Dichiarazione di indipendenza economica: non basta a negare l’assegno sociale

I Giudici di legittimità tornano sulla non rilevanza dell’incolpevole stato di bisogno del soggetto, poiché la condizione legittimante per l’accesso all’assegno sociale rileva nella sua mera oggettività.

Possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, ha presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento. Scontro totale tra un uomo e l'INPS. La vicenda prende le mosse da un provvedimento con cui l'INPS ha negato all'uomo il diritto all'assegno sociale. Decisiva, secondo l'Istituto previdenziale, la constatazione del difetto dello stato di bisogno dell'uomo. In Tribunale la posizione assunta dall'Istituto previdenziale viene smentita. I giudici di primo grado ritengono fondata , difatti, la domanda presentata dall' uomo , e precisano che alla dichiarazione di sufficienza economica da lui presentata in sede di separazione consensuale, e certamente idonea a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi si sono accompagnati uno stato di insufficienza reddituale dell'uomo e la prova della incapienza economico-patrimoniale della ex moglie, che sarebbe stata tenuta al mantenimento . Di parere opposto, invece, i giudici della Corte di Appello, i quali ritengono corretta la posizione assunta dall'INPS. Ciò a fronte, da un lato, della dichiarazione di indipendenza economica presentata dall'uomo, in sede di separazione consensuale, con rinuncia all'assegno di mantenimento a carico della consorte , e, dall'altro lato, della natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale, che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o, in concreto, possibili, che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno . Ragionando in questa ottica, i giudici dell'Appello osservano che in particolare, non è stata fornita la prova della condizione di incapienza patrimoniale della ex moglie, tale da non consentirle l'erogazione di un assegno, sia pur minimo, all'uomo , e ciò è sintomatico della volontà di creare le condizioni per poter spostare sull'istituto previdenziale e, quindi, sulla collettività, l'obbligo di mantenimento dell'uomo, obbligo gravante su altri soggetti, ossia, in questo caso, sull'ex moglie. Con il ricorso presentato avanti la Corte di Cassazione l'avvocato che rappresenta l'uomo porta avanti la tesi secondo cui i giudici dell'Appello non abbiano considerato la vicenda in toto. Nello specifico contesta che è stato erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno dell'uomo solo perché quest'ultimo ha rinunciato all'assegno di mantenimento da parte della ex coniuge , ma in questo modo si è introdotto, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa . Per i Magistrati del terzo grado non ci sono dubbi l'obiezione difensiva ha un solido fondamento. In premessa, viene ricordato che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare , desunto dall' assenza di redditi o dall' insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il soggetto abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno . Di conseguenza, non essendo rilevante che lo stato di bisogno del soggetto sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso all'assegno sociale rileva nella sua mera oggettività , anche tenendo presente, concludono i Giudici, che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e agli alimenti in grado di provvedervi .

Presidente Esposito – Relatore Calafiore Rilevato che Con sentenza del giorno 10.3.2021 n. 49, la Corte d'appello di Campobasso accoglieva il gravame proposto dall'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva accolto la domanda di D.A., volta a chiedere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, dopo che l'Inps aveva rigettato la relativa domanda presentata il 22.11.18, per difetto dello stato di bisogno. Il tribunale riteneva fondata la domanda, evidenziando che alla dichiarazione di sufficienza economica presentata dal ricorrente in sede di separazione consensuale, certamente idonea a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi, si accompagnava nel caso di specie, oltre allo stato di insufficienza reddituale non contestata dall'Inps in sede di appello, cfr. p. 4 della sentenza impugnata , anche la prova della incapienza economico-patrimoniale del coniuge che sarebbe stato tenuto al mantenimento. La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell'Inps, ha rilevato, da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata dal D., in sede di separazione consensuale, con rinuncia all'assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall'altra, la natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno in particolare, secondo la Corte distrettuale, non era stata fornita la prova della condizione di incapienza patrimoniale dell'ex coniuge, tale da non consentire alla stessa l'erogazione di un assegno, sia pur minimo, al D., essendo ciò sintomatico della volontà di creare le condizioni per poter spostare sull'Istituto previdenziale e, quindi, sulla collettività, l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti. Avverso la sentenza della Corte di appello, D.A. ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, perché la Corte d'appello aveva erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno del D. solo perché lo stesso aveva rinunciato all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno Cass. n. 14513/20 , cfr. Cass. nn. 24954/21 , 29109/22 . Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi Cass. n. 24954 cit., in motivazione . In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione.