Confisca per equivalente e disponibilità dell’immobile

In tema di confisca per equivalente, la disponibilità” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso.

La vicenda trae origine dall'ordinanza del Tribunale di Lucca che sottoponeva a sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente un immobile di proprietà della ricorrente, ma nella disponibilità di un familiare, suo padre. La proprietaria dell'immobile, mediante il proprio avvocato, ricorre affermando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile il concetto di disponibilità” […] dell'immobile di proprietà della figlia . La difesa contesa soprattutto il fatto che, a parere del giudice di merito, la figlia non poteva comprare l'immobile con propri mezzi, e che l'intestazione dello stesso a lei era puramente fittizia e finalizzata a evitare future confische. Sul punto, insiste la difesa, vi è la circostanza che non solo la ricorrente aveva contratto un mutuo per pagare l'immobile, ma aveva anche fatto personalmente fronte alle spese di ristrutturazione dello stesso e, peraltro, in maniera pienamente tracciabile. La residenza del padre nell'immobile era invece spiegabile come atto di liberalità della figlia. Secondo i Giudici di legittimità il ricorso è infondato. Muovono da un indirizzo interpretativo oramai consolidato secondo cui in tema di confisca per equivalente , la disponibilità ” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso , ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo , ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi crf. Cass. sez. III, n. 4887 del 2018 . Su questo assunto, la Cassazione rigetta il ricorso spiegando anche che la motivazione del Tribunale non può essere ritenuta assente o apparente dal momento che il giudice ha debitamente dato conto del concetto di disponibilità” anche richiamato dai Supremi Giudici e di come il padre abbia avuto un ruolo fondamentale nella compravendita dell'immobile.

Presidente Aceto – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/04/2023, il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta di riesame presentata da C.M., in qualità di terzo sequestrato nel procedimento a carico di C.M. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lucca decreto eseguito dal P.M., tra l'altro, apponendo il vincolo reale su un immobile di proprietà dell'odierna ricorrente . 2. Ricorre per cassazione la C., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile il concetto di disponibilità , in capo a C.M., dell'immobile di proprietà della figlia M In particolare, si contesta l'assunto per cui quest'ultima non sarebbe stata in grado di acquistare il bene con risorse proprie, e che l'intestazione fittizia avrebbe avuto la sola finalità di evitare una possibile futura confisca. Al riguardo, si fa leva sul fatto che l'immobile era stato acquistato dalla C. accendendo un mutuo, e che i lavori di ristrutturazione erano stati da lei pagati - anche attraverso la società […] di cui ella era amministratrice - in modo pienamente tracciabile, ciò che rendeva irrilevante il fatto che il C. avesse operato consistenti prelievi dal proprio conto corrente. Sotto altro profilo, si deduce l'insufficienza del fatto che il padre della ricorrente risiedeva nell'immobile in questione circostanza spiegabile con un atto di liberalità della figlia, la quale abitava altrove con il proprio compagno pur mantenendo formalmente la residenza nello stesso immobile e l'intestazione delle utenze da lei pagate. Si sottolinea, infine, la posizione di terzo di buona fede rivestita dalla C., 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il provvedimento del Tribunale risultava adeguatamente motivato con riferimento a tutti i profili denunciati. 4. Con memoria di replica, il difensore ribadisce la fondatezza delle doglianze prospettate e non adeguatamente confutate nella requisitoria, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di confisca per equivalente, la disponibilità del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852 - 01 . In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il provvedimento impugnato si sottrae alle censure difensive, avendo valorizzato non solo il fatto, di intrinseco indiscutibile rilievo, che C.M. risultava residente con la moglie e l'altra figlia nell'immobile per cui è causa dove anche la ricorrente aveva la formale residenza, pur non avendovi mai abitato , ma anche le ulteriori circostanze per cui, da un lato, era stato C.M. a condurre le trattative per l'acquisto esprimendo l'intendimento di acquistare una casa per tutta la famiglia d'altro lato, l'immobile era stato poi acquistato da C.M. accendendo un mutuo, ma la considerevole somma utilizzata per la ristrutturazione ben 170.000 Euro tra il 2019 e il 2021 era stata erogata in parte da lei stessa pur disponendo del solo introito di 2/3.000 Euro mensili, derivante dalla carica di amministratrice della […] , ovvero da quest'ultima pur trattandosi di spese palesemente estranee all'attività di impresa . A fronte di tali evidenti criticità nella individuazione delle risorse necessarie da parte della C. tali da rendere priva di ogni plausibilità l'ipotesi, prospettata in ricorso, di un atto di liberalità della figlia in favore del padre , il Tribunale ha altresì posto in rilievo il contemporaneo, massiccio ricorso al prelievo di danaro contante da parte del padre della ricorrente cfr. pag. 4-5 dell'ordinanza impugnata . Si tratta di un percorso argomentativo che non solo consente di escludere che si versi in ipotesi di assenza o mera apparenza della motivazione, ma che appare in linea - specie nell'attuale fase cautelare - con la elaborazione giurisprudenziale in tema di appartenenza , nel senso precedentemente chiarito essendo stata posta in rilievo, da parte del Tribunale, non solo il sicuro intervento di C.M. nelle fasi dell'acquisto, ma anche una situazione di effettiva riferibilità a quest'ultimo dell'immobile per cui è causa. 3.ò Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.