SEZ. V ORDINANZA numero 11993 DEL 05/05/2023 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Ravvedimento operoso - Natura negoziale - Conseguenze - Annullamento per errore determinante - Natura formale o sostanziale della violazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ex articolo 13 d.lgs. numero 472 del 1997 è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento per errore determinante pertanto, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex articolo 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza ab origine dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto. Si richiama Cass. Sez. V, Ordinanza numero 33974/2022 in materia di imposte sui redditi, il contribuente può accedere allo strumento del ravvedimento operoso anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, ferma restando l'operatività dei limiti propri della relativa disciplina e tenendo conto della situazione concreta e dei relativi riflessi in ordine al quantum della sanzione ciò in considerazione della volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali - senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato - documentata dall'estensione delle cause di non punibilità ai reati di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, determinata dall'inserimento, nell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. numero 74/2000, del riferimento esplicito agli articolo 2 e 3 del medesimo decreto. SEZ. V ORDINANZA numero 12226 DEL 08/05/2023 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI – IMU Pertinenze - Mancanza della dichiarazione preventiva - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni. Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa , sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento. Si vedano i Sez. V, Sentenza numero 27573/2018 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. ii Sez. V, Sentenza numero 6267/2023 In tema di imposta municipale unica IMU , l'area pertinenziale non è assoggettata autonomamente a tassazione, purché la sua destinazione durevole di bene a servizio dell'immobile principale derivi da una precisa scelta del contribuente indicata nella dichiarazione, in quanto l'articolo 37, comma 53, del d.l. numero 223/2006, conv. dalla l. numero 248/2006, pur avendo eliminato l'obbligo di dichiarazione ICI, ha mantenuto fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta. SEZ. V ORDINANZA numero 12218 DEL 08/05/2023 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO. Società di comodo - Test di operatività - Valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lett. c , del TUIR - Criteri di calcolo. In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui all'articolo 30, comma 1, lett. a , della l. numero 724/1994 ratione temporis applicabile , il 2 per cento del valore dei beni anche se immobilizzazioni finanziarie indicati nell'articolo 85, comma 1, lett. c , TUIR non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito. Si vedano i Sez. V, Ordinanza numero 9852/2018 In tema di società di comodo, l'articolo 30 della l. numero 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi esclusi quelli straordinari imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società cd. test di operatività dei ricavi , senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello chiedendo la disapplicazione delle disposizioni antielusive , in presenza di situazioni oggettive ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore , che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento. ii Sez. V , Ordinanza numero 4946/2021 In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'articolo 30 della l. numero 724 del 1994 dalla l. numero 296/2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege , non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo. iii Sez. V, Ordinanza numero 16472/2022 In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'articolo 30 della l. numero 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società.