I sistemi penali e repressivi delle violenze sulle donne puniscono le vittime premiando i loro aggressori

La CEDU prende una dura posizione sui sistemi repressivo, punitivo e giudiziario sui reati sessuali e sulle violenze sulle donne in un contesto di pericolo sociale specifico della violenza contro le donne e la necessità di combatterlo con azioni efficaci e dissuasive, non sempre gli Stati adottano misure atte a punire gli aggressori, anzi quelle prese molte volte puniscono le vittime, facendo venire meno l'obbligo procedurale di garantire che vengano trattate in modo appropriato.

D'altro canto, però la CEDU nota come il reclutare donne come modelle per internet per poi costringerle a fare le cam girls sia una forma di riduzione in schiavitù e come tale vada repressa duramente, essendo lecita e dovuta la condanna degli sfruttatori che le avevano reclutate con ambigui annunci online. Sono questi i temi di stringente attualità in questi giorni in cui, alla luce degli ennesimi femminicidi , ci s'interroga su quanto la nostra società sia ancora patriarcale o meno e su quanto lo Stato stia facendo per contrastare questa piaga sociale la CEDU dà una risposta molto dura e concreta a questi interrogativi. Infatti, nella Vuckovic c. Croazia del 12/12/23 affronta il comune problema dell'inefficacia della pena inflitta a chi commette violenze sulle donne e nello specifico abusi sul luogo di lavoro indirettamente anche delle violenze sul personale sanitario . Infatti ad un autista di ambulanza che aveva stuprato ed abusato sessualmente della ricorrente nella sentenza il tutto è descritto in modo crudo e dettagliato , sua collega è stato premiato dalle Corti interne malgrado l'evidenza delle stesse, suffragata anche dalla prassi interna, sono state derubricate a semplici atti osceni in luogo pubblico con conseguente condanna a pena irrisoria di 10 mesi di reclusione commuta in appello in ore di servizio sociale , lasciando la vittima in un ulteriore stato di prostrazione sentendosi abbandonata e discriminata, costringendola a prendere un lungo congedo per malattia. Nell'altro Jasuitis e Simaitis c. Lituania stessa data invece sono due aggressori che avevano pubblicato un annuncio online in tutto in mondo in cui cercavano ragazze seducenti per fare le modelle online un gruppo di donne, spesso ancora liceali, aveva risposto all'annuncio, che già di per sé doveva far sorgere qualche campanello di allarme, finendo per fare le cam girls anziché un semplice servizio di assistenza alla clientela . Alcune li avevano denunciati per tratta di essere umani e riduzione in schiavitù viste le minacce e violenze fisiche e psicologiche per costringerle a prostituirsi online. Si noti che anche in questo caso gli aggressori erano stati assolti con formula piena nei primi due gradi di giudizio poiché c'era stato un errore nella ricostruzione dei fatti le ragazze avevano risposto ad un annuncio chiaro per modelle online , avevano un appartamento in cui lavorare e soprattutto non ci poteva essere violenza sessuale se le interazioni erano a distanza” ed online . Ininfluente che una di loro fosse stata pagata per spergiurare e ritrattare la denuncia, mentre un'altra era stata minacciata alla presenza di uno dei suoi tre figli minori. Per la Cassazione invece si erano approfittati dell'ingenuità e della vulnerabilità di queste donne e della loro incapacità di valutare correttamente l'esatta natura del lavoro offerto, truffandole dolosamente al fine di sfruttare išnaudoti – con l'inganno – la vulnerabilità delle vittime, avevano reclutato e controllato le vittime, limitandone la libertà . In certezza della pena e obbligo di punire i colpevoli La CEDU rileva come chi commette gravi reati debba essere punito a seguito di un'adeguata ed efficacie inchiesta penale , essendo irrilevante se la violenza sia stata commessa da un agente statale o da un privato cittadino come nella prima fattispecie. Nello specifico non si tratta di un caso in cui l'autore del reato si sia completamente sottratto a qualsiasi responsabilità penale a causa, ad esempio, di un'amnistia o di un termine di prescrizione legale, né di un classico caso di manifesta sproporzione tra i reati commessi e la sanzione penale inflitta . Nel caso di specie, la censura del ricorrente riguarda la commutazione della pena detentiva inflitta all'autore del reato dal giudice di primo grado in lavori socialmente utili, come deciso dal giudice d'appello, che secondo il ricorrente ha reso la pena eccessivamente clemente . Di conseguenza, e tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati in materia di giustizia penale e di politica delle pene, il controllo della Corte deve essere incentrato sulla valutazione se, nelle circostanze del caso di specie, il giudice nazionale abbia esercitato il necessario attento controllo nel commutare la pena neretto,nda . A tal proposito la CEDU suggerisce che tale discrezionalità dovrebbe essere usata in modo più accorto ed autolimitata in certe circostanze. Infatti essendo la violenza sessuale e le violenze domestiche reati gravissimi che annichiliscono le vittime ed in concreto trattandosi di violenze ed abusi sessuali sul lavoro si deve registrare una certa superficialità delle Corti interne nell'affrontare e gestire la causa, non tenendo conto delle circostanze specifiche e commutando con troppa leggerezza la pena all'aggressore che è stato gratificato prima da una lieve condanna e poi dalla concessione di una misura alternativa alla pena che di fatto era premiale anziché repressiva, mentre la ricorrente ha subito una chiara vittimizzazione secondaria cosa purtroppo frequente in questi casi e spesso denunciata dalla prassi costante della CEDU Mraovic c. Croazia e EU C 2020 566 nelle rassegne del 22/5 e 17/7/20 . La CEDU rimarca che è evidente che esistono differenze in tutta Europa per quanto riguarda l'uso, il contenuto e l'efficienza, e quindi anche l'effetto deterrente, del servizio di