La società tra avvocati non è esente dal versamento del contributo annuale di iscrizione

Il COA di Milano ha chiesto al CNF se la disposizione di cui all’articolo 29, comma 6, l. numero 247/2012 – che dispone la sospensione dell’iscritto che non corrisponda il contributo di iscrizione annuale - si applichi anche alle società tra avvocati.

Il quesito si riferisce, in particolare, alle società iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lett. l della legge professionale. In caso di risposta affermativa, prosegue il quesito del COA, la notizia deve essere comunicata mediante inserimento nell'elenco degli avvocati sospesi di cui alla lettera e del medesimo articolo 15, comma 1? Il CNF ha risposto chiarendo che «l'obbligo di corresponsione del contributo discende dal fatto dell'iscrizione nell'Albo. Le società e le associazioni professionali sono soggette all'iscrizione nell'albo e pertanto al pagamento del contributo di iscrizione. Ne consegue che la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità». L'articolo 29, comma 6, l. numero 247/2012 prevede infatti che «coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare».