Nel caso in esame il lavoratore aveva svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo in favore di una società che non aveva pagato la contribuzione previdenziale dovuta alla gestione separata.
La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di un lavoratore per ottenere l'accredito dei contributi omessi nel periodo 2001-2009. La Corte applicava nello specifico il principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c.al lavoro parasubordinato. Contro tale pronuncia ricorre l'INPS lamentando innanzitutto che la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l'automatismo delle prestazioni anche ove la contribuzione previdenziale era prescritta e poi che il suddetto automatismo era stato applicato al lavoro autonomo parasubordinato «in relazione a lavoratore iscritto alla gestione separata, ove il committente abbia omesso di pagare la contribuzione». La Cassazione ritiene fondato il secondo motivo di ricorso e richiama quanto affermato con sentenza numero 11430 del 30/04/2021 per cui «il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'articolo 2 della l. numero 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'articolo 1 del d.m. numero 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi […]. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni […]». Per la Cassazione resta ferma l'azione risarcitoria, in quanto il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica «il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'articolo 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinato sia che, come nel caso di specie, si tratti di lavoratore autonomo o parasubordinato». In conclusione, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite.
Presidente Esposito – Relatore Buffa Ritenuto che Con sentenza del 31 gennaio 2017, la corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere l'accredito dei contributi omessi nel periodo lavorato dal omissis . In particolare, la corte territoriale ha applicato il principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., al lavoro parasubordinato. Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per due motivi, cui controparte resiste con controricorso. Il Collegio, all'esito della Camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Considerato che Con il primo motivo si deduce violazione degli articolo 2116 e 2943 c.c., L. numero 335 del 1995, articolo 3, comma 9, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile l'automatismo delle prestazioni, anche ove la contribuzione previdenziale fosse prescritta. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2116 c.c., per avere la corte territoriale applicato l'automatismo al lavoro autonomo parasubordinato, in relazione a lavoratore iscritto alla gestione separata, ove il committente abbia omesso di pagare la contribuzione. È preliminare sul piano logico la verifica dell'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nell'ambito interessato dalla controversia e, dunque, l'esame del secondo motivo. È pacifico, nel caso in esame, che il lavoratore abbia svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo in favore di una società nel periodo omissis e che questa società non abbia pagato la contribuzione previdenziale dovuta alla gestione separata. Premesso tale contesto, il motivo di ricorso è fondato, avendo affermato già questa Corte Sez. L, Sentenza numero 11430 del 30/04/2021, Rv. 661110 - 01 che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 c.c., comma 1, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi della L. numero 335 del 1995, articolo 2, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che del D.M. numero 281 del 1996, articolo 1, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non muta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex articolo 2116 c.c., comma 2, ovvero di esercitare l'azione di cui alla L. numero 1338 del 1962, articolo 13. Nello stesso senso anche Cass. 11431/21, 24753/22, 8789/22 vedi poi Sez. L, Sentenza numero 18830 del 18/09/2004, Rv. 578636 - 01, per i lavoratori autonomi. Resta ferma invece l'azione risarcitoria Sez. L, Sentenza numero 12517 del 26/08/2003, Rv. 566281 - 01 . Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'articolo 2946 c.c., sia che si tratti di lavoratore subordinato sia che, come nel caso di specie, si tratti di lavoratore autonomo o parasubordinato In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito, evidenziando il parallelismo tra la situazione del lavoratore dipendente, il cui datore di lavoro abbia omesso di ottemperare all'obbligo contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL - rispetto al quale il committente USL aveva l'obbligo di versare i contributi all'ente previdenziale competente . Il primo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esposto, deve essere conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite. Le spese dell'intero processo possono essere compensate per la particolarità e novità questioni, definite in sede nomofilattica solo dopo la pendenza della presente lite. P.Q.M. accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite. Spese dell'intero processo compensate.