pubblica utilità come alternativa alla pena detentiva. Tali differenze rispecchiano una varietà di approcci che possono essere in larga misura giustificati dal particolare contesto interno, dal sistema penologico e dalla tradizione , tutti fattori che devono essere presi in considerazione nel giudicare tali cause a livello internazionale, in linea con il principio di sussidiarietà enunciato nel preambolo della Convenzione. Detto questo, e come osservazione generale anche alla luce dell'ampio consenso internazionale sulla necessità di rimanere fermi sugli abusi sessuali e sulla violenza contro le donne , la Corte concorda sul fatto che i tribunali nazionali devono prestare particolare attenzione quando decidono di applicare il servizio alla comunità invece del carcere per tali crimini neratto,nda . In conclusione, tutto ciò ed il modo in cui sono stati ignorati gli interessi della vittima ed è stato premiato il suo aguzzino, a partire da derubricare uno stupro in atti osceni in luogo pubblico, può essere indicativo di una certa indulgenza nel punire la violenza contro le donne, invece di comunicare un messaggio forte alla collettività secondo cui la violenza contro le donne non sarà tollerata . Tale clemenza può a sua volta scoraggiare le vittime dal denunciare tali atti, mentre, secondo gli scarsi dati disponibili in tale contesto, la violenza contro le donne è preoccupantemente comune e rimane gravemente sottostimata v. la relazione della FRA citata supra al punto 28, secondo cui una donna su dieci nell'Unione europea ha riferito di essere stata esposta a una qualche forma di violenza sessuale dall'età di 15 anni, che solo il 14% circa delle vittime di tali condotte sembra denunciarlo neratto,nda . Ciò è corroborato dai rapporti del Grevio non solo sulla Croazia in cui è stato sottolineato che le autorità croate hanno dato prova di clemenza nei confronti della politica penale nel trattare i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne, e le autorità sono state invitate a garantire che le pene e le misure inflitte in tali casi rimangano efficaci, proporzionate e dissuasive … Ne consegue che, nelle particolari circostanze del caso di specie, tenuto conto dello specifico pericolo sociale della violenza contro le donne e della necessità di combatterlo con azioni efficaci e dissuasive , nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, lo Stato non ha adempiuto in misura sufficiente al suo obbligo procedurale di garantire che le ripetute violenze sessuali da lei subite sul posto di lavoro fossero trattate in modo adeguato neretto, nda . Da tutto ciò ed in considerazione anche delle norme internazionali meglio citate in sentenza è discesa una condanna ai sensi del combinato degli articolo 3 e 8 divieto di tortura e tutela della vita privata Cedu. Annuncio civetta foriero di giusta condanna per tratta di esseri umani L'annuncio in questione della seconda vicenda messo in rete era generico e non specificava le altre condizioni eccezionali ed attirava donne con lauti e facili guadagni . Più precisamente i ricorrenti hanno altresì rilevato il fatto di aver pubblicato un annuncio online e di non aver limitato la loro ricerca di potenziali vittime a un gruppo sociale specifico . Le vittime non avevano vissuto in condizioni di povertà, piuttosto, desideravano solo migliorare il loro tenore di vita , comprare vestiti più belli, trasferirsi dalla casa dei genitori e avere più soldi per il loro tempo libero. Ciò significava che la loro situazione materiale non li aveva essenzialmente costretti a intraprendere alcun tipo di lavoro per la sopravvivenza economica . La giovane età delle donne non poteva costituire una base per ritenere che esse fossero state incapaci di comprendere la natura del lavoro le vittime avevano vissuto in città e borgate, avevano ricevuto un'istruzione , avevano usato Internet e avevano quindi avuto sufficienti competenze sociali per comprendere la natura del lavoro su Internet neretto, nda . Ciò è comune a molte ragazze che si prostituiscono online come emerso da vari rapporti internazionali anche dell'ONU. Si noti che la legge lituana è molto chiara nel considerare ogni forma di sfruttamento della prostituzione, come nella fattispecie, come riduzione in schiavitù e tratta di essere umani, sì che non c'è stata alcuna violazione dell'art. 7 Cedu nulla poena sine lege nella giusta condanna dei ricorrenti. In primis il reclutamento iniziale può essere volontario e i meccanismi coercitivi per mantenere una persona in una situazione di sfruttamento possono entrare in gioco in un secondo momento neretto,nda . I ricorrenti sin da subito si sono mostrati come benefattori delle loro vittime, costringendole con violenze psichiche e fisiche, un costante monitoraggio con indicazioni su come migliorare le loro performance lavorative e minacce anche ai familiari sono stati processati e condannati anche per reato di influenza , sì da mettere le donne in una condizione di sentirsi in debito e mostrarsi riconoscenti nei loro confronti annullandone la libertà. Infine, la CEDU rimarca come con l'avvento delle nuove tecnologie, alcuni trafficanti abbiano adattato il loro modus operandi al ciberspazio integrando la tecnologia e sfruttando le piattaforme digitali per pubblicizzare, reclutare e sfruttare le vittime essendo perciò irrilevante che il contestato annuncio ed il lavoro” siano stati svolti in uno spazio virtuale . Avevano tratto profitti illeciti dallo sfruttamento di donne attratte da annuncio ambiguo online. La condanna è lecita e non arbitraria perché ha solida base legale, rispetta la certezza del diritto e della pena, il legittimo affidamento ed i ricorrenti, anche avvalendosi di un legale, potevano sapere in modo chiaro, concreto ed in anticipo se la loro condotta fosse stata lecita o meno e della pena in cui sarebbero incorsi.

CEDU_Vuckovic c. Croazia del 12 dicembre 2023 CEDU_Jasuitis e Simaitis c. Lituania del 12 dicembre 2023