Dichiarazione giudiziale di paternità: quando occorre la nomina del curatore speciale?

In tema di riconoscimento giudiziale della paternità o maternità, la partecipazione del curatore speciale è necessaria dal momento che non può essere accertato il diritto in questione, quando non vi siano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina e partecipazione al giudizio del predetto curatore, mentre gli eredi degli eredi possono soltanto intervenire in giudizio.

Di conseguenza, laddove il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio, il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. Questo quanto ribadito dalla Prima sezione civile e che ha portato al rigetto del ricorso. Nel lontano1995 una donna aveva chiesto al Tribunale che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendeva promuovere. Il presunto padre era morto nel 1953, l'unico erede era deceduto nel 1993 e nelle disposizioni testamentarie erano stati indicati come beneficiari un istituto universitario americano e altri legatari, costituitisi poi nel giudizio. Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilità dell'azione proposta pronunciata, con efficacia di giudicato, solo all'esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezione della Corte di appello da parte della Cassazione. Successivamente, nel 1999, la donna propose davanti al medesimo Tribunale due domande con un'unica azione, una per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità e l'altra di natura successoria, ma l'anno dopo morì ed il giudizio proseguì con la costituzione dei suoi eredi . L'esame del DNA, previa riesumazione dei corpi, confermò la paternità. Il Tribunale, nel 2007, ritenuta l'opportunità ex articolo 107 c.p.c., che il processo si svolgesse anche nei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina e l'impugnazione di tale ordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello. L'istanza di nomina del curatore speciale venne, tuttavia, rigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile, così come il ricorso per cassazione. All'esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale, nel 2009, dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi dell'originaria attrice nei confronti degli eredi degli eredi dell'accertato padre in applicazione dell' articolo 276 c.c. , nella versione al tempo vigente. La Corte d'Appello, nel 2013, respinse l'impugnazione promossa dagli eredi dell'originaria attrice, incentrata sulla reiterazione dell' istanza di nomina del curatore speciale. La Suprema Corte, nel 2014, cassò tale decisione affermando che al procedimento de quo andava applicato l' articolo 276 c.c. , nella formulazione come sostituita dall' articolo 1, comma 5, della l. n. 219/2012 , e così gli eredi della donna ottennero dal Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina di un curatore speciale. Nelle more, gli attori, avvenuta la predetta nomina, avevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale, convenendo in giudizio anche il curatore, secondo il dictum della Cassazione. Il Tribunale, a questo punto, rigettò tutte le questioni sollevate e dispose la separazione della causa di accertamento della paternità dalla causa di petizione ereditaria , sospendendo la seconda in attesa della definizione della prima. L'appello, promosso avverso tale decisione dall'istituto universitario e dall' esecutore testamentario , venne respinto per non essersi verificata, con riferimento alle modalità di nomina del curatore speciale, l'estinzione del giudizio per violazione delle regole che fissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa a seguito di cassazione con rinvio. Da qui, il ricorso ex articolo 360 c.p.c. promosso dall'istituto universitario e dall'esecutore testamentario. Nel risolvere questa risalente e molto articolata vicenda, la Cassazione ha ricordato che il procedimento della nomina del curatore speciale ricade tra quelli di volontaria giurisdizione e tale resta anche qualora la nomina avvenga in corso di causa. Inoltre, la fattispecie di cui all' articolo 276 c.c. , costituisce una previsione legale di rappresentanza a mezzo del curatore speciale, in cui la nomina di quest'ultimo è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legali del de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi e deve precedere l'introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita, a meno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi degli eredi non si sia manifesta nel corso del procedimento. Ma nel caso in esame non era questa l'ipotesi, dal momento che il preteso padre e il figlio suo erede era premorti già prima dell'introduzione del primo giudizio 1995 il giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, è un procedimento autonomo che inizia con l'atto di citazione in riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso di specie, pendente dal 1995 , altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata e, comunque diversa e successiva, rispetto al procedimento di cassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere alla nomina del curatore speciale.

