Non è indispensabile ascoltare il minore per riconoscere il risarcimento al padre

A seguito della riforma sulla filiazione, l’istituto dell’ascolto del minore non è tanto processuale, quanto uno strumento indispensabile per tutelare gli interessi del minore.

Fatti di causa La vicenda che ha permesso ai Giudici di legittimità di effettuare un excursuss sull'istituto dell' audizione del minore , prende le mosse da una causa avente a oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal padre del minore nei confronti della madre poiché quest'ultima lo aveva privato dei diritto a intrattenere una relazione genitoriale con il figlio. In sede di appello, la Corte, confermando la statuizione del giudice di prime cure, ravvisa il corretto non espletamento dell' audizione del minore poiché del tutto superflua […] trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquilana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti . Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso la madre del ragazzo con un unico motivo nel quale ravvisa la violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c. numero 4, in relazione all'articolo 12 della Convenzione di New York e all'articolo 3 della Convenzione di Strasburgo, nonché agli articolo 315- bis , 336- bis e 337- octies c.c. Omesso ascolto del minore. Violazione delle norme internazionali in materia di ascolto del minore. Violazione del giusto processo ex articolo 111 Cost. e 6 CEDU . Secondo la ricorrente il comportamento stesso del minore è fonte del procedimento di risarcimento danni poiché era il minore stesso a non voler intrattenere rapporti con il padre , da qui la necessità di ascoltare il minore mediante lo strumento dell'audizione. Spiega, infatti la ricorrente, che l'istituto dell'audizione del minore deve essere esperito in tutte quelle procedure i cui esiti giudiziari andranno a incidere sulla vita del minore stesso. Alla luce della normativa interna, continua parte ricorrente, che prevede il diritto del minore ultra-dodicenne a essere ascoltato ex art 336- bis c.c. nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, la Corte di Appello ha erroneamente negato l'audizione del minore nel relativo procedimento. L'istituto dell'audizione del minore Il diritto dei minori capaci di discernimento a essere ascoltati è previsto sia dalla Convenzione di New York, articolo 12, sia dalla Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, articolo 6 e adesso anche a livello Comunitario dall'articolo 21 del Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019. Per quanto concerne la disciplina interna, l' ascolto del minore , originariamente previsto in tema di dichiarazione di adottabilità, era stato esteso anche alla procedura di affido familiare nonché alle procedure riguardanti i provvedimenti concernenti i figli in caso di separazione dei coniugi dal 2012 con la l. numero 219, è diventato un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell'articolo 315- bis c.c. e degli articolo 336- bis e 337- octies c.c. A seguito della novella del 2022, entrata in vigore il 28 febbraio 2023 d. lgs. numero 149 del 2022 , sono stati abrogati gli articolo 336- bis e 337- octies c.c. ma il precetto secondo cui il minore ultra-dodicenne debba essere ascoltato nelle procedure che prevedono l'adozione di provvedimenti su di lui impattanti , ha trovato continuità normativa negli articolo 473- bis 4 e 473- bis 5 c.p.c. Analizzando l'impianto normativo in materia, quindi, è possibile capire la natura giuridica dell'istituto dell' ascolto del minore . Sebbene la maggior parte delle norme che lo prevedono siano contenute all'interno del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione sottolinea come l'istituto dell'ascolto del minore costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento cfr. Cass. civ., 26 marzo 2015, numero 6129 . L' ascolto del minore , quindi, a seguito della riforma della filiazione del 2012 è entrato a far parte dei diritti del figlio assieme ai diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, al diritto a mantenere i rapporti con i genitori e al diritto di crescere in famiglia. È un diritto fondamentale del minore indispensabile per tutelarne l' interesse al che le decisioni prese nei suoi confronti abbiano riguardo al suo volere e ai suoi sentimenti . Poiché è un diritto fondamentale del minore, l'audizione deve essere esperita in tutti quei procedimenti nei quali pur non essendo il minore parte in senso formale, rivesta quella di parte in senso sostanziale , secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 1 del 2002 , in quanto soggetto portatore, nell'ambito del procedimento, di interessi comunque diversi da quando non addirittura contrapposti a quelli dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tali interessi cfr. Cass. civ., 30 luglio 2020, numero 16410 . Il minore deve essere, quindi, ascoltato in tutti quei procedimenti che comportino l'adozione di provvedimenti su di lui incidenti a titolo esemplificativo si ricordano i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, procedimenti in tema di mantenimento, procedimenti intentati dai genitori riguardanti l'indirizzo della vita familiare