La mancata nomina di un curatore speciale determina la nullità del procedimento di affido del minore

Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l’affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l’intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell’interesse del minore medesimo.

La causa trae origine dalla limitazione della responsabilità disposta dal Tribunale nei confronti di ambedue i genitori di una minore a causa della situazione familiare particolarmente difficile nella quale la stessa versava. Il Tribunale inoltre incaricava i servizi sociali di effettuare un'indagine per individuare il più idoneo collocamento per la minore, alla creazione di premesse per un nuovo legame con la madre nonché avviare quest'ultima a un percorso per consolidare le proprie competenze genitoriali. Nell'esaminare la questione i Giudici di legittimità richiamano quanto precedentemente affermato nell'ordinanza n. 32290 del 2023 in merito a quali siano le diverse voci ” dell' affidamento del minore ai Servizi Sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore . Sempre nell'ordinanza soprarichiamata, viene evidenziato che nel caso in cui i genitori si rivelino del tutto o solo parzialmente inadeguati , gli interventi possibili a favore del minore possono essere divisi in due gruppi interventi di sostegno e supporto alla famiglia , ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore che si sostanziano nell'affiancamento ai genitori di un soggetto terzo interventi in tutto o in parte ablativi allorché […]si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongano dei limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali poteri e doveri vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non adizione . Quindi, nel caso in cui un minore venga assegnato ai Servizi Sociali occorrerà distinguere tra il c.d. mandato di vigilanza e supporto dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità. Come precisa la Corte, infatti, nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore da definire come vigilanza e supporto poiché non incide sulla sottrazione di responsabilità genitoriale. È comunque necessario che tale mandato sia suffragato da un provvedimento del giudice adeguatamente dettagliato sui compiti demandati e i tempi della loro attuazione, sempre il più rapidi possibile. Nel caso di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale , invece, vi è una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare cosicché deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità . L'adozione di questo secondo tipo di provvedimento deve avvenire a seguito di un contraddittorio e dell' audizione del minore i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale e sempre in conformità con il principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito. Tenendo conto della distinzione qui delineata, il Collegio giudicante, nel caso di specie, afferma che poiché il provvedimento di affidamento del minore ai Servizi sociali ha carattere limitativo della responsabilità genitoriale, il giudice avrebbe dovuto nominare un curatore speciale degli interessi del minore e procedere alla risoluzione del conflitto. Sulla base della mancata nomina del curatore speciale non effettuata dal giudice del merito, la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell'intero processo e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Rilevato che Con decreto provvisorio del omissis il Tribunale per i minorenni di Milano disponeva l'affidamento della minore W.S.I., di […], ai Servizi sociali di omissis , limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e disponendo un'indagine psico-socio-familiare estesa alla rete familiare allargata. Il decreto era emesso su ricorso del Pubblico Ministero in ragione di un ricovero in ospedale della minore a seguito di un tentativo di suicidio per ingestione incongrua di farmaci, durante il quale sulla base di colloqui con la stessa minore era emersa una situazione familiare gravemente pregiudizievole per quest'ultima, in quanto vittima di continui maltrattamenti fisici e verbali da parte della madre e della zia. Al riguardo, la minore aveva espresso la volontà di essere allontanata dalla madre, anche per timore delle possibili reazioni della donna alle sue dichiarazioni. Con decreto definitivo dell'8.4.22, il Tribunale ha disposto la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori della minore, confermando l'affido della ragazza al Comune di omissis ed incaricando i Servizi sociali di un'indagine relativa al più idoneo collocamento per la minore, alla creazione di nuove premesse per migliorare il legame tra madre e figlia, e ad avviare la madre ad un percorso di consolidamento delle proprie competenze genitoriali. In particolare, il Tribunale osservava che dalle relazioni dei Servizi sociali del […] era emerso che la minore era portatrice di disagio, ma che esso non appariva imputabile alla madre, trattandosi di bambina molto lucida, sebbene emotivamente non congrua, che non evidenziava comunque segni di maltrattamenti tanto che il procedimento penale nei confronti della madre era stato archiviato per mancanza di prove dei maltrattamenti , ma si mostrava contrariata verso la madre la quale era, peraltro, soggetto invalido perché cieca. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo della madre, E.K.H., osservando che dalla relazione dei Servizi sociali del […] si evinceva, sebbene non avessero trovato riscontro i maltrattamenti lamentati, che la minore in casa con la madre si trovava in una situazione di non ascolto la madre parlava della figlia come di una persona immaginaria non corrispondente ai bisogni e alle richieste della ragazza, trattandosi dunque di una relazione disfunzionale che era sintomo, di per sé, di un maltrattamento psicologico della minore dalla relazione della comunità in cui era collocata la minore si desumeva altresì l'importanza di proseguire gli incontri tra madre e figlia con le modalità attuali nel contempo, gli operatori ritenevano necessario proseguire gli interventi programmati a tutela della ragazza, coadiuvando la madre ipovedente nell'acquisizione delle competenze genitoriali necessarie per relazionarsi in maniera positiva e funzionale con la figlia. E.K.H. ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello affidato ad unico motivo. Non si sono costituite le parti intimate. Ritenuto che L'unico motivo denunzia violazione degli art. 337 ter c.c. , comma 1, art. 8 CEDU , L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4, comma 3, per aver la Corte d'appello confermato il provvedimento che disponeva l'affido della minore a una comunità, senza tener conto del carattere di extrema ratio della misura, pur dopo l'accertamento dell'insussistenza dei maltrattamenti alla minore, e recependo acriticamente le relazioni dei Servizi sociali acquisite. Preliminarmente, va richiamato quanto affermato da questa Corte con la recentissima ordinanza n. 32290/2023 pronunciata all'esito della adunanza camerale del 15 novembre 2023 in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune voce dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore. Nell'ordinanza suddetta, si è rilevato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi a interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023 , nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza , ipotesi nella quale nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child b interventi in tutto o in parte ablativi, allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali poteri e doveri vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori e le correlate responsabilità viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale c.d. mandato di vigilanza e di supporto , dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale , in quanto a nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore , tipologia di affidamento ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale , nè essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i Servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili b nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo anche provvisorio della responsabilità genitoriale e costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021 , cosicché deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità , presupponendo l'adozione di questo provvedimento la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale e dovendo i contenuti del provvedimento essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito , con adeguata vigilanza sull'operato dei Servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori , oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. Si è poi evidenziato che ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di affidamento ai servizi sociali , non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale , apparendo più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto . Pertanto, tenuto conto dei principi sopra illustrati, nella specie, considerando che il provvedimento di affidamento del minore ai Servizi sociali presenta carattere limitativo della responsabilità genitoriale, il giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione del conflitto previa nomina del curatore speciale a tutela minore. Infatti, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c. , pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo espresso dall' art. 111 Cost. , comma 2, e dall'art. 6 CEDU , di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383 c.p.c. , comma 3, CASS Sez. 1 -, Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 che, nell'affermare il principio, ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale . Pertanto, decidendo sul ricorso proposto dalla genitrice, in quanto svoltosi senza la nomina del curatore speciale della minore va dichiarata La nullità dell'intero processo. La causa va però rinviata al giudice di appello, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato e a cui va data in questa sede ulteriore continuità, in considerazione della ragionevole durata che occorre assicurare al procedimento onde - se non altro - impedire che i diritti della minore si estinguano con il raggiungimento della sua maggiore età previa acquisizione della nomina del curatore speciale della stessa. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che si atterrà a quanto prescritto, decidendo della controversia e regolando anche le spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.