La deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore

La Suprema Corte si esprime nel caso di specie sul cumulo soggettivo di cause connesse per oggetto e titolo ribadendo inoltre come la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore.

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del tribunale che dichiarava la propria incompetenza per territorio e lamentavano violazione e falsa applicazione dell' art. 33 c.p.c. , nonché degli artt. 66 -bis , d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e inoltre violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ex art. 2 Cost. e di economicità dei mezzi processuali ex art. 111 Cost. Motivavano gli stessi ricorrenti un geometra e un ingegnere che in una causa tra loro stessi - in qualità di tecnici professionisti - e i loro clienti, volta all'ottenimento delle dovute spettanze, causa nella quale operava indiscutibilmente il foro del consumatore ex art. 66 -bis d.lgs. n. 206 del 2005 Codice del Consumo , il Tribunale erroneamente individuato in quanto luogo in cui era stato stipulato e doveva essere eseguito il contratto, aveva accolto la sollevata eccezione di incompetenza, indicando una pluralità di fori competenti, uno per ciascun convenuto, senza specificare se essi fossero alternativi, imponendo così ai professionisti di riassumere il processo dinanzi a cinque diversi Tribunali e di frazionare l'originaria domanda, benché caratterizzata da unicità del petitum e della causa petendi . La Corte di Cassazione rigetta il ricorso motivando che in presenza dei presupposti previsti dal Codice del consumo , ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale , commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ex art. 3, lett. a , come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007 e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa, e un professionista persona fisica o giuridica , operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale , commerciale, artigianale o professionale art. 3, lett. c , della medesima fonte e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705 . Nel caso in questione, come sottolinea la Cassazione, non rileva la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande , espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali , salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386 […] . In conclusione, la Suprema Corte afferma che In presenza dei presupposti di cui all' art. 3, d.lgs. n. 206 del 2005 , come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007 , non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all' art. 33 c.p.c . , dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66 -bis del medesimo d.lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti . Ne deriva che il ricorso è infondato.

Presidente Falaschi – Relatore Pirari Rilevato che 1. Come si legge nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2023, prese atto dell'adesione di parte attrice alle sollevate eccezioni di incompetenza territoriale in favore del Tribunale ordinario di Siena o, alternativamente, in favore dei diversi fori del consumatore, sostenendo che si fosse realizzato un accordo processuale sulla diversa competenza territoriale indicata dai convenuti, che questo escludesse la pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti ad esso, dovendo sulle stesse provvedere il giudice cui era rimessa la causa, e che il cumulo soggettivo di domande fosse espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea della causa dipendeva dalla volontà delle parti e non consentiva la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva la connessione o il collegamento da relazione di subordinazione, affermò che i singoli rapporti tra parte attrice e ciascuno dei convenuti dovevano essere radicati inderogabilmente presso i diversi giudici di residenza e domicilio dei convenuti consumatori, dichiarando l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale di Grosseto per essere territorialmente competente il Tribunale di Livorno per L.I., di Pisa per L.M. , di Roma per La.Ma., di Livorno per L.B., di Siena per Ro.Ma. e di Firenze per R.M.L. 2. Contro la predetta ordinanza, F.B. e M.R.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. R.M.L., RO.MA., L.I., L.M., La.Ma. e L.B., quest'ultimo in qualità di erede di La.Ma., si difendono con controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art. 33 c.p.c. , nonché del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 66-bis , e la violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ex art. 2 Cost. e di economicità dei mezzi processuali ex art. 111 Cost. , perché, in una causa tra tecnici professionisti il Geom. F. e l'Ing. M. e loro clienti i L. e i R. , volta all'ottenimento delle spettanze dei primi, nella quale operava indiscutibilmente il foro del consumatore D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 66-bis il Tribunale di Grosseto, erroneamente individuato ai sensi dell' art. 22 c.p.c. , in quanto luogo in cui era stato stipulato e/o doveva essere eseguito il contratto, aveva accolto la sollevata eccezione di incompetenza, individuando una pluralità di fori competenti, uno per ciascun convenuto, senza specificare se essi fossero alternativi, e imponendo così ai professionisti di riassumere il processo dinanzi a cinque diversi Tribunali e di frazionare l'originaria domanda, benché caratterizzata da unicità del petitum e della causa petendi. Ad avviso dei ricorrenti, il criterio derogatorio di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 esauriva, a monte, la sua funzione all'atto dell'instaurazione del giudizio in uno dei fori del consumatore alternativamente validi, evitando l'irragionevole conseguenza di imporre, in caso di pluralità di consumatori aventi domicilio o residenza diversi, l'instaurazione di tante cause quanti erano i predetti e di parcellizzare la medesima pretesa creditizia nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere della medesima obbligazione pattuita, giacché una simile situazione sarebbe stata contraria ai principi di buona fede e correttezza e avrebbe esposto al contrasto tra giudicati. 2. Il motivo è infondato. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell' art. 33 c.p.c. , consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c. , nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369 Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974 . Nella materia che ci occupa, il principio testè enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale, come già sostenuto da questa Corte, costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale art. 3, lett. c, della medesima fonte , è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705 . È in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705 . Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo -, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ex art. 3, lett. a, come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007 e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa, e un professionista persona fisica o giuridica , operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale art. 3, lett. c, della medesima fonte e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705 . In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l'art. 33 c.p.c., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall' art. 413 c.p.c. , e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367 , sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge vedi anche Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162, non massimata . Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 221 del 2007 , non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all' art. 33 c.p.c. , dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis medesimo D.Lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti. Ne consegue l'infondatezza del ricorso. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. In considerazione della novità della questione, ritiene il Collegio che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.