Contratti per i servizi di comunicazioni elettroniche: l’AGCOM approva il nuovo regolamento

Nella seduta consiliare del 5 dicembre 2023, l’Autorità ha approvato con la delibera n. 307 il nuovo regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali.

Il regolamento disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, tra operatori e utenti finali che includono, a secondo delle specifiche materie in esso affrontate, consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro. Si tratta di un provvedimento senza precedenti che tutela tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali che gli operatori applicano ai servizi di telefonia e internet – ha commentato la Commissaria relatrice, Elisa Giomi – e che darà il massimo delle garanzie a partire da un accesso chiaro ed esaustivo alle informazioni utili per la stipula dei contratti. Gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore. Una misura sociale di sistema quindi che segna un avanzamento importante nella realizzazione del circuito virtuoso tra consumatori e imprese, come è nei compiti dell'Autorità . Il nuovo Regolamento tocca le tipologie di informazioni contrattuali, la durata del contratto e i costi di recesso e ancora la cessazione del rapporto contrattuale, la modifica delle condizioni e anche le migrazioni e la portabilità riguardo cui è stato stabilito che Gli operatori sono tenuti a fornire all'utente finale informazioni chiare sulle procedure di passaggio da un operatore a un altro , incluso la portabilità del numero. In particolare, va indicato, nel contratto, il termine entro cui, a seguito della conclusione del contratto, si procede all’avvio della procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e telefonico, e gli indennizzi in caso di ritardi nel passaggio . Sui contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo, l’AGCM fa sapere nella nota stampa sul nuovo regolamento che Il Regolamento approvato conferma che la proposta di modifica, da parte dell’operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo , in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale . In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente restano in vigore le condizioni contrattuali già previste . A maggior tutela degli utenti , il Regolamento stabilisce che le condizioni contrattuali dovranno prevedere che l’operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo ed è, al contempo, obbligato ad applicare le riduzioni di tale indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione l’applicazione dell’adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale in caso di adeguamento superiore al 5% del canone, l’utente finale può richiedere all’operatore di passare a un’offerta di analoghe caratteristiche che non preveda il meccanismo di adeguamento. Il passaggio avviene senza costi per l’utente. Il Regolamento prevede anche numerose misure di trasparenza sui contratti indicizzati , nei confronti degli utenti finali In generale, le comunicazioni prima del contratto e nel contratto che riguardano l’adeguamento all’inflazione devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione, alle modalità di comunicazione della variazione, agli eventuali costi di recesso. Le misure di trasparenza riguardano la comunicazione pubblicitaria e commerciale veicolata sia in modalità push” sia in modalità pull”. Pertanto, le informazioni agli utenti finali sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni economiche base delle stesse e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione, quali, il sito web, le comunicazioni televisive, ovvero gli altri canali di trasmissione, come i social network, gli stores, le brochure, tutti i materiali pubblicitari, la vendita attraverso i canali di telemarketing .