traslativo con il debito pagamento del prezzo. In via riconvenzionale, domandava che fosse accertata l'illegittima occupazione del bene, con la condanna dell'attrice al suo rilascio e al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione. Nel corso del giudizio erano ammesse solo alcune delle prove costituende avanzate dalle parti. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 92/2016 , depositata il 22 gennaio 2016, rigettava le domande proposte da parte attrice, per il difetto di una controdichiarazione per iscritto nonché per l'avvenuta dimostrazione dell'effettivo acquisto del bene, e respingeva altresì le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta, in ragione della sussistenza di un titolo di legittimazione ventennale della detenzione qualificata del cespite. 2.- Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2016, proponeva appello B.C., la quale lamentava 1 l'erronea esclusione, per ritenuta inammissibilità, della prova testimoniale articolata e l'indebita valutazione della carenza di una controdichiarazione scritta, a fronte della sua qualità di terzo 2 la possibilità di configurare la nullità della vendita come conseguenza dell'accertamento della sua simulazione assoluta. Erano, per l'effetto, reiterate le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio. Si costituiva nel giudizio d'impugnazione C.G., il quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto, spiegando appello incidentale con il quale chiedeva che fossero accolte le domande di rilascio e di riconoscimento del risarcimento per occupazione senza titolo del bene. Nel corso del giudizio d'appello erano ammesse ed espletate le ulteriori prove costituende avanzate dalle parti. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e respingeva l'appello incidentale e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la simulazione assoluta dell'atto di vendita immobiliare del 7 giugno 1999 e, per l'effetto, dichiarava che il bene in questione non era entrato nel patrimonio dell'apparente acquirente. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede a che il bene immobile emarginato, in origine di proprietà della famiglia B., era stato alienato, con atto pubblico del 7 giugno 1999, dalla società Sei di Pairana S.r.l. a C.G. b che, all'esito della prova testimoniale raccolta nel giudizio di gravame, non risultava dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo di vendita per difetto di alcuna produzione delle contabili bancarie e degli estratti conto della società, sicché era irrilevante la registrazione dell'operazione sui libri societari, così come l'emissione della relativa fattura c che, infatti, le registrazioni effettuate sui libri contabili consistevano in mere annotazioni formali di operazioni inesistenti, in quanto tali prive di ogni efficacia probatoria verso i terzi d che tanto era comprovato anche dell'anomalo asserito pagamento in contanti, sanzionato da Bankitalia, oltre che dall'accettazione dell'acquirente del pluridecennale contratto di comodato dell'immobile in favore della B. e che l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di vendita comportava, quale sua naturale conseguenza, la nullità dell'atto e, dunque, il mancato acquisto, da parte del C., della proprietà dell'immobile per estraneità del cespite al suo patrimonio f che conseguentemente doveva essere respinto l'appello incidentale, non avendo l'apparente acquirente titolo alcuno per pretendere il rilascio e il risarcimento per occupazione senza titolo, in mancanza del diritto di proprietà sull'immobile. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, C.G. Ha resistito con controricorso B.C. 4.- Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni mediante memoria tempestivamente depositata, come trascritte in epigrafe. Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 113 e 354 c.p.c. nonché dell' art. 1414 c.c. , per avere la Corte di merito accertato la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare di cui all'atto pubblico di vendita emarginato, senza avvedersi che si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine al quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare, d'ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado e rinviare la causa al Tribunale, emergendo dagli atti di causa che la venditrice dell'immobile Sei di Pairana S.r.l., ovvero il curatore del fallimento della medesima, erano stati pretermessi dal giudizio di primo grado. Senonché obietta l'istante che, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, l'attrice B.C., quale terzo che aveva richiesto l'accertamento della simulazione della vendita immobiliare, aveva omesso di convenire in giudizio anche la simulata alienante, il che esigeva l'integrazione del contraddittorio verso quest'ultima, essendo pacifico che, nella fattispecie di simulazione assoluta o relativa, vi fosse un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, nel caso in cui, come nella specie, il correlato accertamento fosse risultato proposto in via principale. Ne sarebbe conseguita la nullità della sentenza impugnata, per essere stata inutiliter data nei confronti del solo C.G., quale acquirente, e di B.C., quale terzo agente, senza che vi fosse alcun impedimento alla rilevazione del vizio per la prima volta in sede di legittimità, in adesione al corrispondente motivo di ricorso per cassazione proposto, poiché gli elementi posti a fondamento del rilievo sarebbero emersi, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi di giudizio. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 113 c.p.c. nonché dell' art. 1415 c.c. , comma 2, artt. 1417 e 2697 c.c. , l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e la nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte territoriale mancato di rilevare il difetto di legittimazione ad agire del terzo per carenza di interesse, benché questi non avesse dimostrato, quale condizione dell'azione, il pregiudizio in ipotesi derivante dalla simulazione. Sostiene l'istante che l'iniziativa dell'acquirente, in ordine al rilascio dell'immobile, non avrebbe potuto costituire un apprezzabile pregiudizio idoneo a legittimare il terzo ad agire, non essendo configurabile alcun diritto del medesimo, neanche potenzialmente messo in pericolo dall'atto che si assumeva simulato. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in riferimento agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché all' art. 1414 c.c. , art. 1415 c.c. , comma 2, artt. 1417, 2722, 2725 e 2697 c.c. , per avere la Corte distrettuale erroneamente desunto la posizione di terzietà della B. dalla semplice sua mancata partecipazione all'atto di compravendita, mentre, in realtà, dalle difese avversarie sarebbe emersa una fattispecie che, in ipotesi, avrebbe coinvolto la stessa in forza di un accordo trilaterale, sicché sarebbe stato piuttosto configurabile, in astratto, il diverso istituto della simulazione relativa per interposizione fittizia soggettiva, in cui la B. sarebbe stata parte, a pieno titolo, dell'accordo che deduceva come simulatorio e non terza estranea. Il che avrebbe escluso l'ammissibilità della prova agevolata, volta ad accertare la simulazione assoluta, dovendosi altresì escludere la diversa ipotesi della simulazione relativa, con il conseguente rigetto della domanda nel merito per mancanza di una controdichiarazione scritta inerente alla compravendita. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c. nonché all' art. 1414 c.c. , art. 1415 c.c. , comma 2, artt. 1417, 2722, 2725 e 2697 c.c. , per avere la Corte d'appello mancato di rilevare il difetto di legittimazione ad agire della B. e la sua conseguente impossibilità di provare per testi la simulazione oggetto di causa ed, ancor meno, la precedente simulazione, estranea al giudizio. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, della nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 113 c.p.c. e art. 115 c.p.c. , comma 1, nonché degli artt. 1417 e 2722 c.c. , per avere la Corte del gravame posto a fondamento dell'accertamento della simulazione il fatto che non fosse stato dimostrato l'intervenuto pagamento del prezzo, nonostante la prodotta fattura quietanzata, che avrebbe costituito prova documentale idonea e sufficiente a supportare detto pagamento. 6.- Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 102 e 113 c.p.c. , per avere la Corte territoriale respinto l'appello incidentale spiegato, in ragione del difetto di titolo idoneo a sollevare l'eccezione, in mancanza del diritto di proprietà sull'immobile. Osserva l'istante che tale titolo sarebbe esistito all'esito del rigetto della domanda di accertamento della simulazione, anche tenendo conto dell'impegno assunto dalla società alienante di mantenere la B. e la madre di quest'ultima nel comodato gratuito dell'immobile per un ventennio, poiché tale termine sarebbe decorso dalla prima compravendita del 14 aprile 1992 e non già da quella in favore del ricorrente del 7 giugno 1999. 7.- Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Infatti, in accoglimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita immobiliare proposta dal terzo in confronto delle parti di tale contratto, è stata dichiarata la simulazione verso il solo apparente acquirente C.G., senza che fosse mai stato evocato in causa, nè nel primo grado nè nel secondo grado di giudizio, il simulato alienante Sei di Pairana S.r.l., società dichiarata fallita successivamente all'atto di vendita, come emerge dagli atti ed è pacifico tra le parti. Ora, la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, è necessario quando la nullità che ne deriva venga posta a fondamento dell'azione, e non invece quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9668 del 19/04/2018 Sez. 3, Ordinanza n. 13145 del 25/05/2017 Sez. 3, Sentenza n. 9417 del 27/04/2011 Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 13/02/2008 Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007 Sez. 2, Sentenza n. 5592 del 17/10/1980 Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 03/09/1976 . Nel caso in disputa, appunto, l'azione di simulazione è stata proposta dal terzo in via principale. All'esito, l'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario ben può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, come nel caso di specie, attraverso l'articolazione del motivo al riguardo proposto, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005 Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 27/01/2005 Sez. 2, Sentenza n. 11415 del 22/07/2003 , presupposti tutti assolti nella fattispecie dal ricorrente. 8.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti motivi, in quanto da esso dipendenti. 9.- In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con la dichiarazione della nullità del giudizio di primo grado in ordine al difetto di integrazione del contraddittorio verso la Sei di Pairana S.r.l., successivamente dichiarata fallita, quale alienante in forza dell'atto pubblico di vendita immobiliare concluso con C.G. il 7 giugno 1999, rep. n. […], racc. n. […], di cui il terzo B.C. ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta, ai sensi dell' art. 1415 c.c. , comma 2, con rinvio della causa al Tribunale di Varese, quale giudice di primo grado, in diversa composizione monocratica, ai sensi dell' art. 383 c.p.c. , comma 3, in quanto, ai sensi dell' art. 354 c.p.c. , comma 1, la mancata integrazione del contraddittorio verso il litisconsorte necessario pretermesso ex art. 102 c.p.c. avrebbe legittimato il giudice d'appello a rimettere la causa al giudice di primo grado. Ed invero, allorché sia stata integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell' art. 354 c.p.c. , comma 1, resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento - anche d'ufficio - delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell' art. 383 c.p.c. , comma 3, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 Sez. 6-5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 Sez. 6-3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007 Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004 Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003 . Il giudice del rinvio deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione Con riferimento all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell'azione . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado in ordine al difetto di integrazione del contraddittorio verso la Sei di Pairana S.r.l., dichiarata fallita, e rinvia la causa al Tribunale di Varese, in diversa composizione monocratica, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.