Accettazione dell’eredità devoluta ai minori: come si acquista il beneficio?

Con ordinanza interlocutoria n. 34852, depositata il 13 dicembre 2023, le SS.UU. civili affrontano un’importante questione in tema di successioni.

Dato il contrasto sulla questione in oggetto, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, per poter rispondere alle seguenti questioni nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci , l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari se – quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio se il chiamato incapace o minore nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall' art. 489 c.c. .

Presidente Carrato – Relatore Fortunato Ritenuto in fatto D.G.G. e R.R. , in proprio e per conto della figlia minore D.G.A. , proponevano opposizione al precetto notificato dal Banco di Brescia per il pagamento delle rate di mutuo acceso dalla R. e dal marito D.G.C. , padre degli opponenti, deceduto il OMISSIS , eccependo di aver rinunciato all'eredità paterna entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età ai sensi dell' art. 489 c.c. Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale di Padova respingeva l'opposizione, evidenziando che, allorquando gli attori erano ancora minorenni, la madre aveva accettato l'eredità - a loro nome e nel loro interesse - senza redigere l'inventario, adempimento cui gli opponenti non avevano provveduto neppure nel termine fissato dall' art. 489 c.c. , essendo divenuto eredi puramente e semplicemente. La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2464/2017 pubblicata il 2.11.2017 . La Corte distrettuale ribadiva che l'eredità devoluta dai minori accettata dal genitore senza la redazione dell'inventario comporta l'acquisto della qualità di eredi, potendo gli accettanti, una volta raggiunta la maggiore età, solo redigere l'inventario nel termine di un anno, ma non anche di rinunciare, come confermerebbe il fatto che la rinuncia non è sottoposta a forme di pubblicità. Il giudice di appello escludeva che la sentenza della Commissione tributaria di Padova, con cui era stata dichiarata la validità della rinuncia, avesse effetti vincolanti anche nei confronti della banca, che non era stata parte del processo tributario. La cassazione della sentenza è stata chiesta da A. e D.G.G. , con ricorso affidato a tre motivi. Ubi Banca - subentrato al Banco di Brescia S. Paolo CAB - ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 37120/2022 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 471 e 484 c.c. , in relazione all' art. 489 c.c. Richiamando le pronunce di questa Corte nn. 9514/2017 e 4561/1988, i ricorrenti sostengono che l'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c. non seguita dalla redazione dell'inventario non aveva comportato l'acquisto della qualità di erede e che la rinuncia effettuata entro l'anno dal conseguimento della maggiore età era efficace, non potendo essi rispondere dei debiti del de cuius. Il secondo motivo deduce - con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 471, 484 e 489 c.c. , in relazione agli artt. 519 e 521 c.c. e ss., per aver la Corte di merito infondatamente ritenuto che l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dagli opponenti trovasse una conferma normativa nella mancata previsione di forme di pubblicità per renderla conoscibile ai terzi, trascurando che l'ordinamento contempla strumenti per ovviare ad una trascrizione errata e che è prioritario evitare che l'incapace risulti erede pur a fronte di un'eredità dannosa. Il terzo motivo lamenta - in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. , sostenendo che la qualità di rinunciante all'eredità in capo ai ricorrenti era stata accertata con sentenza passata in giudicato della Commissione tributaria provinciale di Padova che, avendo statuito sullo status di erede, aveva effetti erga omnes, non rilevando che al giudizio non avesse partecipato anche la Banca procedente. 2. Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sollevi questioni su cui si riscontrano soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte e che assumono indubbio rilievo concettuale e pratico, rendendo opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Il tema è se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell'inventario consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto. Viene in rilievo anche il ruolo della redazione dell'inventario nella procedura di accettazione beneficiata, occorrendo chiarire se l'inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. , per cui l'accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all'acquisto della qualità di erede in virtù dell'originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o intra vires hereditatis. 