Regime Forfetario 2023: i chiarimenti dell’Agenzia sulle modifiche al regime apportate dalla legge di Bilancio 2023

Con Circolare n. 32 del 05.12.2023 l'Agenzia delle Entrate fa il punto su tutte le disposizioni concernenti l'ammissione, la permanenza e la cessazione dall'applicazione del regime agevolato, a seguito delle rilevanti novità derivanti dalla legge di bilancio 2023.

La legge di Bilancio 2023 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha apportato importantissime novità in materia di limiti previsti per l'accesso, permanenza e fuoriuscita dal regime forfetario. In tal senso dal 01.01.2023 l' accesso al regime forfetario è consentito esclusivamente ai contribuenti che nell'anno precedente abbiamo conseguito ricavi e compensi entro e non oltre la soglia di 85.000 euro, fissata in precedenza a 65.000 euro per gli anni d'imposta dal 2019 al 2022. Il superamento del nuovo limite comporta la cessazione del regime agevolato in corso d'anno ove i ricavi ed i compensi conseguiti superino la soglia dei 100.000, ovvero la cessazione a partire dal periodo d'imposta successivo nel caso in cui ricavi e compensi siano superiori ad 85.000 euro ma inferiori a 100.000 euro. La nuova circolare n. 32 del 05/12/2023 specifica che se in corso d'anno si percepiscano ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro ma comunque inferiore ai 100.000 euro, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso, per uscirne in quello successivo, con la conseguenza che ai fini IVA, ai sensi dell' Art. 19- bis2 del DPR n. 633 del 1972, il contribuente dovrà rettificare l'imposta non detratta, al fine esporla nella dichiarazione relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Quindi, nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo al superamento del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, il contribuente potrà computare a credito in un'unica soluzione l'imposta relativa ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente ai beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, con riferimento alle quote residue. Per i contribuenti che, invece, nel corso dell'anno abbiano superato la soglia dei 100.000 euro di incasso è previsto il passaggio al regime ordinario nello stesso anno in cui il limite è stato superato. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente con ricavi superiori a 100.000 euro rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno, va da sé quindi che il costo dei beni e servizi che concorre alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell'IVA inizialmente non detratta. In materia di ritenute d'acconto qualora l'operazione sia stata fatturata anticipatamente rispetto all'incasso , in costanza di regime forfettario, la circolare ritiene che l'incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro debba essere assoggettato a ritenuta, ma non anche retroattivamente ai compensi incassati prima. Pertanto, su tutti i compensi percepiti successivamente al superamento della soglia di 100.000 euro devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del già menzionato limite anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta Ai fini IVA la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, dovrà esporre l'IVA a debito. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, si dovrà procedere ad integrare la fattura, alla quale l'incasso si riferisce, sia ai fini Iva che ai fini della ritenuta. In definitiva, l'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario. A partire dall'incasso successivo all'emissione della fattura che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA l'operazione che ha generato l'incasso il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l'IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, decreto IVA tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. La dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale è stata superata l'anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni attive e passive fatturate pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario successivamente al citato incasso spartiacque e tutte le operazioni attive e passive effettuate e fatturate successivamente. Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro. Tali operazioni non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario , neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro. Da ultimo la circolare n. 32 del 05/12/2023 nella sezione riservata alle domande chiarisce alcuni temi posti dagli operatori del settore. L'agenzia specifica che a seguito di fuoriuscita dal regime forfetario per superamento dei limiti di fatturato nel periodo d'imposta 2023, ove lo stesso contribuente nel 2024 consegua ricavi o percepisca compensi entro la soglia degli 85.000 euro, sussistendone gli ulteriori presupposti, potrà rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025, ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro. In riferimento ai contribuenti forfetari che intraprendono l'attività in corso d'anno la circolare chiarisce che il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività, pertanto, tale limite è da intendersi in valore assoluto, a differenza invece del limite di 85.000 euro il quale, per contribuenti forfettari che intraprendono l'attività in corso d'anno, va sempre ragguagliato ad anno. In materia di vincolo triennale per coloro che hanno aderito alla contabilità ordinaria, per l'agenzia tali contribuenti possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, quindi, senza necessariamente rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario. In tema di reverse-charge in costanza di regime forfetario il contribuente è il soggetto debitore d'imposta, tenuto al versamento della stessa con il meccanismo dell'inversione contabile reverse-charge , tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tale ipotesi la norma si limita a prescrivere l'obbligo di versamento dell'imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all'esonero dagli adempimenti IVA. Ne discende quindi che nella Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo mese/trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l'IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32E del 5 dicembre 2023