Giurisdizione del CNF sul diniego del certificato di compiuta pratica e del TAR sugli atti della Scuola

Con la sentenza n. 257 del 24 novembre 2023 il CNF ha affermato la propria giurisdizione sul diniego del COA al rilascio del certificato di compiuta pratica, escludendola rispetto alla valutazione negativa effettuata dalla Scuola Forense sulla prova scritta finale ostativa al rilascio del predetto certificato.

Con ricorso del 16 novembre 2023 veniva impugnato al CNF il diniego del COA di Monza al rilascio del certificato di compiuta pratica per mancato superamento del percorso formativo obbligatorio presso la Scuola Forense di cui all' art. 43 l. 247/2012 per i praticanti iscritti dal 1° aprile 2022. Rappresentando di aver ricevuto l'insufficienza solo nella verifica finale del 20 ottobre 2023, come appreso con comunicazione della Scuola del 26 ottobre 2023, la ricorrente che nel frattempo aveva saputo che sulla base di detto esito il COA di Monza il 25 ottobre 2023 aveva negato il certificato di compiuta pratica proponeva reclamo alla Scuola , lamentando, da un lato, la disparità di trattamento sia rispetto ai praticanti iscritti entro il 31 marzo 2022 sia rispetto a quelli iscritti ad altri Ordini lombardi nella specie Milano e, dall'altro, l' inadeguatezza del percorso formativo della Scuola che non si sarebbe attenuta alle linee guida emesse dal CNF. Il 7 novembre 2023 la Scuola rigettava il reclamo, concludendo con l'invito al COA di Monza a valutare di adottare analogo a quello adottato dal Consiglio dell'Ordine di Milano comportamento… rilasciando il certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 L.P. e quindi indipendentemente dall'esito del percorso formativo. Il giorno 8 novembre 2023, il COA confermava la propria precedente delibera di diniego. Impugnando sia la verifica finale con esito negativo, sia entrambe le delibere del COA ed il rigetto del reclamo alla valutazione negativa della Scuola, la ricorrente chiedeva al CNF il rilascio in via cautelare del certificato di compiuta pratica per perfezionare la domanda di iscrizione all'esame in scadenza il giorno 11 novembre 2023 e, nel merito, di dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con l'affermazione del diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica. Affidava il ricorso a due motivi il primo fondato sulla disparità di trattamento degli aspiranti alla medesima sessione d'esame sia su base territoriale, per mancanza di uniformità nella gestione delle varie Scuole all'interno dei Distretti della Lombardia, sia a livello di categoria, tra i praticanti iscritti fino al 31 marzo 2022 e quelli iscritti dal 1° aprile 2022, per i quali ultimi vigeva la previsione del percorso formativo obbligatorio presso le Scuole Forensi il secondo fondato sulla violazione dell' art. 3 Cost. per contraddittorietà ed irragionevolezza delle motivazioni adottate dalla Scuola e dal COA. Dopo aver dichiarato inammissibile la tutela cautelare per mancanza di attualità del pregiudizio , essendo già nelle more spirato il termine per l'iscrizione all'esame e non risultando il deposito di una domanda con riserva di integrazione del certificato di compiuta pratica, il CNF ha rigettato anche, nel merito, il ricorso. Richiamando la propria sentenza numero 72/2022 e la Cass.SU numero 16548/2020 il CNF ha ribadito la propria generalizzata giurisdizione ” in materia di tenuta dell'Albo e dei relativi Registri, che ricomprende anche le impugnazioni avverso il diniego del certificato di compiuta pratica, ma ha escluso quelle relative alle valutazioni della prova scritta finale effettuate dalle Scuole Forensi . Pur essendo queste ultime direttamente riferibili ai COA e non avendo autonoma personalità giuridica, tutti i provvedimenti impugnati diversi dal diniego della compiuta pratica sono atti amministrativi relativi a posizioni di interesse legittimo, rispetto ai quali ha esclusiva giurisdizione il TAR. Se poi è pur vero prosegue il CNF che il difetto di giurisdizione non impedisce al giudice naturale di disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo che costituisca il presupposto dell'atto impugnato, nel caso di specie, non essendo state articolate censure su eventuali vizi nella valutazione della prova scritta ed essendo stata svolta dalla Scuola, in sede di reclamo , un'ampia istruttoria, che ha confermato l'insufficienza espressa dalla Commissione esterna e il sostanziale rispetto delle linee guida, l'atto amministrativo risulta prima facie legittimo e pertanto non disapplicabile. Escludendo, infine, la denunciata discriminazione tra praticanti in base al momento di iscrizione al Registro e segnalando che la disciplina generale era conoscibile con amplissimo anticipo rispetto alla vigenza dell'obbligo di frequenza delle Scuole, il CNF ha respinto il ricorso avverso le delibere COA di diniego al rilascio del certificato di compiuta pratica.

CNF, sentenza n. 257/2023