Guida il monopattino ubriaco, patente sospesa?

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione .

La vicenda che ci occupa trae origine da una sentenza emessa da Tribunale di Milano ai sensi dell' art. 444 c.p.p. , condizionalmente sospesa, poiché il soggetto veniva trovato in stato di ebrezza a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche alla guida di un monopattino . Il soggetto provocava un sinistro stradale perdendo il controllo del mezzo. L'imputato proponeva ricorso mediante il proprio avvocato facendo leva sull'erroneità dell'applicazione, in sede di patteggiamento, da parte del giudice del merito della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida perché disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione . I Supremi Giudici ritengono il ricorso fondato disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente. Nel pronunciarsi sul ricorso i Giudici di Legittimità richiamano il principio secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione ex plurimi Cass. pen., sez. IV, n. 34772 del 2020 . Secondo i Giudici, tale principio espresso in materia di circolazione mediante velocipede può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino ex art. 1, comma 75- quinques , l. n. 160/2019 che ha equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi. Di conseguenza, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso di specie, è stata erroneamente comminata dal giudice del merito poiché applicata all'ipotesi di guida di un veicolo, il monopattino, che non richiede alcun titolo abilitativo.

Presidente Ciampi – Relatore D'Andrea Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a B.D.A, ai sensi dell' art. 444 c.p.p. , la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di ali all'art. 186, commi 1, 2 lett. c e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 , altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti. L'imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede monopattino benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.D.A., a mezzo del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. , in relazione all' art. 186 C.d.S. . Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall' art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160 . 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione così, tra le altre Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01 Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081 Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 22103901 . Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l' art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160 , espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter , tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo in questa sede -. Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo monopattino per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.