e/o della residenza, i procedimenti civili in tema di violenza domestica e di genere ex articolo 473- bis 40 e seguenti c.p.c. . L'ascolto del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto tanto quale parte formale che sostanziale, integra il diritto al contradditorio per cui nel caso in cui il minore non venga ascoltato, è integrata la violazione di tale principio a meno che l'ascolto non risulti, nel caso specifico, in contrasto con il suo interesse o sia manifestamente superfluo e sempre che di tali circostanze il giudice renda specifica motivazione . Su quest'ultimo punto l'articolo 473- bis 4 c.p.c. ha aggiunto, accanto all'impossibilità psichica o fisica del minore, anche la sua volontà di non essere ascoltato . È ancor più è evidente che l'ascolto del minore non è tanto un istituto processuale, ma uno strumento indispensabile per tutelare gli interessi del minore e che sul piano processuale serve per tutelarne il contraddittorio. La decisione della Corte Sui rilievi sin qui evidenziati la Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato. Sottolineano i Giudici di legittimità che la Corte di Appello ha per un verso correttamente non ascoltato il minore poiché alla luce delle prove raccolte la lesione del diritto al rapporto genitoriale del padre era stato compiutamente accertato e ai fini della domanda risarcitoria l'audizione del figlio risultava superflua per altro verso il minore non era parte sostanziale in un procedimento risarcitorio tra gli ex-coniugi che si sarebbe concluso con un provvedimento assolutamente non incidente sulla sfera degli interessi del minore stesso.

Presidente Travaglino - Relatore Spaziani Fatti di causa 1. Con sentenza 2 marzo 2020, n. 533, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da M.D.M. avverso la sentenza 14 maggio 2018, n. 942 con cui il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall'ex coniuge D.P., aveva accertato la commissione, da parte sua, di una condotta illecita diretta a privare l'ex marito del rapporto genitoriale con il figlio minore L. e l'aveva condannata al ristoro del relativo danno, liquidato in complessivi Euro 34.317,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. La Corte territoriale - ritenuto che l'illecito familiare imputato alla M. fosse provato alla luce degli accertamenti contenuti in numerose sentenze passate in giudicato rese inter partes, nonché delle più recenti relazioni dei Servizi territoriali, e che, in conseguenza di tale illecito, il D. fosse stato indebitamente privato del proprio diritto ad intrattenere una relazione genitoriale con il figlio, subendo le conseguenze dannose correttamente liquidate dal giudice di primo grado - ha altresì affermato che non assumeva rilievo, nella fattispecie, l'eventuale audizione del minore, invocata impropriamente dall'appellante, la quale era del tutto superflua, in questa sede, trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte catanese, ricorre M.D.M., sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso D.P., invocando altresì la condanna della ricorrente ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. . La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 4, in relazione all'art. 12 della Convenzione di New York e all'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, nonché agli artt. 315 bis , 336 bis e 337 octies c.c. Omesso ascolto del minore. Violazione delle norme internazionali in materia di ascolto del minore. Violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. e 6 CEDU . Rilevabilità d'Ufficio. La ricorrente deduce che il presente procedimento trova la sua fonte risarcitoria nel comportamento del minore L., il quale, secondo le allegazioni attoree, in conseguenza del condizionamento da lei subito, avrebbe sostanzialmente escluso il padre dalla propria vita, rifiutando il rapporto genitoriale con esso sarebbe dunque innegabile il diritto di L. ad essere ascoltato nel presente procedimento quale parte sostanzialmente responsabile, secondo la ricostruzione del D., del danno da quest'ultimo invocato. La ricorrente soggiunge che l'ascolto del minore - già contemplato a livello internazionale in funzione della realizzazione del diritto del fanciullo capace di discernimento di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo concerne art. 12 Convenzione di New York del 1989 e dell'osservanza del dovere dell'autorità giudiziaria di consultarlo personalmente nei procedimenti che lo riguardano art. 6 Convenzione di Strasburgo del 1996 - costituisce un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie i cui esiti sono destinati ad incidere sulla vita dello stesso osserva che la L. n. 219 del 2012 , con l'introduzione dell' art. 315-bis del codice civile , ha previsto, anche nell'ordinamento interno, il generale diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano in capo al minore capace di discernimento ed evidenzia che tale disciplina è stata integrata con l'introduzione degli artt. 336-bis e 337-octies del codice civile , il primo dei quali prescrive che il minore ultra-dodicenne è senz'altro ascoltato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Alla luce di tali regole - argomenta ulteriormente