Equo compenso: il CNF avvia la consultazione per la modifica del codice deontologico

Il Consiglio nazionale forense, il 24 novembre 2023, ha approvato la proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull'equo compenso, avviando a tal fine una consultazione telematica dei Consigli dell'ordine degli avvocati.

L' art. 5, comma 5, l. n. 49/2023 impone che i Consigli nazionali adottino disposizioni volte ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso per assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie. Il CNF ha dunque approvato la proposta di introdurre una specifica disposizione in materia, avviando una consultazione dei COA attraverso la compilazione di un modulo online . Ecco cosa prevede la proposta di modifica da introdurre nella parte del Codice deontologico dedicata ai rapporti con la parte assistita, sotto al titolo Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta , e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l' obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura La violazione del divieto di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell' avvertimento . Come si legge nella comunicazione del CNF l' autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie. Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49 . Gli illeciti deontologici sono dunque, sottolinea il CNF, già prefigurati dal legislatore e consistono propriamente nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti cfr. comma 1 della norma deontologica , nonché nella violazione – allorquando le condizioni contrattuali sono predisposte dall'avvocato - dell' obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. Trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa , è stata proposta la sanzione minima dell' avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione vedi comma 4 , ed una sanzione più grave la censura nel caso in cui l'avvocato viola in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi vedi comma 3 . La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose .

CNF, comunicazione ai COA