Sussiste l’obbligo di adempiere all’ordine di demolizione anche se l’opera è sottoposta a sequestro

L’ordine di demolizione è espressione di un potere vincolato della Pubblica Amministrazione, pertanto, questa è tenuta a darvi esecuzione anche se l’opera è sottoposta a sequestro che determina solo un vincolo di indisponibilità sul bene . È, quindi, sempre possibile richiedere il dissequestro al fine di adempiere all’ordine di demolizione.

Il caso Con ricorso n. 3265 del 2014 i signori Tizio, Caio e Sempronio hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa da un Comune. A sostegno del gravame hanno eccepito tra i diversi motivi, la illogicità manifesta, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 21- nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 10, 31, 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 , dell'art. 43 della l. r. n. 16/2004, della legge n. 241/1990 , nonché l'eccesso di potere, la manifesta ingiustizia e l'illogicità. L'autorità adita ha respinto il gravame condannando le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Avverso la pronuncia del TAR Campania del 10 ottobre 2019, i medesimi ricorrenti hanno interposto appello, notificato il 20 marzo 2020 e depositato il 16 aprile 2020, lamentando, mediante un unico motivo d'appello l' error in iudicando in relazione all'omessa applicazione dell'art. 21- septies , l. n. 241/1990, il travisamento degli atti e la violazione delle garanzie partecipative. In primo luogo, gli appellanti lamentano l'omissione di pronuncia in ordine alla nullità dell' ordine di demolizione per mancanza di un elemento essenziale dell'atto. Le opere sanzionate sarebbero difatti sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. con verbale redatto dalla P.L. del Comune in questione. Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando respinge l'appello e ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. I principi di diritto Dalla pronuncia in commento è possibile desumere due principi di diritto . In primis , i giudici di massime cure evidenziano che la mancata ottemperanza dell'ordine di demolizione non può essere giustificata dal solo fatto che le opere siano assoggettate a sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in questi casi, tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tale misura cautelare, è pur sempre possibile richiedere il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2677 id., 20 giugno 2023, n. 6031 . Ne consegue che non può essere condivisa l'eccezione di ineseguibilità dell'ordine demolitorio per la mancanza di una condizione costitutiva dell'esercizio del potere . L'adempimento dell'ordine di demolizione prevale sul vincolo giuridico posto sul bene derivante dal provvedimento di sequestro che può essere rimosso per effetto di un provvedimento di dissequestro . Il Consiglio di Stato, inoltre, interviene sulla natura giuridica dell'ordine di demolizione delle opere abusive, evidenziando che esso non consegue ad un procedimento amministrativo discrezionale, bensì vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica in tal senso anche Cons. St. Sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6756 , al punto che il provvedimento di demolizione non deve essere motivato in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese sul punto si rinvia a Cons. St. Sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1716 . Pertanto, l'attuazione dell'ordine rappresenta un atto dovuto e privo di ogni margine di valutazione o apprezzamento da parte della Pubblica Amministrazione. Conclusioni La circostanza che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione sia sottoposta a sequestro non determina l'inesistenza giuridica del bene né inficia la validità dell'ordine di demolizione in termini di nullità strutturale . Tecnicamente, infatti, non si tratterebbe di inesistenza giuridica del bene e, dunque, di mancanza di un elemento essenziale del provvedimento , semmai di indisponibilità derivante dal vincolo posto sull'opera e conseguente all'atto di sequestro . La funzione assolta dal sequestro è quella di sottrare il bene alla disponibilità del titolare per evitare che quest'ultimo possa trarre vantaggio dal suo utilizzo. Tale vincolo è, tuttavia, superabile per effetto dell'ordine di demolizione, il quale è espressione di una attività vincolata e non discrezionale dell'amministrazione che non lascia margine di scelta sull' an , nè sul quomodo.