3. La disciplina generale art. 484 c.c. e ss. prevede che il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni deve fare l'inventario nel termine di tre mesi, altrimenti è erede puramente e semplicemente se ha fatto solo l'inventario, gli è concesso il termine di quaranta giorni per rendere la dichiarazione di accettazione ai sensi dell' art. 484 c.c. in mancanza, è ugualmente considerato accettante puramente e semplicemente. Se il chiamato non è nel possesso dei beni e fa la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, deve poi redigerlo nel termine di tre mesi, altrimenti è erede puro e semplice ove faccia prima l'inventario, ha il termine di quaranta giorni per formalizzare la dichiarazione, decorso il quale perde il diritto di accettare. La diversità di regime - in base alla circostanza che il chiamato si trovi o meno nel possesso dei beni caduti in successione - si spiega con il fatto che, nel secondo caso, la semplice redazione dell'inventario non è atto univocamente espressivo della volontà di accettare e non pone a rischio gli interessi dei creditori e dei legatari, a differenza del chiamato nel possesso dei beni ereditari per il quale la redazione dell'inventario è adempimento imposto a tutela dei creditori e legatari, dalla cui omissione consegue la responsabilità ultra vires hereditatis. In entrambe le ipotesi il dato letterale sembra confermare che la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. , una volta effettuata, può condurre alternativamente o all'accettazione pura e semplice o all'accettazione beneficiata, con esclusione della facoltà di rinuncia deponendo in tal senso anche l' art. 488 c.c. , secondo cui il chiamato all'eredità nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell' art. 481 c.c. , deve entro detto termine, compiere anche l'inventario, altrimenti perde il diritto di accettare, mentre se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice . 4. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte l' art. 484 c.c. contempla - per i soggetti capaci - una fattispecie a formazione progressiva di cui costituiscono elementi costitutivi sia la dichiarazione di accettazione prevista dallo stesso art. 484 c.c. , che la redazione dell'inventario in mancanza di uno solo di essi la fattispecie non si perfeziona, specificando però che, una volta effettuata la dichiarazione di cui al medesimo art. 484 c.c. , il chiamato diviene erede e che la mancanza dell'inventario rileva solo ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione della responsabilità Cass. 11030/2003 cit. . Se l'accettante non compie l'inventario è considerato erede puro e semplice art. 485, 487 e 488 c.c. non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito, non rientrando tale omissione nei casi di decadenza previsti espressamente dal codice Cass. 11030/2003 , cit. Cass. 16739/2005 Cass. 7477/2018 Cass. 9099/2018 . Se si eccettua l'eccezionale previsione dell' art. 489 c.c. che concerne anche l'adempimento di cui si tratta, ma solo con riguardo agli incapaci, per i quali detta comunque una specifica disciplina diversa da quella ordinaria , gli art. 493, 494 e 505 c.c. espressamente qualificano come cause di decadenza le condotte dell'erede attinenti alla fase della liquidazione, necessariamente successive alla redazione dell'inventario così, testualmente, Cass. 11030/2003 . Ne segue che l'onere della prova di aver redatto l'inventario compete all'erede che invochi la limitazione di responsabilità intra vires hereditatis, non ai creditori che la contestino Cass. 11030/2003 Cass. 16541/2015 Cass. 7477/2018 Cass. 9099/2018 . La relativa eccezione è rilevabile d'ufficio Cass. s.u. 10531/2013 Cass. 20531/2020 . In definitiva, la qualità di erede si acquisisce - secondo tale impostazione interpretativa - in virtù della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. anche in mancanza di inventario nella pendenza del termine entro cui l'accettante è tenuto a redigerlo, si apre una fase di sospensione riguardo al tipo di responsabilità dell'erede nè intra vires, nè ultra vires , compatibile con il disciplina della successione per causa di morte poiché destinata ad esaurirsi entro un breve lasso temporale cfr., ancora, Cass. 11030/2003 . 5. Per le eredità devolute ai minori, agli incapaci e agli enti diversi dalle società, l'accettazione dell'eredità non può aver luogo se non con il beneficio di inventario artt. 471-473 c.c. . Ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è reputata nulla e improduttiva di effetti Cass. 1267/1986 Cass. 7417/1999 Cass. 2211/2007 . La norma ha un'evidente finalità protettiva, sottraendo gli incapaci al regime della responsabilità illimitata per i pesi ereditari almeno fino al raggiungimento della piena capacità. Solo per gli incapaci e i minori l' art. 489 c.c. prevede che essi non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non che al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della sezione II, capo V del titolo I del libro sulle successioni. La disposizione non si applica agli enti, che pure sono tenuti ad accettare con beneficio di inventario art. 473 c.c. , esclusione che trova giustificazione nel fatto che questi ultimi, pur non essendo esonerati dall'obbligo di redigere l'inventario nel termine perentorio di legge, non possono divenire - in alcun caso e senza limiti di tempo - eredi puramente e semplicemente, essendo imposta, in caso di inottemperanza alla disposizione dell' art. 487 c.c. , comma 3, o di inutile decorso del termine