Stop ai ricorsi di legittimità senza mandato specifico a impugnare: la Cassazione conferma la linea di rigore

Il mandato ad impugnare deve essere rilasciato a pena di inammissibilità non solo in occasione della proposizione dell’appello ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all’imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che “concluda” il percorso processuale di cognizione.

L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio. L'articolo 581, comma 1-quater, c.p.p. é applicabile anche al ricorso per cassazione Con la decisione in commento, la seconda sezione della Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione nella specie si è trattato di ricorso per cassazione per saltum proposto dal difensore in difetto di uno specifico mandato ad impugnare secondo la disciplina del novellato articolo 581, comma 1, quater c.p.p. come risultante dal restyling intervenuto ad opera del d.lgs 150/2022 in esecuzione della delega contenuta nella l. numero 134/2021 c.d. Riforma Cartabia .  Tale disposizione che non trova applicazione se la sentenza è stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione, cfr Cass. penumero , sez. V, 3.7.2023, numero 37789 prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore [sia] depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».  Ebbene, secondo la pronuncia in esame, la regola del mandato specifico a impugnare deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni, dunque anche al ricorso per cassazione, per le seguenti ragioni occorre valorizzare la collocazione sistematica della norma contenuta nel Titolo I, libro IX dedicato alle disposizioni generali sulle impugnazioni. deve essere prescelta un'interpretazione coerente con lo statuto del processo in assenza disegnato dalla c.d. “Riforma Cartabia” che da una parte prevede l'estensione dei controlli sulla effettiva conoscenza del processo, dall'altra ha predisposto una significativa contrazione delle cause di rescissione del giudicato.  D'altra parte, secondo la Corte, l'imputato giudicato in absentia è colui che ha consapevolmente esercitato “il diritto a non partecipare” al processo in quanto “a conoscenza” sia dell'esistenza dello stesso, sia della sua progressione. Essere assente, si legge nella sentenza, non equivale ad essere un irreperibile ignaro l'assente, pur potendo partecipare, sceglie di non farlo. Questa interpretazione sembra, sempre secondo la sentenza, maggiormente aderente anche alla ratio legis immediatamente ricavabile dal contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale istituita con D.M. 16 marzo 2021 ove si legge «la misura il mandato specifico a impugnare , infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare senza alcun pregiudizio per del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi “restitutori” contestualmente assicurati l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato». Tanto vero che la modifica è accompagnata anche dall'estensione dei termini per impugnare articolo 585, comma 1-bis, c.p.p. Non è considerato ostativo il riferimento, contenuto nella norma, all'elezione o alla dichiarazione di domicilio finalizzata alla notificazione del decreto di citazione a giudizio che, pacificamente, è adempimento non previsto nel giudizio di legittimità. Ed infatti la Corte distingue in modo netto due ipotesi quella, disciplinata contemporaneamente dagli articolo 581, comma 1-ter e quater, c.p.p. relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio, ritenendo tale adempimento obbligatorio a pena di inammissibilità per il solo giudizio di appello ove, in effetti, è prevista la notifica del decreto di citazione a giudizio quella, diversa, del mandato specifico ad impugnare per l'imputato assente che non è finalizzata strutturalmente alla notifica del decreto di citazione a giudizio e che, per questo, deve ritenersi estensibile anche al giudizio di legittimità.   Due diversi orientamenti si contendono il campo sarà necessario un intervento delle Sezioni Unite? L'orientamento espresso dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 47927/2023 anticipato negli esatti termini anche da Cass. penumero numero 41309/2023 si colloca entro un dibattito che non è pervenuto ad identici risultati, dimostrando, al contrario, come l'intera materia sia ancora dominata da incertezza interpretativa. Sia qui il caso di richiamare l'opposto indirizzo espresso da Cass. penumero numero 40454/2023 che, sul punto, ha raggiunto conclusioni diverse, ritenendo non applicabile al giudizio di legittimità la regola che impone al difensore l'obbligo di munirsi di uno specifico mandato ad impugnare considerato strutturalmente funzionale, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non prevista nel giudizio di legittimità. Del resto, stando a questo diverso orientamento, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione il che preclude l'estensione di regole dettate a pena di inammissibilità “ solo al fine” della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento. Non sembra, dunque, irragionevole pronosticare, sul punto, l'intervento delle Sezioni Unite, trattandosi di questione di non secondario rilievo destinata, com'è, a determinare importanti e significative ricadute su un diritto fondamentale come quello all'impugnazione delle sentenze di condanna.  