La motivazione per relationem del provvedimento di convalida del sequestro probatorio

La Suprema Corte ha stabilito che, nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero è obbligato ad effettuare una valutazione critica degli atti investigativi richiamati per relationem nel provvedimento, non potendo la motivazione risolversi in una mera parafrasi del contenuto delle norme che disciplinano il mezzo di ricerca della prova.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Sez. Riesame con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagata avverso il provvedimento di sequestro probatorio . Con l'impugnazione di legittimità, il difensore ha lamentato la violazione di legge in riferimento agli artt. 253, comma 1 e 355, comma 2, c.p.p. , censurando la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro disposto dal pubblico ministero procedente. Con riferimento, in particolare, al fumus commissi delicti , il pubblico ministero – attraverso l'utilizzo di un modulo prestampato – si è limitato ad effettuare un rinvio per relationem sia del verbale di sequestro probatorio trasmesso dalla guardia di finanza e sia delle considerazioni investigative espresse in una c.d. informativa di reato. Nel decisum in commento, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento reso dal Tribunale, ritenendo non soddisfatto il quantum motivazionale necessario a sorreggere il decreto di sequestro probatorio emesso in sede di convalida. Ed infatti, nessun passaggio argomentativo del provvedimento impugnato dà conto di una doverosa valutazione critica del contenuto degli atti investigativi richiamati per relationem dal pubblico ministero. Il fumus delicti quale onere motivazionale previsto per il decreto di sequestro probatorio Con una articolata e convincente pronuncia, i Giudici della Cassazione hanno chiarito i limiti entro cui il pubblico ministero può ricorrere alla motivazione per relationem in sede di convalida di sequestro probatorio. L'assenza di specifiche indicazioni normative ha consentito alla giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, di delimitare l'onere motivazionale imposto, ex art. 253 c.p.p., al pubblico ministero. Ci si riferisce, in particolare, alla celebre pronuncia resa dalle Sezioni Unite Cass., Sez. Un., 19.04.2018, n. 36072 , in iusexplorer che ha chiarito come non sia necessario differenziare, in punto di motivazione, la nozione di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dovendosi avere, invece, particolare riguardo al fumus commissi delicti da intendersi come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, e non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa. Trattandosi, invero, di un mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, il provvedimento di sequestro probatorio al pari della convalida deve contenere una congrua motivazione sul fumus , nel senso che deve essere ancorato alle peculiarità del caso concreto e non risolversi in una motivazione apparente. La finalità probatoria perseguita dal sequestro orientamenti giurisprudenziali a confronto Soddisfatto il quantum motivazionale sulla ritenuta sussistenza del fumus delicti , il provvedimento deve illustrare sia la relazione qualificata tra il reato e la res da apprendere nonché rappresentare la concreta finalità probatoria perseguita con il vincolo d'indisponibilità. Si tratta, in sostanza, di indicare, a pena di nullità, le ragioni che giustificano in concreto la necessità di sottoporre a sequestro un bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo indicato dall' art. 187 c.p.p. Cass., Sez. III, 10.11.2016, n. 11935 , in iusexplorer . Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato i principi espressi in sede sovranazionale dalla Corte di Strasburgo , secondo cui l' art. 42 Cost. e l'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU impongono al pubblico ministero di esplicitare nel provvedimento di sequestro probatorio le ragioni che giustifichino il vincolo d'indisponibilità onde consentire un controllo di legalità della difesa C. Edu, 24.10.1986, Agosi e U.K. . Sul quantum motivazionale relativo alla finalità probatoria del sequestro si registrano tre, diversi, orientamenti. Sorretto da una pronuncia a Sezioni Unite, il primo orientamento ha avallato una motivazione che, in tema di convalida del sequestro probatorio , contenesse soltanto il titolo di reato per cui si procede e rinviasse agli atti investigativi espletati dalla polizia giudiziaria per giustificare l'astratta configurabilità del reato Cass., Sez. Un., 21.06.2000, n. 17 , in iusexplorer . In senso conforme, v. Cass., Sez. II, 30.04.2019, n. 27859 Id., Sez. VI, 27.04.2004, n. 28051 , in iusexplorer . Il secondo orientamento ha ritenuto di adattare l'onere motivazionale alla fase procedimentale in cui il sequestro probatorio viene disposto nella fase delle indagini preliminari il provvedimento può limitarsi ad indicare soltanto gli elementi essenziali del fatto norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e le finalità investigative , senza che gli stessi siano necessariamente organizzati e dettagliatamente definiti in una imputazione in forma chiara e precisa che, all'inverso, caratterizza l'esercizio dell'azione penale Cass., Sez. II, 16.09.2015, n. 41360 , in iusexplorer . Da ultimo, l'orientamento più garantista ha ritenuto che la motivazione del provvedimento debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato , la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice , la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa Cass., Sez, VI, 13.3.2019, n. 37639 , in iusexplorer Id., Sez. III, 16.01.2019, n. 3604 , in iusexplorer . La soluzione adottata dalla Suprema Corte Il Collegio ha evidenziato che non esiste un criterio predeterminato oggettivo in base al quale valutare se la motivazione indicata nel provvedimento di sequestro probatorio sia legittima o meno. Il novum rispetto ai precedenti orientamenti innanzi richiamati è certamente rappresentato dalla scelta di indicare i diversi aspetti processuali che il provvedimento deve contenere, al fine di rendere intellegibile la motivazione del sequestro probatorio il grado di dettaglio dell'imputazione provvisoria, il fumus delicti, la relazione qualificata tra il reato e la res e l'esigenza probatoria da soddisfare. Per quanto concerne, in primis , l'imputazione, la S.C. ha ritenuto che nella fase delle indagini preliminari , per ottemperare all'obbligo di motivazione, è sufficiente indicare le norme di legge violate, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto . L'onere motivazionale è, invece, più stringente in relazione all'esigenza probatoria. Ed invero, in considerazione della relazione che sussiste tra la res ed il reato per cui si procede, il pubblico ministero può diversamente ottemperare all' obbligo di motivazione a seconda del livello di percezione che si ha tra il vincolo di indisponibilità e le esigenze investigative da tutelare. Quando non sussiste un collegamento così immediato, il pubblico ministero è obbligato ad adeguare lo standard motivazionale del provvedimento , valorizzando il nesso che sussiste tra il vincolo d'indisponibilità della res e l'accertamento investigativo. Allo stesso modo, il quantum motivazionale è variabile a seconda del grado di incisione del provvedimento sui diritti costituzionali coinvolti, per cui è necessario che il decreto dia conto del corretto rapporto di proporzionalità tra il mezzo di ricerca della prova impiegato e il fine investigativo perseguito. Da ultimo, la S.C. non ha aprioristicamente escluso l'utilizzo di formule estremamente sintetiche o di moduli prestampati , a condizione, però, che la motivazione risulti in concreto idonea a soddisfare le ragioni probatorie che giustifichino il vincolo di indisponibilità del bene. Negli stessi termini, per decretare le legittimità dell'apparato motivazione espresso per relationem , occorre che dal provvedimento emerga una valutazione critica degli atti investigativi espletati della polizia giudiziaria anche in ragione dei due parametri innanzi evidenziati il livello di collegamento tra la res e il reato per cui si procede ed il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti. Nonostante al vaglio della S.C. non sia stato sottoposto il tema della valutazione nel provvedimento di eventuali elementi forniti dalla difesa, non vi è dubbio che il decreto di sequestro probatorio o la convalida debba darne specificamente conto, non potendosi sostenere che tale onere motivazionale sia riservato esclusivamente all'organo giurisdizionale e non anche al pubblico ministero Cass., Sez. III, 23.09.2020, n. 36926 , in CED Cass., n. 280819 .

Presidente Galterio – Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/06/2023, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di G.V., indagata in ordine ai reati di cui il D.Lgs. n. 74 del 2000 artt. 5 e 8 . 2 . Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, la G 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 8, art. 253, comma 1, e art. 355 c.p.p. , comma 2, evidenziando la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione in ordine al fumus commissi Il decreto di convalida del pubblico ministero rinvia per relationem al verbale di sequestro probatorio effettuato dalla GDF in data Omissis e alla informativa del Omissis . Esso manca, tuttavia, di qualsivoglia valutazione critica in ordine al contenuto degli atti richiamati, che consenta di inferire che l'organo requirente abbia effettivamente preso cognizione sostanziale degli atti e li abbia valutati criticamente. Erroneamente, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di convalida del sequestro, laddove esso, al contrario, contiene solamente mere perifrasi delle disposizioni di legge che riguardano la convalida del sequestro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all' art. 324, commi 3 e 7, art. 309 c.p.p. , avendo il pubblico ministero omesso di trasmettere al tribunale del riesame gli atti sottoposti a sequestro. 3. In data Omissis , l'Avv. Sorrentino Stefano deposita richiesta di assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite della Corte, segnalando un contrasto di giurisprudenza sul quantum di motivazione necessario per la convalida del sequestro probatorio. 4. In data Omissis l'Avv. Sorrentino Stefano deposita motivi nuovi, anche in replica alle conclusioni del P.G., in cui evidenzia come la motivazione del sequestro non può limitarsi alla mera indicazione delle norme di legge violate e al rinvio secco ad informativa di polizia giudiziaria, ma contenere almeno una descrizione della condotta e deve dimostrare che il pubblico ministero ha preso reale cognizione degli atti richiamati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Il primo motivo ricorso determina il necessario l'approfondimento di due differenti aspetti quello relativo al quantum di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio, e i limiti in cui è possibile, in sede di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero, ricorrere alla motivazione per relationem. 2.1. Quanto al primo aspetto, anche di recente, la Corte Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, n. m. ha ribadito che l' art. 253 c.p.p. , comma 1, impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, così ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze Botticelli n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 , e Bevilacqua n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226711 . In tal senso, ha progressivamente perso di significato la tradizionale distinzione Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01 Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027 Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510 secondo cui, mentre la nozione di corpo del reato postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore, la locuzione cose pertinenti al reato esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al corpus delicti , e ai producta sceleris , le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo , dovendosi avere riguardo, principalmente, ad altri parametri, come si vedrà in appresso. 2.2. Ciò premesso, il Collegio evidenzia come l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio impinge su diversi aspetti. 2.2.1. In primo luogo, la motivazione deve coprire la sussistenza del fumus commissi delicti, da intendersi Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01 come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657 tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 , non essendo sufficiente una mera prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. Il Collegio sul punto evidenzia, peraltro, come il provvedimento di sequestro probatorio, così come la sua convalida, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può - per la sua intrinseca natura - motivare sulla esistenza della prova del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato, ma solo sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato Sez. 3, n. 11498 dell'11/02/2015, Cerolini, n. m. . In altri termini, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Come evidenziato da questa Corte, inoltre Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01 , il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai gravi indizi di colpevolezza richiesto per l'emissione di misura cautelare reale. Inoltre, poiché il sequestro in parola è un mezzo di ricerca della prova , per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso. Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275 - 01, non massimata sul punto . 2.2.2. In secondo luogo, il provvedimento deve evidenziare la relazione qualificata tra il reato e la res da apprendere, configurandosi la stessa come corpo di reato o cosa pertinente al reato v. par. 2.1. che precede . 2.2.3. Esso deve, inoltre, rappresentare la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Il decreto di sequestro probatorio deve, in altre parole, indicare le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall' art. 187 c.p.p. , in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01 . Ciò, perché Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391 la portata precettiva dell' art. 42 Cost. e art. 12 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito l'accertamento del fatto di reato - v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K . 2.3. Sul quantum di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, come rammentato dalla citata sentenza Marciano, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono diversi orientamenti. 2.3.1. Secondo una prima opzione ermeneutica, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale , cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273 Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776 . 2.3.2. Altro orientamento, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera su cui infra sulla legittimità della motivazione per relationem Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Rv. 216664 , ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 Si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595 secondo cui in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento . 2.3.3. Altro e più restrittivo orientamento, coltivato prevalentemente dalla Sesta Sezione della Corte, ritiene invece che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, affermando la necessità che la motivazione del decreto di sequestro probatorio debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061 si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto . Analogamente, Sez. 6, n. 46224 del 4/11/2022, Cela, n. m., ha affermato che il decreto di sequestro probatorio non può limitarsi a indicare le disposizioni di legge violate ma deve contenere una concisa descrizione del fatto, con le sue coordinate spazio temporali, l'indicazione della fattispecie incriminatrice ipotizzata, della natura dei beni da vincolare e della ragione per cui possono considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti, nonché l'esplicitazione della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. 2.4. Il Collegio evidenzia che la questione relativa al quantum di motivazione deve a sua volta essere distinta in due differenti profili quello relativo al grado di dettaglio della imputazione provvisoria, e quello relativo ai presupposti del sequestro probatorio fumus commissi delicti, relazione qualificata ed esigenza probatoria . Quanto al primo aspetto, il Collegio evidenzia che il codice di rito prevede un processo di progressiva raffinazione e specificazione dell'imputazione. L'art. 253 prevede, infatti, che il decreto di sequestro sia motivato , senza ulteriore specificazione. Analoga previsione il codice stabilisce per la perquisizione art. 255 e il sequestro preventivo art. 321 . L'art. 292 dispone che l'ordinanza che applica una misura cautelare contiene lett. b una descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si ritengono violate . L'art. 415-bis deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto . L'art. 417 prevede che la richiesta di rinvio a giudizio contenga l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge . Il Collegio, valorizzando il dato testuale e sistematico, ritiene pertanto di esprimere il seguente principio di diritto nella fase delle indagini preliminari e prima della emissione ove ve ne sia una di misura cautelare, l'obbligo di motivazione in relazione alla imputazione è sufficientemente ottemperato dalla indicazione delle norme di legge violate, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto . Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato non presenta alcuna violazione di legge, essendo desumibile dal provvedimento di convalida e dagli atti richiamati, oltre che il titolo di reato e la data e il luogo del commesso reato, anche i suoi elementi essenziali. Il motivo e', sotto questo profilo, infondato. 2.5. Differente è il discorso relativo alla valutazione dell'esigenza probatoria, in relazione al quale occorre valutare la tematica sotto differenti angolazioni. 2.5.1. In primo luogo, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento, per così dire intermedio, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, cit. Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 . In proposito, il Collegio ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressoché intuitiva o immediata con il reato per cui si procede Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n. m., parla di casi in cui sia di immediata percezione la diretta connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa , citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614 Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949 Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205 , il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. In tal senso, Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 - 01, che parla del caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01 , quali, aggiunge il Collegio, le scritture e i documenti contabili nei procedimenti per reati fiscali o di crisi di impresa. Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza . 2.5.2. In secondo luogo, la pregnanza della motivazione dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore sarà in grado di progressione investigativa e processuale, dovendosi ritenere consentito, nella fase iniziale delle indagini preliminari, sia pure fermo restando il divieto di formule meramente stereotipate, l'utilizzo di motivazioni meno dettagliate. 2.5.3. Da ultimo, le Sez. U. Bevilacqua e Botticelli hanno evidenziato come - alla luce del dettato dell' art. 42 Cost. e del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Edu - nell'attività di ricerca della prova il canone da osservare sia quello del giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni in tal senso anche Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116 Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391 Sez. 3, n. 11935/17 del 10/10/2016, Zamfir, Rv. 270698 , canone che costituisce un corollario del più generale principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura v. Sez. U. Bevilacqua, pag. 14, la quale cita Corte Edu, 24 ottobre 1986 , Agosi c. U.K., secondo cui la motivazione deve dare conto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato . Pertanto, ferma restando l'evidente sussistenza dell'interesse ad impugnare da parte del soggetto inciso dal provvedimento che appone il vincolo reale, il Collegio ritiene che l'obbligo di motivazione sia tanto più pregnante quanto maggiore è il grado di incisione del provvedimento sui diritti costituzionali del soggetto stesso, in primis quello di proprietà. Nel caso in cui l'apprensione abbia ad oggetto la mera estrazione di copia cartacea o informatica di documentazione, con restituzione degli originali all'interessato, il punto di equilibrio, in una ipotetica bilancia, tra gli opposti interessi costituzionali porta a ritenere sufficientemente assolto l'obbligo di motivazione con formule meno dettagliate. 2.5.4. Altro aspetto della tematica, che ha influenza nel caso di specie, è quello dell'utilizzo di moduli prestampati nei provvedimenti di convalida. La prevalente giurisprudenza del Corte ha in proposito affermato Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, Dalton, Rv. 275007 - 01 Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949 Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012, n. m. contra Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo Scorpo, Rv. 250959 che l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate, in quanto ciò che assume rilievo è la presenza o meno di una adeguata motivazione, e non la forma che, di volta in volta, essa può assumere. Nulla esclude, in altre parole, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore. Evidenzia la succitata giurisprudenza che, in riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali è d'uso ricorrere a protocolli di indagine standardizzati, la motivazione si risolverebbe comunque nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, in riferimento a sequestri probatori relativi ad indagini per i medesimi reati, e dunque il divieto di utilizzo di modelli prestampati, seppur concretamente idonei alla finalità perseguite, configurerebbe un mero formalismo alla rovescia le stesse Sez. U. Botticelli, a pag. 18 della motivazione, tra parentesi, evidenziano come sia possibile ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate . 2.5.5. Conclusivamente, il Collegio ribadisce il principio espresso dalla citata sentenza Comersa n. 14735/2020 secondo cui non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno all'onere motivazionale preteso dall' art. 253 c.p.p. , comma 1, la latitudine dell'onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene. Il Collegio esprime dunque il seguente principio di diritto il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, al grado di immediatezza che le cose presentano con il reato, al grado di progressione investigativa e processuale, nonché al grado di compressione di diritti costituzionalmente garantiti in ossequio al principio di proporzionalità . 2.6. Quanto al secondo aspetto indicato in premessa, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664 quando 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Ai fini della legittimità del decretò di sequestro probatorio motivato per relationem occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell'atto o degli atti di P.G. cui rinvia, non potendosi lo stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova. L'apparato motivazionale del provvedimento, quand'anche integrato dall'atto di P.G., deve, comunque, soddisfare i requisiti contenutistici propri del mezzo di ricerca della prova. Tale affermazione va, tuttavia, coordinata con quanto asserito al par. 2.4.2 la valutazione critica che il pubblico ministero dovrà effettuare sarà tanto più pregnante quanto più indiretto sarà il collegamento tra il reato e la res da apprendere, tanto maggiore sarà la progressione investigativa del procedimento e tanto maggiore sarà il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti. Il Collegio esprime quindi il seguente principio di diritto nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione per relationem , la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più indiretto sarà il collegamento tra il reato e la res da apprendere e quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti . 2.7. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha fatto utilizzo di un modulo prestampato in cui ha indicato, per relationem, il verbale di sequestro in data 30 maggio 2023, il quale a sua volta, dopo aver premesso di avere svolto una verifica fiscale nei confronti della Ittica Poseidone srl di cui la ricorrente è L.R. relativamente ai periodi di imposta 2019-2022, precisava che le attività ispettive esperite consentivano, tra l'altro, di disvelare l'esistenza di un complesso ed articolato meccanismo fraudolento nel settore della commercializzazione di prodotti ittici che ha generato un'imponente evasione fiscale derivante dall'emissione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui esiti sono compendiati in apposita annotazione di p.g. Che sarà trasmessa con separata trattazione . Seguiva elenco dei documenti sequestrati, considerati cose pertinenti ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4 , acquisiti in copia elettronica, consistenti nella documentazione contabile e nelle fatture di acquisto, ritenute fittizie, emesse dalle ditte King Fish Italia srl , Celofish di C.V. e Izzo Fish di I.F. , nonché indicazione dettagliata delle FOI ricevute nelle annualità in esame. A sua volta, l'informativa del Omissis , acquisita dalla Corte, evidenzia come nel periodo dal Omissis , la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha effettuato n. 3 verifiche e n. 3 controlli di natura fiscale su alcune ditte, tra cui la Ittica Poseidone. La polizia giudiziaria, al termine delle verifiche, avrebbe ricostruito l'esistenza di un sodalizio criminale coordinato da tale D.R.A., quale ideatore e beneficiario del sistema fraudolento in cui talune imprese cartiere, create ad hoc , avrebbero effettuato acquisti in regime di non imponibilità di ingenti quantitativi di prodotti ittici provenienti da vari Paesi UE tra cui Omissis per un valore commerciale pari ad Euro 32.805.369,82. Tali imprese, inserite in un articolato sistema di frode che ha coinvolto più soggetti economici operanti sul mercato ittico locale, ha generato un'ingente evasione fiscale nel periodo dal 2019 al 2022, mediante l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti secondo gli elementi sopra compendiati , in danno all'Erario. D.R.A., secondo l'informativa, sarebbe stato l'amministratore di fatto delle citate imprese, tra cui figura anche la Ittica Poseidone, formalmente amministrata dall'odierna ricorrente. L'informativa, pertanto, contiene una indicazione precisa in ordine al fumus commissi delicti. Viceversa, nulla dice in ordine alle concrete finalità probatorie perseguite con il mezzo di ricerca della prova, né può ritenersi a tal fine sufficiente la presenza, sul modulo prestampato utilizzato per la convalida in sé legittimamente utilizzato , di locuzioni meramente ripetitive del contenuto dell' art. 253 c.p.p. . In alcun punto del provvedimento, inoltre, il pubblico ministero dà contezza - sia pure mediante l'utilizzo di formule non particolarmente diffuse - del fatto di aver criticamente valutato il contenuto degli atti richiamati per relationem. Ritiene il Collegio che, stante lo stadio iniziale della indagine e la acquisizione, in prevalenza, di documentazione in copia, il pubblico ministero avrebbe soddisfatto l'onere di motivazione richiesto dalla lettera e dallo spirito della legge fornendo una concisa motivazione in riferimento agli aspetti anzidetti. Il che, tuttavia, non è avvenuto. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, così come il provvedimento di convalida del sequestro emesso in data Omissis dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata. 3. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data Omissis , dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.