la M. - sarebbe erronea la statuizione di diniego dell'audizione del minore L., contenuta nella sentenza impugnata da un lato, infatti, avendo l'accertamento giudiziale riguardato il rapporto del minore con il padre, tale audizione non poteva reputarsi superflua dall'altro lato, sussisteva il diritto di L. ad essere ascoltato su una vicenda giudiziale che lo vede va come protagonista diretto delle vicende narrate, e che richiedeva altresì la protezione dei suoi interessi quale parte sostanziale del procedimento giudiziario. Il mancato ascolto, invece, avrebbe concretato la violazione del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. , e della partecipazione del minore, nel contraddittorio tra le parti, ad un processo equo, ex art. 6 CEDU , essendosi violato un obbligo processuale posto a tutela del minore in ogni ipotesi in cui esso sia protagonista, attivo o passivo, del giudizio. Conclude pertanto la ricorrente nel senso della nullità della sentenza gravata, nonché della decisione di primo grado, in quanto affette dall'error in procedendo consistente nell'indebita omissione del dovere di ascolto del minore, con le necessitate conseguenze in ordine alla ripetizione di quanto versato in esecuzione delle stesse e alla rideterminazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. 1.1. Il motivo e con esso l'intero ricorso è manifestamente infondato. 1.1.a. L'audizione dei minori capaci di discernimento, già prevista nel diritto internazionale dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dall'art. 6 della Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è ora contemplata, nel diritto Eurounitario, dall'art. 21 del Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori , il quale, peraltro, rimette al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la specifica disciplina dell'istituto. Nell'ordinamento interno, l'ascolto del minore, già previsto con riferimento al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità art. 15 della L. n. 184 del 1983 , come modificato dalla L. n. 149 del 2001 , anche nell'ambito della procedura di affidamento familiare art. 4 legge cit. , successivamente esteso ai provvedimenti concernenti i figli in caso di separazione tra coniugi art. 155-sexies c.c. , inserito dalla L. n. 54 del 2006 , è divenuto un adempimento necessario in tutte le procedure giudiziarie che riguardino i minori, ai sensi dell' art. 315-bis c.c. introdotto dalla L. n. 219 del 2012 e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013 , che ha altresì abrogato l' art. 155-sexies c.c. . Queste due ultime norme, applicabili ratione temporis nella fattispecie, sono state a loro volta abrogate dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , a decorrere dal 28 febbraio 2023, ma il precetto secondo cui il minore ultra-dodicenne o comunque capace di discernimento è ascoltato nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano ha trovato continuità normativa negli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., nell'ambito della disciplina del Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, contenuta nel nuovo Titolo IV-bis del Libro Secondo del codice di rito, introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 149 del 2022 . 1.1.b. Da questo precetto e dalla generalità della sua applicazione nei procedimenti riguardanti il minore, può desumersi la natura giuridica dell'istituto dell'ascolto. Esso, in particolare, lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, integrando una forma di partecipazione alle decisioni concernenti la sua sfera individuale e uno strumento di tutela e conseguimento del suo interesse nell'ambito del procedimento Cass. 26/03/2015, n. 6129 . La natura giuridica dell'ascolto quale diritto soggettivo del minore è stata resa perspicua dalla Riforma della filiazione del 2012 esso è stato infatti inserito, in via generale, nello statuto dei diritti del figlio proclamato dal nuovo art. 315-bis c.c. , unitamente ai diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, nonché al diritto all'amore dei genitori, al diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti e al diritto di crescere in famiglia. Si tratta, precisamente, di un diritto fondamentale della persona del minore, funzionale a tutelarne l'interesse a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti. 1.1.c. Il rilievo circa la natura giuridica dell'istituto consente di predicarne la sua applicabilità in tutti i procedimenti in cui, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, il minore rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002 , in quanto soggetto portatore, nell'ambito del procedimento, di interessi comunque diversi da quando non addirittura contrapporti a quelli dei genitori e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tali interessi Cass.30/07/2020, n. 16410 . 1.1.d. In tal senso si specifica, dunque, la nozione di procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, già prevista negli artt. 336-bis e 337-octies c.c. e, oggi, contenuta nell'art. 473-bis.4. c.p.c Tra essi rientrano, esemplificativamente, i procedimenti ablativi, limitativi e reintegrativi della responsabilità genitoriale e quelli sull'amministrazione del patrimonio emessi dal giudice minorile, ai sensi degli artt. 330 ss. e 336 c.c. , nonché i provvedimenti riguardo ai figli a seguito di vicende matrimoniali e quelli concernenti i figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi degli artt. 337-bis ss. c.c. vi rientrano, inoltre, i procedimenti introdotti dagli ascendenti ai sensi dell' art. 317-bis c.c. per la tutela del diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, cui corrisponde lo speculare diritto del minore alla relazione, in primo luogo affettiva, con i propri nonni arg. ex art. 315-bis c.c. vi rientrano, ancora, i procedimenti introdotti dagli stessi genitori, al fine di suscitare l'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi in ordine all'indirizzo della vita familiare e alla residenza della famiglia, che devono essere fissati tenendo presenti, oltre alle esigenze dell'unità e della vita familiare, anche - ed in primo luogo - l'interesse dei figli art. 145, comma 2, c.c. vi rientrano, ulteriormente, i nuovi procedimenti civili in tema di violenza domestica o di genere di cui agli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., anche se il minore non sia la vittima primaria degli abusi o delle violenze e quindi parte formale del procedimento art. 473.bis.45 c.p.c. . 1.1.e. Il rilievo che in questi procedimenti il minore, pur non essendo parte in senso formale in assenza di una specifica disposizione di legge attributiva della legittimazione processuale , rivesta tuttavia la qualità di parte sostanziale in quanto portatore di propri interessi, diversi e persino contrastanti con quelli delle altre parti impone che gli sia assicurato il diritto al contraddittorio, il quale si realizza mediante l'ascolto. Il mancato ascolto, pertanto, integra una violazione del diritto al contraddittorio, la quale vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, perché la decisione viene emessa pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore Cass. 30/07/2020, n. 16410 , cit. , salvo che l'ascolto non risulti, nel caso specifico, in contrasto con il suo interesse o sia manifestamente superfluo e sempre che di tali circostanze il giudice renda specifica motivazione. Al contrasto con l'interesse del minore e alla manifesta superfluità quali ragioni che dispensano il giudice dal dovere di ascoltare il minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano in tema v., da ultimo, Cass. 21/11/2023, n. 32290 , l'art. 473-bis.4 c.p.c., parzialmente innovando rispetto al disposto dell'abrogato art. 336-bis c.p.c., ha aggiunto, oltre all'impossibilità fisica o psichica del minore, la manifestazione, da parte sua, della volontà di non essere ascoltato. Tale ultima previsione conferma, una volta di più, che non si versa in presenza di un mero elemento istruttorio, bensì di un diritto fondamentale strumentale a tutelare l'interesse della persona del minore a che le decisioni importanti per la sua vita e la sua crescita siano prese tenendo conto della sua volontà e dei suoi sentimenti diritto che si traduce, sul piano processuale, in uno strumento di tutela del diritto al contraddittorio di un soggetto portatore di specifici interessi nel procedimento. 1.2. Tutto ciò evidenziato, emerge con chiarezza la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso per cassazione proposto da M.D.M., a fronte della legittimità della statuizione impugnata, contenuta nella sentenza d'appello. La Corte territoriale, infatti, per un verso, ha ritenuto che, alla luce delle prove acquisite, la responsabilità della ricorrente, per il danno da privazione del rapporto genitoriale subito dall'ex marito, fosse stata compiutamente accertata, sicché, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, l'audizione del figlio minore si palesava del tutto superflua per altro verso, ha altresì osservato che il giudizio introdotto con la predetta domanda costituiva un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori nel quale, quindi, la predetta audizione era stata invocata impropriamente dall'appellante. Mentre la prima ratio decidendi della statuizione di diniego dell'ascolto del minore è incensurabile in quanto frutto di motivato apprezzamento di merito , la seconda è perfettamente corretta in iure, dovendosi escludere che il minore L. potesse rivestire la qualità di parte in senso sostanziale in un giudizio di carattere risarcitorio vertente tra i propri genitori divorziati, destinato a culminare in una pronuncia che non avrebbe toccato in alcun modo la sfera giuridica del minore - nè prodotto alcuna modificazione sul piano delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori - e non avrebbe pertanto inciso sui suoi specifici interessi. Il presente procedimento risarcitorio vertente tra il D. e la M. va pertanto escluso dal novero dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, sicché la richiesta di ascolto di quest'ultimo correttamente è stata disattesa dal giudice del merito. 2. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 4. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. . 5. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dall 'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.