Profili di illegittimità costituzionale del nuovo modello di impugnazione il “niet” della Cassazione La sentenza in commento, pur attraversando una specifica declinazione del tema relativo ai limiti imposti dalla Riforma Cartabia al diritto di impugnazione quello, come anticipato, della estensione al giudizio di legittimità della regola del mandato specifico ad impugnare si colloca nel solco della querelle che sta affannando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla tenuta costituzionale del nuovo regime dei vincoli all'accesso ai superiori gradi di giudizio. Se ne denuncia, da più parti, l'illegittimità per violazione, da un lato, del diritto di difesa articolo 24 Cost valorizzando, in particolare, la centralità del ruolo defensionale in tutti gli snodi del processo, impugnazioni comprese dall'altro del principio della presunzione di innocenza articolo 27 Cost , irragionevolmente mortificato dalla compressione di iniziative volte a rimediare ad una sentenza ingiusta la cui definitività non è legata ad una scelta processuale ma alla sanzione dell'inammissibilità per difetto di un mandato specifico ad impugnare infine del giusto processo articolo 111 Cost che prevedendo l'obbligo di motivazione delle sentenze implicitamente riconosce, quale immediato corollario, la possibilità di sottoporre a verifica equità e/o legittimità della decisione stessa. Censure, queste, che tuttavia non sono rimaste indenni dal sindacato di manifesta infondatezza espresso, di recente, dalla Corte di cassazione che con la sentenza della V sezione numero 42414/2023, ha lapidariamente affermato che il nuovo sistema delle impugnazioni abbia «assicurato pieno e corretto equilibrio tra “l'inviolabilità del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamentale ma che non può espandersi oltre ogni confine di buon senso e la misura della durata appunto ragionevole del processo connaturata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali in altre parole, il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l'etica tra i due principi fondamentali, nell'ottica di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione variamente dispendiosi attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall'avallo esplicito del diretto interessato che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all'imputato, potenzialmente obliterabili dall'indiscriminato riconoscimento, [attraverso i rimedi della remissione in termini o della rescissione del giudicato], di un diritto dell'imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio». La parola, dunque, non potrà che passare di nuovo al legislatore.

Presidente Beltrani – Relatore Recchioni   Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Verona confermava la responsabilità del ricorrente per una condotta inquadrata nella fattispecie prevista dall'articolo 642 c.p Il Tribunale non applicava la recidiva ritenendo che il nuovo episodio delittuoso non dimostrasse la più accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità del reo e ciò ha avuto riguarda, in particolare, alle concrete modalità di esecuzione della condotta delittuosa le quali, complessivamente considerate, non risultano indicative di una più accentuata pericolosità del reo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione per saltum il difensore, privo di specifico mandato a ricorrere per cassazione, che deduceva 2.1. violazione di legge articolo 157 c.p. l'esclusione della recidiva, emergente dalla motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto avere effetti anche sul termine di prescrizione che, senza l'estensione prevista dall'articolo 157 c.p.p. - inapplicabile quando la recidiva è esclusa - doveva ritenersi spirato per tutti i reati contestati prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile in quanto il difensore del ricorrente - giudicato in absentia in primo grado - ha proposto ricorso per saltum senza essere munito del mandato ad impugnare ai sensi dell'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater. 1.1. La questione dell'applicabilità dell'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater al ricorso per cassazione è stata già analizzata dalla Corte di legittimità ed è oggetto di interpretazioni non omogenee. Tale norma prevede che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . Nell'interpretare la norma la Cassazione - da un lato, ha ritenuto che l'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater sia applicabile al giudizio di legittimità, a valorizzandone la collocazione nel titolo I del libro IX, dedicato alle disposizioni generali sulle impugnazioni, b rilevandone la coerenza con lo