Immigrazione: tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di consegna dell’opuscolo informativo e di svolgere un colloquio personale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata ieri sulle cause riunite proposte, tra gli altri, anche dall’Italia in materia di procedure di asilo.

La causa ha origine dalla proposizione della domanda di asilo allo Stato italiano da parte di diverse perone provenienti, prevalentemente, da Afghanistan, Iran e Pakistan. In precedenza, però, questi stessi soggetti avevano già richiesto asilo ad altri Starti membri dell'Unione Europea. In accordo con il regolamento di Dublino, dal momento che gli altri Stati membri hanno preso in carico le richieste di asilo, lo Stato italiano ha avviato le procedure di trasferimento dei richiedenti asilo verso i vari Stati. I richiedenti asilo, però, si sono opposti al trasferimento e i giudici italiani si sono posti il problema se un richiedente che ha presentato una seconda domanda di asilo debba, come in occasione della prima domanda, ricevere l' opuscolo comune ossia uniforme a tutta l'Unione d'informazione sulla procedura e sui suoi diritti e obblighi, e beneficiare altresì di un colloquio personale . I giudici hanno quindi esperito il rimedio del rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte afferma che la consegna dell'opuscolo comune e lo svolgimento di un colloquio personale s'impongono tanto nell'ambito di una prima domanda di asilo quanto nell'ambito di una domanda successiva . In questo modo il richiedente asilo può comunicare alle autorità del secondo Stato membro informazioni che possono evitarne il trasferimento nonché tali da giustificare il fatto che sia questo secondo Stato membro a divenire responsabile della domanda di asilo presentata. Qualora questi obblighi vengano violati , è possibile disporre l' annullamento della domanda di trasferimento . Ciò che è precluso al giudice del secondo Stato membro è esaminare se il richiedente rischi, dopo il trasferimento verso il primo Stato membro, di essere respinto verso il suo paese di origine . In linea di principio infatti, ogni Stato membro deve presumere che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione Europea e, ancor più, i diritti fondamentali da questo previsti.

Corte di Giustizia UE, sez. Seconda, 30 novembre 2023, ECLI EU C 2023 934