fissato ai sensi dell' art. 481 o 485 c.c. , la decadenza dalla facoltà di accettazione o conseguendone, per un diverso indirizzo, la conservazione dello status di mero chiamato alla successione cfr. Cass. 14442/2022, Cass. 9514/2017 Cass. 19598/2004 Cass. 2617/1979 . La condizione dei minori e degli incapaci è invece, per valutazione normativa, intrinsecamente provvisoria anche l'incapacità è destinata a cessare con la morte dell'incapace , per quanto la situazione di incertezza sia riguardo all'accettazione, che al consolidamento della responsabilità intra vires, possa protrarsi a lungo ad es. nel caso di delazione del nascituro concepito o di chiamato che versi in una permanente o irreversibile condizione di incapacità . La previsione introduce anzitutto una proroga legale dei termini previsti dagli artt. 484 c.c. e ss. per la redazione dell'inventario sul piano letterale, l' art. 489 c.c. ricomprende - tuttavia - in blocco anche gli ulteriori adempimenti e le attività di cui alla sezione II del capo V, del titolo I del libro sulle successioni, da cui dipende la decadenza dal beneficio. 6. Valorizzando prioritariamente il dato letterale dell' art. 489 c.c. , un primo orientamento ha sostenuto che il minore non possa rinunciare all'eredità ove sia mancata la redazione dell'inventario da parte del genitore che, però, abbia fatto la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. Cass. 15267/2019 . Tale indirizzo non nega che una diversa forma di accettazione, espressa o tacita, non faccia acquisire la qualità di erede, sicché il minore, raggiunta la maggiore età, potrebbe in tal caso rinunziarvi Cass. 15267/2019 , cit., par. 3.4. , ma sostiene che, ai sensi dell' art. 489 c.c. , la dichiarazione nelle forme prescritte dall' art. 484 c.c. non lascia al minore altra possibilità che quella di redigere l'inventario, in mancanza del quale diviene erede puramente e semplicemente, senza possibilità di rinuncia. Sempre secondo l'ordinanza n. 15267/2019, il fatto che la procedura di accettazione beneficiata costituisca una fattispecie a formazione progressiva non consente di superare la differenza che intercorre tra la limitazione di responsabilità, che dipende dalla redazione dell'inventario, e l'acquisto della qualità di erede che è effetto della dichiarazione di accettazione in tal senso anche Cass. 4780/1988 , per la quale la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario ricevuta da organo incompetente è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come atto di accettazione pura e semplice dell'eredità, e Cass. 2276/1995 , secondo cui l'accettazione dell'eredità ad un minore, se fatta da chi ne ha il potere nella forma prescritta dall' art. 471 c.c. , fa acquistare all'incapace la qualità di erede ai sensi degli artt. 470 e 459 c.c. . Questo effetto non viene meno nel caso in cui, in violazione dell' art. 484 c.c. , comma 3, non si provveda alla redazione dell'inventario, costituendo questa formalità un requisito necessario perché l'erede possa usufruire del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale ai debiti e ai pesi ereditari e non per la validità dell'accettazione conf. Cass. 8034/1993 e Cass. 8832/1999 . Va tuttavia evidenziato che l' art. 489 c.c. , nel prevedere che gli incapaci non decadono dal beneficio se si conformano alle norme della sezione II entro il termine di legge, pare ricollegare l'acquisto della qualità di erede e della stessa limitazione della responsabilità per i pesi ereditari direttamente alla dichiarazione di accettazione conforme alle previsione dell' art. 484 c.c. . Occorre allora interrogarsi se la nozione di fattispecie a formazione progressiva, presupponendo il necessario concorso di entrambi gli elementi costitutivi anche ai soli fini della limitazione di responsabilità, sia legittimamente invocabile per gli incapaci e se, anche rispetto a questi ultimi, il regime di responsabilità resti in sospeso fino alla redazione dell'inventario, al pari di quanto sostenuto da Cass. 11030/2003 con riferimento alla disciplina dell'accettazione beneficiata da parte di soggetti capaci. Sotto il primo profilo è utile anche porre in rilievo, per i riflessi di carattere sistematico che ne discendono, come - con riferimento alla diversa disciplina dell'accettazione dell'eredità devoluta agli enti non assimilabile, beninteso, a quella degli incapaci, essendo caratterizzata dal fatto che gli enti non possono mai divenire eredi puramente e semplicemente nonostante un'eventuale dichiarazione ex art. 484 c.c. - sia stato invece affermato che la mera accettazione non seguita o preceduta dall'inventario è inidonea a produrre qualsivoglia effetto negoziale proprio in virtù della natura della procedura quale fattispecie a formazione progressiva i cui due elementi appaiono tra loro indissolubilmente connessi, intesi entrambi al fine voluto dall'erede ovvero imposto, come nel caso delle persone giuridiche, dalla legge di evitare la confusione del patrimonio dell'erede con quello ereditario e di limitare intra vires la responsabilità dello stesso per le obbligazioni ereditarie, per cui anche la sola mancata redazione dell'inventario determinerebbe, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere Cass. 14442/2019 . Infine, in merito alla ritenuta inefficacia - nei confronti degli incapaci - di una dichiarazione di accettazione priva delle forme prescritte dall' art. 484 c.c. o anche tacita , Cass. 21456/2017 , facendo proprio un indirizzo risalente Cass. 1051/1966 , Cass. 21456/2017 si è espressa nel senso che se a seguito dell'inefficace accettazione tacita dell'eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d'età non provvede – giusta il disposto dell' art. 489 c.c. - a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 c.c. e ss. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore, e ciò - è utile precisarlo - senza distinguere a seconda che il chiamato si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari cfr., in motivazione, anche Cass. 13590/2019 . 7. Un orientamento parzialmente difforme da quello recentemente fatto proprio da Cass. 15267/2019 , ritiene che, quantomeno nell'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione della condizione di incapacità, sia ancora consentito all'incapace rinunciare all'eredità. L' art. 489 c.c. andrebbe letto in correlazione con le norme che disciplinano i termini per la redazione dell'inventario art. 485 e 487 c.c. , nel senso non solo di prevederne la proroga alla scadenza di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'incapacità , ma anche di neutralizzare le conseguenze che discendono dal mancato rispetto dei termini ordinari, traendone la conclusione che l'incapace decade dal beneficio solo se non fa l'inventario una volta scaduto il termine di un anno, potendo fino ad allora ancora rinunciare all'eredità v. Cass. 9648/2000 in un caso analogo a quello in discussione nello stesso senso, Cass. 4561/1988 Cass. 9142/1993 Cass. 1346/2002 . Quindi, la sola dichiarazione del rappresentante ex art. 484 c.c. non attribuisce al minore la qualità di erede, ma quella di semplice chiamato in tal senso esplicitamente Cass. 4561/1988 Cass. 25666/2008 , richiamata in motivazione da Cass. 814/2014 , perché la particolare forma di accettazione cosiddetta legale della qualità di erede prevista dall' art. 485 c.c. , conseguente alla mancata osservanza, da parte del chiamato nel possesso dei beni, delle disposizioni relative al beneficio di inventario, non può trovare applicazione quando il successibile non abbia ancora raggiunto la maggiore età e, quindi, nei suoi confronti non sia configurabile la possibilità di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell' art. 489 c.c. . Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza tributaria, secondo cui, in tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d , nel testo ratione temporis vigente con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall' art. 489 c.c. , per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, nè il diritto di accettare con beneficio d'inventario, nè il diritto di evitare la decadenza dal beneficio nè infine la facoltà di rinunziare all'eredità, non rilevando che egli sia nel possesso dei beni ereditari Cass. 25666/2008 , Cass. 22712/2009 Cass. 5211/2011 cfr., in motivazione, Cass. 841/2014 e Cass. 24931/2016 . Una soluzione intermedia pare invece condivisa da Cass. 29665/2018 che ha affermato che, coerentemente con l'affermazione secondo cui la redazione dell'inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio di inventario, si è altresì precisato che anche qualora il genitore esercente la potestà ora responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall' art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede artt. 470 e 459 c.c. , ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice art. 489 c.c. , mentre cfr. Cass. n. 1267/1986 il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità . 8. Appare innegabile che dalle diverse soluzioni fin qui esposte discendano rilevanti conseguenze quanto a alla natura e alla struttura dell'accettazione beneficiata b al ruolo che è destinata ad assumere la redazione dell'inventario unitamente al rispetto delle relative formalità e agli effetti della sua omissione anche con riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati ad avvalersene art. 505 c.c. , u.c. c al regime di responsabilità operante fino alla redazione dell'inventario nel caso di eredità devolute agli incapaci. Occorre - più in particolare - stabilire, ai fini che interessano la presente controversia, se a nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari b se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio c se il chiamato incapace o minore nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall' art. 489 c.c. Alla stregua di tutte le evidenziate argomentazioni e rilevata la configurazione di un contrasto sulla questione esposta in parte motiva o ritenendosi, quantomeno, ravvisabile una questione di massima di particolare importanza , come in precedenza sintetizzata nelle sue varie articolazioni , va disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite. P.Q.M. dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite sulle questioni esposte in motivazione.