Riforma Cartabia: la querela “tardiva” rileva per la sussistenza della condizione di procedibilità

La Cassazione si pronuncia in merito alla necessità di riconoscere integrata la condizione di procedibilità risultante da una querela tardiva.

La vicenda trae origine dall'ordinanza di rigetto del sequestro preventivo del Tribunale di Rovigo in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. Il reato di truffa aggravata a seguito della novella del d. lgs. n. 150 del 2022 c.d. Riforma Cartabia, è divenuto procedibile a querela e, a parere del giudice di prime cure, questa era stata presentata tardivamente e che comunque la condizione di procedibilità [non era] integrata dalla querela proposta tardivamente” quando il reato era procedibile ex officio . Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione affermando che la manifestazione di volontà punitiva , sebbene espressa attraverso querela tardiva” con riguardo alla normativa vigente all'epoca in cui il reato era procedibile d'ufficio, avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità . I Giudici di legittimità trovano il ricorso fondato. Infatti, la Corte di Cassazione dà continuità giurisprudenziale rilevando che ai fini della rilevanza della condizione di procedibilità valorizza la volontà punitiva ” espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela . Richiamando un precedente giurisprudenziale, i Giudici affermano che anche la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela nel caso di reati che prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 erano perseguibili d'ufficio poiché la volontà della persona offesa può essere desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 27147 del 2023 . Già in diverse pronunce era stato affermato che la volontà punitiva della persona offesa non richiede particolari forme particolari e può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione di volontà. Questo impianto interpretativo era stato condiviso anche dalle Sezioni Unite Sez. Unite, n. 40150 del 2018 con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall' art. 12, comma 2, d. lgs. n. 36 del 2018 . Infatti i titolari del diritto di querela di reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per poter esercitare il loro nuovo” diritto , ma tale avviso non deve esser dato nel caso in cui la persona offesa abbia manifestato la propria volontà di voler continuare nella prosecuzione del giudizio avverso l'imputato, ovvero anche quando si costituisce parte civile. Quindi la querela proposta tardivamente quando non era richiesta ai fini della procedibilità non far venire meno il diritto a ricevere l'avviso anche se il regime di procedibilità muta, la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il reo deve essere comunque valorizzata. Nel caso che ha condotto alla pronuncia la querela era stata proposta, seppur tardiva, quando la condizione di procedibilità non era richiesta e come la costituzione di parte civile anche la proposizione tardiva di querela va valorizzata affinché venga integrata la condizione di procedibilità.

Presidente Rosi – Relatrice Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rovigo, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, decidendo in ordine all'appello proposto al pubblico ministero contro l'ordinanza del rigetto della richiesta di sequestro preventivo disposto nei confronti del ricorrente in relazione ad una truffa aggravata ai sensi dell' art. 61 c.p. , n. 7, reato che, dopo la novella del D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 85, era procedibile a querela rilevava altresì che la querela non era stata presentata entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 85 e che, comunque, non poteva ritenersi che la condizione di procedibilità fosse integrata dalla querela proposta tardivamente quando il reato era procedibile ex officio. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva 2.1. violazione di legge D.Lgs. n. 150 del 2022 , art. 120 c.p.p. e ss. art. 85 la manifestazione di volontà punitiva, sebbene espressa attraverso una querela tardiva con riguardo alla normativa vigente all'epoca in cui reato alla procedibile d'ufficio, avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1.11 collegio intende dare continuità alla giurisprudenza che, ai fini della rilevazione della condizione di procedibilità valorizza la volontà punitiva espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela. Sul punto si è affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , cd. riforma Cartabia , posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 . Deve essere immediatamente rilevato che la costituzione di parte civile costituisce sicuramente la espressione tardiva della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale. Percorrendo lo stesso solco interpretativo tracciato valorizzando la volontà punitiva dell'offeso, si era già affermato che la sussistenza della voluntas puniendi da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258 Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 . Si tratta di un approdo interpretativo condiviso dalle Sezioni Unite che, con riferimento alla disciplina transitoria prevista D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2, che prevede che ai titolari del diritto di querela dei reati per i quali è stato modificato il regime di procedibilità, deve essere somministrato un avviso per potere esercitare il loro nuovo diritto, hanno affermato che l'avviso non debba essere dato quando l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato, e, dunque anche quando si sia costituito parte civile Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552, § 3.2. . Estendendo la ratio di tali decisioni al caso della querela proposta tardivamente quando il reato era, in origine, procedibile ex officio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente tardiva , ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità. Si tratta di decisioni solo in apparente contrasto con quelle secondo cui, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 , la disciplina transitoria che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all' art. 124 c.p. , non avendo rilievo eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793 Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 Rv. 284526 - 01 Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, non mass. sul punto in senso conforme Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, non mass. sul punto, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass. da ultimo, Sez.2, n. 48277 del 24/11/2022, p. civ. in proc. Merlino ed altro, non mass. . Tali decisioni affermano che la querela proposta tardivamente quando non era richiesta ai fini della procedibilità, non elide il diritto a ricevere l'avviso previsto dalla norma transitoria. Si tratta di interpretazioni che, invero si risolvono anch'esse nella negazione della rilevanza della tardività della manifestazione della volontà punitiva quando la stessa non condizionava la procedibilità. In linea con tale ratio decidendi si afferma che la intempestività della manifestazione della volontà punitiva non osta alla valorizzazione della stessa quando il regime di procedibilità sia successivamente mutato, essendo la disciplina transitoria riservata ai casi in cui la volontà punitiva non sia stata espressa. In sintesi si ritiene che il mutamento del regime di procedibilità non impedisca di valorizzare la volontà dell'offeso di perseguire penalmente l'autore del reato espressa irregolarmente quando la querela non era richiesta. 1.2. Nel caso in esame la querela risulta proposta, seppur tardivamente, quando la condizione di procedibilità non era richiesta, tale espressione di volontà, al pari della costituzione di parte civile - tardiva anch'essa - deve essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovigo, competente ai sensi dell 'art. 324 c.p.p ., comma 5.