Reddito di cittadinanza per lo straniero: sufficiente la residenza di fatto

Accolta l’istanza con cui una donna polacca ha contestato l’avviso di pagamento con cui l’INPS le ha intimato di restituire ben 9mila euro, cioè la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020.

Sufficiente per lo straniero dimostrare la decennale residenza di fatto in Italia per vedersi riconosciuto il diritto di percepire il reddito di cittadinanza. All'origine della battaglia legale che vede in contrapposizione una cittadina polacca, che vive in Italia, e l'Istituto nazionale di previdenza sociale è l'avviso di pagamento con cui alla donna viene intimato di restituire all'INPS ben 9mila euro, cioè la cifra versatale come reddito di cittadinanza per il periodo luglio 2019-dicembre 2020. Secondo quanto sostenuto dall'istituto previdenziale, difatti, a inchiodare la donna polacca è la mancanza del requisito della residenza previsto dalla normativa di istituzione del reddito di cittadinanza, non avendo ella risieduto in Italia per dieci anni . Di parere opposto, ovviamente, la donna, che si presenta in Tribunale per contestare l'operato con cui l'INPS le ha prima revocato il reddito di cittadinanza e poi, come detto, le ha chiesto di restituire quanto già versatole. A sostegno della propria posizione la donna mette sul tavolo la propria decennale presenza sul territorio italiano , dimostrabile con alcuni contratti di lavoro e con alcuni accessi nel ‘Pronto Soccorso' dell'ospedale cittadino e sostiene sia valutabile come irrilevante, invece, la mancanza di una residenza anagrafica decennale ufficialmente registrata dal Comune. Per meglio esaminare la questione, il giudice del Tribunale richiama la normativa relativa al reddito di cittadinanza , sottolineando, soprattutto, che tra i requisiti necessari per usufruire del beneficio statale vi è la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo . Con una circolare ministeriale, poi, è stato precisato che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno dieci anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo al soggetto di fornire prova della sua presenza sul suolo nazionale anche in assenza di iscrizione all'anagrafe comunale . E in questa ottica, è possibile chiedere ai soggetti stranieri, con regolare titolo di soggiorno, che vogliono vedersi riconosciuto il ‘reddito di cittadinanza', di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro , quali, ad esempio, un contratto di lavoro, documenti medici o scolastici o un contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno . Peraltro, come da indicazioni ministeriali, il cittadino privo di residenza anagrafica, prima di richiedere il ‘reddito di cittadinanza', deve chiedere al Comune, in cui è abitualmente presente, l'iscrizione anagrafica, e il Comune dovrà verificare con riscontri oggettivi la permanenza continuativa del soggetto negli ultimi due anni e la sua permanenza anche non continuativa per dieci anni Tirando le somme, la presenza sostanziale del soggetto sul territorio comunale è prevalente rispetto alla mancanza del requisito decennale di residenza anagrafica . E ragionando in questa ottica ci sono diversi elementi a sostegno della tesi portata avanti dalla donna polacca, ossia l'avere rinnovato il passato presso il consolato polacco in Italia l'avere fatto accesso al ‘Pronto Soccorso' dell'ospedale cittadino l'avere stipulato un primo regolare contratto di lavoro nel settore alberghiero e l'avere poi svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare per diversi periodi nel corso degli anni l'essere iscritta nelle liste della popolazione residente . Tutti questi elementi spingono il giudice del Tribunale a riconoscere il diritto della cittadina polacca a percepire il reddito di cittadinanza , con conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata nei suoi confronti dall'istituto previdenziale.

