Ilva di Taranto: secondo l’avvocato generale UE l’impianto va fermato se il danno alla salute è eccessivo

Il caso dell’Ilva di Taranto è giunto all’attenzione della Corte di Strasburgo. Secondo le conclusioni dell’avvocato generale Kokott gli impianti devono essere fermati se le migliori misure tecniche possibili non consentono di eliminare i danni eccessivi alla salute umana.

Il caso era stato affrontato dalla CEDU già nel 2019 quando era stato accertato che l'acciaieria - una delle più grandi in Europa, con circa 11 000 lavoratori, con una superficie di circa 1.500 ettari - provocava significativi effetti dannosi sull'ambiente e nuoceva alla salute degli abitanti della zona. Misure per la riduzione degli effetti dannosi sull'ambiente erano state previste nelle condizioni di autorizzazione fin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti. Il Tribunale di Milano, adito da diversi abitanti della città di Taranto, ha dunque chiesto alla CGUE di precisare le condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali. Nelle conclusioni generali depositate ieri dall'avvocato generale Kokott, viene precisato che la direttiva deve così essere intrepretata nell'autorizzare un impianto e nel riesaminare un'autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana. Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'impianto o prevedibili, nonostante l'uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori . Se misure in tal senso non risultino attuabili, l'impianto non può essere autorizzato . La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all'acciaieria Ilva. Le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti , dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili .

CGUE, causa C-626/22, conclusioni dell’AG