Opposizione alle sanzioni del Garante Privacy nel regime transitorio

Nel regime transitorio il già notificato verbale di contestazione del Garante Privacy, in mancanza di pagamento o di presentazione di nuove memorie difensive del contravventore, diviene titolo esecutivo ex lege come l'ordinanza-ingiunzione nell'attuale ordinamento del GDPR.

Nel caso sotteso alla pronunzia in esame l'atto dell'opponente è risultato tardivo perché il dies a quo per proporre opposizione era stato erroneamente individuato nella data di notifica della cartella di pagamento anziché nella data in cui il verbale di contestazione era diventato titolo esecutivo. Il fatto Una società sanzionata per violazione dell' art. 13 d.lgs. n. 196/2003 essendo risultata assente, nell'ambito del form di prenotazione per il Pinco Pallino Hotel, – gestito dalla società sanzionata – presente sul sito web www.pippo.com, l'informativa del trattamento dei dati personali di cui alla citata norma attiva l'opposizione alla cartella esattoriale considerando il giorno della notifica della stessa il dies a quo per la decorrenza del termine del ricorso oppositivo. Viene adito il Tribunale di Bari che, con sentenza n. 3483/2021 pubblicata il 5 ottobre 2021, respinge l' opposizione perché tardiva . La corte territoriale fonda la propria tesi sull' art. 18 d.lgs. n. 101/2018 che stabilisce la disciplina transitoria per quei procedimenti che non sono ancora stati definiti alla data di applicazione del GDPR . Il regime transitorio stabilito dall' art. 18 d.lgs n. 101/2018 Il regime transitorio per il periodo intercorrente dalla vigenza del Codice Privacy d.lgs. n. 196/2003 all'applicazione del GDPR , nonché del d.lgs. n. 101/2018 , viene disciplinato dall' art. 18 d.lgs. n. 101/2018 . Questa disposizione prevede l' ammissione al pagamento , entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore 19 settembre 2018 , in misura ridotta pari a 2/5 del minimo edittale , dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 25 maggio 2018 . La ridetta disposizione normativa ha stabilito che, ove la definizione agevolata non sia andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta , l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore di ordinanza ingiunzione ex art. 18 l. n. 689/1981 , senza l'obbligo di ulteriore notificazione. La decisione della Corte di Cassazione La società non accoglie di buon grado la sentenza del Tribunale di Bari e decide di ricorre in Cassazione sulla scorta della seguente tesi si contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte in cui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo e quello di decorrenza del termine per proporvi opposizione . La Suprema Corte però conferma la pronunzia barese e respinge il ricorso. Una volta ricordata la cornice normativa del caso in esame regime transitorio ex art. 18 d.lgs. n. 101/2018 visto sopra , la Corte di Cassazione spiega la propria decisione di rigetto ripercorrendo le date salienti del caso esaminato nel 2015 viene notificato il verbale di contestazione n. 1901/2015 da parte del Garante Privacy al contravventore in data 19 settembre 2018 entra in vigore il d.lgs. n. 101/2018 e il procedimento di contestazione non è ancora stato definito in data 15 gennaio 2020 viene depositata l'opposizione presso il Tribunale di Bari. Secondo la progressione temporale stabilita dall' art. 18 d.lgs. n. 101/2018 , dopo 90 giorni dalla relativa entrata in vigore ovvero entro il 18 dicembre 2018 la società avrebbe dovuto decidere se – entro il termine di ulteriori 60 giorni 16 febbraio 2019 – pagare in misura ridotta 2/5 del minimo edittale oppure se presentare nuove memorie difensive . Decorso invano questo termine di ulteriori 60 giorni 16 febbraio 2019 il verbale di contestazione n. 1901/2015 sarebbe diventato titolo esecutivo al pari di un'ordinanza-ingiunzione senza la necessità di una nuova notifica. Pertanto, il contravventore avrebbe dovuto presentare opposizione entro 30 giorni dalla data del 16 febbraio 2019 ovvero entro il 14 marzo 2019. Invece il contravventore ha depositato l'opposizione in data 15 gennaio 2020 e quindi ampiamente in ritardo rispetto al termine decadenziale di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo. Principio di diritto La Corte di Cassazione Sez.1 civ. n. 35568 del 20 dicembre 2023 all'esito della valutazione eseguita stabilisce il seguente principio di diritto In tema di protezione dei dati personali, l' art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 , attuativo del Regolamento UE n. 679 del 2016 GDPR , ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria .

Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa 1. Con ricorso del D.Lgs. n. 196 del 2013, ex art. 152, depositato il 15 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di Bari, […] s.r.l. già omissis s.r.l. convenne in giudizio il Garante per la Protezione dei Dati Personali, proponendo opposizione alla cartella esattoriale recante l'importo di Euro 13.601,88, dalla prima dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogatale dal medesimo Garante, con atto di contestazione n. omissis , per violazione dell'art. 13 del già menzionato D.Lgs Dedusse la sua completa estraneità a quanto contestatole e l'insussistenza della violazione ascrittale. 1.1. Si costituì il Garante, eccependo, preliminarmente, che la suddetta opposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo. Concluse, comunque, per il rigetto della stessa perché infondata. 1. 2. L'adito tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2021 , n. 3483, dichiarò inammissibile il ricorso, compensando interamente le spese. Osservò, in particolare, che i nelle more del procedimento, era intervenuto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che, all'art. 18, aveva previsto l'ammissione al pagamento, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore 19 settembre 2018 , in misura ridotta pari a 2/5 del minimo edittale, dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 25 maggio 2018 . La disposizione normativa suddetta aveva stabilito che, ove la definizione agevolata non fosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta, l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore di ordinanza ingiunzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 18 , senza l'obbligo di ulteriore notificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrispondere l'importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni ii con riguardo al caso in esame, l'ordinanza ingiunzione formatasi in ragione del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data omissis in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie difensive nella procedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell'art. 18. 2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorso […] s.r.l., affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 2.1. La Sezione Sesta civile, sottosezione 1, di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022/12 luglio 2023, n. 19828, ritenuto che La decisione sull'interpretazione della norma innovativa contenuta nel D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, giustifica la trattazione del ricorso in udienza pubblica, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto del giudizio , ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Ragioni della decisione 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l'odierno ricorso di […] s.r.l. risulta essere stato notificato al Garante per la Protezione dei Dati Personali presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di […] e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato. La nullità di una siffatta notifica cfr. Cass. n. 22079 del 2014 Cass., SU, n. 608 del 2015 Cass. n. 6924 del 2020 Cass. n. 6300 del 2023 , tuttavia, deve considerarsi sanata, con efficacia ex tunc, per avvenuto raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del medesimo Garante. Peraltro, attesa la contestualità tra la suddetta sanatoria e la costituzione di quest'ultimo, deve ritenersi tempestiva la notifica del suo controricorso, ancorché intervenuta oltre il termine di cui all' art. 370 c.p.c. cfr. Cass. n. 6300 del 2023 , non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di […] cfr. Cass. n. 7033 del 1997 Cass. n. 4977 del 2015 Cass. n. 12410 del 2020 . 2. L'unico formulato motivo di ricorso, rubricato Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 18 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10, comma 3, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , contesta la decisione del Tribunale di Bari nella parte in cui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo e quello di decorrenza del termine per proporvi opposizione. Assume la società ricorrente che il D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, non prevede alcuna deroga al regime della decorrenza del termine delineato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 3, che presuppone sempre la notificazione e/o comunicazione del provvedimento irrogativo della sanzione. 2.1. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, invece, nel proprio controricorso, ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che il legislatore ha esonerato l'Amministrazione dall'adozione di un provvedimento espresso, nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione di corrispondere il dovuto in misura ridotta. 3. La descritta censura di […] s.r.l. si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, rinvenibili nelle recenti pronunce rese da Cass. n. 22798 del 2023 e Cass. n. 26974 del 2023 . 3.1. È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione. 3.1.1. È rimasto assolutamente incontroverso, cioè, che la cartella di pagamento di cui si discute venne notificata il omissis e recava l'indicazione dell'afferente titolo, costituito dall'atto di contestazione n. omissis notificato in pari data. 3.1.2. La medesima sentenza ha accertato, ancora una volta senza censure in questa sede, che, in questo atto, il Garante aveva indicato sia la violazione ascritta al trasgressore D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13, essendo risultata assente, nell'ambito del form di prenotazione per il omissis , - gestito dalla omissis s.r.l., poi […] s.r.l. - presente sul sito web omissis , l'informativa del trattamento dei dati personali di cui alla citata norma , sia la conseguente sanzione edittale di cui all'art. 161 del medesimo D.Lgs. , sia l'ammontare concreto della stessa. 3.1.3. L'odierna opposizione di […] s.r.l., certamente promossa entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, è stata dichiarata inammissibile dal tribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo, giusta il D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, a causa della mancata definizione agevolata, prevista da quest'ultimo, del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione di nuove memorie difensive. 3.2. Giova ricordare, poi, che il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 , recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati , oltre ad apportare numerose modifiche al D.Lgs. n. 196 del 2003 , ha introdotto, mediante il suo art. 18, una disciplina di diritto transitorio, relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori - come, pacificamente, quello oggi all'esame del Collegio - non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE . 3.2.1. Specificamente, e per quanto rileva, la norma ha stabilito, in sequenza, che i In deroga al L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, art. 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , e le violazioni delle misure di cui all'art. 33 e art. 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale , da effettuare, fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ii decorsi i termini previsti, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta Legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4 iii nei sopra detti casi, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 iv entro lo stesso termine, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive , e il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente v l'entrata in vigore del decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 . 3.2.2. In sintesi, dunque, i primi quattro commi dell'art. 18 prevedono il seguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti del minimo entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018 avvenuta il 19.9.2018 . In mancanza del pagamento in misura ridotta, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta Legge, senza obbligo di ulteriore notificazione . In tal caso, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta tuttavia, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione. Conseguenza fondamentale di detto meccanismo, pertanto, è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione, in difetto di presentazione delle suddette nuove memorie . 3.3. È doveroso ricordare, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 260 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità, del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, comma 5, che prevedeva l'interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 196 del 2003 , che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE , fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione , ha implicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali. 3.3.1. In relazione al nuovo congegno normativo, il Giudice delle leggi cfr. par. 11 ha individuato nell'esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la Pubblica Amministrazione dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE la ratio della scelta del legislatore di delineare - per la fase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis all'esito della formazione dell'ordinanza-ingiunzione, quale meccanismo che alleggerisce notevolmente il carico della stessa P.A. e che, di per sé in disparte il profilo dell'interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al comma 5, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale , non reca un'irragionevole compressione della posizione del privato. 3.4. Così composta la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento quanto ai fatti di causa peraltro incontroversi come precedentemente descritti, deve ritenersi conforme a diritto l'impugnata sentenza del Tribunale di Bari. 3.4.1. Invero, nella fattispecie concreta, premesso che l'Ufficio del Garante, il 22 gennaio 2015, aveva contestato alla omissis s.r.l. oggi […] s.r.l. la violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali in particolare, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13 e che il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso in data 19 settembre 2018, quando è entrata in vigore la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, la destinataria aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta due quinti del minino entro novanta giorni in mancanza di tale adempimento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. A questo punto, il soggetto contravventore aveva due possibilità, delle quali non si è avvalso poteva pagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuove memorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe potuto adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o, in alternativa, di archiviazione. 3.4.2. È chiaro, dunque, che, nella specie, non viene in gioco la mancanza di conoscenza, da parte dell'interessato, della contestazione della violazione in materia di protezione dei dati personali, atteso che al soggetto trasgressore l'originaria contestazione è stata notificata. Dopodiché lo stesso ha deciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentale della definizione agevolata delle violazioni, disciplinata dal D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18 conseguentemente, quel soggetto era obbligato al pagamento della sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. 3.4.3. Correttamente, allora, per quanto qui di interesse, il Tribunale di Bari ha individuato il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 10, comma 3, nel omissis vale a dire novanta giorni dalla entrata in vigore - il 19 settembre 2018 - del D.Lgs. n. 101 del 2018, giusta comma 1, dell'art. 18 di quest'ultimo, maggiorati di altri sessanta per effetto di quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo , dato temporale coincidente, appunto, con l'ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, comma 4. Pertanto, il ricorso del D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 tardiva, quindi, deve considerarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020 , in ossequio al termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, comma 3. 3.5. Nè […] s.r.l. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di diritto enunciato da Cass., SU., n. 22080/2017 , secondo cui L 'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S. , ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella . 3.5.1. Invero, questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispecie dell'opposizione avverso una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del C.d.S. , nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, o dell'ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica o dell'omessa notifica dell'atto presupposto recante la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione. 3.5.2. Nell'odierna vicenda, invece, come si è già detto, è pacifico che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato il omissis la contestazione della violazione al destinatario omissis s.r.l., oggi […] s.r.l. qui ricorrente , il quale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v'è ragione, pertanto, di approntare il mezzo di tutela di cui al menzionato arresto delle Sezioni Unite dell'opposizione cd. recuperatoria, che pone il destinatario dell'ingiunzione e della cartella nella condizione di recuperare tutte le difese, formali e sostanziali, che egli avrebbe potuto svolgere avverso l'atto sanzionatorio che non gli è stato notificato. 4. In conclusione, dunque, il ricorso di […] s.r.l. deve essere respinto, enunciandosi il seguente principio di diritto In tema di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 18, attuativo del Regolamento UE n. 679 del 2016 GDPR , ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 10, comma 3, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nè il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria . 5. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, essendosi formato l'orientamento giurisprudenziale qui fondante il rigetto del ricorso solo dopo la sua proposizione, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . 5.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso di […] s.r.l. e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 .