Giudice 1. Con ricorso depositato in data 26.11.2022, omissis adiva questo Tribunale affinché volesse accertare e dichiarare la sussistenza del requisito della pregressa residenza in Italia da oltre 10 anni per poter beneficiare del Reddito di Cittadinanza di cui alla domanda prot. omissis presentata all'INPS di Grosseto e, per gli effetti dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del predetto beneficio nel periodo luglio 2019/dicembre 2020, di cui l'INPS disponeva la restituzione con l'avviso di pagamento n. omissis , con causale indebiti da prestazione” per l'importo di complessivi € 9.000 docomma 1 . A tal fine rappresentava i che con lettera del 16.09.2022 n. prot. omissis l'INPS di Grosseto rappresentava di aver disposto la revoca del benefico per la domanda n. prot. omissis mancanza del requisito di residenza art. 2, co. 1, a , 2 L. n. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per dieci anni” cfr. doc.1 ii che con la stessa comunicazione del 16.09.2022 l'INPS, in conseguenza della revoca della domanda di reddito di cittadinanza n. omissis , chiedeva la restituzione dell'importo ricevuto da luglio 2019 a dicembre 2020 iv che allegato alla comunicazione del 16.09.2022 vi era l'avviso di pagamento n. omissis dell'importo di euro € 9.000, con scadenza in data 03.11.2022 v che con PEC del 4.11.2022 docomma 3 , rappresentava all'INPS l'illegittimità del provvedimento, stante la propria decennale presenza sul territorio italiano e comunque facendo rilevare l'illegittimità della previsione del requisito della residenza decennale per i cittadini comunitari, perché contrastante con il principio di parità di trattamento previsto dall' art. 19, d.lgs. n. 30/2007 , adottato in recepimento dell' art. 24 della Direttiva 2004/38/CE docomma 3 vi che con PEC del 7.11.22 l'INPS ribadiva la legittimità del provvedimento adottato, invitando a prendere contatto con il Comune di Grosseto per la verifica dei requisiti di residenza della ricorrente docomma 4 vii che pertanto contattava il Comune di Grosseto docomma 5 che, con missiva del 9.11.22, ribadiva la legittimità dell'agire amministrativo, per la mancanza di residenza anagrafica decennale in capo alla ricorrente docomma 6 viii che l'ente previdenziale erra nel considerare la residenza anagrafica”, in luogo della sua residenza effettiva” sul territorio, alla quale al contrario deve ricondursi la ratio della previsione normativa, che certamente ha l'obiettivo di ancorare il beneficio all'effettiva presenza sul territorio italiano di chi ne fa richiesta ix che la sua presenza effettiva sul territorio italiano ed in particolare sul territorio della provincia di Grosseto è dimostrabile dai copiosi contratti di lavoro presenti sull'estratto conto previdenziale docomma 10 e dagli accessi presso il Pronto soccorso dell'ospedale omissis ” di Grosseto nell'anno 2009. Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato. 2. Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del ricorso stante la mancanza del requisito della residenza per usufruire del beneficio de quo. Chiedeva, inoltre, in via istruttoria, ex art 213 c.p.comma di richiedere informazioni al competente Comune in ordine alle risultanze sulla residenza nel periodo decennale precedente la data della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza e/o in ordine alle verifiche effettuate circa la posizione anagrafica della ricorrente. 3. All'udienza odierna, ritenutane la natura documentale, la causa è stata quindi discussa e decisa mediante sentenza contestuale, di cui è stata data lettura. *** 4. Il ricorso è fondato. 5. Ai sensi dell' art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 , il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti a con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente 1 in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall' articolo 2, comma 1, lettera b , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 2 residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo b con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere 1 un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE , di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , inferiore a 9.360 euro nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell' articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 … ” 6. Orbene, a fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti ” ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…” I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale e di quella della biennale continuitività prima della domanda , da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale e della continuatività come detto nell'ultimo biennio avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità elemento oggettivo e soggettivo in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce, quindi, una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.” Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell'I.N.P.S., documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, etcomma Cfr. Si veda nello stesso senso Sent. RG. N. 2818/2022 del 19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro Lo stesso, peraltro, si evince dal sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si legge Il cittadino privo di residenza anagrafica, prima di richiedere il Reddito di cittadinanza deve chiedere al Comune nel quale è abitualmente presente l'iscrizione anagrafica. Il Comune dovrà inoltre verificare con riscontri oggettivi la permanenza continuativa in un Comune Italiano negli ultimi due anni e la permanenza anche non continuativa per 10 anni…” cfr.URL https //www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/RESIDENZA-Un-cittadino-privo-della-residenza-anagrafica-pu%C3%B2-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza . 7. Ciò posto, l'INPS nella propria memoria si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, senza contestare la presenza sostanziale della ricorrente sul territorio, ma soltanto la sussistenza del requisito decennale di residenza anagrafica. 8. Nel caso di specie, ritiene, dunque, il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale della odierna ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti che la omissis - ha rinnovato il passaporto presso il Consolato polacco a Roma in data omissis , sub docomma 13 - in data 6.3.2009 ha fatto accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale della omissis di Grosseto sub docomma 12 - in data 17.7.2009 ha stipulato un primo regolare contratto di lavoro nel settore alberghiero sub docomma 11 - ha svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare dal 7.3.2010 al 31.12.2010, dall'1.1.2011 al 31.3.2011 e dal 4.9.2011 al 31.12.2011 sub docomma 10 - è iscritta nelle liste della popolazione residente in data 30.9.2011 sub docomma 9 . 9. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere accolto il ricorso dell'odierna ricorrente affermandosi che la ricorrente ha diritto a percepire il reddito di cittadinanza come da istanza amministrativa in atti del 1.6.2019, con conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata da Inps. 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede - accerta e dichiara la sussistenza del requisito della pregressa residenza decennale sul territorio italiano della ricorrente ai fini della percezione del beneficio e, per l'effetto, - dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del predetto beneficio nel periodo luglio 2019/dicembre 2020 come da domanda amministrativa del 1.6.2019, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge stante la illegittimità della richiesta di restituzione formulata dall'Istituto, - condanna l'INPS al versamento del residuo dovuto a tale titolo e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge.