Filodiretto sul contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili

Di seguito, i quesiti posti al Ministero della Giustizia da parte del Presidente della Corte d’Appello di Brescia, con nota prot. 5220/2023 segr. AA.GG. del 6 settembre 2023, avuto riguardo all’introduzione del comma 1- bis all’art. 573 del c.p.p., comma introdotto ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. a numero 2, della Riforma Cartabia , con il quale viene disciplinata l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili.

Quale codice presente sul SICID utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle impugnazioni ex art. 573, comma 1- bis , c.p.p. attualmente l'intestata Corte utilizzerebbe il codice 145999 altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale , similmente a come avviene per le riassunzioni dalla Cassazione, con la differenza, non di poco conto, che, in quest'ultimo caso, la parte civile riassume il giudizio penale con un atto introduttivo accompagnato da una nota di iscrizione a ruolo e da una dichiarazione di valore se l'attore , individuato nella parte civile, debba versare un contributo unificato ed in che misura, posto che in questo caso l'iscrizione a ruolo non è stata da lui richiesta e potrebbe non averne interesse e posto che nel giudizio penale il contributo viene versato all'esito del giudizio. In ipotesi affermativa si chiede indicazione in ordine all'importo che deve versare l'appellante e se lo stesso, per il tramite del legale, debba depositare come per tutti i giudizi civili la dichiarazione di valore se il convenuto , individuato nell'imputato, debba essere inserito unitamente o meno al legale che lo rappresentava nel giudizio penale, ciò anche ai fini della comunicazione dell'udienza che dovrebbe essere fissata d'ufficio dalla Corte d'Appello mancando del tutto un atto introduttivo del giudizio l'individuazione di una modalità formale di trasmissione del fascicolo dalla Cancelleria Penale a quella Civile che non sia un passaggio brevi manu . Il Ministero, rispondendo ai suddetti quesiti, ha evidenziato che il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili , che a mente dell' art. 573, comma 1- bis , c.p.p. , deve svolgersi dinanzi al giudice civile , non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002 .