Il provvedimento di esclusione dall’elenco unico degli avvocati si impugna dinanzi al CNF

In sede di impugnazione della decisione del CNF, è consentita la firma del ricorso e la discussione all'avvocato interessato anche se non è abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Il comma 1- ter dell' art. 1 d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell' art. 16 della legge n. 247 del 31/12/2012 , chiarisce che la domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 elenco unico degli avvocati d'ufficio è presentata al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 così formulato nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato. Pertanto, l'autorità competente a pronunciarsi sul ricorso per l'impugnazione del provvedimento di esclusione dall'elenco unico degli avvocati d'ufficio è lo stesso CNF. Sul punto, la suprema corte, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso ha specificato la natura amministrativa e non giudiziaria della procedura. Il caso La Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato , aderendo alla fase istruttoria curata dal Consiglio dell'Ordine, ha rigettato la domanda d'iscrizione nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio presentata da un professionista perché ritenuto privo di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 e dal regolamento difese d'ufficio del Consiglio Nazionale Forense. Avverso la predetta decisione, il professionista ha proposto ricorso per cassazione. Legittimazione processuale I Giudici di legittimità hanno chiarito che l'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio Nazionale Forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione , in base all'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Tuttavia, tale norma non rileva nel caso di specie. Autorità competente ad esaminare l'impugnazione Il comma 1- ter dell' art. 1 d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell' art. 16 della legge n. 247 del 31/12/2012 , chiarisce che la domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 elenco unico degli avvocati d'ufficio è presentata al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 così formulato nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato . Pertanto, l'autorità competente a pronunciarsi sul ricorso per l'impugnazione del provvedimento di esclusione dall'elenco unico degli avvocati d'ufficio è lo stesso CNF . Sul punto, la suprema corte, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso e specificato la natura amministrativa e non giudiziaria della procedura.

Presidente Virgilio – Relatore Grasso Osserva 1. La Commissione del Consiglio nazionale forense in materia di difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, con Delib. 28 dicembre 2022, depositata il 9/1/2023, rigettò la domanda d'iscrizione nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio presentata dall'avv. P.V. La Delib. prese atto del parere negativo espresso dal Consiglio dell'Ordine di Milano, con il quale si era affermato che il richiedente non possedeva alcuno nel senso di neppure uno dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6, e dal regolamento difese d'ufficio del Consiglio nazionale forense. 2. L'avv. P.V. ricorre avverso la deliberazione di cui sopra sulla base di sei motivi, il quale ha notificato l'atto al Consiglio nazionale forense, che non ha svolto difese. 3. Preliminarmente va rilevato che l'avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall'esercizio della professione , in base al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense - oltre al pubblico ministero - gli interessati , nonché all'art. 66, comma 3 - che abilita a sottoscrivere il ricorso il ricorrente , - e art. 67, comma 3 - secondo cui l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell' art. 365 c.p.c. S.U. n. 6765, 05/05/2003 , Rv. 562605 - 01 . Carattere derogatorio, che prescinde dall'ammissibilità in concreto dell'impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite, che come si vedrà, nel caso al vaglio deve escludersi. Ciò posto, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente, avv. P.V. del Foro di [ ], non sia iscritto nel predetto albo. 4. Il ricorrente denuncia - violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, n. 1, per inadeguata e insufficiente motivazione” - violazione dell'art. 3, n. 4 non sono indicati nè il termine nè l'autorità, cui è possibile ricorrere” - violazione L. n. 241 del 1990, art. 1, nn. 1 e 2. Non sono osservati i criteri di economicità e il divieto di aggravamento del procedimento, privo di motivate esigenze” - violazione del principio del favor legis nella successione di normative” - violazione del diritto del lavoro, ex art. 4 Cost. ” - violazione dei principi di proporzionalità e prevedibilità”. 4.1. Questi, in sintesi, gli argomenti promiscuamente posti a sostegno delle doglianze. La Delib. si fondava sul contraddittorio parere espresso dal C.O.A. di Milano, il quale aveva riconosciuto che il ricorrente era esonerato dall'obbligo della formazione permanente, avendo raggiunto il sessantesimo anno d'età e che aveva frequentato un corso biennale di formazione e aggiornamento nella materia penale, il cui valore era stato ingiustamente negato per il solo fatto che lo stesso aveva avuto svolgimento prima dell'entrata in vigore del regolamento del C.N.F. 27/10/2019 non erano stati valutati gli eventi formativi frequentati e ancora in itinere nessuna menzione era stata fatta delle docenze accademiche e delle pubblicazioni scientifiche non si era tenuto conto dell'esercizio professionale di difensore d'ufficio, nè dell'autoformazione, così violando il favor legis , applicando la normativa più sfavorevole era stato violato il diritto al lavoro, essendo stata negata l'inclusione nell'elenco, nonostante la sussistenza dei requisiti risultava leso il diritto di proprietà, da intendersi esteso ai diritti sociali, siccome interpretato dalla Corte EDU richiama la sentenza 26/1/2023 - Valverde Digon c. Spagna, ric. n. 22386/19 . 5. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente a ogni considerazione riguardante l'omesso rispetto del paradigma tipico del ricorso per cassazione di cui all' art. 360 c.p.c. , deve osservarsi quanto appresso. Il D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6, art. 1 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 16 , ha, fra l'altro, aggiunto, dopo del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , art. 29, comma 1-bis, il comma 1-ter, avente il seguente tenore La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 7 ”. Come noto l'art. 7 richiamato disciplina il ricorso amministrativo in opposizione avverso lo stesso organo collegiale che ha rigettato la istanza del privato. L'art. 8 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio , approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 12/7/2019, nel disciplinare il procedimento di opposizione avverso la decisione di rigetto avverso lo stesso C.N.F. si rifà alla L. n. 1199 del 1971, art. 7. Per quanto detto prima, il ricorso, poiché rivolto contro una Delib. avente natura amministrativa, non assunta in esito a procedimento di carattere giurisdizionale, è inammissibile. 6. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese in assenza di contraddittore. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.