Si è appurato che l'uomo sotto processo, all'estero da anni, non era stato messo in condizioni di intervenire. In sostanza, essendo egli rimasto all'oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta dei calcinacci, non sono individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza.
Crolla il solaio dell'appartamento e i calcinacci feriscono l'inquilina impossibile ritenere colpevole il proprietario dell'immobile se egli da anni si è trasferito all'estero e non ha avuto alcuna comunicazione in merito alle condizioni strutturali della casa. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì, nel settembre del 2019, in un immobile dato in locazione dal proprietario, crolla all'improvviso il solaio inevitabili le ripercussioni per l'inquilina, ossia «lesioni personali, giudicate guaribili in otto giorni, causate dalla caduta di calcinacci». Inevitabile l'azione giudiziaria e il proprietario dell'immobile si ritrova condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose, non avendo, osserva il giudice, «provveduto ad eliminare il pericolo di crollo del solaio». In secondo grado viene invece esclusa la sua responsabilità penale, essendo, secondo il giudice, non provata la sua «consapevolezza della situazione pericolosa che aveva generato l'infortunio occorso all'inquilina». La sorprendente decisione del Tribunale provoca la reazione della persona offesa, che presenta ricorso in Cassazione per portare avanti la tesi della «responsabilità colposa del proprietario» dell'immobile da lei preso in locazione. In questa ottica, poi, il legale che rappresenta la donna ricorda che «la responsabilità del proprietario dell'immobile può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione». E, invece, in questa vicenda «la responsabilità colposa del proprietario della casa è evidente», secondo il legale, «essendo dipesa la caduta di calcinacci da un difetto di manutenzione» dell'immobile, mentre «l'assenza dell'uomo dal territorio italiano e la presunta inesistente comunicazione» in merito alle condizioni strutturali della casa «non giustificano il suo mancato intervento ed il suo disinteresse per lo stato dell'immobile». Per i Magistrati di Cassazione, però, le osservazioni proposte dalla persona offesa non sono sufficienti per ritenere accertata la responsabilità penale del proprietario dell'immobile. Anche perché si è appurato in secondo grado che «egli non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all'interno dell'immobile». In particolare, su questo fronte, viene evidenziato che «l'uomo si era da tempo stabilito all'estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l'immobile locato» e, inoltre, «egli non era stato informato della situazione di pericolo, né dall'inquilina, né da suo padre, cui l'inquilina era solita rivolgersi per le questioni inerenti il rapporto di locazione». Tirando le somme, «la mancata conoscenza del pericolo di crollo non ha consentito un tempestivo intervento», da parte del proprietario dell'immobile, per «scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla persona offesa». I Magistrati tengono poi a precisare che «sebbene il proprietario dell'immobile rivesta una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione», è possibile comunque assolverlo «per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili», e in questa ottica «l'uomo sotto processo non era stato messo in condizioni di intervenire. Essendo rimasto all'oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta di calcinacci, non sono individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza», concludono i magistrati, ricordando che «la responsabilità penale non può prescindere dall'accertamento di profili di colpa».
Presidente Piccialli – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Termini Imerese, decidendo in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto V.A.M.G. dal reato di lesioni colpose. Fatto commesso il omissis . All'imputato era contestato di avere cagionato a L.M.V. lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto, perché, nella qualità di proprietario dell'immobile concesso in locazione alla predetta L.M.V., non provvedeva ad eliminare il pericolo di crollo del solaio, cagionando alla persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8 a causa della caduta di calcinacci dal soffitto. Il Tribunale mandava assolto l'imputato ritenendo insussistente la consapevolezza da parte del proprietario della situazione pericolosa che aveva generato l'infortunio occorso alla vittima. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, L.M.V., che, a mezzo del difensore, ha articolato un motivo unico di doglianza La ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 590 c.p. articolo 2053 c.c. articolo 576 c.p.p. Meriterebbe di essere censurato l'assunto del Tribunale secondo il quale il locatario non aveva avuto conoscenza dello stato dell'immobile e del dissesto che aveva causato le lesioni. In ordine alla responsabilità colposa del proprietario, le sezioni civili della Corte di Cassazione hanno più volte affermato che questa può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione. La responsabilità colposa dell'imputato sarebbe dunque evidente, essendo dipesa la caduta di calcinacci da un difetto di manutenzione. Il giudice non ha valutato tutte le emergenze probatorie, risultando dagli atti un sopralluogo dei vigili urbani risalente all'anno 2018 riguardante lo stato di conservazione dell'immobile. L'assenza dal territorio italiano del proprietario e la presunta inesistente comunicazione non giustificano il mancato intervento dell'imputato ed il suo disinteresse per lo stato dell'immobile. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso, proposto ai soli fini civili, è infondato. 2. Il tribunale, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli lesioni colpose in quanto questi, proprietario dell'abitazione ove si era verificata la caduta di calcinacci dal solaio, che aveva provocato lesioni alla conduttrice, non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all'interno dell'immobile. Ha precisato che il proprietario si era da tempo stabilito all'estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l'appartamento locato. In tale contesto, era emerso che egli non fosse stato informato della situazione di pericolo, nè dai conduttori, nè da suo padre, cui i conduttori erano soliti rivolgersi per le questioni inerenti il rapporto di locazione. La mancata conoscenza del pericolo di crollo non aveva consentito un tempestivo intervento volto a scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla persona offesa. Sebbene il proprietario rivesta una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione, il tribunale ha ritenuto di assolvere l'imputato per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili. Ha rimarcato, con argomentare logico, come l'imputato non fosse stato messo in condizioni di intervenire essendo rimasto all'oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta di calcinacci non erano individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza. La motivazione offerta in sentenza è genericamente avversata dalla difesa nel ricorso, che, invocando unicamente l'applicazione dell'articolo 2053 c.c. e, ponendo l'accento sulla necessità di riconoscere una responsabilità oggettiva o da posizione in capo al titolare del diritto reale, trascura di considerare come la responsabilità penale non possa prescindere dall'accertamento di profili di colpa. Il richiamo al contenuto delle dichiarazioni di T.G., responsabile del corpo della Polizia Municipale, sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Nelle suddette dichiarazioni, allegate al ricorso, il teste esordisce affermando di non avere partecipato a sopralluoghi di cui si chiedono informazioni, di essere a conoscenza di accertamenti effettuati presso immobili diversi da quello oggetto del giudizio, di essere a conoscenza di un sopralluogo effettuato nel marzo dell'anno 2018. Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, in caso di omessa valutazione di una prova, perché possa validamente dedursi il vizio del travisamento , è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Nel caso di specie, non è stata in alcun modo illustrata nel ricorso la valenza decisiva delle informazioni allegate, non avendo la difesa chiarito come la mancata considerazione del contenuto della deposizione abbia influito sul convincimento del tribunale. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.