Prende in prestito un’auto risultata poi rubata: condannato per ricettazione

Messo da parte lo scopo dell'utilizzo del veicolo, per i Giudici è significativo il riferimento alla condotta tenuta dall'uomo sotto processo il quale, all'epoca dei fatti, si diede alla fuga dinanzi a un posto di blocco e poi abbandonò la vettura per proseguire a piedi.

Catalogabile come ricettazione anche il prendere in prestito una vettura poi risultata rubata. Soprattutto se, come certificato dalla fuga a fronte di un posto di blocco delle forze dell'ordine, vi è la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene utilizzato. A finire sotto processo è un uomo, sorpreso a guidare un'auto risultata rubata in primo grado viene ritenuto colpevole per ricettazione. In secondo grado, invece, arriva, a sorpresa, una pronuncia di assoluzione. Per i giudici d'Appello, difatti, non è inverosimile la versione difensiva, secondo cui il veicolo era stato semplicemente preso momentaneamente in prestito . Questa valutazione viene fortemente contestata in Cassazione dalla Procura, che sottolinea, innanzitutto, la raggiunta prova della disponibilità del veicolo in capo all'uomo sotto processo e della provenienza delittuosa del mezzo , provenienza di cui, secondo la Procura, l'uomo era pienamente consapevole , risultando, perciò, irrilevante l'avere semplicemente preso momentaneamente in prestito la vettura . Prima di prendere in esame le osservazioni proposte dalla Procura, i Giudici di Cassazione richiamano alcuni principi fondamentali, ossia quello secondo cui il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui il soggetto ottiene il possesso della cosa , quello secondo cui il profitto , il cui conseguimento integra solo il dolo specifico del reato di ricettazione e non incide sulla materialità del fatto, può avere anche natura non patrimoniale , infine quello secondo cui non rilevano, ai fini della sussistenza del reato di ricettazione, la ragione per la quale l'autore del fatto si sia determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto, l'ingiustizia del profitto o l'effettivo suo conseguimento . A fronte di tali concetti, è non condivisibile, spiegano dalla Cassazione, il ragionamento compiuto dai giudici d'Appello, ragionamento secondo cui la ricettazione non sarebbe ascrivibile all'imputato poiché non si potrebbe reputare superato il limite del ragionevole dubbio , a fronte della non implausibile giustificazione di avere richiesto soltanto in prestito l'autovettura per andare a comprare le sigarette , anche tenendo presente che il Codice Penale prevede una fattispecie specifica di furto d'uso, ma non una ricettazione d'uso . Inoltre, è difficile mettere in dubbio la consapevolezza , in capo all'uomo, della provenienza delittuosa della vettura , soprattutto tenendo conto quanto emerso dalla ricostruzione della vicenda, ossia la fuga al posto di blocco e l'abbandono del veicolo per proseguire a piedi questi dettagli consentono, secondo i Giudici di Cassazione, di ritenere solidamente provata la coscienza della provenienza delittuosa del bene . Mentre l'unico dubbio, fondato sulla versione difensiva, attiene ai motivi ad agire , ossia il presunto prestito della vettura per andare a comprare le sigarette. Tirando le somme, pare acclarata la volontaria condotta di ricezione della vettura, con la coscienza della sua provenienza illecita , e il fine del profitto , anche nella narrazione offerta dall'uomo sotto processo, è comunque ugualmente integrato dalla dichiarata intenzione di servirsi della vettura, cosa che costituisce una tangibile utilità derivante dal possesso della cosa , concludono i magistrati di Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura, ridando vigore all'accusa e dando indicazioni precise ai giudici d'Appello, chiamati ora a prendere nuovamente in esame la vicenda e a valutare la posizione dell'uomo sotto processo.

Presidente Beltrani – Relatore Leopizzi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 11 settembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha assolto D.A.G. dal reato di cui all' art. 648 c.p. così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 648-bis c.p. ascrittogli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione, laddove si ritiene raggiunta la prova della disponibilità del veicolo in capo all'imputato e della sua provenienza delittuosa, nella sua piena consapevolezza, ma si reputa non inverosimile la versione difensiva, riscontrata in sede di investigazioni difensive, secondo la quale il mezzo era stato semplicemente preso momentaneamente in prestito. 3. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 3.1. Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020 , Silvestri, Rv. 279969 . Il profitto, il cui conseguimento integra solo il dolo specifico del reato di ricettazione e non incide sulla materialità del fatto, può avere anche natura non patrimoniale Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021 , Zaniolo, Rv. 282508 . Soprattutto, non rilevano, ai fini della sussistenza del reato, la ragione per la quale l'autore del fatto si sia determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto, l'ingiustizia del profitto o l'effettivo suo conseguimento Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016 , Tronchetti Provera, Rv. 267165 Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011 , Conte, Rv. 250156 . 3.2. Non risulta dunque corretta la conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata, secondo cui la ricettazione non sarebbe ascrivibile all'imputato, non potendosi reputare superato il limite del ragionevole dubbio, a fronte della sua non implausibile giustificazione di avere richiesto soltanto in prestito l'autovettura per andare a comprare le sigarette. D'altronde, il codice prevede una fattispecie specifica di furto d'uso, ma non una ricettazione d'uso . Del pari, risulta insanabilmente contraddittoria la precedente affermazione di non congruità delle risultanze processuali in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della cosa . A detta dello stesso giudicante, invero, tenuto conto della fuga al posto di blocco e dell'abbandono del veicolo per proseguire a piedi, è infatti solidamente provata - e non smentita da altre emergenze istruttorie - la coscienza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del bene e l'unico dubbio, fondato sulla versione difensiva, attiene ai motivi ad agire, come sopra indicati. 3.3. Risulta pertanto acclarata dai giudici di merito la volontaria condotta di ricezione della res, con la coscienza della sua origine illecita il fine di profitto, anche nella narrazione offerta dalla parte, sarebbe comunque ugualmente integrato dalla dichiarata intenzione di servirsi della vettura ciò che costituisce una tangibile utilità derivante dal possesso della cosa . 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del ricorso della Procura generale. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, terrà conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Motivazione semplificata.