Reagisce all'aggressione con un pugno: le serie lesioni provocate non escludono la legittima difesa

Evidente, secondo i Giudici, la proporzionalità della reazione concretizzatasi nel pugno dato a uno dei tre aggressori. In sostanza, l'unica azione aggressiva del giovane sotto processo nei confronti della persona offesa è consistita in quella, eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa persona offesa.

Non punibile la condotta del giovane che difende il fratello minorenne dalle minacce di tre persone. Irrilevante il fatto che il pugno dato, come reazione ad un pugno subito, dal giovane a uno degli aggressori abbia provocato a quest'ultimo serie lesioni. Scenario della vicenda oggetto del processo è la provincia ligure. Protagonisti sono un ragazzino minorenne, minacciato da tre persone, e il fratello, che lo ha difeso ricorrendo alla forza. Ricostruito l'episodio, il giovane viene assolto in Tribunale, nonostante le lesioni - giudicate guaribili in trenta giorni - arrecate a uno dei tre soggetti che avevano aggredito il fratello minorenne , che lui aveva prontamente difeso. A contestare la decisione del Tribunale è la Procura, che propone ricorso in Cassazione, ponendo in evidenza la gravità della condotta tenuta dal giovane. Nello specifico, la Procura osserva, innanzitutto, che il giovane si era posto volontariamente nella situazione di pericolo , accorrendo sul posto su richiesta del fratello e aggiunge, poi, che non sussisteva la necessità della reazione , concretizzatasi in un pugno ad uno dei tre aggressori, in quanto il giovane avrebbe potuto darsi alla fuga o organizzare una difesa non violenta rispetto all'aggressione . Per chiudere il cerchio, infine, la Procura sostiene che è mancata, ad ogni modo, la proporzionalità della reazione , stante anche le più gravi lesioni riportate dal soggetto colpito, che pure aveva aggredito per primo, sferrando, a sua volta, un pugno al giovane ora sotto processo. Per i Giudici di Cassazione, però, la visione proposta dalla Procura non è condivisibile per nulla. Innanzitutto, non può ritenersi , spiegano i Magistrati, che il giovane sotto processo si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo, poiché egli è solo accorso in loco su richiesta del fratello, essendosi recato presso casa loro tre ragazzi, tra i quali la persona offesa, per chiarire alcune questioni, cosa che aveva determinato un ragionevole stato di timore . Ciò significa che non ricorre la determinazione volontaria dello stato di pericolo che esclude la configurabilità della legittima difesa per difetto del requisito della necessità della difesa, nel senso che l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata . I Magistrati aggiungono poi che la reazione del giovane sotto processo era caratterizzata dal requisito della necessità anche sotto l'ulteriore profilo dell'impossibilità o, comunque, della concreta difficoltà di darsi alla fuga o di reagire con altre modalità pacifiche , a fronte della presenza di altri due soggetti che si trovavano sul posto con la persona offesa e che avrebbero ragionevolmente bloccato la fuga ovvero impedito di inibire l'ulteriore protrarsi dell'azione aggressiva . Evidente, infine, secondo i giudici, la proporzionalità della reazione avuta dal giovane e concretizzatasi nel pugno dato a uno dei tre aggressori . Ciò perché l'unica azione aggressiva del giovane nei confronti della persona offesa è consistita in quella, eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa persona offesa, ossia nello sferrargli a propria volta un pugno a mani nude . E non può ritenersi vi sia un difetto di proporzionalità della reazione avuta dal giovane solo per i più gravi esiti che essa ha poi avuto sulla persona offesa , concludono i Giudici.

Presidente Sabeone – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato T.M. era assolto dal delitto di lesioni, commesse in concorso con il fratello all'epoca minorenne T.A., in danno di R.S., dal quale erano all'esito derivate lesioni guaribili in giorni trenta. 2. Propone ricorso immediato per cassazione contro l'indicata pronuncia assolutoria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 52 c.p. A fondamento della doglianza è evidenziato che l'imputato si era posto volontariamente, accorrendo sul posto su richiesta del fratello, nella situazione di pericolo non sussisteva la necessità della reazione in quanto egli avrebbe potuto darsi alla fuga o organizzare una difesa non violenta rispetto all'aggressione mancava, ad ogni modo, la proporzionalità della reazione, stante anche le più gravi lesioni riportate dal R., che pure aveva aggredito per primo, sferrando un pugno a T.M. Considerato in diritto 1. Il ricorso - oltre a vertere sull'apprezzamento di circostanze di fatto - è manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, non può ritenersi che l'imputato si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo, poiché egli è solo accorso in loco su richiesta del fratello essendosi recato presso casa loro tre ragazzi, tra i quali la persona offesa, per chiarire alcune questioni, ciò che aveva determinato nello stesso un ragionevole stato di timore. Di talché non ricorre la determinazione volontaria dello stato di pericolo che esclude la configurabilità della legittima difesa per difetto del requisito della necessità della difesa, nel senso che l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata cfr., ex ceteris, cass. Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007 , dep. 2008 , Marrocu, Rv. 239205 -01 . Per altro verso, come ha posto in rilievo con adeguata motivazione la Corte di merito, pertanto insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, la reazione dell'imputato era corredata dal requisito della necessità anche sotto l'ulteriore profilo, pure sotteso al ricorso del Procuratore della Repubblica, dell'impossibilità o, comunque, della concreta difficoltà dello stesso di darsi alla fuga o di reagire con altre modalità pacifiche , alla presenza di altri due soggetti che si trovavano sul posto con la persona offesa e che avrebbero ragionevolmente impedito la fuga ovvero impedito di inibire l'ulteriore protrarsi dell'azione aggressiva. Quanto alla proporzionalità della reazione, va osservato che, ferma l'identità dei beni giuridici tutelati, è emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, per come versata nella sentenza impugnata, in parte qua non attinta dal ricorso del Procuratore della Repubblica, che l'unica azione aggressiva di T.M. nei confronti della persona offesa è consistita in quella, eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa, ossia nello sferrargli a propria volta un pugno a mani nude. Talché non può ritenersi vi sia un difetto di proporzionalità della reazione solo per i più gravi esiti che la medesima ha poi avuto sulla persona del R. 11. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. 3.In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge, stante la natura del reato e il coinvolgimento di un soggetto minorenne all'epoca dei fatti. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 in quanto imposto dalla legge.