Presidente Antonio – Relatore Tricomi Rilevato che 1.1.- La controversia in esame prende le mosse da una vicenda risalente e molto articolata che ha incrociato, in sede giudiziaria, numerose modifiche intervenute in materia di dichiarazione giudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale. Tale vicenda costituisce l'imprescindibile cornice in cui si inscrivono anche le questioni prospettate con il ricorso in esame e, sia pure con estrema sintesi, va riepilogata. 1.2.- Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiese al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendeva promuovere al riguardo affermò di essere nata nel […] a seguito di una relazione tra sua madre B.E. e A.A. A.A. era morto improvvisamente nel […] e l'unico erede A.H. era deceduto nel […]. Nelle disposizioni testamentarie erano stati indicati come beneficiari New York University, British Institute ed altri legatari, oltre alla previsione della costituzione di un fondo patrimoniale. In giudizio vennero convenuti e si costituirono l'esecutore testamentario, New York University e British Institute of Florence. Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilità dell'azione proposta da B. pronunciata, con efficacia di giudicato, solo all'esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità. Con successivo atto di citazione del 31/3/1999 B.L. propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un'unica azione, la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità e l'altra di natura successoria. Nel […] morì la parte attrice ed il giudizio proseguì con la costituzione della figlia e del proprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nominati eredi dalla B. Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi, disponendo la prosecuzione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Al fine di superare l'eccezione di estinzione gli eredi dell'attrice riproposero integralmente le domande proposte. Venne disposto l'esame del DNA di A.A. e B.L. previa riesumazione, che confermò la paternità. Il Tribunale, con ordinanza del 15/1/2007, ritenuta l'opportunità ai sensi dell' art. 107 c.p.c. , che il processo si svolgesse anche nei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina mediante procedimento ex art. 78 c.p.c. L'impugnazione di questa ordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello. L'istanza di nomina del curatore speciale venne, tuttavia, rigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile, così come il ricorso per cassazione. All'esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione giudiziale di paternità, il Tribunale, con sentenza n. 2634/2009 , dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi B. nei confronti degli eredi degli eredi di A.A. in applicazione dell' art. 276 c.c. , nella versione vigente ratione temporis. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 738/2013 , respinse l'impugnazione degli eredi e discendenti B., incentrata sulla reiterazione dell'istanza di nomina del curatore speciale e sulla prospettata incostituzionalità dell' art. 276 c.c. Tale decisione venne cassata dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 19790/2014. Con la sentenza n. 19790/2014, questa Corte affermò che al procedimento in questione andava applicato l' art. 276 c.c. nella formulazione come sostituita dalla L. n. 219 del 2012, art. 1, comma 5, secondo il quale la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta, in mancanza del presunto genitore, nei confronti dei suoi eredi e, che, in loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio doveva essere promosso. In particolare, la Corte di legittimità così puntualizzò Non può ritenersi, infine, che la mancata nomina del curatore integri un mero vizio processuale, sanabile dal giudice d'appello, non potendo, la mancanza fin dall'inizio della parte necessaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto azionato, essere equiparata alla successione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. , conseguente all'insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. Cass. 5189 del 2011 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Il giudizio deve essere dichiarato nullo e, ai sensi dell' art. 383 c.p.c. , comma 3, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, perché provveda a disporre la nomina e la partecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c. , fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite. Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio di diritto L' art. 276 c.c. , così come modificato dalla L. n. 219 del 2012 , è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013. La mancata nomina del curatore speciale, così come richiesta dalla norma attualmente vigente, determina la necessità della rimessione della causa al giudice di primo grado. Cass. n. 19790/2014 . A seguito di questa decisione, con ricorso in data 6 ottobre 2014, i discendenti e gli eredi B. chiesero al Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina di un curatore speciale, poi nominato, nella persona del notaio VE.Vi., dal Tribunale con decreto del 19/11/2014 avverso tale decreto venne proposto reclamo da New York University e dall'esecutore testamentario avvocato S.A., reclamo che venne rigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015. Nelle more, gli attori, avvenuta la nomina del curatore speciale, avevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con atto di citazione del 10/12/2014, convenendo in giudizio anche il nominato curatore speciale, secondo il dictum della Cassazione. Ravvisata l'esigenza di trattare preliminarmente le questioni pregiudiziali sollevate, il Tribunale di Firenze fissò prima un'udienza di precisazione delle conclusioni e poi di discussione, all'esito della quale, con l'ordinanza - avente contenuto sostanziale di sentenza non definitiva - pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018, il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose la separazione della causa di accertamento della paternità dalla causa di petizione ereditaria, sospendendo la seconda in attesa della definizione della prima. Avverso detta ordinanza, in data 15/1/2018, NYU e l'esecutore testamentario proposero appello. Con la sentenza depositata il 7/6/2019, oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello di Firenze ha respinto integralmente l'impugnazione proposta da New York University e S.A., esecutore testamentario, appellanti, nei confronti di L.O.C.D. + 15, convenuti costituitisi in appello, e Brititish Institute of Florence e Le.Or.Ca.Ga. + 6, convenuti in appello contumaci, avverso l'ordinanza comunicata il 15/1/2018 dal Tribunale di Firenze. Segnatamente, la Corte fiorentina ha escluso che si fosse verificata, con riferimento alle modalità di nomina del curatore speciale, l'estinzione del giudizio per violazione delle regole che fissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa a seguito di cassazione con rinvio. New York University e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, illustrati da memoria. L.O.C.D., +Altri hanno replicato con controricorso corroborato da memoria. L.O.C.G., Silvia Lensi Orlandi cardini, Maria Esmeralda Di Frassineto e Maria Diodata Di Frassineto hanno resistito con controricorso seguito da memoria. V.D.C.T.F.S. ha replicato con separato controricorso. Tutti gli altri convenuti sono rimasti intimati. È stata disposta la trattazione della controversia in camera di consiglio. Considerato che 2.1.- Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti L.O.C.G. e altri per mancata impugnazione della connessa sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio 2019. Costituisce principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, quello secondo cui l'ammissibilità dell'appello differito avverso la sentenza non definitiva, nei cui confronti sia stata formulata riserva d'impugnazione, non è subordinata all'ammissibilità dell'appello proposto nei confronti della sentenza definitiva, in quanto il differimento delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l'onere di proporle unitamente a quelle contro le successive sentenze definitive o non definitive immediatamente impugnate , sono gli unici elementi, formali e sostanziali, di collegamento tra le impugnazioni in questione. Cass. S.U. n. 331/1996 . Infatti, la parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l'onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell'istituto della riserva e dell'impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione, sia perché gli art. 340 c.p.c. , comma 1, e art. 361 c.p.c. , comma 1, non prevedono alcun criterio di collegamento - formale o sostanziale - tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall' art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del dies a quo per l'impugnazione della sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva - e a fortiori alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l'ordinamento giuridico riconduce quegli effetti Cass. n. 3805/2022 Cass. n. 14193/2016 Cass. n. 9339/2008 . A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui, come il presente, la sentenza non definitiva sia stata immediatamente ed autonomamente impugnata e, solo successivamente, sia stata emessa la sentenza definitiva, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all'eventuale applicazione della regola dell' art. 336 c.p.c. , comma 2, in tema di effetto espansivo esterno. 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato e la violazione della regola dell'efficacia del giudicato. Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinvio, la causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corte, al quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande già avanzate nel processo cassato, i ricorrenti sostengono che era fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che i discendenti B. avessero preferito prima chiedere la nomina del curatore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopo avessero riassunto il giudizio in sede contenziosa. Sostengono che sarebbe stato effettuato un frazionamento della domanda, modificativo della determinazione contenuta nella sentenza di legittimità, contrario all'efficacia della cosa giudicata formale. Deducono la violazione dell' art. 389 c.p.c. come conseguenza diretta dell'iniziativa in deroga e si dolgono che la Corte di appello investita della questione, non si sia pronunciata e non abbia motivato. 3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano la competenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio, come stabilità dalla Cassazione. I ricorrenti deducono che la Corte d'appello abbia ammesso la competenza funzionale del giudice del rinvio, ma abbia taciuto sul profilo della inderogabilità della stessa. Secondo i ricorrenti non è irrilevante, invece che la nomina del curatore speciale sia avvenuta con un precedente accesso alla volontaria giurisdizione, seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzi al giudice del rinvio. Rimarcano che la Cassazione aveva affermato che la nomina doveva essere chiesta al giudice del merito e che vi è stata erroneamente una deroga al carattere funzionale della competenza del giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale era avvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla Cassazione. Sostengono che il percorso in riassunzione è scandito dall' art. 276 c.c. , secondo cui il curatore deve essere nominato dal giudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso, e quindi dal Tribunale, con tutte le garanzie del processo ordinario. Contestano quanto affermato dalla Corte di appello secondo cui il procedimento seguito e l'accesso alla volontaria giurisdizione era scelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corso alla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato era funzionale. 3.3.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per contrasto con gli artt. 79, 80, 737 c.p.c. Secondo i ricorrenti, anche a voler ritenere fondata la tesi del ricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, il procedimento seguito sarebbe stato erroneo con conseguente nullità del provvedimento. In proposito, osservano che l'istanza ex art. 79 c.p.c. e ss. avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell'ufficio giudiziario di fronte a cui si intendeva introdurre la causa, la cui competenza per materia e funzionale e inderogabile. Si dolgono che la Corte territoriale abbia affermato che la norma in questione riguarda esclusivamente il profilo procedurale e non la competenza. Sostengono che il Presidente del Tribunale, ove fosse stato officiato correttamente, avrebbe potuto rilevare l'erronea introduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizione, piuttosto che dinanzi al giudice del rinvio. 3.4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità del provvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 383 c.p.c. , comma 3, e art. 394 c.p.c. sul rilievo che i discendenti B. avevano agito in sede di volontaria giurisdizione senza comunicare a New York University l'iniziativa assunta e avendo il giudice provveduto senza sollecitare confronti. In proposito, la Corte d'appello ha respinto l'eccezione osservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede di solito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto in cosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di New York University. I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultava violato il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio che avrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore speciale e che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizione sostengono che al giudizio di rinvio, al cui svolgimento era funzionale la nomina del curatore speciale, dovevano partecipare tutte le parti dei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014, compreso l'esecutore testamentario che è litisconsorte necessario delle parti coinvolte nel processo. Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nel giudizio in questione. 3.5.- Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per contrasto con l' art. 389 c.p.c. Sulla premessa che l'unico giudice competente a conoscere tutte le domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui la causa è rinviata, sostengono che, nel caso in esame, vi è stato un frazionamento della domanda, poiché la domanda di nomina del curatore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altre in sede di rinvio, con violazione della norma indicata. 4.1.- I motivi di ricorso, che concernono esclusivamente le statuizioni espresse al par.2, fol.22/26 della sentenza impugnata e vanno trattati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti. Sostanzialmente i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da parte della Corte di appello una violazione del dictum rescindente espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 19790/2014 ed una violazione delle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale, ma così non è. 4.2.- Nel caso in esame la Cassazione sent. n. 19790/2014 ha ravvisato, alla luce del novellato art. 276 c.c. , la violazione del litisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore speciale, ove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnata disponendo il rinvio al primo grado. È decisivo osservare, preliminarmente, che nel presente e peculiare caso, a seguito della cassazione con rinvio non si è dovuto procedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzio necessario, ma alla costituzione del rapporto processuale con l'unico litisconsorte necessario pretermesso il curatore speciale , risultando chiaramente e definitivamente accertato che New York University e l'esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori ai sensi dell' art. 276 c.c. , comma 2. 4.3.- Va, quindi, affermato che - il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagli artt. 78 c.p.c. e ss. è un procedimento di volontaria giurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatore avvenga in corso di causa ai sensi dell' art. 80 c.p.c. , comma 1, seconda parte - la fattispecie prevista dall' art. 276 c.c. costituisce una fattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo del curatore speciale, disciplinata in modo peculiare i la nomina del curatore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legali del de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi, e quindi si tratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall' art. 79 c.p.c. , comma 1 al più si potrebbe ritenere che sia una fattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art. 79 c.p.c. , comma 2 ii la nomina del curatore speciale deve precedere l'introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita, a meno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi degli eredi non si sia manifesta nel corso del procedimento ma non è questa l'ipotesi, sia perché il preteso padre e il figlio suo erede era premorti già prima dell'introduzione del primo giudizio 1995 , sia perché il giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, è un procedimento autonomo che inizia con l'atto di citazione in riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso di specie, pendente dal 1995 , altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata e, comunque diversa e successiva, rispetto al procedimento di cassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere alla nomina iii la competenza a procedere alla nomina è stabilita dall' art. 276 c.c. in deroga della previsione di cui all'art. 80, comma 1, anche per quanto attiene alla competenza in quanto è stabilito, con disposizione speciale rispetto a quella prevista dall' art. 80 c.p.c. , comma 1, che in mancanza degli eredi la domanda deve essere proposta nei confronti del curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso e, quindi, non dal Presidente dell'Ufficio giudiziario ma dal giudice davanti al quale il giudizio dovrà successivamente essere promosso , dovendosi intendere come giudizio , il procedimento e non il processo - il giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, è un procedimento autonomo che inizia con l'atto di citazione in riassunzione - non ricorre alcuna violazione del dictum della sent. n. 19790/2014 di questa Corte, che ha affermato Al riguardo deve osservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessaria dal momento che non può essere accertato il diritto al riconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non vi siano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina e partecipazione al giudizio del predetto curatore, mentre gli eredi degli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. Essa costituisce, di conseguenza, condizione ineludibile per l'accertamento della discendenza biologica, da ritenersi un elemento costitutivo dell'identità personale. Ne consegue che, nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio, come nella specie, il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato in via esclusiva dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso . Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato, anche con riferimento al caso di specie, nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva fol.26/27 e ha concluso Il giudizio deve essere dichiarato nullo e, ai sensi dell' art. 383 c.p.c. , comma 3, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, perché provveda a disporre la nomina e la partecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c. , fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite. fol.29 , di guisa che il chiaro rinvio al dettato dell' art. 276 c.c. non offre ragioni per interpretare la statuizione stessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti. Quindi, nel presente caso, in osservanza del dictum della Cassazione, la istanza di nomina del curatore speciale - in vista della citazione in riassunzione - venne rettamente presentata al Tribunale di Firenze giudice di primo grado e, a seguito della nomina, il giudizio venne introdotto nei confronti dell'unico legittimato necessario il curatore speciale dinanzi allo stesso Tribunale, fermo restando il diritto d'intervenire delle parti convenute costituite gli odierni ricorrenti al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata la cassazione con rinvio una volta che questo fosse stato promosso a seguito della nomina del curatore speciale, unico legittimato passivo, che si colloca nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione - non vi è stato, pertanto, alcun frazionamento della domanda - non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degli interventori ai sensi dell' art. 276 c.c. , comma 2, convenuti nel giudizio di rinvio. 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge in favore delle parti, come separatamente costituite - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.