Cassa Forense può sempre riscuotere a mezzo ruolo gli importi dovuti dagli iscritti?

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nato in relazione agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo 1998 suppletivo e 1999 ruolo ordinario, rimasti insoluti.

Il caso in esame origina dal decreto ingiuntivo ottenuto da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense relativo agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo rimasti insoluti. La decisione, in sede di impugnazione, veniva cassata dal giudice di secondo grado, che revocava il decreto, accogliendo il gravame proposto da Riscossione Sicilia. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Ente di Previdenza Forense, formulando i cinque seguenti motivi di doglianza violazione o falsa applicazione di legge art. 1, commi 527, 528 e 529, l.numero 228/2012 , artt. 1 e 2 D.lgs. numero 509/1994 difetto di motivazione dell'avviso impugnato artt. 360, co. 1, num. 3, illegittimità costituzionale art. 1, commi 527 e ss., l.numero 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost. , nonché violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU , dell'art. 117 Cost., e dell' art. 6 CEDU . violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e in via subordinata la rimessione alla Corte di Giustizia UE di una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell' art. 267 TFUE violazione e falsa applicazione degli artt. 19,20 e 59 co. 4- ter D.lgs 112/1999 artt. 35,39,74 e 82 D.P.R. numero 43/1988 violazione e falsa applicazione dell' art. 1, co. 527, l.numero 228/2012 , artt. 1 e 2 D.M. 15 giugno 2015. Riscossione Sicilia resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Cassazione rigettava sulla scorta delle seguenti valutazioni in materia è intervenuta la l.numero 228/2012 che in combinato con il D.M. 15 giugno 2015 del MEF, che per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito l' annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 art. 1, comma 527, l.numero 228/2012 obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione art. 1, co. 528, l.numero 228/2012 . Quindi, si applica la disciplina di cui all' art. 1, commi 527-529 l.numero 228/2012 che dispone l' annullamento del ruolo per i crediti più risalenti antecedenti al 1999 , introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo Cassa Forense sebbene sia un ente privatizzato è deputato allo svolgimento di una pubblica funzion e quale quella previdenziale Cass. S.U. 10132/2012 al quale il legislatore concede di procedere alla riscossione dei propri crediti attraverso ruolo, ovvero mediante un sistema, normalmente, riservato agli enti pubblici. Allo stesso modo il legislatore può, legittimamente, disciplinare la predetta riscossione, imponendo limiti alla stessa ovvero, come nel caso in oggetto, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti La l.numero 228/2012 non pregiudica il diritto di credito di Cassa Forense incidendo solamente sulla procedura di riscossione, poiché il disposto annullamento del ruolo non determina l'annullamento del sottostante credito, che potrà essere azionato dall'ente mediante procedura ordinaria Cass. numero 6766/2022 e numero 6767/2022 L'eliminazione dei crediti dalle scritture contabili dell'ente ha valenza esclusivamente contabile , in ottemperanza dell'esigenza, europea, di fornire un'esposizione realistica dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, evitando che crediti, persistentemente, insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci Cass. numero 26531/2020 e Cass. numero 11972/2020 . Passaggio dirimente nel ragionamento decisorio della Corte è che l'annullamento del ruolo non inficia il credito sottostante , che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie , in conformità alla ratio della novella, che ha espunto le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, vista la data o la loro esiguità, la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l'esigenza di lasciare in vigore soltanto quelle posteriori al 1999, informatizzate e quindi più efficaci. Conclusivamente, sulla scorta delle suddette riflessioni, la Cassazione respingeva l'impugnazione proposta da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, condannandola al pagamento delle spese in favore di Riscossione Sicilia s.p.a.

Presidente Bisogni – Relatore Russo Fatti di causa Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da SERIT Sicilia poi Riscossione Sicilia avverso il decreto ingiuntivo, per l'importo di Euro 471.078,49 oltre accessori, ottenuto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, relativo agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo Omissis suppletivo e Omissis ruolo ordinario, Omissis rimasti insoluti. 2. Interposto appello da Riscossione Sicilia la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame e ha revocato il decreto opposto, compensando le spese. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, affidandosi a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso Riscossione Sicilia chiedendone il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria e la ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 ottobre 2023. Ritenuto che 1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e al D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2. La ricorrente lamenta l'applicazione dell'automatico discarico dei ruoli sino al 31/12/1999 in contrasto con la natura privata della Cassa forense che non può accedere a fonti di finanziamento pubblico l'eventuale automatica estinzione del ruolo assumerebbe quindi natura di prestazione patrimoniale o di altrettanto illegittima disposizione ablatoria priva di base legale, in particolare per quanto attiene il ruolo di valore inferiore ad Euro 2000,00 poiché la normativa parla di automatico annullamento dei crediti. Osserva che in ogni caso la norma oggetto crediti ancora riscuotibili al momento dell'entrata in vigore e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano inferiori o superiori a 2.000,00 Euro. Deduce che seguendo l'interpretazione data dalla Corte di merito le conseguenze pregiudizievoli dei mancati introiti andrebbero inevitabilmente a ricadere sugli iscritti alla Cassa, sia sui debitori, i per i quali verrebbe meno la continuità contributiva, sia sugli altri, di fatto privati dell'apporto finanziario derivante da versamenti degli iscritti morosi. Sotto altro profilo osserva che la norma rende evidente l'intento del legislatore di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto ai crediti in relazione ai quali l'agente sia ancora nei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e non abbia irrimediabilmente perso il diritto al discarico. Osserva, infine che deve tenersi conto che la Cassa forense ha natura privatistica e pertanto le norme costituzionali ostano a che la legislazione nazionale possa produrre effetti ablatori nella sfera giuridico patrimoniale di enti autonomi che non godono di finanziamenti sostitutivi da parte dello Stato. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. , n. 3, l'illegittimità costituzionale della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527 e ss., in relazione agli artt. 3,38,41 e 42 Cost. , nonché violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU , dell'art. 117 Cost., e dell'art. 6 CEDU. La ricorrente denuncia l'irragionevolezza dell'ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa. Deduce che si tratta di un prelievo forzoso o meglio un annullamento delle entrate in danno di un soggetto del tutto estraneo all'apparato statale, essendo prevista una vera e propria eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore in particolare posto che la maggioranza dei crediti per cui è causa risulta di importo inferiore agli Euro 2.000,00. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE chiedendo la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell'Unione e in via subordinata la rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell' art. 267 TFUE , risolvendosi la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità 2013 in un aiuto di Stato in favore degli agenti della riscossione incompatibile con il diritto dell'Unione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 199, artt. 19, 20 e 59, comma 4 ter nonché del D.P.R. n. 43 del 1988 , artt. 35, 39, 74 e 82 per avere la Corte d'appello ritenuto non verificata la causa di perdita del diritto al discarico rappresentata dall'omesso invio nei termini delle comunicazioni di inesigibilità. Osserva che non solo il D.Lgs. n. 112 del 1999 ma anche il D.P.R. n. 43 del 1988 prevedeva obblighi di informazione e di rendicontazione e che la sistematica violazione di tutti gli obblighi informativi abbia comportato per l'esattore la perdita del diritto al discarico senza quell'apparato di tutela e garanzia prestato dagli artt. 19 e 20 cit. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 527 nonché del D.M. 15 giugno 2015, artt. 1 e 2 per non avere la Corte d'appello differenziato le posizioni creditorie vantate dalla cassa in ragione del differente regime previsto dal legislatore annullamento automatico ope legis dei crediti sino a 2.000 Euro e discarico dei ruoli incartanti crediti di importo superiore a 2.000 Euro . 6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati. Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, esprimendo e consolidando nel tempo un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall'ADER Cass. 12229/2019 Cass. 11972/2020 Cass. 26531/2020 Cass. 21386/2021 Cass. 25003/2021 Cass. 26336/2021 Cass. 4555/2022 Cass. 6766/2022Cass. 6767/2022 Cass. 21031/2022 Cass. 106/2023 . I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla Cassa forense nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 6 CEDU le deduzioni della Cassa non colgono nel segno come peraltro, già espresso da questa Corte in precedenti decisioni e la ritenuta ammissibilità dei ricorsi già presentati alla CEDU nulla aggiunge al merito della questione non risultando che la Corte di Strasburgo si sia ancora pronunciata in merito Cass. n. 26531/2020 Cass., n. 11972/2020 Cass. n. 6767/2022 . 7.- Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata. Ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione c.d. meccanismo del non riscosso come riscosso , con possibilità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 75 e 77 di recuperare il carico anticipato facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione c.d. diritto al discarico o sistema del discarico . Il citato D.P.R. n. 43 del 1988 , e in particolare il meccanismo del non riscosso come riscosso , è stato abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 1999 , che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla Cassa D.Lgs. n. 37 del 1999, art. 2 D.Lgs. n. 112 del 1999 , art. 122 in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il discarico per inesigibilità e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla Cassa solo ove abbia rispettato determinati adempimenti nello specifico quelli espressamente previsti dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d, e, del , mentre perde il diritto al discarico con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi ove, al termine della procedura di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è di seguito intervenuta la L. n. 228 del 2012 , in vigore dal 1.1.2013 legge di stabilità per il 2013 , in combinato con il Decreto Attuativo 15 giugno 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito 1 l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 art. 1, comma 527 Legge cit. in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1 l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore 2 l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione art. 1, comma 528 legge cit. obbligo poi precisato D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3 in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore per i crediti superiori ad Euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all'agente della riscossione, obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore 3 per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 art. 1, comma 529 Legge cit. . Secondo il sopra citato indirizzo giurisprudenziale, alla Cassa, ente privatizzato D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 1 ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo. Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527- 529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti antecedenti al Omissis , introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a Euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, anche per i crediti superiori a Euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla Cassa, la quale ha peraltro omesso di precisare nel ricorso, se i crediti oggetto del giudizio siano o meno inferiori ad Euro 2.000,00 e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti, mentre così non è per quanto riguarda la conservazione del diritto di credito v. melius infra . 8. - Ancora si deve osservare, in conformità all'indirizzo sopra citato, che la L. n. 228 del 2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo , attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti rottamazione per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l'epoca dell'iscrizione a ruolo antecedente al Omissis e, per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell'esazione ed i benefici dell'eventuale riscossione così, tra le tante Cass. 21031/2021 . La Cassa è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale Cass. S.U. 10132/2012 , al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria . Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. 8.- D'altro canto, la L. n. 228 del 2012 non incide sui diritti di credito degli enti determinando un prelievo forzoso nei confronti della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria , ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura. L'art. 1, comma 527 cit. nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l'annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture contabili, dev'essere interpretato non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo nel senso che l'esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l'estinzione del diritto di credito, in tal senso deponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli Cass. n. 6766/2022 e n. 6767/2022 . Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'espressa previsione della eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell'ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell'esigenza, correlata al sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all'attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci cfr. Cass. n. 26531/2020 Cass. n. 11972/2020 . Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00 vale pertanto la considerazione svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, in secondo cui l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall'ordinamento per i soggetti privati Cass. n. 11972/2020 e n. 26531/2020 La L. n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza art. 3 Cost. , ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e deve così ritenersi che le formule lessicali adottate nel testo legislativo annullamento eliminazione , debbano essere riferite esclusivamente al titolo esecutivo e cioè al ruolo e non anche al diritto di credito. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, come già ritenuto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione alla previsione di un'espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale intervento a incidere sull'equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell'Unione Europea, per i quali resta confermata l'operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti. Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell' art. 117 Cost. , sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU , oltre che richiamando le sopraesposte considerazioni, anche sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal Omissis con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private Cass., n. 26531/2020 Cass. n. 11972/2020 Cass. 4555/2022 . 8.2.- Ne' può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente secondo cui, in quanto configurabile come una sanatoria prevista unicamente a favore degli agenti della riscossione, confluiti nell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l' art. 107 TFUE , determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore. Questa Corte si è già espressa al riguardo, Cass. 6767/2022 , cit. rilevando che, ai fini della qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi dell' art. 107 TFUE , par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d che falsi o minacci di falsare la concorrenza cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, Achema 13/09/2017, in causa C329/15, ENEA, 19/12/2013, in causa C-262/12, Association Vent de Colere Ed altri che nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione dell'introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell'idoneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21/10/2020, in causa C-556/19, Eco TLC 10/12/2020, in causa C160/19, Comune di Milano c. Commissione 28/03/2019, in causa C-405/16, Germania c. Commissione , nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rispetto ai concessionari operanti nel medesimo settore cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29/07/2019, in causa C-659/17, Azienda Napoletana Mobilità 27/06/2017, in causa C-74/16, Congregacion de Escuelas PEas Provincia Betania , non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, Achema 17/07/2008, in causa C206/06, Essent Netwerk Noord e altri 27/06/2017, in causa C74/16, Congregacion de Escuelas PEas Provincia Betania che, in senso contrario, depone d'altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe concesse agli agenti della riscossione , ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente esigibili , trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11792 Non merita dunque accoglimento l'istanza di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell' art. 267 TFUE , par. 3, proposta dalla difesa della ricorrente ai fini della valutazione in ordine alla riconducibilità della misura in esame alla nozione di aiuto di Stato contemplata dall' art. 107 TFUE e della conseguente disapplicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, per contrasto con la normativa Eurounitaria. Deve qui ricordarsi che non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse inoltre non sussiste obbligo qualora la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata Corte di Giustizia UE,. 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81 Cass. sez. un. 20701 del 10/09/2013 Cass. n. 15041 del 16/06/2017 Cass. civile, sez. III, 21/06/2011, n. 13603 Cass. sez. I n. 4776 del 26/03/2012 . 9.- Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l'annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro vetustà o la loro esiguità, la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l'esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al Omissis , informatizzate e più efficaci se non v'e' stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. 10.- Ancora si osserva che i ruoli in questione erano stati formati prima del 30.9.1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.M. 22 ottobre 1999. Per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter, l'obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato. Peraltro anche a voler ritenere sussistente l'obbligo di rendicontazione dell'esattore, in assenza del decreto ministeriale, l'inadempimento dell'obbligo informativo non giustifica comunque la perdita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una norma che lo preveda cfr. incidentalmente, n. 4555/2022 . Il mancato invio delle informazioni annuali comportava la perdita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30.9. Omissis , mentre l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988 , è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.Lgs. n. 112 del 1999 , che non prevedeva però la perdita del diritto. 11.- Ciò posto, nel caso di specie la Corte d'appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00, Euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.