Gli organi fallimentari non possono riconoscere in via transattiva un privilegio non previsto dalla legge

La transazione stipulata tra il curatore fallimentare e il creditore, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è affetta da nullità.

In parziale accoglimento dell'appello di un avvocato, il Tribunale ammetteva il credito del professionista al passivo del fallimento di una società con collocazione privilegiata. Secondo il giudice infatti, la transazione autorizzata dal comitato dei creditori , in virtù della quale il credito professionale avrebbe dovuto essere ammesso al passivo in prededuzione in maggior somma, non poteva ricevere convalida processuale”, posto che l'attività professionale era stata prestata rispetto a una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile. L'avvocato ha impugnato la decisione in Cassazione. Rigettando il ricorso, la S.C. ricorda come a più recente giurisprudenza abbia chiarito che, in materia di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile , anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all' art. 161 l.fall. , sia stata funzionale , ai sensi dell' art. 111, comma 2, l.fall. , alle finalità della prima procedura , contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell' art. 163 l.fall. Cass. SU n. 42093/2021 . In altre parole, l'ammissione alla procedura concordataria è il presupposto indispensabile non l'unico per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all'accesso alla procedura. Nel caso di specie, la mancata apertura del concordato osta al riconoscimento della prededuzione del credito del ricorrente. In senso opposto non può inoltre essere invocata la transazione con la quale l'avvocato, a seguito dell' autorizzazione del comitato dei creditori , ha convenuto con il curatore del fallimento il riconoscimento della invocata prededuzione. L' art. 1966 c.c. , infatti, prevede che le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite comma 1° e che la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti, come nel caso della prededuzione, alla disponibilità delle parti. L' art. 111, ultimo comma, l.fall. , secondo cui sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”, postula, in effetti, tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione a quelli così classificati da una espressa previsione, b quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, c quelli sorti in funzione di essa . Tale norma, così come quelle che riconoscono i privilegi e prevedono le altre cause di prelazione, costituisce una previsione a carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione. Deve di conseguenza escludersi il diritto degli organi della procedura fallimentare di riconoscere, anche in via transattiva, una prededuzione che esuli dalle tipologie espressamente previste dalla legge, assicurando ad alcuni creditori una priorità di soddisfazione che prescinda dalle categorie e dai presupposti normativamente fissati . La transazione invocata dal ricorrente si rivela pertanto nulla .

Presidente Ferro – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. A.G., lo ha ammesso al passivo del fallimento per la somma di Euro 61.000,00, in collocazione privilegiata. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che la transazione autorizzata dal comitato dei creditori, in applicazione della quale il credito professionale avrebbe dovuto essere ammesso al passivo per la somma di Euro 52.000, oltre accessori, in prededuzione, non poteva ricevere convalida processuale , tenuto conto che l'attività professionale era stata prestata rispetto a una domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile. 1.3. A.G., con ricorso notificato il 4/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 35, ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il tribunale non aveva il potere di annullare d'ufficio o privare di efficacia una transazione autorizzata dal comitato dei creditori e vistata senza alcuna contestazione da parte del giudice delegato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il credito del professionista che abbia assistito la società poi fallita nella procedura di concordato preventivo è prededucibile anche in ipotesi di declaratoria dell'inammissibilità della relativa domanda. 3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che li lega, non sono fondati. 3.2. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito, in materia di concordato preventivo, che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa Cass. SU n. 42093 del 2021 . 3.3. L'ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce, dunque, il presupposto indispensabile ancorché non sufficiente per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all'accesso alla procedura. 3.4. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che la mancata apertura della procedura di concordato preventivo costituisce ragione ostativa al riconoscimento della prededuzione richiesta dal professionista incaricato della predisposizione della proposta e del piano, resiste, dunque, alle censure svolte, sul punto, dal ricorrente. 3.5. Nè, d'altra parte, può invocarsi la transazione con la quale l'istante, a seguito dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ha convenuto con il curatore del fallimento il riconoscimento della invocata prededuzione per la somma di Euro 52.000, oltre accessori. 3.6. L' art. 1966 c.c. , infatti, prevede che le parti, per transigere, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite comma 1 e che la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti, come nel caso della prededuzione, alla disponibilità delle parti. La L. Fall., art. 111, u.c., secondo cui sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge , postula, in effetti, tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione a quelli così classificati da una espressa previsione, b quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, c quelli sorti in funzione di essa. 3.7. Si tratta di una norma che, derogando al principio generale di cui all' art. 2740 c.c. , che assicura a tutti i creditore eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, costituisce, al pari di quelle che riconoscono i privilegi e prevedono le altre cause legittime di prelazione, una previsione a carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, ed esclude, pertanto, il diritto degli organi della procedura fallimentare di riconoscere, anche in via transattiva, una prededuzione che esuli dalle tipologie espressamente previste dalla legge, assicurando ad alcuni creditori una priorità di soddisfazione che prescinda dalle categorie e dai presupposti normativamente fissati. 3.8. La transazione stipulata tra il curatore e l'opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest'ultimo una prededuzione che come detto non è prevista dalla legge, è, dunque, nulla e bene ha fatto il tribunale a farne rilievo nel corso del giudizio, in applicazione del principio secondo cui il giudice è sempre tenuto a rilevare ex officio, sotto qualsiasi profilo, la nullità di un contratto del quale la parte abbia chiesto l'adempimento cfr. Cass. SU. n. 26242 del 2014 a nulla, per contro, rilevando il fatto che la transazione in questione era stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l'acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata. 4. Il ricorso, quindi, è infondato e dev'essere, per l'effetto, rigettato. 5. Nulla è disposto per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del Fallimento. 6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.