statuto del processo in absentia disegnato dalla riforma c .d. Cartabia , caratterizzato dalla estensione dei controlli sulla effettiva conoscenza del processo da ‘parte dell'assente e dalla tensione verso la contrazione delle possibilità di rescissione, c ma soprattutto, ritenendo non ostativo il riferimento della norma alla notificazione del ‘decreto di citazione a giudizio , ovvero ad un adempimento non previsto nel giudizio di legittimità sez. 5, numero 39166 del 4 luglio 2023, Nappi nello stesso senso sez. 6, notizia di decisione numero 10, udienza numero 20 settembre 2023, ricorrente S. - dall'altro, ha ritenuto che l'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater non sia applicabile al ricorso per cassazione rilevando che sia la dichiarazione o elezione di domicilio , che il mandato ad impugnare sono adempimenti strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non prevista nel giudizio di legittimità si è sottolineato, a conforto, che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione, il che preclude l'estensione di regole dettate a pena di inammissibilità solo al fine della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento Sez. 1, numero 40454, del 21 settembre 2023, non mass. . 1.2.Trattandosi di norma di recente introduzione, per interpretarla, non è privo di rilevo considerare il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che, per la parte di interesse, così si è espressa nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi restitutori contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'articolo 629-bis c.p.p., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto in assenza dell'imputato. L'istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di condanna in absentia non impugnata data la effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato e, dunque, la mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare e, quindi, passata in giudicato. Per tutti gli altri casi, la previsione del mandato specifico attesterebbe l'effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza salvi, ovviamente, casi limite . Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE - nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio in absentia - si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l'istituto idoneo a risolvere tutti i casi in cui emerga l'effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti . . 1.3. Tanto premesso, il collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'articolo 581 c.p.p., comma 1- quater sia applicabile al ricorso per cassazione. Ciò per le ragioni che di seguito si esporranno. Anzitutto deve essere rilevato che l'imputato giudicato in absentia è colui che ha consapevolmente esercitato il diritto a non partecipare al processo in quanto a conoscenza sia dell'esistenza del processo, che della sua progressione, come si ricava dall'ordito normativo tessuto sia dalle norme che prescrivono le condizioni che consentono di procedere in absentia articolo 420-bis c.p.p., articolo 554- bis c.p.p., comma 2, e articolo 484 c.p.p., comma 2-bis , che da quelle che prevedono il controllo sulla legittimità della dichiarazione di assenza nei giudizi d'impugnazione articolo 604 c.p.p., comma 5-bis e articolo 623 c.p.p., lett. b -bis. Dunque, l'imputato assente non è un irreperibile ignaro, ma è colui che, nelle fasi di merito, quando è titolare del diritto di partecipare personalmente al processo, sceglie, in modo consapevole, di non esercitarlo. Essere assente è, dunque, un diritto dell'imputato questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione tale conoscenza è, infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate in absentia. Solo il rigoroso accertamento di tale consapevolezza, da ripetersi nel corso di tutta la progressione processuale, può evitare la rescissione del giudicato, istituto che tutela il diritto dell'imputato a non essere condannato all'esito di un processo ignorato , oltre che ad essere giudicato in tempi ragionevoli. La tutela del diritto dell'imputato a conoscere la sussistenza e lo sviluppo del processo è solidamente garantita anche dal diritto convenzionale ed Eurounitario e segnatamente dall'articolo 8 della Direttiva 2016/343/UE, oltre che da numerose decisioni della Corte di Strasburgo Corte EDU, Sez. III, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna Corte EDU, Sez. V, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria Corte EDU, Sez. V, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria Corte EDU, Grande Camera, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia . Nel nostro ordinamento la protezione del processo e dell'imputato dalla rescissione si rinviene in un fitto tessuto normativo, che, con specifico riguardo alle impugnazioni, prevede a che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare, come prevede l'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater b che l'assente fruisca dell'estensione di quindici giorni del termine per impugnare, come prevede l'articolo 585 c.p.p., comma 1-bis c che l'assente possa essere restituito nel termine per proporre impugnazione, se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e quella non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, come prevede l'articolo 175 c.p.p., comma 2.1. L'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater concorre dunque ad integrare lo statuto processuale del processo in absentia dato che funzionale ad, attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante conosce e vuole La progressione del procedimento. E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione articolo 629-bis c.p.p. . 