Presidente Caputo Estensore Sabbato Fatto e diritto 1. Con ricorso numero 3265 del 2014, depositato innanzi al T.a.r. Campania, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS e -OMISSIS hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casoria numero 20 del 27 marzo 2014. 1.1. In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto di essere titolari del permesso di costruire in sanatoria numero 249 del 7 maggio 2012 di aver ricevuto, con nota del 31 maggio 2013, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del PdC di cui sopra di essere destinatari del provvedimento prot. numero 2103/2013, con cui è stato annullato il predetto titolo in sanatoria e del conseguente provvedimento numero 20/2014 con cui è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. numero 380/2001, delle opere oggetto del permesso in sanatoria annullato. 2. A sostegno del ricorso hanno dedotto la illogicità manifesta, la carenza dei presupposti, l'eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell' articolo 21-nonies della legge numero 241/1990 , degli articolo 10, 31, 36 e 37 del d.P.R. numero 380/2001, dell'articolo 43 della l.r. numero 16/2004, della legge numero 241/1990 , nonché l'eccesso di potere, la manifesta ingiustizia e l'illogicità. 3. Costituitasi ad infringendum l'Amministrazione comunale, il Tribunale adìto ha respinto il gravame ed ha condannato parte ricorrente alle spese di lite € 1.500,00 , ritenendo che la proposizione dell'istanza ex articolo 36 del d.P.R. numero 380/2001 non determina l'improcedibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione, ma un mero arresto dell'efficacia dell'ordine medesimo fino al diniego anche tacito dell'istanza il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione l'opera non era ammissibile a condono ex lege numero 724/1994 non essendo stata completata nel termine previsto di cui alla data dell'11 agosto 1994, ragion per cui l'Amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere di annullamento l'ordine di demolizione non necessita di una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati con l'istituto del cd. accertamento di conformità è ammessa la sanatoria dei soli abusi formali il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non impone in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. 4. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti hanno interposto appello, notificato il 20 marzo 2020 e depositato il 16 aprile 2020, lamentando, mediante un unico motivo d'appello pagine 11-27 , l'error in iudicando in relazione all'omessa applicazione dell' articolo 21 septies l. numero 241/1990 , il travisamento degli atti e la violazione delle garanzie partecipative. 4.1. In primo luogo, gli appellanti lamentano l'omissione di pronuncia in ordine alla nullità dell'ordine di demolizione per mancanza di un elemento essenziale dell'atto costituito dalla possibilità giuridica di eseguire il comando. Le opere sanzionate sarebbero difatti sottoposte a sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. con verbale numero 190 redatto dalla P.L. del comune di Casoria l'11 agosto 1994. 4.2. Con ulteriori argomentazioni, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'ordine di demolizione dovesse contenere una motivazione rafforzata stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso e l'affidamento del privato. Stando alla tesi di parte, il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i principi CEDU e, nello specifico, con il principio di proporzionalità. 4.3 Infine, il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. 5. Il Comune di Casoria, nella veste di parte appellata, si è costituito in data 30 settembre 2021 chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato nel merito, ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità per assenza di interesse all'impugnazione in capo ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS e -OMISSIS-. La sola ricorrente signora -OMISSIS avrebbe un interesse concreto al giudizio, essendo l'unica assegnataria del bene oggetto del provvedimento impugnato assenza di interesse all'impugnazione in generale. Non vi sarebbe la prova che i ricorrenti abbiano impugnato anche l'atto presupposto costituito dal provvedimento di annullamento in autotutela. In assenza di una tale impugnazione, l'accertamento dell'illegittimità del solo ordine di demolizione non arrecherebbe alcuna utilità concreta violazione del divieto dei nova in appello. Il motivo per cui il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla nullità dell'ordine di demolizione per mancanza di un elemento essenziale dell'atto costituito dalla possibilità giuridica di eseguire il comando sta nel fatto che siffatta censura non sarebbe mai stata sollevata in primo grado. 6. Il ricorso, discusso all'udienza di smaltimento del 18 settembre 2023 svoltasi con modalità telematica, è infondato. 6.1. L'infondatezza del gravame consente di soprassedere alla disamina di ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata. 6.2. L'infondatezza dei motivi articolati si deve innanzitutto al fatto che, secondo ormai consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può non esser giustificata dal solo fatto che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in questi casi tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tal misura cautelare, è pur sempre possibile richiederle il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2020, numero 2677 id., 20 giugno 2023, numero 6031 . Ne consegue che non può essere condiviso quanto dedotto a proposito della pretesa ineseguibilità dell'ordine demolitorio per la mancanza di una condizione costitutiva dell'esercizio del potere” cfr. pag. 12 dell'appello . 6.3. Nemmeno può essere assumere il rilievo auspicato da parte appellante la risalenza delle opere. Questo Consiglio si è ripetutamente espresso nel senso che in caso di abusi edilizi, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, anche nel caso in cui sia adottato dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso, essendo un atto vincolato, non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese” Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, numero 1716 id., sez. II, 1° giugno 2023, numero 5416 id., sez. VII, 24 marzo 2023, numero 3011 . Parte appellante evidenzia, sul punto, che in relazione alle opere sanzionate, era stato rilasciato, in data 7 maggio 2012, permesso di costruire in sanatoria numero 249 successivamente annullato” cfr. pag. 17 del gravame , ma trattasi di una circostanza che non può influire sul carattere doveroso del provvedimento sanzionatorio in presenza di opere edilizie abusive. 6.4. Nemmeno può utilmente affermarsi che le circostanze temporali possano assumere rilievo al fine di assicurare che la sanzione edilizia sia conforme ad esigenze di proporzionalità. Anche su tale punto questa Sezione si è già espressa negativamente affermando che il principio di proporzionalità è invocabile laddove l'Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali mentre nel caso di specie attinente ad una ordinanza di demolizione di opere abusive l'agire dell'Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica — queste effettivamente ampiamente discrezionali — la cui attuazione costituisce atto dovuto” Cons. Stato sez. VI, 20 dicembre 2011, numero 6756 . 6.5. Infondato è anche l'ultimo passaggio censorio, col quale parte appellante lamenta la mancanza dell'avviso di avvio del procedimento, come ribadito di recente dalla Sezione, In virtù della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è necessaria, per la validità dell'adozione dello stesso, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articolo 7 e ss. l. numero 241 del 1990 agli interessati” Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, numero 680 . 7. Tanto premesso, l'appello deve essere respinto. 8. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto numero r.g. 3217/2020 , lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Casoria, delle spese di lite nell'importo di € 3.000,00 tremila/00 oltre IVA, CPA ed accessori come per legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all 'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 19 6, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.