A partire dagli inizi del 2000, in merito ammissibilità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto ovvero declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo, la Corte di Cassazione ha assunto due posizioni inconciliabili.
Il contrasto della giurisprudenza di legittimità La Corte, occupandosi della questione, esaminata in relazione ai rapporti tra la formulazione dell'articolo 582 c.p.p. 1930 e quella dell'articolo 484 c.p.p. all'epoca vigente a fronte di un orientamento che - sul rilievo del silenzio serbato dalla legge in ordine alle spese, accompagnato dall'espressa previsione del carattere facoltativo della sanzione pecuniaria – escludeva l'applicabilità della norma generale Cass. numero 1641/1986 , altro formante giurisprudenziale ammette in caso di rigetto ovvero declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali Cass., numero 944/2000 Cass. numero 4633/1996 . L'orientamento contrario alla condanna alle spese Tale contrasto è stato recentemente nuovamente attualizzato dalla sesta sezione penale che con una approfondito ordito motivazionale ha chiarito che in tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'articolo 48, comma 6, c.p.p. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'articolo 616 c.p.p. Cass., numero 43540/2023, in motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una grave situazione locale esterna al processo ed è introdotta ex articolo 46, comma 2, c.p.p. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'articolo 613 c.p.p., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione . La sentenza, dichiarando la inammissibilità della istanza di rimessione del processo, ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, dando atto dell'esistenza di un contrasto nell'ambito della giurisprudenza della Corte di legittimità, aderendo alla soluzione minoritaria. A sostegno di quanto deciso, ha evidenziato come nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto non è prevista dall'articolo 48 comma 6, c.p.p., e tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'articolo 111 Cost. Sicché, nel silenzio dell'articolo 48 c.p.p., comma 6, non può trovare applicazione l'articolo 616 c.p.p., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione Cass. numero 16553/2023, che ha escluso la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, ma solo al pagamento della somma prevista dall'articolo 48, comma 6, c.p.p. . Non è dovuta la condanna alle spese del procedimento, poiché si versa in tema di “istanza di rimessione” e non di impugnazione. La non inquadrabilità della rimessione del processo nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio emerge dal suo presupposto che prescinde dai fenomeni endoprocedimentali ed è, invece, correlato alla grave situazione locale esterna al processo. Inoltre, tale pronuncia sottolinea come l'atto introduttivo del procedimento disciplinato dagli articolo 45 e ss p.p. non ha la forma del ricorso , ma di una richiesta nel caso del ricorso per cassazione, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'interessato deduce dinanzi al giudice di legittimità uno o più dei vizi indicati dall'articolo 606 c.p.p. da cui assume essere affetto il provvedimento impugnato, la richiesta di rimessione, invece, ha un contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo. La differente natura e funzione dell'atto introduttivo, che trova conferma anche nel diverso grado di tecnicismo che ne connota il contenuto, determina l'applicazione dell'articolo 613, comma 1, c.p.p., nel solo caso del ricorso per cassazione, mentre per la richiesta di rimessione, invece, l'articolo 46, comma 2, c.p.p., non prescrive la necessaria rappresentanza tecnica del difensore ma prevede che la stessa è sottoscritta dall'imputato personalmente o da un suo procuratore speciale. Ulteriore ostacolo all'applicazione dell'articolo 616 c.p.p. al procedimento ex articolo 45 e ss c.p.p. è rappresentato dalla novella legislativa introdotta dalla L. numero 103 del 2017. Invero, per effetto della modifica apportata agli articolo 571 e 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può più essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione Cass., Sez. Unumero , numero 8914/2018 . Tuttavia, la nuova disciplina non è applicabile al procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'articolo 45 c.p.p. in relazione al quale deve, dunque, escludersi la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Invero, l'orientamento restrittivo, volto ad escludere l'applicazione dell'articolo 616 c.p.p. al procedimento di rimessione stante il silenzio dell'articolo 48, comma 6, c.p.p., trova conferma in numerosi arresti Cass., numero 50356/2023 Cass., numero 47089/2023 Cass., numero 45073/2023 Cass., numero 15480/2017 . In conclusione, dal silenzio serbato dalla legge in ordine alle spese, accompagnato dall'espressa previsione del carattere facoltativo della sanzione pecuniaria, discende l'esclusione dell'applicabilità della norma generale. L'orientamento favorevole alla condanna alle spese Per altro formante giurisprudenziale – allo stato comunque maggioritario - nell'ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall'imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall'articolo 48 comma 6, c.p.p., relativa al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. Tale soluzione muove dalla constatazione che in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di Cassazione ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale dall'articolo 616 c.p.p., prima parte, per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente Cass., numero 50552/2023 Cass., numero 47116/2023 Cass., numero 46023/2023 Cass., numero 45204/2023 Cass., numero 44346/2023 Cass., numero 42989/023 Cass., numero 36458/2023 Cass., numero 33738/2023 Cass., numero 33226/2019 Cass., numero 49692/2017 . Si osserva che la soluzione che esclude la condanna alle spese in caso di rigetto ovvero inammissibilità della richiesta di rimessione non tiene conto della circostanza che la previsione della condanna alle spese del procedimento stabilita in via generale dalla prima parte dell'articolo 616 c.p.p., quale statuizione accessoria dei provvedimenti della Corte di cassazione a fronte di tale dato testuale, la disciplina di cui all'articolo 48 comma 6, c.p.p. introduce una previsione speciale quanto all'entità della somma oggetto di condanna in favore della Cassa delle ammende, ma non priva la norma del Capo III del Titolo III, dedicato al ricorso per cassazione, della sua specifica valenza in relazione alle decisioni della Corte di cassazione. La tesi maggioritaria richiama a sostegno della condanna alle spese il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui la condanna alle spese processuali presuppone l'essere, la relativa statuizione, contenuta in un provvedimento definitivo nel senso che conclude il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito e la soccombenza ovvero il mancato accoglimento dell'impugnazione proposta , sia che essa riguardi il giudizio principale sulla responsabilità, sia che si tratti di un procedimento incidentale Cass., Sez. Unumero , numero 26/1995 . Il provvedimento di rigetto o di inammissibilità pronunciato dalla Corte di cassazione in esito al giudizio di rimessione presenta il carattere della definitività e della soccombenza. Deve evidenziarsi come il contrasto tra i due orientamenti necessita dell'intervento del giudice della nomofilachia.