1.4.Tale ratio informa - seppur parzialmente - anche l'articolo 581 c.p.p., comma 1-ter, secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di consentire la notifica del decreto di citazione giudizio. Si tratta di un onere che non grava solo sull'imputato assente, come quello previsto dall'articolo 581 c.p., comma 1-quater ma su ogni parte privata , o difensore , che proponga una impugnazione che generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio. La regola è diretta non solo ad accelerare gli adempimenti di cancelleria, ma anche come quella contenuta nel comma successivo - a garantire la sicura conoscenza in capo all'imputato dell'incedere della progressione processuale ed a garantire il suo diritto a partecipare effettivamente ad un giudizio che si svolga in tempi ragionevoli. Si ritiene che, sebbene tale disposizione faccia genericamente riferimento all' atto di impugnazione , la stessa abbia un'operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio , adempimento previsto solo per il giudizio di appello. Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa in tal senso Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass. . 1.5. L'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater a differenza del comma precedente non si riferisce all'impugnazione in genere, ma solo a quella proposta dall'imputato assente. Lo stesso, come già ricordato dispone che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare e che questo debba contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio tuttavia - ed il punto è decisivo - quest'ultimo adempimento è previsto al fine di consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio. Dunque l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono necessarie - sia che si proceda in presenza, sia che si proceda in absentia -, solo quando si debba effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio, ovvero solo quando si propone la prima impugnazione. Si ritiene, cioè, che il richiamo al decreto di citazione a giudizio effettuato dall'articolo 581 c.p.p. commi 1-ter ed 1-quater non sia atecnico contra sez. 5, numero 39166 del 4 luglio 2023, ric. Nappi. , ma sia invece specificamente diretto ad accelerare la notifica del decreto di citazione in appello garantendo l'effettiva conoscenza del passaggio di fase ed il diritto a partecipare ad un giudizio che si concluda in tempi ragionevoli. Il comma 1-ter dell'articolo 581 c.p. non disciplina l'unico caso in cui in Cassazione è necessario notificare l'avviso di udienza all'imputato, e non solo al difensore, ovvero quello in cui il ricorrente è difeso d'ufficio articolo 613 c.p. . Benché possa rinvenirsi una assonanza tra la notifica dell'avviso della udienza fissata per il giudizio di cassazione e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché entrambe le notifiche sono destinate all'imputato personalmente, deve ritenersi che la causa di inammissibilità prevista dalla norma non sia estensibile - in assenza di qualsivoglia supporto letterale - al giudizio di cassazione che si svolge nei confronti di un imputato difeso ex officio. Quest'ultimo dovrà pertanto conferire, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare al suo difensore d'ufficio, ma potrà non eleggere, o dichiarare, il domicilio. 1.6. In conclusione il collegio ritiene che l'articolo 581 c.p.p., comma 1-quater disciplini, in via generale, l'impugnazione dell'assente e contribuisca a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma c.d Cartabia . Si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed Euro unitario il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente conosce e vuole , non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione. Tale inquadramento consente di ritenere che il mandato ad impugnare debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che concluda il percorso processuale di cognizione per l'esclusione della operatività della norma nel giudizio cautelare Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, EI Naji, Rv. 284645 . L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio. 1.7. Nel caso in esame il difensore, privo di mandato, ha proposto ricorso diretto per cassazione l'impugnazione secondo quanto previsto dall'articolo 582 c.p.p., comma 1- quater deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.