Esproprio: entro quanto tempo il privato deve contestare l’offerta di indennizzo da parte del Comune?

Il termine perentorio previsto per l’opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001.

Nella vicenda in esame, parte attrice agiva in giudizio al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo per l'acquisizione di aree di sua proprietà da parte del Comune per la realizzazione di parcheggi pubblici e una palestra comunale, reputando incongrua la somma offerta poiché non corrispondente al valore di mercato dell'immobile. Il giudice adito rigettava l'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine di 30 giorni dal momento della comunicazione dell'offerta e rideterminava l'indennizzo alla data dell'acquisizione del terreno. Il Comune soccombente ha impugnato la decisione in Cassazione. Analizzando la censura con cui il ricorrente torna ad invocare la tardività dell'opposizione per il decorso del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della nota del Comune contenente l'offerta indennitaria, la Cassazione ritiene infondato il ricorso alla luce del combinato disposto degli art. 27 e 54 t.u., coordinati con l' art. 29 d.lgs. n. 150/2011 , nell'ottica della ipotizzata e integrale assimilazione di disciplina tra il giudizio indennitario relativo al procedimento ordinario di espropriazione e quello speciale relativo al provvedimento acquisitivo ex art. 42- bis . Viene infatti affermato dai giudici il principio secondo cui il termine perentorio previsto dall' art. 54, comma 2, del dPR n. 327 del 2001 e, poi, dall' art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42- bis del dPR n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione ciò sia perché l' art. 29 del d.lgs. n. 150 del 1.9.2011 entrato in vigore il 6.10.2011 non contiene richiami all'istituto di cui al già vigente art. 42- bis entrato in vigore in data 6.7.2011 per effetto del d.l. 6.7.2011 n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.7.2011 e, per altro verso, l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo all' art. 54 dPR n. 327/2001 che già prevedeva la decadenza , non essendo consentite interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l'esercizio del diritto di azione artt. 24 e 113 Costituzione al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità non previsti specificamente dalla legge sia perché la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione ex art. 42- bis è stata valorizzata al solo fine di giustificare la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, senza, perciò solo, comportare neppure implicitamente l'estensione integrale del regime processuale proprio dei giudizi in tema di indennità di esproprio ai giudizi relativi alle indennità ex art. 42- bis sia in considerazione della diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi quello ex art. 42- bis è configurato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come extrema ratio e sui generis e del fatto che il termine di cui all' art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 è applicabile, nella espropriazione ordinaria, all'opposizione alla stima definitiva che è configurabile solo all'esito del procedimento formalizzato e garantista di cui agli art. 21 e 41 dPR n. 327/2001 , non previsto per la determinazione delle indennità ex art. 42- bis liquidate dall'amministrazione emittente il decreto di acquisizione .

Presidente Bisogni – Relatore Lamorgese Fatti di causa 1.- La signora B.M.F. ha agito in giudizio al fine di ottenere la determinazione del giusto indennizzo per l'acquisizione di aree di sua proprietà da parte del Comune di Olbia, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 42-bis , per la realizzazione di parcheggi pubblici e una palestra comunale, reputando incongruo la somma offertale, in quanto asseritamente non corrispondente al valore di mercato dell'immobile. 2.- L'adita Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 24 gennaio 2019, ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine di trenta giorni dal momento della comunicazione dell'offerta e ha determinato l'indennizzo alla data dell'acquisizione ottobre 2014 in Euro 1209545,99, comprensivi dei danni non patrimoniali e da occupazione illegittima. 3.- Il Comune di Olbia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la B. . 4.- Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di rimettere alle Sezioni Unite il ravvisato contrasto sezionale e, in subordine, di rigettare il ricorso. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo il Comune di Olbia denuncia la tardività dell'opposizione proposta dalla B. con ricorso depositato presso la Corte cagliaritana il 18 dicembre 2014, cioè asseritamente oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica, in data 1 settembre 2014, di una nota del Comune contenente l'ammontare della somma offerta a titolo indennitario, in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 54 e 27, comma 2, d'ora in avanti, t.u. , ritenute applicabili nella fattispecie in cui è stato emesso un decreto di acquisizione ex art. 42-bis t.u. La tesi così sostenuta è che la comunicazione, prevista dall'art. 27 t.u., dell'avvenuto deposito della relazione di stima faccia decorrere il termine di trenta giorni per impugnare la determinazione dell'indennità ex art. 42-bis t.u., analogamente a quanto si assume che accada in caso di espropriazione ordinaria. 2.- Il motivo è infondato, alla luce del combinato disposto degli art. 27 e 54 t.u., coordinati con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, pur nell'ottica della ipotizzata e integrale assimilazione di disciplina v. infra tra il giudizio indennitario relativo al procedimento ordinario di espropriazione e quello speciale relativo al provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis. L'art. 27 t.u., riguardante il deposito della relazione di stima a seguito della perizia dei periti o della Commissione provinciale e la notizia del deposito che l'autorità espropriante deve dare al proprietario comma 1 , stabilisce che decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti comma 2 l'art. 54, comma 1, stabilisce che decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, stabilisce che l'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio . Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui il termine fissato dall'art. 27, comma 2 t.u. richiamato dall'art. 54, comma 1 di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima - a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti - non è acceleratorio ma dilatorio nel senso che esso segna anche il momento a partire dal quale il proprietario espropriato non deve ma può agire in giudizio per impugnare la stima e comunque chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità, fermo restando che il dies a quo da cui decorre il diverso termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 54, comma 2 t.u. e, ora, al D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 29, comma 3 è la notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima definitiva, se successiva all'atto ablatorio cfr. Cass. n. 34110/2023 , n. 28791/2018 , n. 4880/2011 . È quindi infondata la tesi difensiva del Comune di Olbia che - pur ritenendo applicabile il termine previsto per l'espropriazione ordinaria a pena di inammissibilità/decadenza dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 richiamato dall'art. 54, comma 1 t.u. all'azione del soggetto attinto da decreto di acquisizione ex art. 42 bis t.u. del 2001 - lo fa decorrere dalla comunicazione del deposito della relazione di stima. 3.- La questione della ipotizzata assimilazione di disciplina tra le due forme espropriative viene in rilievo ai fini della verifica, richiesta dal Comune ricorrente e scrutinabile d'ufficio, della tempestività dell'introduzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello nella specie, il decreto ex art. 42-bis è stato emesso il 17 ottobre 2014 e la B. ha depositato il ricorso per opposizione giudiziale alla stima in data 18 dicembre 2014 . Si deve valutare se sia applicabile - al ricorso proposto per contestare il quantum dell'indennizzo liquidato ex art. 42-bis - il termine di decadenza ex art. 54, comma 2 t.u. o di inammissibilità D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29, comma 3 previsto per l'espropriazione ordinaria, sulla quale questa Corte, con ordinanza n. 17680/2023, ha disposto la trattazione in udienza pubblica per un doveroso approfondimento, non essendosi formato un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, il suddetto termine perentorio, previsto dall'art. 54, commi 2 t.u. e, poi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, per la contestazione della determinazione dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione della determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis t.u., sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione cd. sanante, sia perché l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo all'art. 54 t.u. che già prevedeva la decadenza nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 contiene richiami all'istituto di cui al previgente art. 42-bis, sicché, vertendosi in tema di termini a pena di decadenza e inammissibilità per la tutela giurisdizionale di diritti, non ne è consentita una interpretazione estensiva o analogica in mancanza di espressa previsione normativa cfr. Cass. n. 11687/2020 . Un secondo orientamento cfr. Cass. n. 22298/2020 , n. 9871, 10018 e 15188/2023 è in senso opposto sulla base dei seguenti argomenti a il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto, quale quello della acquisizione sanante ex 42-bis t.u. , introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva b comune alla espropriazione ordinaria e al decreto di acquisizione ex art. 42-bis è la natura indennitaria della prestazione spettante a chi subisce la privazione o compressione del diritto dominicale, già valorizzata dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 15283/2016 c comune a entrambe le forme espropriative è la natura espropriativa o ablativa dei due istituti espropriazione ordinaria e acquisizione ex art. 42-bis . In questa prospettiva il termine D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29, comma 3, è fatto decorrere dalla adozione o notifica del decreto di acquisizione contenente la liquidazione delle indennità, ex art. 42-bis t.u. 3.1- La questione controversa deve essere risolta dando continuità al primo indirizzo ermeneutico, senza necessità di rimetterla alle Sezioni Unite. Agli argomenti poc'anzi utilizzati dal secondo orientamento può replicarsi con le seguenti considerazioni. aa Il primo argomento, come notato anche dal Procuratore Generale e già adombrato nell'ordinanza interlocutoria n. 17680/2023, è frutto di un errore fattuale ripetuto anche in SU n. 15343 e 28572/2018 . L'istituto dell'acquisizione cd. sanante di cui all'art. 42-bis t.u., infatti, è stato introdotto nell'ordinamento dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ed è entrato in vigore in data 6.7.2011, mentre il citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 è entrato in vigore successivamente cioè il 6.10.2011. Pertanto, il legislatore del D.Lgs. n. 150 del 2011 , se avesse voluto estendere la previsione ex art. 29, comma 3 del termine di trenta giorni a pena di inammissibilità per la contestazione dell'indennità liquidata nel decreto di acquisizione ex art. 42-bis t.u., avrebbe potuto farlo ma non l'ha fatto per altro verso, lo stesso art. 42-bis e già l'art. 43 t.u. in vigore sin dal 2001 fino alla sentenza costituzionale n. 293 dell'8.10.2010 , se avesse voluto imporre al soggetto attinto dal decreto di acquisizione di proporre l'opposizione alla stima dell'indennità in un termine di decadenza , avrebbe potuto e dovuto richiamare l'art. 54, comma 2 t.u. ma non l'ha fatto ubi lex tacuit noluit . Come rilevato dal Procuratore Generale uno degli argomenti a sostegno della applicabilità del termine breve di decadenza di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, pertanto, viene meno . bb La natura indennitaria che accomuna il credito pecuniario del soggetto attinto dalla espropriazione ordinaria e dal decreto di acquisizione ex art. 42-bis è stata opportunamente valorizzata dalle Sezioni Unite nelle sentenze succitate del 2016 e 2018 al solo fine di giustificare l'attrazione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza funzionale della Corte d'appello quale giudice delle indennità in materia, pur in deroga al doppio grado del giudizio di merito cfr. Cass. n. 1313/1990 , n. 1691/1988 , ma senza ulteriori implicazioni e valutazioni circa il regime processuale delle azioni relative alla contestazione e/o determinazione delle indennità ex art. 42-bis. cc A proposito della comune natura espropriativa o ablativa della espropriazione ordinaria e dell'istituto di cui all'art. 42-bis, la Corte costituzionale sentenza n. 71/2015 ha invitato a fare applicazione della norma art. 42-bis come extrema ratio, escludendo che essa possa costituire una semplice alternativa ad una procedura espropriativa condotta in buona e debita forma , come imposto, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte EDU e precisando che l'adozione dell'atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l'extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico , come recita lo stesso art. 42-bis del t.u. delle espropriazioni sulla stessa linea è il Cons. di Stato, ad. pl., n. 4/2020 che evidenzia la natura sui generis dell'istituto sez. IV, n. 5812/2020, n. 3905/2016 . Ed allora, è arduo ipotizzare una completa assimilazione delle due discipline sino al punto di applicare un termine di decadenza non previsto specificamente dalla legge all'azione volta a contestare il quantum dell'indennizzo liquidato ex art. 42-bis, con effetti negativi per la tutela di un diritto costituzionale, qual è il diritto di proprietà anche in materia espropriativa art. 41 Cost. , in contrasto con il principio che vieta interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l'esercizio del diritto di azione artt. 24 e 113 Cost. al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità in generale, ex plurimis, Cass. n. 34110/2023 , n. 23173/2023 , n. 30490/2021 , n. 8964/2021 , n. 26845/2020 , n. 580/2017 , n. 26085/2016 . 3.2.- Ad escludere la praticabilità dell'opposto indirizzo interpretativo è anche l'ulteriore constatazione che il termine di decadenza o inammissibilità D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione cd. sanante Cass. n. 11687/2020 . Occorrerebbe quantomeno dimostrare che il termine previsto per l'uno espropriazione ordinaria si possa adattare all'altro procedimento amministrativo ex art. 42-bis , poiché altrimenti non si realizzerebbe la postulata assimilazione di disciplina tra istituti similari, ma la indebita creazione, senza una base normativa, di un regime processuale nuovo e diverso per la contestazione del quantum liquidato nel decreto acquisitivo che avrebbe solo le sembianze di quello previsto dall'art. 54 t.u. per la espropriazione ordinaria. In particolare, secondo un consolidato orientamento ex plurimis, Cass. n. 21225/2019 , n. 3074/2018 , n. 23311/2018 , n. 5517/2017 , in tema di espropriazione ordinaria per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - secondo l'art. 54 t.u. vd. già la L. n. 865 del 1971, artt. 20, comma 4 e L. n. 2359 del 1865, art. 51, comma 2 e nel sistema attuale, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, - opera solo in presenza di una stima definitiva dell'indennità, sicché, in mancanza, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità resta proponibile nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio corrisponde al diritto vivente la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e, comunque, prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3 . Tale orientamento si fonda soprattutto sul rilievo che all'espropriato è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione la opposizione alla stima che è soggetta al termine decadenziale in presenza di una indennità definitiva calcolata dalla Commissione provinciale cfr., ora, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 41 e l'azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo ove sia stata soltanto offerta o depositata dall'espropriante l'indennità provvisoria, nel qual caso non è possibile ritenere che debba essere proposta la opposizione nel termine decadenziale, poiché la stima seppur comunicata non può dirsi avvenuta e, di conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l'esistenza nel senso che un termine di decadenza non possa decorrere dalla eventuale comunicazione di una indennità provvisoria cfr., ex plurimis, con riferimento al precedente regime, Cass. n. 28520/2019 , n. 22577/2014 , n. 17351/2002 . Si comprendono le ragioni a sostegno dell'affermazione secondo cui all'ente espropriante è imposto di procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione ordinaria in via provvisoria con l'avvio di un subprocedimento disciplinato dagli artt. 20 ss. t.u., essendo la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione idonea a giustificare la proponibilità della domanda per la determinazione giudiziale dell'indennità ex art. 54, comma 1 t.u. cfr. Cass. n. 3891/2021 , mentre solo nel caso in cui sia determinata con l'intervento di organi tecnici terzi e comunicata l'indennità definitiva di esproprio inizia a decorrere il termine decadenziale di trenta giorni per l'opposizione dalla notifica della stima peritale se successiva al decreto di esproprio , ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3. Nel procedimento speciale di cui all'art. 42-bis, invece, non è previsto l'intervento del collegio peritale nè della Commissione provinciale e ciò per una scelta di politica legislativa collegata ad una ratio di economia procedimentale, stante la natura dell'istituto di procedimento semplificato che riunisce la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, con la conseguenza che la stima contenuta nel decreto di acquisizione non può ritenersi definitiva nell'accezione in cui è configurata dal diritto vivente che considera tale solo quella emessa ai sensi degli artt. 21 e 41 t.u. Ciò ostacola l'integrale equiparazione quoad effectum dell'un procedimento speciale all'altro ordinario . Il suggestivo parallelismo che potrebbe configurarsi con il decreto di esproprio che può essere emesso purché sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio , art. 8 t.u. non è utile allo scopo di porre a carico del privato l'onere di impugnare nel termine perentorio decorrente dalla notifica del decreto di acquisizione ex art. 42-bis una stima ivi contenuta che non può dirsi definitiva per le ragioni dette è significativo anche il richiamo nell'art. 42-bis, comma 4 all'art. 20, comma 14 t.u. in tema di determinazione provvisoria dell'indennità e deposito delle somme dovute , ma giustifica la proponibilità dell'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità nel termine ordinario di prescrizione a decorrere dalla notifica del decreto stesso, analogamente a quanto accade nella espropriazione ordinaria rispetto all'adozione o notificazione del decreto di espropriazione. Pertanto, all'applicazione in via di interpretazione estensiva del termine a pena di inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, all'azione diretta a contestare il quantum dell'indennizzo liquidato nel decreto ex 42-bis, in forza di un'astratta finalità di omologazione degli istituti espropriativi, è di ostacolo la diversità strutturale dei relativi procedimenti, essendo il suddetto termine riferibile, nell'espropriazione ordinaria, alla opposizione a stime configurabili come definitive nell'accezione formale e garantista di cui si è detto, caratteristica di cui è priva la stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis. In conclusione, dev'essere enunciato il seguente principio il termine perentorio previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, comma 2, e, poi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione ciò sia perché il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 entrato in vigore il 6.10.2011 non contiene richiami all'istituto di cui al già vigente art. 42-bis entrato in vigore in data 6.7.2011 per effetto del D.L. 6.7.2011 n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, per altro verso, l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54 che già prevedeva la decadenza , non essendo consentite interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l'esercizio del diritto di azione artt. 24 e 113 Cost. al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità non previsti specificamente dalla legge sia perché la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione ex art. 42-bis è stata valorizzata al solo fine di giustificare la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, senza, perciò solo, comportare neppure implicitamente l'estensione integrale del regime processuale proprio dei giudizi in tema di indennità di esproprio ai giudizi relativi alle indennità ex art. 42-bis sia in considerazione della diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi quello ex art. 42-bis è configurato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come extrema ratio e sui generis e del fatto che il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, è applicabile, nella espropriazione ordinaria, all'opposizione alla stima definitiva che è configurabile solo all'esito del procedimento formalizzato e garantista di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21 e 41, non previsto per la determinazione delle indennità ex art. 42-bis liquidate dall'amministrazione emittente il decreto di acquisizione. 4.- Il secondo motivo, con il quale il Comune di Olbia denuncia il vizio di ultrapetizione per avere liquidato l'intera indennità, relativa al compendio indiviso, a favore di una sola comproprietaria signora B. , è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto applicazione dei principi enunciati in caso di espropriazione dei beni indivisi, secondo cui l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità - nella specie l'ordinanza impugnata ha precisato che l'indennità liquidata è da corrispondersi ai signori B. per effetto dell'acquisizione sanante del compendio indiviso di loro proprietà - e non alle singole quote spettanti ai compartecipi cfr. Cass. n. 31177/2017 , non ricorrendo neppure una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra i comproprietari cfr. Cass. n. 15780 del 2019 , n. 6873/2011 . 5.- Il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità della questione controversa all'epoca d'introduzione del giudizio di cassazione e delle divergenti indicazioni giurisprudenziali emerse successivamente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.